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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4169/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., con Sede in Augusta, via Principe Umberto 175, Pt_2
, nato ad [...] il [...], ivi residente in via Principe
[...]
Umberto n. 177 (CF: , , nato ad C.F._1 Parte_3
Augusta (SR), il 10.12.1969, ivi residente in [...], (CF:
), elettivamente domiciliati in Catania, via Vincenzo Giuffrida C.F._2
57, presso lo studio dell'Avv. GALLO MIRIAM ( ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Ottobre, 54 (C.F. , elettivamente domiciliato in Siracusa, C.F._4
Viale Tica 104, presso lo studio dell'Avv. PASQUA ROBERTO
( ), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente all'Avv. PASQUA GABRIELE ( ) giusta CodiceFiscale_6
procura in atti;
CONVENUTO
e (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Augusta via Principe Umberto 89, elettivamente domiciliato in Catania, via
Vincenzo Giuffrida 37, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO BELFIORE
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti: C.F._7
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 24.09.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio innanzi all'adito Tribunale il e al fine Controparte_1 Parte_4
di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a cagione dell'illecita condotta dell'ex Sindaco di Augusta, e, in Parte_4
particolare, dell'indebita richiesta di denaro formulata nei confronti degli attori, per la quale è stato condannato dal Tribunale penale di Siracusa per il reato di tentata concussione.
Esponevano, infatti, gli attori che il convenuto imputato nell'ambito Parte_4
del procedimento penale iscritto al n. R.G. 732/2002 del Tribunale di Siracusa, veniva imputato “…1) del delitto p. e p. dall'art. 35 c.p. per aver, nella sua qualità di Sindaco del , in occasione delle gare di appalto pubbliche Controparte_1
indette dallo stesso per la scelta dei locali ove sistemare la Sezione CP_1
Distaccata del Tribunale di Siracusa e per la scelta dei locali ove sistemare alcuni
Uffici del Municipio da trasferire dall'immobile attualmente occupato in via
Umberto, turbato il libero svolgimento della gara in quanto prima nominava una commissione di persone che avrebbero dovuto procedere alle scelte della Impresa proprietaria degli immobili ove sistemare sia la sede distaccata del Tribunale come gli Uffici Comunali, successivamente non soddisfatto del comportamento della revocava la nomina della medesima e procedeva direttamente, tramite CP_2
deliberazione di Giunta, all'assegnazione dei locali alle imprese proprietarie ritenute più opportune e ciò perché, in forza di impegni assunti, e di accordi politici presi, la sede distaccata del Tribunale in Augusta avrebbe dovuto essere assegnata alla ditta
EC IT OS e la sede dove allocare gli Uffici del avrebbe dovuto CP_1
essere assegnata alla in tal modo influenzando Controparte_3
negativamente l'andamento degli appalti e predisponendo i vincitori della gara ancor prima che la stessa venisse indetta e completata. In Augusta nel corso del 1999 e fino all'I marzo 2000, data nella quale la Giunta Municipale di Augusta determinava
l'attribuzione alla ditta EC IT OS dell'appalto concernente la sede distaccata del Tribunale di Siracusa.
(2) del delitto p. e p. dagli artt. 56-317 c.p. per aver, nella sua qualità di Sindaco del
, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere Controparte_1
da parte di e di , amministratori della Parte_2 Parte_3 Parte_1
indebitamente una somma di denaro non precisata onde consentire
[...]
loro di vincere la gara relativa all'appalto per la scelta dell'immobile da destinare a sede distaccata del Tribunale di Siracusa e, comunque, per ottenere la regolarizzazione del loro immobile sito in Augusta tra le vie Marina di Ponente ed
Adua non conseguendo l'intento a causa del rifiuto frapposto dalle parti lese. In
Augusta nel corso del 1999”; a conclusione del relativo procedimento penale, veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, mentre per il reato di cui al capo 1), ovvero di turbata libertà degli incanti, veniva dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
Precisavano, come in ordine alla domanda di risarcimento dei danni spiegata dalle parti civili, odierne attori, il giudice penale ritenendo la sussistenza di danni morali e patrimoniali economicamente valutabili scaturenti dalla condotta incriminata demandava alla competente sede civile per la quantificazione della pretesa risarcitoria. Deducevano, ancora, che la Corte di Appello di Catania, Sez. II penale, con sentenza n. 1985/D depositata il 15.10.2014, confermava la sentenza del
Tribunale di Siracusa del 21.07.2014, appellata da , ed infine che la Parte_4
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata l'08.10.2015, dichiarava il reato prescritto “ferme restando le statuizioni civili”.
Così compendiati i fatti, gli attori chiedevano la condanna di e del Parte_4
(quest'ultimo ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 28 Cost.) al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla società attrice nella misura di €
495.798,40, oltre rivalutazione e interessi, corrispondente all'ammontare del canone previsto in seno all'offerta pari a 30 milioni di Lire (ovvero € 15.493.7) per 32 mensilità (da marzo 2000 ad ottobre 2002) in cui il Cd. rimase Controparte_4
“sfitto”, o in subordine nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale patito da e in Parte_2 Parte_3
conseguenza della condotta criminosa posta in essere dal convenuto, quantificato nella misura di € 150.000,00 ciascuno, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2018, si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione Parte_4
attiva di e , in quanto estranei alla composizione Parte_2 Parte_3
sociale della nonché la loro carenza della legittimazione ad Parte_1
agire per difetto della previsione di statuizioni civili nella sentenza penale, resa dalla
Corte d'Appello di Catania, che dichiarava il reato di cui all'art. 353 c.p. estinto per prescrizione. Nel merito, il convenuto istava per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della richiesta attorea di risarcimento del danno per l'asserito reato di turbativa d'asta, per mancanza di nesso eziologico.
Affermava invero, il Dott. come la scelta del di Pt_4 Controparte_1
accogliere l'offerta presentata da EC IT OS, per il locale da adibire a
Sezione distaccata del Tribunale di Siracusa, sia stata frutto di una valutazione complessiva e collegiale della Giunta Municipale, che teneva conto dei fattori di convenienza economica e di adeguatezza e congruità tecnica e funzionale della struttura da scegliere e non certo dall' arbitraria determinazione del convenuto dott.
nelle sue funzioni di Sindaco e che l'esclusione dell'immobile Parte_4
attoreo dalla gara indetta dal originava dalla circostanza che, al Controparte_1
momento dell'assegnazione alla ditta EC IT OS, l'immobile presentasse delle difformità edilizie, impeditive dell'aggiudicazione; pertanto, gli attori non avrebbero potuto vantare alcuna pretesa risarcitoria per la mancata aggiudicazione, della gara peraltro mai impugnata denotando così la legittimità della richiesta.
Contestava pertanto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione del canone per 32 mensilità di € 15.493,70 ( pari ad L.30.000) stante l'insussistenza di alcuna illegittima turbativa d'asta e di pari mancata aggiudicazione di gara specificando come non fosse intervenuto alcun accertamento in ordine alla commissione del reato di turbativa dì asta, su quando evincibile dalle sentenze penali di I° e II° grado. Eccepiva ancora l'insussistenza di un danno morale siccome indimostrato.
Con comparsa del 19.11.2018, si costituiva in giudizio il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., chiedendo, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o nullità della domanda di condanna proposta dagli attori nei confronti del CP_1
convenuto per genericità della stessa, atteso che quest'ultimo veniva citato unicamente nel petitum della domanda n° 3, omettendo, gli attori, di indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della ipotetica responsabilità dell'ente locale per le condotte illecite poste in essere dal . Pt_4
Sempre in via preliminare, il rilevava il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva dell'Ente, essendo nella fattispecie configurabile esclusivamente una responsabilità del , in termini astratti, per aver agito per finalità estranee a Pt_4
quelle istituzionali e meramente egoistiche, con il conseguente venir meno del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 Cost. e 2049 c.c., eccependo ancora l'avvenuta prescrizione delle domande attoree nei suoi confronti, atteso che il non era mai stato evocato nel giudizio penale, né gli attori avevano mai CP_1
notificato allo stesso atti interruttivi della prescrizione individuando il dies a quo per la decorrenza del detto termine alla data del 20 marzo 2000, ovvero dal giorno in cui fu emanata la Delibera di Giunta Municipale che aggiudicava l'appalto alla ditta
EC IT OS, per quanto concerne i danni patrimoniali, e dal 1999 la decorrenza del termine di prescrizione per i danni morali asseritamente subiti dagli attori.
Nel merito e in via subordinata, il convenuto istava per il rigetto della CP_1
domanda attorea di condanna in solido dell'Ente, stante l'accertamento dell'insussistenza di responsabilità per le condotte poste in essere dal , Pt_4
nonché per l'inammissibilità delle domande proposte ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nella parte in cui gli attori hanno posto a fondamento delle proprie richieste fatti estranei al reato di tentata concussione.
L'Ente eccepiva, poi il difetto di legittimazione attiva degli attori e Parte_2
, trattandosi di soggetti estranei alla compagine sociale della Parte_3
sicché gli stessi non avrebbero potuto subire i danni Parte_1
correlati alla mancata acquisizione dei canoni locatizi, né i danni morali, che sarebbero stati solo labialmente asseriti e non provati. Infine, il Controparte_1
in via subordinata eccepiva la carenza di prova sull'an e sul quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
La causa è stata istruita come in atti, con prove documentali e testimoniali offerte dalle parti.
All'udienza del 22.09.2023, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e , sollevata da entrambi i convenuti, e Parte_2 Parte_3
motivata con l'estraneità degli stessi alla compagine sociale della Parte_1
perché ogni valutazione circa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali
[...]
di un interesse concreto a spiegare l'azione civile nel processo penale è già stata svolta nell'ambito del procedimento penale, in cui si è innestata incidentalmente l'azione civile ed il giudice ha accertato l'esistenza di “…danni morali e patrimoniali economicamente valutabili, scaturenti dall'indebita richiesta di denaro e dalle condotte ostruzionistiche tenute dall'imputato riguardo alla pratica amministrativa delle persone offese e a cagione del loro rifiuto di accettare la proposta di illecito mercimonio…”.
Peraltro parte attrice a dimostrazione della propria legittimazione, ha prodotto un verbale di assemblea ordinaria, da cui si evince la composizione sociale della società attrice.
Ne consegue che gli attori e hanno piena Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva nel presente giudizio per il ristoro del danno morale asseritamente subito.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e sulla domanda di risarcimento del Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale, atteso che gli stessi hanno precisato di aver agito per il risarcimento del solo danno non patrimoniale.
Relativamente all'eccezione preliminare, sollevata dal convenuto, di difetto CP_1
di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali connessi alla mancata percezione dei canoni di locazione, occorre rilevare come questa non colga nel segno e vada rigettata per le ragioni che seguono. Ed infatti, oggetto della presente controversia non è il risarcimento di danni conseguenti ad atti e comportamenti posti in essere dalle pubbliche stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ma, piuttosto, il ristoro di danni asseritamente subiti in conseguenza di fatti di rilevanza penale posti in essere dal convenuto principale e per cui vi è stata condanna in sede penale. Non vi è dubbio, pertanto, che in tali ipotesi la giurisdizione si radichi in capo al giudice ordinario, in quanto l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto privato sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato (vd. TAR Campania - Sez. V, sent. n. 3528/2024), ciò che non è configurabile nel caso in ispecie, che trae origine non da illegittimità di atti o provvedimenti amministrativi, ma da fatti per i quali il giudice penale ha condannato il relativo autore.
Va inoltre rigettata poiché infondata l'eccezione, dedotta dal di Controparte_1
inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti, perché evocato in giudizio unicamente nel petitum, omettendo invece gli attori nell'atto introduttivo l'esatta individuazione della causa petendi e tentando solo con la memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. di sanare le originarie carenze relative all'individuazione della causa petendi, cosi riconducendo la responsabilità dell'ente pubblico alle ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. e 28 Cost., con ciò, introducendo un nuovo tema di indagine, che esulerebbe dall'alveo della precisazione delle domande già proposte.
Sul punto, occorre premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018; conforme Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, secondo cui si ha mutatio libelli quando la parte muti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio).
Nel caso di specie, parte attrice ha compiutamente individuato i fatti a fondamento della propria pretesa sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, chiamando in causa il per una fattispecie di responsabilità che, secondo gli Controparte_1
attori, gli sarebbe oggettivamente addebitabile, specificando nella prima memoria istruttoria la cornice normativa di riferimento, individuandola nel combinato disposto degli artt. 2049 c.c. e 28 Cost. Può, pertanto affermarsi, che tale attività difensiva di parte attrice rientri nei limiti della emendatio libelli, non introducendo temi di indagine nuovi o avulsi dalle prospettazioni contenute in citazione.
In relazione all'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata del CP_1
richiamando il contenuto letterale dall'art.. 651 c.p.p si evince come , in
[...]
relazione al soggetto, la cui responsabilità penale sia stata accertata, il legislatore non abbia posto limiti o condizioni al dispiegarsi in sede civile degli effetti del giudicato penale. Diversamente opera la medesima norma rispetto al "responsabile civile" sicchè l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna non opera in sede civile nei suoi confronti in maniera incondizionata, ma solo ove egli sia stato posto nella condizione di partecipare al giudizio penale attraverso la citazione di cui all'art. 83 c.p.p. o vi sia intervenuto volontariamente a norma dell'art. 85 c.p.p.
In mancanza di tali presupposti, l'accertamento compiuto in sede penale non può automaticamente dispiegare effetti nei confronti di un soggetto che non ha partecipato al relativo procedimento, cosicché il giudice civile sarà tenuto, ai fini di una eventuale condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni derivanti da reato, ad una rivalutazione autonoma dei fatti oggetto di giudizio (sul tema si veda
Cass. Civ., sez. III, sent. n. 19387 del 28.09.2004).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il non abbia in alcun Controparte_1
modo partecipato al procedimento penale, ove sono stati vagliati i fatti posti a fondamento dell'odierno giudizio risarcitorio, conseguentemente l non può Pt_5
subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna resa contro il soggetto del cui fatto illecito egli dovrebbe civilmente rispondere. Ne deriva che nei suoi confronti gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice penale debbono esser autonomamente valutati.
Tuttavia, perché si possa procedere ad una tale valutazione, occorre, preliminarmente, accertare se sia maturato o meno il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del che, occorre ribadirlo, è chiamato a Controparte_1 rispondere di danni cagionati dalla condotta altrui in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra l'autore dell'illecito e la pubblica amministrazione di appartenenza, e, dunque, per un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
A riguardo, si osservi come anche l'ulteriore eccezione di intervenuta prescrizione della domanda posta nei confronti del per non essere stato Controparte_1
evocato nel giudizio penale, e per non aver gli attori rivoltogli atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione atteso non può trovare accoglimento perché secondo quando statuito dalla Cassazione con sentenza n°
21049/2024, la costituzione di parte civile interrompe il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale;
e nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, come nel caso di specie, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri . Inoltre quanto al termine è pacifico come la sentenza di condanna generica ex art. 539 c.p.p. sia idonea a giustificare l'applicazione del termine di prescrizione decennale alla successiva azione volta alla quantificazione del danno, termine decorrere dal momento in cui il provvedimento è coperto dal giudicato. La cassazione ha infatti testualmente statuito : “L'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.”; cfr. anche Cass. Civ. 6901/2015 e da ultimo Cass. Civ. Ordinanza 4318/2019).
Nulla quaestio, dunque, sull'applicabilità del termine decennale e della sospensione della stessa per tutta la durata del processo penale anche nei confronti del CP_1
coobbligato solidale che non ha partecipato al processo penale . Sul punto, è
[...]
principio consolidato quello secondo cui: “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità
d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c.,
u.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato). Infatti l'applicabilità di tale ultimo comma presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile;
ed il fatto che ha fatto sorgere l'obbligazione in questione del primo tra i debitori sopra considerati costituisce anche reato;
invece tale particolare termine di prescrizione non è invocabile con riferimento alle obbligazioni degli altri debitori derivanti da fatti costituenti solo illecito civile
(proprio in quanto i fatti medesimi, non sono identificabili con quello rilevante anche penalmente, pur se connessi con quest'ultimo)" (Cass. Civ. n. 27713/2005). Dal tenore letterale della citata decisione, emerge inconfutabilmente che tale principio si applichi nel caso in cui il fatto dannoso sia originato da più azioni od omissioni di diversi soggetti coinvolti e a diverso titolo di responsabilità, penale o civile.
Infine, va rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire per il reato di cui all'art. 353 c.p., sollevata da e richiamata nelle difese Parte_4
del Occorre, infatti, considerare l'assetto giurisprudenziale Controparte_1
secondo cui, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli art. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituiscono eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, n.1768).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini appresso specificati.
Anzitutto, va affrontata la questione della responsabilità del per Controparte_1
illeciti commessi dal sindaco, quale preposto a pubbliche funzioni
A tal proposito, si richiama la recente decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. ( Cass. SU 16 maggio 2019 n. 13246) .
Conformemente la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dei preponenti quando sussista “un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale” (v. già Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 5020/2014 e Cass. n.
6829/2011).
Nella fattispecie in esame, è solare che il Sindaco abbia commesso il fatto illecito nell'occasione dell'estrinsecazione di potestà istituzionali, legate all'adozione di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che non può che venire in rilievo il rapporto di immedesimazione organica con l'ente pubblico di appartenenza. Sul punto con recente ordinanza n. 865 del 09.01.2024, la Corte di Legittimità ha affermato che: “In virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta penalmente rilevante posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente, essendo conseguentemente ammissibile l'azione di regresso condotta, nei suoi confronti, da parte di altre amministrazioni solidalmente responsabili in via indiretta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'azione di regresso esercitata dalla Ministri e dal Ministero Controparte_5
dell'Interno, a seguito della condanna in solido degli stessi quali corresponsabili civili, nei confronti di un il quale, in virtù del principio CP_1
di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco)”.
Ne consegue, in definitiva, il riconoscimento della responsabilità indiretta del a causa dell'operato del Sindaco. Controparte_1
Nel merito della richiesta risarcitoria, gli attori agiscono sia per il ristoro del danno patrimoniale, rappresentato dai canoni di locazione non percepiti a cagione della illecita condotta del convenuto a danno della società sia per il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone fisiche Parte_2
e , nella doppia veste di danno morale e danno alla vita di Parte_3
relazione, a seguito del tentativo di concussione dell'odierno convenuto.
Occorre, pertanto, considerare separatamente i due profili.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ne chiede il ristoro sostenendo come, a causa della condotta ostruzionistica del Sindaco odierno convenuto, la società attrice ha perso la chance di aggiudicarsi il contratto di locazione del proprio immobile, così subendo un danno quantificato nella misura di €
495.798,40, oltre rivalutazione e interessi, corrispondente all'ammontare del canone previsto in seno all'offerta, ovvero pari a 30 milioni di Lire ( oggi € 15.493.7) per 32 mensilità , da marzo 2000 ad ottobre 2002, in cui il Cd. è rimasto Controparte_4
“sfitto”. Ciò posto si osserva come la circostanza, dedotta dai convenuti, che Parte_4
non sia stato condannato per il reato di turbativa d'asta, non impedisce all'odierno decidente di valutare autonomamente i fatti, atteso come nello specifico il Pt_4
non è stato assolto del reato di cui all'art. 353 c.p., in esito alla compiuta attività istruttoria, ma ne è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. Al riguardo, si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa, emessa a conclusione del processo penale di primo grado a carico del , che: “Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui Pt_4
al capo 1) è invece prescritto. Per vero, le considerazioni già svolte sul reato di cui al capo 2), alla luce delle risultanze processuali ed in particolare della deposizione dei testi e della corposa documentazione amministrativa versata al fascicolo, non si può pervenire a una pronuncia di proscioglimento, nei termini richiamati dall'art.
