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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12268 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 37465 dell'anno 2023 promossa da:
SOCIETÀ c.f. , con sede in via Giovanni Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Bettolo 6 – Roma, RM, in persona del legale rappresentante , elettivamente Parte_3 domiciliato in Roma, via Tibullo, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Claudio Larussa
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
on il patrocinio degli Avv.ti Simona Bognanni e Salvatore Ficarra Controparte_1
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
INESISTENZA DEL CREDITO RECLAMATO: DIFETTO DI FONDAMENTO E PROVA DELL'ADEMPIMENTO DI PARTE AVVERSA
GRAVE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI Controparte_2
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AVVERSARIA AI SENSI DEL PRINCIPIO INADIMPLENDI NON EST ADIMPLENDUM EX ART. 1460 C.C.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA RISARCIMENTO DANNI Controparte_1
Tale motivi sono risultati tutti infondati.
In primo luogo va osservato che la pretesa creditoria azionata si fonda non sulle sole fatture (come sostenuto dall'opponente ) bensì anche su: contratti scritti e non disconosciuti (cfr. doc. 4) fasc. monit.) aventi come oggetto prestazioni di servizi informatici forniti in favore dell'odierna parte opponente;
piano di rientro del 02/12/2021 sottoscritto e non disconosciuto da
[...]
e valevole quale riconoscimento del debito derivante dalle fatture ivi Controparte_3 menzionate (cfr. doc. 2) fasc. monit.) e prodotte in copia quale doc. 3) del fasc. monit.; accordo transattivo del 17/07/2023 sottoscritto da parte opponente e anch'esso valevole quale riconoscimento del complessivo debito di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto (doc. 4); contabile (doc. 5)relativa al pagamento da parte opponente dell' importo di € 3.533,03, In forza del suddetto accordo del 17/7/2023.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”. Ebbene la parte attrice in senso sostanziale ha fornito sufficiente prova con i documenti prodotti dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunti con il suddetto contratto e a tal fine vedasi copia dell'estrazione dei vari tickets di assistenza aperti dalla parte opponente per il supporto nella fruizione dei servizi fornitigli e a cui hanno sempre fatto seguito le risposte fornite dagli operatori della stessa (doc. 6). CP_1
Non risulta, invece, che tale corretto ed esatto adempimento da parte dell'odierna parte opposta sia stato in alcuna occasione messo in discussione con la dovuta specificità nel corso di tutto svolgimento del rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa. E ciò neanche a seguito dei solleciti di pagamento e avvisi di sospensione e blocco dei servizi inviati ante causam (documenti da 11 a 17).
La stessa carenza di specificità caratterizza l'eccezione d'inadempimento sollevata nella presente opposizione.
Conclusivamente l'opposizione è infondata e va respinta.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, considerato il versamento di € 3.533,03 eseguito da parte opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Conseguentemente parte opponente va condannata a pagare alla la residua Controparte_1 somma di Euro 17.665,19, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
La ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria. Reputa questo Controparte_1 tribunale sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto.
Nel caso in esame l'opponente non solo ha proposto un'opposizione del tutto infondata, ma ha disertato la mediazione delegata e ha omesso di prendere parte all'incontro avanti al mediatore sebbene a ciò invitata dalla controparte, così disattendendo un preciso obbligo impostogli dal giudice. Ciò ha comportato un inutile allungamento dei tempi del processo ed un inevitabile pregiudizio patrimoniale della controparte che ha dovuto attendere i tempi inutilmente dilatati del giudizio, oltre all'esborso della relativa procedura.
Dovendosi fare ricorso all'equità per la liquidazione del relativo danno da responsabilità processuale di cui parte opposta ha chiesto di essere risarcita ai sensi dell'art. 96 cpc reputa equo questo tribunale determinare a tale titolo la somma in Euro 2000,00.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate da SOCIETÀ TRA Parte_1
Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023; condanna pagare a parte opposta l'importo di € Parte_4
17.665,19, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3 c.p.c., Parte_1 Parte_4 al pagamento, in favore di di Euro 2000,00; Parte_5
condanna SOCIETÀ lle spese di lite, liquidate d'ufficio in Parte_1 Parte_2 complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 3.9.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia Suppressa deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 37465 dell'anno 2023 promossa da:
SOCIETÀ c.f. , con sede in via Giovanni Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Bettolo 6 – Roma, RM, in persona del legale rappresentante , elettivamente Parte_3 domiciliato in Roma, via Tibullo, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Claudio Larussa
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
on il patrocinio degli Avv.ti Simona Bognanni e Salvatore Ficarra Controparte_1
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
INESISTENZA DEL CREDITO RECLAMATO: DIFETTO DI FONDAMENTO E PROVA DELL'ADEMPIMENTO DI PARTE AVVERSA
GRAVE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI Controparte_2
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AVVERSARIA AI SENSI DEL PRINCIPIO INADIMPLENDI NON EST ADIMPLENDUM EX ART. 1460 C.C.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA RISARCIMENTO DANNI Controparte_1
Tale motivi sono risultati tutti infondati.
In primo luogo va osservato che la pretesa creditoria azionata si fonda non sulle sole fatture (come sostenuto dall'opponente ) bensì anche su: contratti scritti e non disconosciuti (cfr. doc. 4) fasc. monit.) aventi come oggetto prestazioni di servizi informatici forniti in favore dell'odierna parte opponente;
piano di rientro del 02/12/2021 sottoscritto e non disconosciuto da
[...]
e valevole quale riconoscimento del debito derivante dalle fatture ivi Controparte_3 menzionate (cfr. doc. 2) fasc. monit.) e prodotte in copia quale doc. 3) del fasc. monit.; accordo transattivo del 17/07/2023 sottoscritto da parte opponente e anch'esso valevole quale riconoscimento del complessivo debito di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto (doc. 4); contabile (doc. 5)relativa al pagamento da parte opponente dell' importo di € 3.533,03, In forza del suddetto accordo del 17/7/2023.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”. Ebbene la parte attrice in senso sostanziale ha fornito sufficiente prova con i documenti prodotti dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunti con il suddetto contratto e a tal fine vedasi copia dell'estrazione dei vari tickets di assistenza aperti dalla parte opponente per il supporto nella fruizione dei servizi fornitigli e a cui hanno sempre fatto seguito le risposte fornite dagli operatori della stessa (doc. 6). CP_1
Non risulta, invece, che tale corretto ed esatto adempimento da parte dell'odierna parte opposta sia stato in alcuna occasione messo in discussione con la dovuta specificità nel corso di tutto svolgimento del rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa. E ciò neanche a seguito dei solleciti di pagamento e avvisi di sospensione e blocco dei servizi inviati ante causam (documenti da 11 a 17).
La stessa carenza di specificità caratterizza l'eccezione d'inadempimento sollevata nella presente opposizione.
Conclusivamente l'opposizione è infondata e va respinta.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, considerato il versamento di € 3.533,03 eseguito da parte opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Conseguentemente parte opponente va condannata a pagare alla la residua Controparte_1 somma di Euro 17.665,19, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
La ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria. Reputa questo Controparte_1 tribunale sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto.
Nel caso in esame l'opponente non solo ha proposto un'opposizione del tutto infondata, ma ha disertato la mediazione delegata e ha omesso di prendere parte all'incontro avanti al mediatore sebbene a ciò invitata dalla controparte, così disattendendo un preciso obbligo impostogli dal giudice. Ciò ha comportato un inutile allungamento dei tempi del processo ed un inevitabile pregiudizio patrimoniale della controparte che ha dovuto attendere i tempi inutilmente dilatati del giudizio, oltre all'esborso della relativa procedura.
Dovendosi fare ricorso all'equità per la liquidazione del relativo danno da responsabilità processuale di cui parte opposta ha chiesto di essere risarcita ai sensi dell'art. 96 cpc reputa equo questo tribunale determinare a tale titolo la somma in Euro 2000,00.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023 così provvede: rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate da SOCIETÀ TRA Parte_1
Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 9512/2023 del 22/05/2023 RG n. 20264/2023; condanna pagare a parte opposta l'importo di € Parte_4
17.665,19, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3 c.p.c., Parte_1 Parte_4 al pagamento, in favore di di Euro 2000,00; Parte_5
condanna SOCIETÀ lle spese di lite, liquidate d'ufficio in Parte_1 Parte_2 complessivi Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 3.9.2025
Si comunichi Il g.o.t.
Sonia Suppressa