Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 20/05/2021, dep. 25/01/2022), n.2163 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23704-2019 proposto da: M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RAIMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALERMO; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2007, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NO, LA RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio SINAGRA SABATINI SANCI, difesi dall'avvocato SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MB NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato CAUTI ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato SULLI BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MB AR;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 28547/02 proposto da:
MB AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato MARGIOTTA GAETANO, che la difende unitamente all'avvocato BLASIOLI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA NO, LA RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SABATINI FRANCO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
MB NO;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di PESCARA, depositato il 29/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/06/05 dal Consigliere Dott. TRECAPELLI Giancarlo;
udito l'Avvocato MARGIOTTA Gaetano, difensore di MB AR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO AR che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 marzo 1994 il Pretore di PESCARA ingiungeva a MB TI il pagamento della somma di L. 3.994.003, in favore di LA DA, LA ST e LA AR, nella qualità di eredi dell'avv. LA Edo, per prestazioni professionali da quest'ultimo effettuate in favore dell'ingiunto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al tribunale di PESCARAconclusosi con compensazione integrale delle spese tra le parti.
Con atto di citazione, notificato in data 9 aprile 1994, MB TI proponeva opposizione al fine di sentire revocare ed annullare il decreto opposto.
Il Pretore di PESCARA, con ordinanza in data 24 giugno 1994, accoglieva l'opposizione avendo ritenuto congruo e remunerativo l'importo già corrisposto dal MB all'avv. Edo LA. Per la cassazione di tale ordinanza proponevano ricorso i LA e questa Corte, con sentenza del 20 novembre 1997, cassava con rinvio la decisione impugnata avendo riscontrato carenza di motivazione in ordine al punto decisivo della controversia concernente la valutazione dell'attività difensiva svolta in concreto dall'avv. LA.
Decidendo quale giudice di rinvio, con ordinanza - sentenza del 20 giugno 2001, il Tribunale di Pescara ha revocato il decreto ingiuntivo del 26 febbraio 1994 ed ha condannato gli eredi MB al pagamento, in favore degli eredi LA, della somma di L. 259.582.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso LA ST e LA AR con quattro motivi illustrati da memoria. MB ST e MB AR hanno resistito con controricorso e, quest'ultima, a sua volta ha proposto ricorso incidentale. MB ST ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art.335 c.p.c., vanno riuniti.
Con il primo motivo del ricorso i LA denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e segg. c.p.c. nonché nullità dell'ordinanza nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e lamentano che il tribunale di Pescara abbia erroneamente escluso che si era in presenza di una causa dal valore indeterminabile, essendo da ritenersi indeterminabile la domanda il cui valore sia rimesso alla determinazione degli accertamenti da eseguirsi in corso di causa.
Il rilievo non ha pregio.
Anche se è vero che, come prescrive l'art, 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti, tuttavia qualora l'attore abbia proposto una domanda il cui valore è determinato ed il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale da accertarsi nel corso del giudizio, è a questa richiesta, il cui ammontare può fissarsi sino al momento della precisazione delle conclusioni, che deve farsi riferimento ai fini della determinazione del valore della causa.
Si tratta, invero, in tal caso non di causa avente ad oggetto una domanda di valore indeterminabile che è quello che non può essere determinato, ma di valore indeterminato e da determinarsi nel corso della istruttoria, così come avvenuto in giudizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano vizi di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e si dolgono che il tribunale non abbia tenuto conto che le somme cui è stata condannata la BR in favore dei MB erano maggiorati dagli interessi legali e dalla rivalutazione sicché lo scaglione tariffario andava determinato sommando alla domanda principale gli importi di cui alla domanda riconvenzionale comprensivi di rivalutazione ed interessi.
Il rilievo non ha pregio.
Anzitutto non è stato indicato quale avrebbe dovuto essere lo scaglione da applicare, ne' perché quello indicato dal tribunale sia da considerarsi erroneo.
E, peraltro, è noto che la domanda riconvenzionale non va sommata a quella principale ai fini della determinazione del valore della causa in quanto il cumulo è previsto per le domande proposte contro la stessa parte, atteso che, come prescrive l'art 10 c.p.c., comma 2, solo le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro.
Con il terzo motivo denunziando violazione e falsa applicazione delle norme inerenti le tariffe forensi e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che sia stata applicata la tariffa da L.
1.500.000 a L.
5.000.000 di cui al D.M. 24 gennaio 1990 mentre andava comunque sommata la somma di cui al decreto ingiuntivo con quella della domanda riconvenzionale.
Il rilievo è, però, chiaramente infondato, atteso che i due importi non andavano sommati ai fini della determinazione del valore della causa per le ragioni espresse al motivo precedente.
Anche il quarto motivo è da disattendere in quanto non viene indicato quali siano state le voci non considerate ed è del tutto generico il riferimento a spese successive non precisate, mentre gli interessi, ove non specificato, decorrono dalla messa in mora. Va invece accolto il motivo del ricorso incidentale. Denunziando violazione e falsa applicazione del D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6, e vizi di motivazione, la MB lamenta che il tribunale,
pur avendo previsto, per la liquidazione degli onorari, di dovere applicare lo scaglione fino a 10.000.000 di L. (anziché quello sino a 5 milioni prescritto per la causa ed applicato per il riconoscimento dei diritti, ma sul punto la ricorrente non si duole) in considerazione del fatto che il difensore ha svolto ampia difesa, sia opponendosi al decreto ingiuntivo, sia al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal cliente per violazione del patto di non concorrenza, ha poi, di fatto, applicato in concreto l'onorario medio calcolato sullo scaglione di valore indeterminato, liquidando:
1) L. 705.500 per studio controversia;
2) L. 354.000 per consultazioni con il cliente;
3) L. 190.500 per ricerca documenti;
4) L. 563.500 per preparazione atto introduttivo;
5) L.
1.764.000 per assistenza a n. 12 udienze;
6) L. 347.500 per memoria;
e 7) L.
1.412.000 per difese;
e così per un totale di L. 5.337.000; mentre avrebbe dovuto liquidare L. 1.784,000 ove fossa stata fatta corretta applicazione dello scaglione della tariffa, affermato come dovuto, riconoscendo, per ciascuna voce, somme pari alla media tra minimo e massimo come effettuato.
Orbene, poiché le singole voci liquidate sono non soltanto di molto al di sopra alla media tra massimo e minimo, come evidenziato dalla ricorrente, ma anche superiori ai valori massimi previsti per le cause di valore sino a 10 milioni, essendo previsto, con riferimento al D.M. applicato, un massimo di L. 325.000 per la voce 1; 163.000 per la 2; 84.000 per la 3; 258.000 per la 4; 768.000 (64 x 12) per la 5; 150.000 per la 6; e 630.000 per la 7; la sentenza, avendo riconosciuto somme ben superiori ai massimi consentiti senza alcuna espressa motivazione e nonostante abbia applicato una tariffa superiore a quella del valore della causa per le ragioni sopra indicate (anche se sul punto non vi è contestazione), è chiaramente erronea ed incongruamente motivata, sicché la stessa, per quanto accolto, va cassata e la causa rinviata allo stesso tribunale di PESCARA, competente funzionalmente, che in diversa composizione provvederà anche per le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, per l'effetto, cassala decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di PESCARA che provvederà anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007