129 2C° comma c.p.c. Da tali atti non sono emersi elementi e circostanze idonei ad escludere in maniera univoca ed evidente la penale responsabilità di
[...]
in ordine all'addebito di fraudolenta alterazione della regolarità della Pt_4
gara di assegnazione dei locali del palazzo di giustizia di Augusta, di cui si è pocanzi riferito, così da non potersi concludere che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso ovvero che non previsto dalla legge come reato.”
Ebbene occorre innazitutto accertare se effettivamente il con la propria Pt_4
condotta, abbia influenzato il regolare svolgimento della gara d'appalto impedendone l'aggiudicazione alla società attorea. La Cassazione con la sentenza
43978 del 26.05.2022 ha statuito che ai fini dell'integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Trattandosi di un reato di pericolo il reato esso si concretizza senza senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dal soggetto agente colludente, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara .
Ebbene è emerso dagli atti del procedimento penale ed in particolare dalle SIT rese dal , allegati da parte attrice che il pose in essere Testimone_1 Parte_4 condotte ostruzionistiche idonee ad escludere l'immobile di proprietà della società attorea dalla gara di appalto.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal mancato incasso del canone di locazione che la società attorea avrebbe potuto percepire dalla locazione di per essere adibito a sede degli Uffici Controparte_4
Giudiziari del Tribunale ( Chance) , è noto che secondo la consolidata giurisprudenza la chance o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita , id est la perdita della possibilità consistente di conseguire risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale
(ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2014, n. 18207). Siffatto, danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla
“mera possibilità di conseguirlo" (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24295;
Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2010, n.
20808). Il creditore ha in siffatte ipotesi l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(cfr. Cass. civ., sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21678; Cass. civ., sez. un., 27 marzo
2008, n. 7943).
In definitiva, perché il danno da perdita di chance non si traduca illegittimamente nella lesione di una mera aspettativa di fatto, deve essere provato con il necessario rigore sia l'ammontare complessivo dell'utile asseritamente perduto, sia la percentuale di possibilità di conseguirlo, assumendo come riferimento precisi indici fattuali (in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20351; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353).
L'onere incombente sulla società attrice può dirsi positivamente assolto, avendo fornito, la stessa la prova della possibilità concreta di ottenere risultato sperato e dunque la sussistenza di una seria chance all' aggiudicazione dell'appalto.
Ciò è dimostrato, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'Avv. Moschitto, membro della commissione istituita per valutare le offerte, escusso in qualità di testimone nell'ambito del processo penale, il quale ha espressamente affermato che l'immobile della ditta odierna attrice era più appetibile rispetto agli altri in gara, in quanto era stato ultimato da poco, era libero e i locali erano idonei
Può dirsi, inoltre, superata la questione relativa alla presenza di difformità edilizie nell'immobile appartenente alla ditta attrice, che, secondo i convenuti, ne avrebbero impedito la partecipazione alla gara d'appalto. Ed infatti, al di là del merito delle articolate questioni di natura eminentemente amministrativa, su cui non è dato decidere in questa sede, emerge dall'istruttoria che l'unico motivo di esclusione della era la mancanza del certificato di abitabilità, sulla cui Parte_1
esistenza si era tuttavia formato il silenzio-assenso.
Ciò detto, occorre procedere alla quantificazione del danno da lucro cessante.
Trattandosi di una valutazione probabilistica appare congruo quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c, tale voce di danno patrimoniale.
Pertanto tenuto conto dell' offerta fatta dall'attrice di Lire 30.000,00 mensili (ovvero
€ 15.493.7) e dell'importo del canone di locazione pattuito con la Provincia
Regionale di Siracusa con successivo contratto di locazione del 07.11 2002, si ritiene equo liquidare il danno da lucro cessante subito dalla società attore in € 495.798,40 ( pari ad € 15.493,70 x32 mesi). A tale somma dovranno essere aggiunti, data la natura risarcitoria del credito, rivalutazione e interessi legali dal fatto (20.03.2020 data aggiudicazione) fino all'effettivo soddisfo.
Gli attori, e , chiedono, infine, il risarcimento del Parte_3 Parte_2
danno morale, a causa della sofferenza patita dagli stessi nel corso della lunga vicenda penale, che avrebbe condizionato la loro vita con riferimento ad ogni aspetto della stessa: personale, pubblica, professionale e di relazione. Sostengono che, a causa dei fatti oggetto del procedimento penale, e a seguito della denuncia da loro formalizzata, sono stati considerati, nel contesto sociale della città di Augusta, alla stregua di “spie” e soprannominati “Buscetta”, con chiaro riferimento ai collaboratori di giustizia.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che, a seguito dei fatti di cui sopra, i fratelli Pt_4
hanno esternato un cambiamento delle loro abitudini di vita e del loro comportamento all'esterno delle mura domestiche, manifestando ansia e attacchi di panico e il rifiuto di uscire in luoghi pubblici, prima frequentati. Può dirsi, dunque, provata l'esistenza del danno morale, nell'accezione del danno alla vita di relazione e di lesione dell'onore del soggetto, vittima di reato.
La liquidazione della suddetta voce di danno non può che essere affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, e, tenuto conto del pregiudizio subito dagli attori, appare congruo determinare tale voce di danno in €
10.000 per ciascuno degli attori-persone fisiche.
Non sussistono, invece, i presupposti per ritenere configurabile un danno biologico alla salute psico-fisica degli attori, in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra le patologie di cui gli attori sarebbero affetti e i fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. che si liquidano in dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 avuto riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP Dott.ssa Maria Concetta
Consoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe iscritta al n°
4169/2028 così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Dichiara responsabile dei danni patrimoniali e non Parte_4
patrimoniali, subiti dagli attori;
3. Condanna, per l'effetto, , in solido con il Parte_4 Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di €495.798,40 a titolo di lucro cessante oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, in favore della società ; Parte_1
4. Condanna al pagamento, in favore di e Parte_4 Parte_3
, della somma di € 10.000,00 ciascuno, per un totale di € Parte_2
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno non patrimoniale;
5. Condanna ed il in solido al pagamento Parte_4 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 22.457,00 oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 02/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4169/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., con Sede in Augusta, via Principe Umberto 175, Pt_2
, nato ad [...] il [...], ivi residente in via Principe
[...]
