Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg11669 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11669 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PUORTO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Della Stadera 140 F5 Parco Ghandi,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SCOTTI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Centro Direzionale Isola G7 presso il suo studio,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_2
SCOTTI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al
Centro Direzionale Isola G7,
E
1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_3
dall'avv. SCOTTI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Centro Direzionale Isola G7,
RESISTENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024 Parte_1
premesso che:
- l'11.02.2008 la ricorrente ha contratto matrimonio in Napoli con il sig.
e dalla loro unione nascevano i figli minori il Controparte_3 Per_1
07.08.2013 e il 28.09.2008; CP_2
- con decreto di omologa del Tribunale di Napoli veniva pronunciata la separazione dei coniugi con il quale veniva stabilito l'affidamento condiviso dei figli minori tra i genitori, con residenza privilegiata presso la sig.ra Pt_1
alla quale restava assegnata la casa coniugale sita in Napoli alla via della
Bussola n.71, un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli da versarsi alla sig.ra pari ad €.500,00 mensili (€.250,00 cadauno) oltre Pt_1
il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche relative ai figli minori, documentate e preventivamente concordate;
- in seguito alla omologa il resistente non ha lasciato la casa Controparte_3
coniugale e in essa si sono aggiunti i genitori paterni e Controparte_1
così che la ricorrente è stata costretta insieme ai due figli a CP_2
trasferirsi andando a dimorare occasionalmente presso una zia;
- il sig. si era impossessato del libretto postale di Napoli Controparte_3
numero identificativo acceso presso l'ufficio postale di Napoli NumeroDi_1
relativo all'indennità di frequenza del piccolo Per_1
2 3
chiedeva che a parziale modifica dei patti di separazione omologati con decreto RG. 28914/2022 del 30.03.2023 così si provvedesse:
- a) ordinare ai resistenti di liberare la casa coniugale in Napoli alla via Della Bussola 69
P 3 int. 6 isolato 3 sc. 5 in favore della ricorrente e dei due figli minori;
- b) Ordinare alla parte resistente di consegnare immediatamente il Controparte_3
libretto di deposito postale 00050002882 acceso presso l'ufficio postale di Napoli relativo all'indennità di frequenza del piccolo alla parte resistente per sopperire alle Per_1
necessità del piccolo Per_1
- In via alternativa condannare la parte resistente all'integrazione dell'assegno di alimenti ovvero corrispondere l'ulteriore somma di euro 500,00 necessario per la spesa di affitto di nuovo locale in quanto quello coniugale è occupato da questi e dai due genitori di questi;
- Condannare la parte resistente a sostenere le spese di nuovo contratto e di garanzia di fitto al fine di consentire alla disoccupata, a contattarmi per conferire sull'esito del Pt_1
giudizio;
- Condanna alle spese legali.”
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il resistente, il quale evidenziava che:
-l'immobile situato alla Via della Bussola 69 P.3 Int. 6 Isolato 3 sc. 5 già Via
Comunale Selva Cafaro era stato condotto in locazione dal SI. CP_1
sin dal 1995 che ivi ha la residenza unitamente alla moglie
[...] CP_2
come da regolare contratto stipulato con il Comune di Napoli,
[...]
- dal gennaio del 2016 il SI. unitamente alla moglie Controparte_3 [...]
si sono trasferiti alla Via della Bussola 71 e solo dopo la Parte_1
separazione, il SI. si era ritrasferito dai genitori alla Via Controparte_3
Della Bussola 69;
- la SI.ra ha da sempre, unitamente ai figli e al marito, il Parte_1
domicilio alla via Della Bussola 71 tant'è che nei patti di separazione omologati al capo 13 la ricorrente si impegnava a trasferire la residenza unitamente ai figli;
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- il possesso del libretto postale di Napoli n. identificativo 0005002882 dove viene accreditata l'indennità di frequenza del piccolo poteva essere Per_1
ceduto dal SI. alla SI.ra purché la movimentazione sullo CP_3 Pt_1
stesso venisse gestita congiuntamente da entrambi i genitori, e concludeva per:
“a) rigettare la domanda relativa al rilascio dell'immobile ubicato alla via della Bussola 69
P.3 SC 5 int. 6 da parte dei resistenti;
b) rigettare la domanda di integrazione dell'assegno di mantenimento di € 500,00 per la locazione di altro immobile;
c) confermare la residenza della SI.ra e dei figli alla Via Della Bussola n.71 dove Pt_1
sono domiciliati dal 2016;
d) disporre che il libretto postale di Napoli n. identificativo 0005002882 dove viene accreditato l'indennità di frequenza del piccolo venga gestito congiuntamente da Per_1
entrambi i genitori.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss cpc.
All'udienza del 06.02.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- il possesso del libretto postale di Napoli n. identificativo 0005002882 dove viene accreditata l'indennità di frequenza del piccolo resterà nella disponibilità della Per_1
SI.ra ; Parte_2
- Tutte le movimentazioni sullo stesso potranno avvenire solo con la firma congiunta di entrambi i genitori;
- La SI.ra rinuncia alla quota a Lei spettante dell'assegno unico a Parte_2
favore del SI. che provvederà a pagare per intero tutte le spese straordinarie sia CP_3
mediche, ricreative e scolastiche dei figli - e CP_2 Per_1
4 5
- I sig. provvederà altresì a pagare tutte le utenze ed il fitto dove attualmente CP_3
domicilia la SI.ra con i figli ossia alla Via della Bussola 71 dove si impegna a Pt_1
trasferire la residenza unitamente oi minori e ” Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• prende atto delle condizioni pattuite dalle parti,
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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