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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 447 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ermanno Simeone presso il cui studio in Parte_1
Avellino è elettivamente domiciliato PEC: Email_1
Appellante
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Guido Grassi Pec: Email_2
presso il cui studio in Napoli alla via Crispi, n.31 ha eletto domicilio;
Appellato
in persona del curatore del Fallimento Controparte_2
Appellato Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in da 29.2.2024 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino - sez. Lavoro- n. 590/23, pubblicata l'8.9.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda tesa ad accertare la responsabilità solidale della quale datore di lavoro, e del quale CP_1 Controparte_2
costruttore del macchinario viziato, e a condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno differenziale, biologico e non patrimoniale, patito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.6.2014 e risarcito, dall , per quanto di competenza. CP_3 L'appellante, in primo grado, aveva chiamato in causa il datore di lavoro ed il costruttore, affinché, accertata la responsabilità, anche solidale dei convenuti, gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno differenziale nella misura di € 112.524, salva diversa determinazione giudiziale.
Secondo l'appellante la decisione impugnata, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto della intervenuta assoluzione in sede penale, andava riformata posto che ex artt. 2087 e 1218 c.c. gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato tutte le norme specificatamente stabilite in relazione all'attività in concreto svolta e, a suo dire, vi erano state diverse omissioni ed inosservanze da parte della sia nella fase di costruzione per l'assemblaggio del macchinario, sia CP_1
per tutta la durata ultradecennale della utilizzazione.
Osservava che il Tribunale aveva acriticamente recepito le conclusioni della CTU sul macchinario e rigettato immotivatamente la domanda anche nei confronti della IB srl – ora fallita – costruttore del macchinario.
Insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza ed accogliesse la domanda principale del giudizio ovvero quella subordinata con vittoria di spese.
Con comparsa depositata l'8.11.2024 si costituiva la che, con varie CP_1
argomentazioni, resisteva all'impugnazione, evidenziava la correttezza della decisione e chiedeva che l'appello venisse rigettato con vittoria di spese.
Benché regolarmente notiziata dell'appello, non si costituiva in giudizio la curatela del
. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, Controparte_4
già dichiarato contumace in primo grado, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto d'appello presso il curatore del fallimento, non si è costituito in giudizio.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva, innanzitutto, che la responsabilità che incombe sul datore di lavoro ex art. 2087
c.c. ha natura contrattuale, per cui nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni: da ciò deriva che il lavoratore che lamenta di aver subìto un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta dovrà dimostrare l'esistenza del danno patito, la dinamica dell'infortunio, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico rispetto alle mansioni svolte, mentre il datore di lavoro dovrà provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare la lesione (cfr. Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 8611 del 2013).
La Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art.1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale e ciò anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso della azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art.2087 c.c. (fra le tante Cass.
n.21590/2008 Cass. 20/6/2001 n.8381, Cass. 27/6/2011 n.14107) ed in riferimento all'azione proposta dal lavoratore per il risarcimento del danno c.d. differenziale derivante da infortunio o malattia professionale la Corte di Cassazione, ha chiarito che "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve CP_3
essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso" (Cass.
19 giugno 2020 n. 12041).
Il Tribunale ha applicato detti principi e, correttamente nel caso concreto - essendo mancate le precise allegazione e prove dell'inadempimento datoriale - ha respinto la domanda nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame, in sede penale sono state escluse responsabilità datoriali nella causazione delle lesioni riportate dall'appellante, in data 13.6.2014, quando, nel reparto “travettificio”, in sostituzione di un collega assente, si era venuto a trovare nell'area operativa di altro macchinario utilizzato da altro collega ed era stato colpito alla testa dai pezzi metallici scaturiti dalla rottura dell'aspiratore (scoppio del carter) di detto macchinario. L'appellante, per sua stessa ammissione, al momento dell'infortunio indossava il casco di protezione e i dispositivi di protezione individuale e dagli accertamenti non venivano riscontrati difetti di manutenzione del macchinario da parte del datore di lavoro.
La perizia, acquisita in sede penale sulla macchina, escludeva che l'assemblaggio del macchinario effettuato da parte di (datrice di lavoro) avesse causato il sinistro e CP_1
così il suo utilizzo;
per il perito, infatti, le cause del sinistro sono state “individuate in un invisibile originario difetto di fusione del carter…non visibili in sede manutentiva del macchinario”, individuando quale responsabile un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Come ritenuto dal Tribunale le allegazioni e le circostanze sulle quali si fonderebbe l'inadempimento datorile risultano contradette dalla perizia, svolta in sede penale, dalle stesse dichiarazioni del lavoratore (che escusso quale teste alla udienza dibattimentale del
3.5.2016 ha dichiarato che il giorno dell'infortunio indossava i guanti e le scarpe antinfortunistiche mentre non ricordava se indossava il casco protettivo – circostanza irrilevante per la tipologia di trauma riportato) e dall'accertamento di quella che è stata la causa del sinistro occorso.
