Versione
16 agosto 1992
16 agosto 1992
Art. 23. 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Commentari • 2
- 1. Legge 14 dicembre 2000, n. 379https://www.asgi.it/ · 8.851307
[…] Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. […]
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Giurisprudenza • 129
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/06/2022, n. 7892Provvedimento: […] Sussistendone i requisiti soggettivi, essa è riconosciuta a seguito della sola dichiarazione che l'art. 23 della legge n. 91 del 1992 richiede in via generale in tutti i casi in cui gli interessati vogliano procedere all'acquisto, alla conservazione, al riacquisto o alla rinuncia della cittadinanza. […]Leggi di più...
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