Umberto n. 177 (CF: , , nato ad C.F._1 Parte_3
Augusta (SR), il 10.12.1969, ivi residente in [...], (CF:
), elettivamente domiciliati in Catania, via Vincenzo Giuffrida C.F._2
57, presso lo studio dell'Avv. GALLO MIRIAM ( ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Ottobre, 54 (C.F. , elettivamente domiciliato in Siracusa, C.F._4
Viale Tica 104, presso lo studio dell'Avv. PASQUA ROBERTO
( ), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente all'Avv. PASQUA GABRIELE ( ) giusta CodiceFiscale_6
procura in atti;
CONVENUTO
e (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Augusta via Principe Umberto 89, elettivamente domiciliato in Catania, via
Vincenzo Giuffrida 37, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO BELFIORE
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti: C.F._7
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 24.09.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio innanzi all'adito Tribunale il e al fine Controparte_1 Parte_4
di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a cagione dell'illecita condotta dell'ex Sindaco di Augusta, e, in Parte_4
particolare, dell'indebita richiesta di denaro formulata nei confronti degli attori, per la quale è stato condannato dal Tribunale penale di Siracusa per il reato di tentata concussione.
Esponevano, infatti, gli attori che il convenuto imputato nell'ambito Parte_4
del procedimento penale iscritto al n. R.G. 732/2002 del Tribunale di Siracusa, veniva imputato “…1) del delitto p. e p. dall'art. 35 c.p. per aver, nella sua qualità di Sindaco del , in occasione delle gare di appalto pubbliche Controparte_1
indette dallo stesso per la scelta dei locali ove sistemare la Sezione CP_1
Distaccata del Tribunale di Siracusa e per la scelta dei locali ove sistemare alcuni
Uffici del Municipio da trasferire dall'immobile attualmente occupato in via
Umberto, turbato il libero svolgimento della gara in quanto prima nominava una commissione di persone che avrebbero dovuto procedere alle scelte della Impresa proprietaria degli immobili ove sistemare sia la sede distaccata del Tribunale come gli Uffici Comunali, successivamente non soddisfatto del comportamento della revocava la nomina della medesima e procedeva direttamente, tramite CP_2
deliberazione di Giunta, all'assegnazione dei locali alle imprese proprietarie ritenute più opportune e ciò perché, in forza di impegni assunti, e di accordi politici presi, la sede distaccata del Tribunale in Augusta avrebbe dovuto essere assegnata alla ditta
EC IT OS e la sede dove allocare gli Uffici del avrebbe dovuto CP_1
essere assegnata alla in tal modo influenzando Controparte_3
negativamente l'andamento degli appalti e predisponendo i vincitori della gara ancor prima che la stessa venisse indetta e completata. In Augusta nel corso del 1999 e fino all'I marzo 2000, data nella quale la Giunta Municipale di Augusta determinava
l'attribuzione alla ditta EC IT OS dell'appalto concernente la sede distaccata del Tribunale di Siracusa.
(2) del delitto p. e p. dagli artt. 56-317 c.p. per aver, nella sua qualità di Sindaco del
, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere Controparte_1
da parte di e di , amministratori della Parte_2 Parte_3 Parte_1
indebitamente una somma di denaro non precisata onde consentire
[...]
loro di vincere la gara relativa all'appalto per la scelta dell'immobile da destinare a sede distaccata del Tribunale di Siracusa e, comunque, per ottenere la regolarizzazione del loro immobile sito in Augusta tra le vie Marina di Ponente ed
Adua non conseguendo l'intento a causa del rifiuto frapposto dalle parti lese. In
Augusta nel corso del 1999”; a conclusione del relativo procedimento penale, veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, mentre per il reato di cui al capo 1), ovvero di turbata libertà degli incanti, veniva dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
Precisavano, come in ordine alla domanda di risarcimento dei danni spiegata dalle parti civili, odierne attori, il giudice penale ritenendo la sussistenza di danni morali e patrimoniali economicamente valutabili scaturenti dalla condotta incriminata demandava alla competente sede civile per la quantificazione della pretesa risarcitoria. Deducevano, ancora, che la Corte di Appello di Catania, Sez. II penale, con sentenza n. 1985/D depositata il 15.10.2014, confermava la sentenza del
Tribunale di Siracusa del 21.07.2014, appellata da , ed infine che la Parte_4
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata l'08.10.2015, dichiarava il reato prescritto “ferme restando le statuizioni civili”.
Così compendiati i fatti, gli attori chiedevano la condanna di e del Parte_4
(quest'ultimo ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 28 Cost.) al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla società attrice nella misura di €
495.798,40, oltre rivalutazione e interessi, corrispondente all'ammontare del canone previsto in seno all'offerta pari a 30 milioni di Lire (ovvero € 15.493.7) per 32 mensilità (da marzo 2000 ad ottobre 2002) in cui il Cd. rimase Controparte_4
“sfitto”, o in subordine nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale patito da e in Parte_2 Parte_3
conseguenza della condotta criminosa posta in essere dal convenuto, quantificato nella misura di € 150.000,00 ciascuno, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2018, si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione Parte_4
attiva di e , in quanto estranei alla composizione Parte_2 Parte_3
sociale della nonché la loro carenza della legittimazione ad Parte_1
agire per difetto della previsione di statuizioni civili nella sentenza penale, resa dalla
Corte d'Appello di Catania, che dichiarava il reato di cui all'art. 353 c.p. estinto per prescrizione. Nel merito, il convenuto istava per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della richiesta attorea di risarcimento del danno per l'asserito reato di turbativa d'asta, per mancanza di nesso eziologico.
Affermava invero, il Dott. come la scelta del di Pt_4 Controparte_1
accogliere l'offerta presentata da EC IT OS, per il locale da adibire a
Sezione distaccata del Tribunale di Siracusa, sia stata frutto di una valutazione complessiva e collegiale della Giunta Municipale, che teneva conto dei fattori di convenienza economica e di adeguatezza e congruità tecnica e funzionale della struttura da scegliere e non certo dall' arbitraria determinazione del convenuto dott.
nelle sue funzioni di Sindaco e che l'esclusione dell'immobile Parte_4
attoreo dalla gara indetta dal originava dalla circostanza che, al Controparte_1
momento dell'assegnazione alla ditta EC IT OS, l'immobile presentasse delle difformità edilizie, impeditive dell'aggiudicazione; pertanto, gli attori non avrebbero potuto vantare alcuna pretesa risarcitoria per la mancata aggiudicazione, della gara peraltro mai impugnata denotando così la legittimità della richiesta.
Contestava pertanto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione del canone per 32 mensilità di € 15.493,70 ( pari ad L.30.000) stante l'insussistenza di alcuna illegittima turbativa d'asta e di pari mancata aggiudicazione di gara specificando come non fosse intervenuto alcun accertamento in ordine alla commissione del reato di turbativa dì asta, su quando evincibile dalle sentenze penali di I° e II° grado. Eccepiva ancora l'insussistenza di un danno morale siccome indimostrato.
Con comparsa del 19.11.2018, si costituiva in giudizio il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., chiedendo, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o nullità della domanda di condanna proposta dagli attori nei confronti del CP_1
convenuto per genericità della stessa, atteso che quest'ultimo veniva citato unicamente nel petitum della domanda n° 3, omettendo, gli attori, di indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della ipotetica responsabilità dell'ente locale per le condotte illecite poste in essere dal . Pt_4
Sempre in via preliminare, il rilevava il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva dell'Ente, essendo nella fattispecie configurabile esclusivamente una responsabilità del , in termini astratti, per aver agito per finalità estranee a Pt_4
quelle istituzionali e meramente egoistiche, con il conseguente venir meno del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 Cost. e 2049 c.c., eccependo ancora l'avvenuta prescrizione delle domande attoree nei suoi confronti, atteso che il non era mai stato evocato nel giudizio penale, né gli attori avevano mai CP_1
notificato allo stesso atti interruttivi della prescrizione individuando il dies a quo per la decorrenza del detto termine alla data del 20 marzo 2000, ovvero dal giorno in cui fu emanata la Delibera di Giunta Municipale che aggiudicava l'appalto alla ditta
EC IT OS, per quanto concerne i danni patrimoniali, e dal 1999 la decorrenza del termine di prescrizione per i danni morali asseritamente subiti dagli attori.
Nel merito e in via subordinata, il convenuto istava per il rigetto della CP_1
domanda attorea di condanna in solido dell'Ente, stante l'accertamento dell'insussistenza di responsabilità per le condotte poste in essere dal , Pt_4
nonché per l'inammissibilità delle domande proposte ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nella parte in cui gli attori hanno posto a fondamento delle proprie richieste fatti estranei al reato di tentata concussione.
L'Ente eccepiva, poi il difetto di legittimazione attiva degli attori e Parte_2
, trattandosi di soggetti estranei alla compagine sociale della Parte_3
sicché gli stessi non avrebbero potuto subire i danni Parte_1
correlati alla mancata acquisizione dei canoni locatizi, né i danni morali, che sarebbero stati solo labialmente asseriti e non provati. Infine, il Controparte_1
in via subordinata eccepiva la carenza di prova sull'an e sul quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.
La causa è stata istruita come in atti, con prove documentali e testimoniali offerte dalle parti.
All'udienza del 22.09.2023, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e , sollevata da entrambi i convenuti, e Parte_2 Parte_3
motivata con l'estraneità degli stessi alla compagine sociale della Parte_1
perché ogni valutazione circa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali
[...]
di un interesse concreto a spiegare l'azione civile nel processo penale è già stata svolta nell'ambito del procedimento penale, in cui si è innestata incidentalmente l'azione civile ed il giudice ha accertato l'esistenza di “…danni morali e patrimoniali economicamente valutabili, scaturenti dall'indebita richiesta di denaro e dalle condotte ostruzionistiche tenute dall'imputato riguardo alla pratica amministrativa delle persone offese e a cagione del loro rifiuto di accettare la proposta di illecito mercimonio…”.
Peraltro parte attrice a dimostrazione della propria legittimazione, ha prodotto un verbale di assemblea ordinaria, da cui si evince la composizione sociale della società attrice.
Ne consegue che gli attori e hanno piena Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva nel presente giudizio per il ristoro del danno morale asseritamente subito.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e sulla domanda di risarcimento del Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale, atteso che gli stessi hanno precisato di aver agito per il risarcimento del solo danno non patrimoniale.
Relativamente all'eccezione preliminare, sollevata dal convenuto, di difetto CP_1
di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sulla domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali connessi alla mancata percezione dei canoni di locazione, occorre rilevare come questa non colga nel segno e vada rigettata per le ragioni che seguono. Ed infatti, oggetto della presente controversia non è il risarcimento di danni conseguenti ad atti e comportamenti posti in essere dalle pubbliche stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ma, piuttosto, il ristoro di danni asseritamente subiti in conseguenza di fatti di rilevanza penale posti in essere dal convenuto principale e per cui vi è stata condanna in sede penale. Non vi è dubbio, pertanto, che in tali ipotesi la giurisdizione si radichi in capo al giudice ordinario, in quanto l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto privato sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato (vd. TAR Campania - Sez. V, sent. n. 3528/2024), ciò che non è configurabile nel caso in ispecie, che trae origine non da illegittimità di atti o provvedimenti amministrativi, ma da fatti per i quali il giudice penale ha condannato il relativo autore.
Va inoltre rigettata poiché infondata l'eccezione, dedotta dal di Controparte_1
inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti, perché evocato in giudizio unicamente nel petitum, omettendo invece gli attori nell'atto introduttivo l'esatta individuazione della causa petendi e tentando solo con la memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. di sanare le originarie carenze relative all'individuazione della causa petendi, cosi riconducendo la responsabilità dell'ente pubblico alle ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. e 28 Cost., con ciò, introducendo un nuovo tema di indagine, che esulerebbe dall'alveo della precisazione delle domande già proposte.
Sul punto, occorre premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018; conforme Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, secondo cui si ha mutatio libelli quando la parte muti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio).
Nel caso di specie, parte attrice ha compiutamente individuato i fatti a fondamento della propria pretesa sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, chiamando in causa il per una fattispecie di responsabilità che, secondo gli Controparte_1
attori, gli sarebbe oggettivamente addebitabile, specificando nella prima memoria istruttoria la cornice normativa di riferimento, individuandola nel combinato disposto degli artt. 2049 c.c. e 28 Cost. Può, pertanto affermarsi, che tale attività difensiva di parte attrice rientri nei limiti della emendatio libelli, non introducendo temi di indagine nuovi o avulsi dalle prospettazioni contenute in citazione.
In relazione all'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata del CP_1
richiamando il contenuto letterale dall'art.. 651 c.p.p si evince come , in
[...]
relazione al soggetto, la cui responsabilità penale sia stata accertata, il legislatore non abbia posto limiti o condizioni al dispiegarsi in sede civile degli effetti del giudicato penale. Diversamente opera la medesima norma rispetto al "responsabile civile" sicchè l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna non opera in sede civile nei suoi confronti in maniera incondizionata, ma solo ove egli sia stato posto nella condizione di partecipare al giudizio penale attraverso la citazione di cui all'art. 83 c.p.p. o vi sia intervenuto volontariamente a norma dell'art. 85 c.p.p.
In mancanza di tali presupposti, l'accertamento compiuto in sede penale non può automaticamente dispiegare effetti nei confronti di un soggetto che non ha partecipato al relativo procedimento, cosicché il giudice civile sarà tenuto, ai fini di una eventuale condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni derivanti da reato, ad una rivalutazione autonoma dei fatti oggetto di giudizio (sul tema si veda
Cass. Civ., sez. III, sent. n. 19387 del 28.09.2004).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il non abbia in alcun Controparte_1
modo partecipato al procedimento penale, ove sono stati vagliati i fatti posti a fondamento dell'odierno giudizio risarcitorio, conseguentemente l non può Pt_5
subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna resa contro il soggetto del cui fatto illecito egli dovrebbe civilmente rispondere. Ne deriva che nei suoi confronti gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice penale debbono esser autonomamente valutati.
Tuttavia, perché si possa procedere ad una tale valutazione, occorre, preliminarmente, accertare se sia maturato o meno il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del che, occorre ribadirlo, è chiamato a Controparte_1 rispondere di danni cagionati dalla condotta altrui in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra l'autore dell'illecito e la pubblica amministrazione di appartenenza, e, dunque, per un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
A riguardo, si osservi come anche l'ulteriore eccezione di intervenuta prescrizione della domanda posta nei confronti del per non essere stato Controparte_1
evocato nel giudizio penale, e per non aver gli attori rivoltogli atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione atteso non può trovare accoglimento perché secondo quando statuito dalla Cassazione con sentenza n°
21049/2024, la costituzione di parte civile interrompe il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale;
e nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, come nel caso di specie, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri . Inoltre quanto al termine è pacifico come la sentenza di condanna generica ex art. 539 c.p.p. sia idonea a giustificare l'applicazione del termine di prescrizione decennale alla successiva azione volta alla quantificazione del danno, termine decorrere dal momento in cui il provvedimento è coperto dal giudicato. La cassazione ha infatti testualmente statuito : “L'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.”; cfr. anche Cass. Civ. 6901/2015 e da ultimo Cass. Civ. Ordinanza 4318/2019).
Nulla quaestio, dunque, sull'applicabilità del termine decennale e della sospensione della stessa per tutta la durata del processo penale anche nei confronti del CP_1
coobbligato solidale che non ha partecipato al processo penale . Sul punto, è
[...]
principio consolidato quello secondo cui: “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità
d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c.,
u.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato). Infatti l'applicabilità di tale ultimo comma presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile;
ed il fatto che ha fatto sorgere l'obbligazione in questione del primo tra i debitori sopra considerati costituisce anche reato;
invece tale particolare termine di prescrizione non è invocabile con riferimento alle obbligazioni degli altri debitori derivanti da fatti costituenti solo illecito civile
(proprio in quanto i fatti medesimi, non sono identificabili con quello rilevante anche penalmente, pur se connessi con quest'ultimo)" (Cass. Civ. n. 27713/2005). Dal tenore letterale della citata decisione, emerge inconfutabilmente che tale principio si applichi nel caso in cui il fatto dannoso sia originato da più azioni od omissioni di diversi soggetti coinvolti e a diverso titolo di responsabilità, penale o civile.
Infine, va rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire per il reato di cui all'art. 353 c.p., sollevata da e richiamata nelle difese Parte_4
del Occorre, infatti, considerare l'assetto giurisprudenziale Controparte_1
secondo cui, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli art. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituiscono eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, n.1768).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini appresso specificati.
Anzitutto, va affrontata la questione della responsabilità del per Controparte_1
illeciti commessi dal sindaco, quale preposto a pubbliche funzioni
A tal proposito, si richiama la recente decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. ( Cass. SU 16 maggio 2019 n. 13246) .
Conformemente la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dei preponenti quando sussista “un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale” (v. già Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 5020/2014 e Cass. n.
6829/2011).
Nella fattispecie in esame, è solare che il Sindaco abbia commesso il fatto illecito nell'occasione dell'estrinsecazione di potestà istituzionali, legate all'adozione di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che non può che venire in rilievo il rapporto di immedesimazione organica con l'ente pubblico di appartenenza. Sul punto con recente ordinanza n. 865 del 09.01.2024, la Corte di Legittimità ha affermato che: “In virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta penalmente rilevante posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente, essendo conseguentemente ammissibile l'azione di regresso condotta, nei suoi confronti, da parte di altre amministrazioni solidalmente responsabili in via indiretta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'azione di regresso esercitata dalla Ministri e dal Ministero Controparte_5
dell'Interno, a seguito della condanna in solido degli stessi quali corresponsabili civili, nei confronti di un il quale, in virtù del principio CP_1
di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco)”.
Ne consegue, in definitiva, il riconoscimento della responsabilità indiretta del a causa dell'operato del Sindaco. Controparte_1
Nel merito della richiesta risarcitoria, gli attori agiscono sia per il ristoro del danno patrimoniale, rappresentato dai canoni di locazione non percepiti a cagione della illecita condotta del convenuto a danno della società sia per il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone fisiche Parte_2
e , nella doppia veste di danno morale e danno alla vita di Parte_3
relazione, a seguito del tentativo di concussione dell'odierno convenuto.
Occorre, pertanto, considerare separatamente i due profili.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, parte attrice ne chiede il ristoro sostenendo come, a causa della condotta ostruzionistica del Sindaco odierno convenuto, la società attrice ha perso la chance di aggiudicarsi il contratto di locazione del proprio immobile, così subendo un danno quantificato nella misura di €
495.798,40, oltre rivalutazione e interessi, corrispondente all'ammontare del canone previsto in seno all'offerta, ovvero pari a 30 milioni di Lire ( oggi € 15.493.7) per 32 mensilità , da marzo 2000 ad ottobre 2002, in cui il Cd. è rimasto Controparte_4
“sfitto”. Ciò posto si osserva come la circostanza, dedotta dai convenuti, che Parte_4
non sia stato condannato per il reato di turbativa d'asta, non impedisce all'odierno decidente di valutare autonomamente i fatti, atteso come nello specifico il Pt_4
non è stato assolto del reato di cui all'art. 353 c.p., in esito alla compiuta attività istruttoria, ma ne è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. Al riguardo, si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa, emessa a conclusione del processo penale di primo grado a carico del , che: “Il delitto di turbata libertà degli incanti di cui Pt_4
al capo 1) è invece prescritto. Per vero, le considerazioni già svolte sul reato di cui al capo 2), alla luce delle risultanze processuali ed in particolare della deposizione dei testi e della corposa documentazione amministrativa versata al fascicolo, non si può pervenire a una pronuncia di proscioglimento, nei termini richiamati dall'art.
129 2C° comma c.p.c. Da tali atti non sono emersi elementi e circostanze idonei ad escludere in maniera univoca ed evidente la penale responsabilità di
[...]
in ordine all'addebito di fraudolenta alterazione della regolarità della Pt_4
gara di assegnazione dei locali del palazzo di giustizia di Augusta, di cui si è pocanzi riferito, così da non potersi concludere che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso ovvero che non previsto dalla legge come reato.”
Ebbene occorre innazitutto accertare se effettivamente il con la propria Pt_4
condotta, abbia influenzato il regolare svolgimento della gara d'appalto impedendone l'aggiudicazione alla società attorea. La Cassazione con la sentenza
43978 del 26.05.2022 ha statuito che ai fini dell'integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Trattandosi di un reato di pericolo il reato esso si concretizza senza senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dal soggetto agente colludente, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara .
Ebbene è emerso dagli atti del procedimento penale ed in particolare dalle SIT rese dal , allegati da parte attrice che il pose in essere Testimone_1 Parte_4 condotte ostruzionistiche idonee ad escludere l'immobile di proprietà della società attorea dalla gara di appalto.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal mancato incasso del canone di locazione che la società attorea avrebbe potuto percepire dalla locazione di per essere adibito a sede degli Uffici Controparte_4
Giudiziari del Tribunale ( Chance) , è noto che secondo la consolidata giurisprudenza la chance o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita , id est la perdita della possibilità consistente di conseguire risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale
(ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2014, n. 18207). Siffatto, danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla
“mera possibilità di conseguirlo" (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24295;
Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2010, n.
20808). Il creditore ha in siffatte ipotesi l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(cfr. Cass. civ., sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21678; Cass. civ., sez. un., 27 marzo
2008, n. 7943).
In definitiva, perché il danno da perdita di chance non si traduca illegittimamente nella lesione di una mera aspettativa di fatto, deve essere provato con il necessario rigore sia l'ammontare complessivo dell'utile asseritamente perduto, sia la percentuale di possibilità di conseguirlo, assumendo come riferimento precisi indici fattuali (in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20351; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353).
L'onere incombente sulla società attrice può dirsi positivamente assolto, avendo fornito, la stessa la prova della possibilità concreta di ottenere risultato sperato e dunque la sussistenza di una seria chance all' aggiudicazione dell'appalto.
Ciò è dimostrato, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'Avv. Moschitto, membro della commissione istituita per valutare le offerte, escusso in qualità di testimone nell'ambito del processo penale, il quale ha espressamente affermato che l'immobile della ditta odierna attrice era più appetibile rispetto agli altri in gara, in quanto era stato ultimato da poco, era libero e i locali erano idonei
Può dirsi, inoltre, superata la questione relativa alla presenza di difformità edilizie nell'immobile appartenente alla ditta attrice, che, secondo i convenuti, ne avrebbero impedito la partecipazione alla gara d'appalto. Ed infatti, al di là del merito delle articolate questioni di natura eminentemente amministrativa, su cui non è dato decidere in questa sede, emerge dall'istruttoria che l'unico motivo di esclusione della era la mancanza del certificato di abitabilità, sulla cui Parte_1
esistenza si era tuttavia formato il silenzio-assenso.
Ciò detto, occorre procedere alla quantificazione del danno da lucro cessante.
Trattandosi di una valutazione probabilistica appare congruo quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c, tale voce di danno patrimoniale.
Pertanto tenuto conto dell' offerta fatta dall'attrice di Lire 30.000,00 mensili (ovvero
€ 15.493.7) e dell'importo del canone di locazione pattuito con la Provincia
Regionale di Siracusa con successivo contratto di locazione del 07.11 2002, si ritiene equo liquidare il danno da lucro cessante subito dalla società attore in € 495.798,40 ( pari ad € 15.493,70 x32 mesi). A tale somma dovranno essere aggiunti, data la natura risarcitoria del credito, rivalutazione e interessi legali dal fatto (20.03.2020 data aggiudicazione) fino all'effettivo soddisfo.
Gli attori, e , chiedono, infine, il risarcimento del Parte_3 Parte_2
danno morale, a causa della sofferenza patita dagli stessi nel corso della lunga vicenda penale, che avrebbe condizionato la loro vita con riferimento ad ogni aspetto della stessa: personale, pubblica, professionale e di relazione. Sostengono che, a causa dei fatti oggetto del procedimento penale, e a seguito della denuncia da loro formalizzata, sono stati considerati, nel contesto sociale della città di Augusta, alla stregua di “spie” e soprannominati “Buscetta”, con chiaro riferimento ai collaboratori di giustizia.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che, a seguito dei fatti di cui sopra, i fratelli Pt_4
hanno esternato un cambiamento delle loro abitudini di vita e del loro comportamento all'esterno delle mura domestiche, manifestando ansia e attacchi di panico e il rifiuto di uscire in luoghi pubblici, prima frequentati. Può dirsi, dunque, provata l'esistenza del danno morale, nell'accezione del danno alla vita di relazione e di lesione dell'onore del soggetto, vittima di reato.
La liquidazione della suddetta voce di danno non può che essere affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, e, tenuto conto del pregiudizio subito dagli attori, appare congruo determinare tale voce di danno in €
10.000 per ciascuno degli attori-persone fisiche.
Non sussistono, invece, i presupposti per ritenere configurabile un danno biologico alla salute psico-fisica degli attori, in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra le patologie di cui gli attori sarebbero affetti e i fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. che si liquidano in dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 avuto riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP Dott.ssa Maria Concetta
Consoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe iscritta al n°
4169/2028 così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Dichiara responsabile dei danni patrimoniali e non Parte_4
patrimoniali, subiti dagli attori;
3. Condanna, per l'effetto, , in solido con il Parte_4 Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di €495.798,40 a titolo di lucro cessante oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, in favore della società ; Parte_1
4. Condanna al pagamento, in favore di e Parte_4 Parte_3
, della somma di € 10.000,00 ciascuno, per un totale di € Parte_2
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno non patrimoniale;
5. Condanna ed il in solido al pagamento Parte_4 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 22.457,00 oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 02/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli