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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice Relatore
dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 955/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed eletti- Parte_1
vamente domiciliato in Menfi, Via Leonardo Cacioppo n. 100 presso lo studio dell'avv. Lanzarone Calogero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_2
liata in Menfi, Via Risorgimento N. 91 Ter presso lo studio dell'avv. Alagna Anto- nino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili – trasformato in congiun- to
Con ricorso depositato il 04 novembre 2022, ha rappre- Parte_1
sentato: di aver contratto matrimonio con il 27 ottobre 2001 unione Parte_2
Per_ dalla quale sono nati due figli , nato il [...] e , nato il [...]; di Per_2
essersi separato consensualmente dal coniuge giusta sentenza n. 378/2018 emessa
1 dal Tribunale di Sciacca il 14.9.2018, depositata in pari data;
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con diritto di vi- Per_2
sita per il padre;
di disporre, altresì, a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di euro 250,00 e per quel-
Per_ lo maggiorenne di euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché disporre l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Menfi (AG) nella via Falco, n.
87 alla sig.ra Parte_2
Con memoria depositata il 7.3.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
la quale ha rappresentato :di non opporsi alla domanda di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio concordatario, né all'assegnazione a sé della casa fami- liare e alle modalità relative all'esercizio del diritto di visita del figlio minore PE
[...
nonché al mantenimento da versare nei confronti di entrambi i figli;
ha chiesto tuttavia in via riconvenzionale un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
All'udienza del 23.3.2023 veniva tentata la conciliazione tra le parti che non riusciva per opposizione di entrambi.
Il presidente con ordinanza del 6.4.2023 confermava i provvedimenti assunti nella fase della separazione, nominava il giudice istruttore e fissava udienza per il prosie- guo del giudizio.
Parte ricorrente depositava il 4.5.2023 memoria integrativa e parte resistente com- parsa di risposta il 15.5.2023; all'udienza di prima comparizione innanzi al g.i. il
6.6.2023, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini 183 co.6 c.p.c.
Alla successiva udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia di una sentenza non definitiva sul solo status e il procuratore di parte resistente si ri- metteva al Tribunale;
entrambi insistevano nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati.
Con sentenza non definitiva n. 306/2024 del 29.05.2024, depositata il 05 giugno
2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispo- nendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per statuire sulle ulterio- ri domande.
2 Con successiva memoria depositata in data 24.2.2025 e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la trasformazione del divorzio da Parte_2
contenzioso in congiunto e, quindi, di recepire le condizioni qui di seguito ritrascrit- te: “2) Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di Parte_1
mantenimento pari a complessivi euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre il 50
% delle spese straordinarie;
di cui euro 300,00 (duecentocinquanta/00) per il figlio Per_ minore ed euro 250,00 (trecento/00) per quello maggiorenne . Per_2
Suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:[...];
3) Disporre che l'intero importo mensile dell'assegno unico per i figli sia percepito dalla Sig. la quale rinuncia all'assegno divorzile;
Parte_2
4) Disporre l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Menfi (AG) nella Via
Falco, n. 87 alla sig. la quale continuerà ad abitarvi con i due fi- Parte_2
Per_ gli ed;
Per_2
5) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con diritto di visita Per_2
per il padre quotidianamente compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e con gli impegni di entrambi i genitori. Fatto salvo quanto sopra, in caso di contra- sto il padre chiede di potere vedere e tenere con se il figlio con le seguenti Per_2
modalità:
- tre pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 per poi riaccompagnarlo la sera non oltre le ore ventuno;
- un altro giorno della settimana prelevandolo sempre alle ore diciotto, riaccompa- gnandolo il giorno successivo dopo pranzo, compatibilmente con gli impegni scola- stici del figlio;
- ogni sera presso la sua dimora, purché la moglie lo consenta, e li intrattenersi per il tempo che da quest'ultima sarà concesso;
- nei mesi di luglio ed agosto il figlio minore trascorrerà alternativamente presso il padre e la madre periodi anche non continuativi (preferibilmente per complessivi trenta giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente tra le parti;
3 - trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie cinque giorni conti- Per_2
nuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante i periodi di permanenza del figlio minore presso il padre, quest'ultimo do- vrà attendere a tutte le esigenze d'assistenza materiale e morale del medesimo e far- si carico dei compiti relativi alla sua cura, vigilanza, educazione ed istruzione.”
All'udienza del 4.3.2025 le parti si sono riportate alle condizioni di cui all'accordo congiunto e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio in camera di consi- glio senza termini 190 cpc.
Visto il parere emesso dal P.M. in data 10.3.2025; rilevato che, dai documenti in atti, emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Menfi il 27/10/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno
2001 al n. 59, parte II, Serie A;
2) con sentenza n. 378/2018 del Tribunale di Sciacca è stata dichiarata la sepa-
razione fra gli stessi;
3) con sentenza sul solo status n. 306/2024 è stata pronunciata la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio;
ritenuto, dunque, che occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie;
ritenuto che
le pattuizioni tra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
visto il parere del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi e facendo seguito alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa da questo Tribunale n. 306/2024 del 29.05.2024, depositata il
3.6.2024, così statuisce:
4 1) dispone che, quanto alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici fra le parti, si applichino le pattuizioni meglio specificate nella memoria congiunta del
21.2.2025 e richiamate nel presente provvedimento.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 19.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice Relatore
dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 955/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed eletti- Parte_1
vamente domiciliato in Menfi, Via Leonardo Cacioppo n. 100 presso lo studio dell'avv. Lanzarone Calogero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_2
liata in Menfi, Via Risorgimento N. 91 Ter presso lo studio dell'avv. Alagna Anto- nino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili – trasformato in congiun- to
Con ricorso depositato il 04 novembre 2022, ha rappre- Parte_1
sentato: di aver contratto matrimonio con il 27 ottobre 2001 unione Parte_2
Per_ dalla quale sono nati due figli , nato il [...] e , nato il [...]; di Per_2
essersi separato consensualmente dal coniuge giusta sentenza n. 378/2018 emessa
1 dal Tribunale di Sciacca il 14.9.2018, depositata in pari data;
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con diritto di vi- Per_2
sita per il padre;
di disporre, altresì, a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di euro 250,00 e per quel-
Per_ lo maggiorenne di euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché disporre l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Menfi (AG) nella via Falco, n.
87 alla sig.ra Parte_2
Con memoria depositata il 7.3.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
la quale ha rappresentato :di non opporsi alla domanda di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio concordatario, né all'assegnazione a sé della casa fami- liare e alle modalità relative all'esercizio del diritto di visita del figlio minore PE
[...
nonché al mantenimento da versare nei confronti di entrambi i figli;
ha chiesto tuttavia in via riconvenzionale un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
All'udienza del 23.3.2023 veniva tentata la conciliazione tra le parti che non riusciva per opposizione di entrambi.
Il presidente con ordinanza del 6.4.2023 confermava i provvedimenti assunti nella fase della separazione, nominava il giudice istruttore e fissava udienza per il prosie- guo del giudizio.
Parte ricorrente depositava il 4.5.2023 memoria integrativa e parte resistente com- parsa di risposta il 15.5.2023; all'udienza di prima comparizione innanzi al g.i. il
6.6.2023, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini 183 co.6 c.p.c.
Alla successiva udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia di una sentenza non definitiva sul solo status e il procuratore di parte resistente si ri- metteva al Tribunale;
entrambi insistevano nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati.
Con sentenza non definitiva n. 306/2024 del 29.05.2024, depositata il 05 giugno
2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispo- nendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per statuire sulle ulterio- ri domande.
2 Con successiva memoria depositata in data 24.2.2025 e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la trasformazione del divorzio da Parte_2
contenzioso in congiunto e, quindi, di recepire le condizioni qui di seguito ritrascrit- te: “2) Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di Parte_1
mantenimento pari a complessivi euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre il 50
% delle spese straordinarie;
di cui euro 300,00 (duecentocinquanta/00) per il figlio Per_ minore ed euro 250,00 (trecento/00) per quello maggiorenne . Per_2
Suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:[...];
3) Disporre che l'intero importo mensile dell'assegno unico per i figli sia percepito dalla Sig. la quale rinuncia all'assegno divorzile;
Parte_2
4) Disporre l'assegnazione della casa coniugale ubicata a Menfi (AG) nella Via
Falco, n. 87 alla sig. la quale continuerà ad abitarvi con i due fi- Parte_2
Per_ gli ed;
Per_2
5) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con diritto di visita Per_2
per il padre quotidianamente compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e con gli impegni di entrambi i genitori. Fatto salvo quanto sopra, in caso di contra- sto il padre chiede di potere vedere e tenere con se il figlio con le seguenti Per_2
modalità:
- tre pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 per poi riaccompagnarlo la sera non oltre le ore ventuno;
- un altro giorno della settimana prelevandolo sempre alle ore diciotto, riaccompa- gnandolo il giorno successivo dopo pranzo, compatibilmente con gli impegni scola- stici del figlio;
- ogni sera presso la sua dimora, purché la moglie lo consenta, e li intrattenersi per il tempo che da quest'ultima sarà concesso;
- nei mesi di luglio ed agosto il figlio minore trascorrerà alternativamente presso il padre e la madre periodi anche non continuativi (preferibilmente per complessivi trenta giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente tra le parti;
3 - trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie cinque giorni conti- Per_2
nuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante i periodi di permanenza del figlio minore presso il padre, quest'ultimo do- vrà attendere a tutte le esigenze d'assistenza materiale e morale del medesimo e far- si carico dei compiti relativi alla sua cura, vigilanza, educazione ed istruzione.”
All'udienza del 4.3.2025 le parti si sono riportate alle condizioni di cui all'accordo congiunto e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio in camera di consi- glio senza termini 190 cpc.
Visto il parere emesso dal P.M. in data 10.3.2025; rilevato che, dai documenti in atti, emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Menfi il 27/10/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno
2001 al n. 59, parte II, Serie A;
2) con sentenza n. 378/2018 del Tribunale di Sciacca è stata dichiarata la sepa-
razione fra gli stessi;
3) con sentenza sul solo status n. 306/2024 è stata pronunciata la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio;
ritenuto, dunque, che occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie;
ritenuto che
le pattuizioni tra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
visto il parere del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi e facendo seguito alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa da questo Tribunale n. 306/2024 del 29.05.2024, depositata il
3.6.2024, così statuisce:
4 1) dispone che, quanto alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici fra le parti, si applichino le pattuizioni meglio specificate nella memoria congiunta del
21.2.2025 e richiamate nel presente provvedimento.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 19.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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