È emerso che la ha provveduto alla regolare manutenzione della macchina, alla CP_1
ordinaria sostituzione periodica dei filtri, alla verifica ordinaria dei cuscinetti del motore
(che al momento dell'infortunio NON avevano superato il limite di ore di funzionamento che ne prescrivevano la sostituzione), alla manutenzione straordinaria della girante e, quindi, alla datrice di lavoro non è risultato imputabile lo “scoppio del carter”, evento assolutamente eccezionale e non prevedibile.
Dal complesso della documentazione acquisita, correttamente apprezzata, non è, quindi, emersa alcuna prova del nesso causale tra l'inadempimento del datore di lavoro e l'evento lesivo.
Anche la decisione di non dare ingresso alla prova su circostanze pacifiche ovvero chiarite puntualmente dalla perizia espletata in sede penale è condivisibile.
In definitiva, la determinazione del Tribunale sul punto va confermata.
Fondata è, invece, la doglianza in riferimento all'accertamento della responsabilità del costruttore richiesta fin dalla domanda introduttiva.
Il perito incaricato dal giudice penale ha affermato che “le cause del sinistro vanno individuate in un invisibile originario difetto di fusione del carter…non visibili in sede manutentiva del macchinario, che non richiedeva lo smontaggio del carter, operazione questa necessaria solo in caso di intervento di sostituzione dei cuscinetti, all'epoca non ancora eseguita per mancato superamento del limite di ore di funzionamento degli stessi”.
Tale accertamento non è stato in alcun modo contrasto ed anzi risulta essere la causa dell'infortunio.
La domanda del lavoratore intesa ad accertare la responsabilità della – impresa CP_2
costruttrice- nella causazione dell'infortunio patito e per cui è causa va accolta e la sentenza impugnata in questo senso riformata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e del parziale accoglimento dell'appello la
IB RL va condannata al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_2
del lavoratore, delle spese del doppio grado nella misura liquidata in dispositivo, mentre si stima equo compensare le spese di lite del presente grado nei confronti del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, accerta la responsabilità della nella Controparte_2
causazione dell'infortunio.
Compensa le spese del grado fra l'appellante e la . CP_1
Condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_5 Parte_1 delle spese del doppio grado che liquida in € 5.200,00 per il primo grado di giudizio ed in €
5.000,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e Iva come per legge con attribuzione all'avv. Avv. Ermanno Simeone
Napoli, 4 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 447 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ermanno Simeone presso il cui studio in Parte_1
Avellino è elettivamente domiciliato PEC: Email_1
Appellante
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Guido Grassi Pec: Email_2
presso il cui studio in Napoli alla via Crispi, n.31 ha eletto domicilio;
Appellato
in persona del curatore del Fallimento Controparte_2
Appellato Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in da 29.2.2024 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino - sez. Lavoro- n. 590/23, pubblicata l'8.9.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda tesa ad accertare la responsabilità solidale della quale datore di lavoro, e del quale CP_1 Controparte_2
costruttore del macchinario viziato, e a condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno differenziale, biologico e non patrimoniale, patito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.6.2014 e risarcito, dall , per quanto di competenza. CP_3 L'appellante, in primo grado, aveva chiamato in causa il datore di lavoro ed il costruttore, affinché, accertata la responsabilità, anche solidale dei convenuti, gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno differenziale nella misura di € 112.524, salva diversa determinazione giudiziale.
Secondo l'appellante la decisione impugnata, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto della intervenuta assoluzione in sede penale, andava riformata posto che ex artt. 2087 e 1218 c.c. gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato tutte le norme specificatamente stabilite in relazione all'attività in concreto svolta e, a suo dire, vi erano state diverse omissioni ed inosservanze da parte della sia nella fase di costruzione per l'assemblaggio del macchinario, sia CP_1
per tutta la durata ultradecennale della utilizzazione.
Osservava che il Tribunale aveva acriticamente recepito le conclusioni della CTU sul macchinario e rigettato immotivatamente la domanda anche nei confronti della IB srl – ora fallita – costruttore del macchinario.
Insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse la sentenza ed accogliesse la domanda principale del giudizio ovvero quella subordinata con vittoria di spese.
Con comparsa depositata l'8.11.2024 si costituiva la che, con varie CP_1
argomentazioni, resisteva all'impugnazione, evidenziava la correttezza della decisione e chiedeva che l'appello venisse rigettato con vittoria di spese.
Benché regolarmente notiziata dell'appello, non si costituiva in giudizio la curatela del
. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, Controparte_4
già dichiarato contumace in primo grado, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto d'appello presso il curatore del fallimento, non si è costituito in giudizio.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva, innanzitutto, che la responsabilità che incombe sul datore di lavoro ex art. 2087
c.c. ha natura contrattuale, per cui nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni: da ciò deriva che il lavoratore che lamenta di aver subìto un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta dovrà dimostrare l'esistenza del danno patito, la dinamica dell'infortunio, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico rispetto alle mansioni svolte, mentre il datore di lavoro dovrà provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare la lesione (cfr. Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 8611 del 2013).
La Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art.1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale e ciò anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso della azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art.2087 c.c. (fra le tante Cass.
n.21590/2008 Cass. 20/6/2001 n.8381, Cass. 27/6/2011 n.14107) ed in riferimento all'azione proposta dal lavoratore per il risarcimento del danno c.d. differenziale derivante da infortunio o malattia professionale la Corte di Cassazione, ha chiarito che "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve CP_3
essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso" (Cass.
19 giugno 2020 n. 12041).
Il Tribunale ha applicato detti principi e, correttamente nel caso concreto - essendo mancate le precise allegazione e prove dell'inadempimento datoriale - ha respinto la domanda nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame, in sede penale sono state escluse responsabilità datoriali nella causazione delle lesioni riportate dall'appellante, in data 13.6.2014, quando, nel reparto “travettificio”, in sostituzione di un collega assente, si era venuto a trovare nell'area operativa di altro macchinario utilizzato da altro collega ed era stato colpito alla testa dai pezzi metallici scaturiti dalla rottura dell'aspiratore (scoppio del carter) di detto macchinario. L'appellante, per sua stessa ammissione, al momento dell'infortunio indossava il casco di protezione e i dispositivi di protezione individuale e dagli accertamenti non venivano riscontrati difetti di manutenzione del macchinario da parte del datore di lavoro.
La perizia, acquisita in sede penale sulla macchina, escludeva che l'assemblaggio del macchinario effettuato da parte di (datrice di lavoro) avesse causato il sinistro e CP_1
così il suo utilizzo;
per il perito, infatti, le cause del sinistro sono state “individuate in un invisibile originario difetto di fusione del carter…non visibili in sede manutentiva del macchinario”, individuando quale responsabile un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Come ritenuto dal Tribunale le allegazioni e le circostanze sulle quali si fonderebbe l'inadempimento datorile risultano contradette dalla perizia, svolta in sede penale, dalle stesse dichiarazioni del lavoratore (che escusso quale teste alla udienza dibattimentale del
3.5.2016 ha dichiarato che il giorno dell'infortunio indossava i guanti e le scarpe antinfortunistiche mentre non ricordava se indossava il casco protettivo – circostanza irrilevante per la tipologia di trauma riportato) e dall'accertamento di quella che è stata la causa del sinistro occorso.
È emerso che la ha provveduto alla regolare manutenzione della macchina, alla CP_1
ordinaria sostituzione periodica dei filtri, alla verifica ordinaria dei cuscinetti del motore
(che al momento dell'infortunio NON avevano superato il limite di ore di funzionamento che ne prescrivevano la sostituzione), alla manutenzione straordinaria della girante e, quindi, alla datrice di lavoro non è risultato imputabile lo “scoppio del carter”, evento assolutamente eccezionale e non prevedibile.
Dal complesso della documentazione acquisita, correttamente apprezzata, non è, quindi, emersa alcuna prova del nesso causale tra l'inadempimento del datore di lavoro e l'evento lesivo.
Anche la decisione di non dare ingresso alla prova su circostanze pacifiche ovvero chiarite puntualmente dalla perizia espletata in sede penale è condivisibile.
In definitiva, la determinazione del Tribunale sul punto va confermata.
Fondata è, invece, la doglianza in riferimento all'accertamento della responsabilità del costruttore richiesta fin dalla domanda introduttiva.
Il perito incaricato dal giudice penale ha affermato che “le cause del sinistro vanno individuate in un invisibile originario difetto di fusione del carter…non visibili in sede manutentiva del macchinario, che non richiedeva lo smontaggio del carter, operazione questa necessaria solo in caso di intervento di sostituzione dei cuscinetti, all'epoca non ancora eseguita per mancato superamento del limite di ore di funzionamento degli stessi”.
Tale accertamento non è stato in alcun modo contrasto ed anzi risulta essere la causa dell'infortunio.
La domanda del lavoratore intesa ad accertare la responsabilità della – impresa CP_2
costruttrice- nella causazione dell'infortunio patito e per cui è causa va accolta e la sentenza impugnata in questo senso riformata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e del parziale accoglimento dell'appello la
IB RL va condannata al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_2
del lavoratore, delle spese del doppio grado nella misura liquidata in dispositivo, mentre si stima equo compensare le spese di lite del presente grado nei confronti del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, accerta la responsabilità della nella Controparte_2
causazione dell'infortunio.
Compensa le spese del grado fra l'appellante e la . CP_1
Condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_5 Parte_1 delle spese del doppio grado che liquida in € 5.200,00 per il primo grado di giudizio ed in €
5.000,00 per il presente grado oltre spese generali, CNA e Iva come per legge con attribuzione all'avv. Avv. Ermanno Simeone
Napoli, 4 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente