Art. 254.
(Catturabilita' del contrabbando di guerra).
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.
La destinazione nemica e' presunta, esclusa ogni prova contraria:
1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere sbarcate in uno dei luoghi indicati nel comma precedente o consegnate alle forze armate del nemico;
2° se l'aeromobile, prima di arrivare al territorio neutrale, al quale, secondo i documenti, la merce e' diretta, deve fare scalo in uno dei luoghi indicati nel comma precedente, o comunque sorvolarli, ovvero raggiungere le forze armate del nemico.
Sono altresi' catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e che appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.
(Catturabilita' del contrabbando di guerra).
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.
La destinazione nemica e' presunta, esclusa ogni prova contraria:
1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere sbarcate in uno dei luoghi indicati nel comma precedente o consegnate alle forze armate del nemico;
2° se l'aeromobile, prima di arrivare al territorio neutrale, al quale, secondo i documenti, la merce e' diretta, deve fare scalo in uno dei luoghi indicati nel comma precedente, o comunque sorvolarli, ovvero raggiungere le forze armate del nemico.
Sono altresi' catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e che appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.