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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4842 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(nata a [...], il Parte_1
04/02/1984 – C.F. – coniuge superstite del de C.F._1 cuius (nato a [...], Na il Persona_1
18.12.1978 ed ivi deceduto in data 26.08.2020), in proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui minori
(nato a [...], Na il Persona_2
06.08.2010 – C.F. ) e (nata a C.F._2 Parte_2
Castellammare di Stabia, Na il 03.12.2013 – C.F.
) tutti residenti in [...]di Stabia, C.F._3
NA alla Strada Coppola n. 30 ed elettivamente domiciliati in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Guglielmo Marconi n. 90,
Scala B, presso e nello studio dell'avv. Carmine Di Nardo (C.F.
dal quale sono rappresentati e difesi, in C.F._4 virtù di procura in atti
Attrice
E
società con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Cesare Pavese n. 385, in persona del procuratore ad negotia dott. elett.te dom.ta in San Giuseppe Controparte_2
Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n. 18, presso l'avv.
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4842/2018 R.G.A.C.
Umberto Annunziata (CF. ), che la rappresenta e C.F._5 difende giusta procura generale alle liti in atti
Convenuta
NONCHE' nato a [...], il [...] C.F. Controparte_3
ivi residente in [...] C.F._6
Convenuto Contumace
E nato a [...], il [...] C.F. Controparte_4
ivi residente in [...] C.F._7
Convenuto Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 13 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2022 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 16 gennaio 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 25 e 27.07.2018, Persona_1
(deceduto poi in corso di causa) evocava in giudizio le indicate parti convenute innanzi al presente Tribunale e, per quanto ivi argomentato, chiedeva di dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo,
. 2 N. 4842/2018 R.G.A.C.
per le lesioni personali riportate in seguito al sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dall'esponente per le lesioni sofferte, da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, più I.V.A. e
C.P.A., con distrazione.
La si costituiva, formulando Controparte_1 eccezioni di rito e di merito;
non si costituivano CP_3
e ragion per cui ne va dichiarata la
[...] Controparte_4 contumacia.
Istruita completamente da altro giudice, inteso come persona fisica, la lite perveniva sul ruolo di chi scrive che si limitava ad assegnarla in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Dato per conosciuto il fatto storico, così come descritto in citazione, è a dirsi che corrisponde al vero – con il successivo distinguo – quanto riportato dalla convenuta nella comparsa conclusionale riguardante l'approccio motivazionale dello scrivente, ossia che “la fattispecie in esame si inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente confutare con testi il fatto storico come allegato parte attrice.
In tali casi, la parte convenuta può aspirare, tutt'al più, a porre in evidenza alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116
c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutando l'intero materiale probatorio con la dovuta precisione”.
Ciò se è indiscutibilmente e totalmente vero nei casi di
“veicolo ignoto o pirata”, può esserlo anche quando il responsabile civile non si costituisca e/o non collabori –
. 3 N. 4842/2018 R.G.A.C.
quando possibile – con la compagnia assicurativa, indicando eventuali testimoni.
Ferma, quindi, la doverosa e rigorosa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, è a rilevarsi che nonostante sul modulo CAI risultino indicati vari testimoni come presenti al fatto, solo uno risulta escusso sul punto.
Il teste, dopo aver sostanzialmente confermato Testimone_1 il sinistro come narrato in citazione, dichiarava di non aver mai reso testimonianza in precedenza “…ma solo per iscritto circa tre o quattro anni fa, non ricordo bene, non ricordo in relazione a quali fatti”. Orbene detta affermazione si palesa falsa: infatti, dall'ispezione IVASS prodotta in corso di causa dalla si rileva che negli ultimi anni il teste CP_1 ha testimoniato altre 2 volte e non 1 come Testimone_1 riferito dallo stesso: tra l'altro, in entrambe le circostanze alcuna autorità era intervenuta.
Il che, inevitabilmente, incide sull'attendibilità dello stesso.
2. Questione riguardante la scatola nera.
Sul punto parte convenuta, sempre in conclusionale, sì trascriveva: --------------------
<< - la scatola nera installata sul veicolo Fiat Punto tg.
BT506CE di proprietà del convenuto non ha Controparte_3 rilevato alcun evento c.d. “Crash” il giorno 27/03/2017 (cfr. certificazione Octotelematics S.p.A. agli atti). Anzi,
l'autovettura risulta ferma ed a motore spento in GN dalle ore 02.20 del giorno 27\03\17 sino alle ore 10.38 del medesimo giorno. Sul punto è appena il caso di ricordare che l'art. 145 bis del C.d.A., introdotto dalla Legge concorrenza
2017, riguardo al valore probatorio delle c.d. scatole nere ha espressamente stabilito che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”. L'attore a fronte della specifica eccezione di questa difesa e della produzione
. 4 N. 4842/2018 R.G.A.C.
documentale dei tabulati del menzionato dispositivo satellitare, ne ha contestato le risultanze assumendone il malfunzionamento in quanto si sarebbe spento alle ore 2.20 del
27\3\2017 in viale S. Francesco ma si sarebbe riacceso alle ore
10.38 in altra via ovvero in viale Vincenzo Lombardi. Sul punto occorre precisare che le due strade sono distanti circa 400 metri (200 in linea d'aria) e la erronea localizzazione delle ore 10.38 potrebbe essere attribuita alla scarsa qualità del segnale GPS (valore 1 alle ore 10.38, ma valore 3 alle ore
2.20, al momento della penultima rilevazione). Scarsa qualità del segnale che però certamente non giustifica gli oltre 4,5 km di distanza tra il citato viale s. Francesco e il luogo del sx
(v. mappe allegate)… >>.
Sul valore di prova legale, come tale non discutibile, è a dirsi che correttamente parte attrice rilevava che la norma in questione è stata introdotta successivamente alla data dello indicato sinistro, ragion per cui in tal senso la produzione e le risultanze della stessa possono – e devono – essere liberamente valutate dal giudice ex art. 116 cpc, ossia
“secondo prudente apprezzamento”.
Ed è indubbio che la scatola nera non ha rilevato alcun evento
“crash” nella giornata del 27 marzo 2017: di talché, esclusa la qualificazione di prova legale, quanto evidenziato dalla convenuta e sopra trascritto, merita condivisione.
2.1. . Controparte_5
Il 31 maggio 2017 (ossia due mesi dopo la data del sinistro come da citazione) proprietario della Fiat Controparte_3
Punto che – guidato dal figlio - avrebbe tamponato il motociclo condotto dall'attore originario, nel denunciare una possibile truffa ai suoi danni per un sinistro comunicatogli dalla sua assicurazione, sinistro riguardante una data diversa
(15.05.2017) da quella oggetto di causa, precisava come non fosse possibile “perché oltre a essere l'unico utilizzatore della vettura, negli ultimi tempi non sono stato coinvolto in alcun sinistro stradale” (il sottolineato è dello scrivente).
. 5 N. 4842/2018 R.G.A.C.
Orbene, per quanto priva di una precisa indicazione temporale, pensare che un evento di appena due mesi non rientri nel perimetro di “ultimi tempi” è difficile da affermare ed anche questa è una valutazione probatoria che si somma alle precedenti (inattendibilità del teste e risultanze scatola nera).
Infatti, tal considerazione trova la sua conferma nella relazione di incaricato dall'assicurazione di Testimone_2 ispezionare la Fiat Punto proprio per il sinistro del
27.03.2017: a questi il ribadiva che alcun sinistro CP_3 fosse mai accaduto in data 27.03.2017 e che nell'ora indicata la sua vettura era ferma e parcheggiata sotto casa.
Il inoltre, evidenziava l'assenza di alcun riscontro Tes_2 di pregressi urti o abrasioni da contatto.
All'unitaria e complessiva valutazione di tutte evidenziate circostanze – in primis, la totale inattendibilità del teste – consegue il rigetto della domanda.
3. Considerazioni metagiuridiche, date dal decesso dell'attore originario e dal “subentro” del coniuge, si pongono come giusto motivo per compensare le spese processuali, tranne quelle di ctu da porre a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità in epigrafe Parte_1 indicata, nei confronti della Controparte_1
e di e
[...] Controparte_3 Controparte_4 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese processuali come da paragrafo sub 3. .
Torre A., 29 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4842 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(nata a [...], il Parte_1
04/02/1984 – C.F. – coniuge superstite del de C.F._1 cuius (nato a [...], Na il Persona_1
18.12.1978 ed ivi deceduto in data 26.08.2020), in proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui minori
(nato a [...], Na il Persona_2
06.08.2010 – C.F. ) e (nata a C.F._2 Parte_2
Castellammare di Stabia, Na il 03.12.2013 – C.F.
) tutti residenti in [...]di Stabia, C.F._3
NA alla Strada Coppola n. 30 ed elettivamente domiciliati in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Guglielmo Marconi n. 90,
Scala B, presso e nello studio dell'avv. Carmine Di Nardo (C.F.
dal quale sono rappresentati e difesi, in C.F._4 virtù di procura in atti
Attrice
E
società con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Cesare Pavese n. 385, in persona del procuratore ad negotia dott. elett.te dom.ta in San Giuseppe Controparte_2
Vesuviano (NA) alla Via Mastanielli n. 18, presso l'avv.
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4842/2018 R.G.A.C.
Umberto Annunziata (CF. ), che la rappresenta e C.F._5 difende giusta procura generale alle liti in atti
Convenuta
NONCHE' nato a [...], il [...] C.F. Controparte_3
ivi residente in [...] C.F._6
Convenuto Contumace
E nato a [...], il [...] C.F. Controparte_4
ivi residente in [...] C.F._7
Convenuto Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 13 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2022 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 16 gennaio 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 25 e 27.07.2018, Persona_1
(deceduto poi in corso di causa) evocava in giudizio le indicate parti convenute innanzi al presente Tribunale e, per quanto ivi argomentato, chiedeva di dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo,
. 2 N. 4842/2018 R.G.A.C.
per le lesioni personali riportate in seguito al sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dall'esponente per le lesioni sofferte, da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, più I.V.A. e
C.P.A., con distrazione.
La si costituiva, formulando Controparte_1 eccezioni di rito e di merito;
non si costituivano CP_3
e ragion per cui ne va dichiarata la
[...] Controparte_4 contumacia.
Istruita completamente da altro giudice, inteso come persona fisica, la lite perveniva sul ruolo di chi scrive che si limitava ad assegnarla in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Dato per conosciuto il fatto storico, così come descritto in citazione, è a dirsi che corrisponde al vero – con il successivo distinguo – quanto riportato dalla convenuta nella comparsa conclusionale riguardante l'approccio motivazionale dello scrivente, ossia che “la fattispecie in esame si inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente confutare con testi il fatto storico come allegato parte attrice.
In tali casi, la parte convenuta può aspirare, tutt'al più, a porre in evidenza alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116
c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò deve valorizzare ogni circostanza, valutando l'intero materiale probatorio con la dovuta precisione”.
Ciò se è indiscutibilmente e totalmente vero nei casi di
“veicolo ignoto o pirata”, può esserlo anche quando il responsabile civile non si costituisca e/o non collabori –
. 3 N. 4842/2018 R.G.A.C.
quando possibile – con la compagnia assicurativa, indicando eventuali testimoni.
Ferma, quindi, la doverosa e rigorosa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, è a rilevarsi che nonostante sul modulo CAI risultino indicati vari testimoni come presenti al fatto, solo uno risulta escusso sul punto.
Il teste, dopo aver sostanzialmente confermato Testimone_1 il sinistro come narrato in citazione, dichiarava di non aver mai reso testimonianza in precedenza “…ma solo per iscritto circa tre o quattro anni fa, non ricordo bene, non ricordo in relazione a quali fatti”. Orbene detta affermazione si palesa falsa: infatti, dall'ispezione IVASS prodotta in corso di causa dalla si rileva che negli ultimi anni il teste CP_1 ha testimoniato altre 2 volte e non 1 come Testimone_1 riferito dallo stesso: tra l'altro, in entrambe le circostanze alcuna autorità era intervenuta.
Il che, inevitabilmente, incide sull'attendibilità dello stesso.
2. Questione riguardante la scatola nera.
Sul punto parte convenuta, sempre in conclusionale, sì trascriveva: --------------------
<< - la scatola nera installata sul veicolo Fiat Punto tg.
BT506CE di proprietà del convenuto non ha Controparte_3 rilevato alcun evento c.d. “Crash” il giorno 27/03/2017 (cfr. certificazione Octotelematics S.p.A. agli atti). Anzi,
l'autovettura risulta ferma ed a motore spento in GN dalle ore 02.20 del giorno 27\03\17 sino alle ore 10.38 del medesimo giorno. Sul punto è appena il caso di ricordare che l'art. 145 bis del C.d.A., introdotto dalla Legge concorrenza
2017, riguardo al valore probatorio delle c.d. scatole nere ha espressamente stabilito che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”. L'attore a fronte della specifica eccezione di questa difesa e della produzione
. 4 N. 4842/2018 R.G.A.C.
documentale dei tabulati del menzionato dispositivo satellitare, ne ha contestato le risultanze assumendone il malfunzionamento in quanto si sarebbe spento alle ore 2.20 del
27\3\2017 in viale S. Francesco ma si sarebbe riacceso alle ore
10.38 in altra via ovvero in viale Vincenzo Lombardi. Sul punto occorre precisare che le due strade sono distanti circa 400 metri (200 in linea d'aria) e la erronea localizzazione delle ore 10.38 potrebbe essere attribuita alla scarsa qualità del segnale GPS (valore 1 alle ore 10.38, ma valore 3 alle ore
2.20, al momento della penultima rilevazione). Scarsa qualità del segnale che però certamente non giustifica gli oltre 4,5 km di distanza tra il citato viale s. Francesco e il luogo del sx
(v. mappe allegate)… >>.
Sul valore di prova legale, come tale non discutibile, è a dirsi che correttamente parte attrice rilevava che la norma in questione è stata introdotta successivamente alla data dello indicato sinistro, ragion per cui in tal senso la produzione e le risultanze della stessa possono – e devono – essere liberamente valutate dal giudice ex art. 116 cpc, ossia
“secondo prudente apprezzamento”.
Ed è indubbio che la scatola nera non ha rilevato alcun evento
“crash” nella giornata del 27 marzo 2017: di talché, esclusa la qualificazione di prova legale, quanto evidenziato dalla convenuta e sopra trascritto, merita condivisione.
2.1. . Controparte_5
Il 31 maggio 2017 (ossia due mesi dopo la data del sinistro come da citazione) proprietario della Fiat Controparte_3
Punto che – guidato dal figlio - avrebbe tamponato il motociclo condotto dall'attore originario, nel denunciare una possibile truffa ai suoi danni per un sinistro comunicatogli dalla sua assicurazione, sinistro riguardante una data diversa
(15.05.2017) da quella oggetto di causa, precisava come non fosse possibile “perché oltre a essere l'unico utilizzatore della vettura, negli ultimi tempi non sono stato coinvolto in alcun sinistro stradale” (il sottolineato è dello scrivente).
. 5 N. 4842/2018 R.G.A.C.
Orbene, per quanto priva di una precisa indicazione temporale, pensare che un evento di appena due mesi non rientri nel perimetro di “ultimi tempi” è difficile da affermare ed anche questa è una valutazione probatoria che si somma alle precedenti (inattendibilità del teste e risultanze scatola nera).
Infatti, tal considerazione trova la sua conferma nella relazione di incaricato dall'assicurazione di Testimone_2 ispezionare la Fiat Punto proprio per il sinistro del
27.03.2017: a questi il ribadiva che alcun sinistro CP_3 fosse mai accaduto in data 27.03.2017 e che nell'ora indicata la sua vettura era ferma e parcheggiata sotto casa.
Il inoltre, evidenziava l'assenza di alcun riscontro Tes_2 di pregressi urti o abrasioni da contatto.
All'unitaria e complessiva valutazione di tutte evidenziate circostanze – in primis, la totale inattendibilità del teste – consegue il rigetto della domanda.
3. Considerazioni metagiuridiche, date dal decesso dell'attore originario e dal “subentro” del coniuge, si pongono come giusto motivo per compensare le spese processuali, tranne quelle di ctu da porre a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità in epigrafe Parte_1 indicata, nei confronti della Controparte_1
e di e
[...] Controparte_3 Controparte_4 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese processuali come da paragrafo sub 3. .
Torre A., 29 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 6