Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego a seguito di ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo, con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per la perdita di "chance" conseguenti al ritardato inizio della carriera in relazione al periodo antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2008, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLENCA GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 828/05 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/06/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Romano RICCI per delega dell'avvocato Mario Contaldi;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (a.g.o.); rinvio per il resto ad una Sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'I 1 marzo 2003 il Tribunale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle retribuzioni, dal mancato versamento dei contributi previdenziali e dalla perdita degli scatti di anzianità proposta da NA RD nei confronti del Ministero di Giustizia, e dichiarava viceversa la nullità della domanda, congiuntamente proposta con il ricorso introduttivo, del risarcimento dei danni per perdita di chance. La RD infatti - premesso che a seguito di una decisione del Consiglio di Stato di annullamento di una graduatoria di un concorso per dattilografa per 507 posti e del collocamento da parte del Ministero della Giustizia al numero 730 bis - aveva lamentato che la sua nomina a dattilografa era stata retrodatata ai soli fini giuridici al 29 maggio 1990, ferma restando la decorrenza economica al 2 novembre 2000, giorno dell'effettiva immissione nell'esercizio delle sue funzioni all'ufficio del giudice di pace di Torino;
ed aveva quindi adito il Tribunale di Torino per chiedere la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patiti, per il mancato pagamento delle retribuzioni e degli scatti di anzianità maturati dal 29 maggio 1990, previo versamento dei contributi previdenziali nonché per vedersi riconosciuti i danni per perdita di chance conseguenti al ritardato inizio della carriera.
A seguito di gravame della RD, e nella contumacia del Ministero, la Corte d'appello di Torino con sentenza del 3 giugno 2005, in parziale accoglimento del suddetto gravame, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno per mancate retribuzioni, mancato versamento dei contributi e per perdita degli scatti di anzianità per il periodo successivo al 1 luglio 1998 e, conseguentemente, rimetteva le parti davanti al primo giudice;
dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni da perdita di chance sino al 30 giugno 1998 e la respingeva per il periodo successivo.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello di Torino osservava che la controversia aveva ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata assunzione ad un pubblico impiego per cui nel caso di specie doveva applicarsi il criterio di riparto della giurisdizione fissato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Precisava al riguardo la Corte che non poteva essere seguito l'assunto dell'appellante secondo cui ai fini della individuazione del giudice competente doveva farsi riferimento al provvedimento di assunzione del 21 ottobre 2000 o a quello successivo emanato il 16 giugno 2001, con cui si era provveduto a retrodatare l'assunzione medesima al 29 maggio 1990. Ed invece avendo la controversia per oggetto la sussistenza di un danno risarcibile per l'intero arco di tempo(dal 29 maggio 1990 sino al 2 novembre 2000), doveva la giurisdizione scindersi tenendo come parametro temporale la data del 30 giugno 1998. Soluzione questa in coerenza con quanto statuito dai giudici di legittimità secondo cui le disposizioni che hanno trasferito al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato pongono il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad elementi quali la data del compimento da parte dell'amministrazione dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa (ossia i provvedimenti di retrodatazione dell'assunzione ai soli fini giuridici e non a quelli economici), ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Per quanto riguardava inoltre il risarcimento del danno per perdita di chances la giurisdizione doveva reputarsi del giudice ordinario sempre a partire dal 30 giugno 1998. La domanda relativa però - non potendosi considerare nullo il ricorso per violazione del disposto dell'art. 414 c.p.c., così come invece stabilito dal primo giudice - andava nel merito rigettata perché priva di qualsiasi supporto fattuale che consentisse in qualche modo di procedere alla valutazione circa la sussistenza di un danno e la sua eventuale quantificazione.
Avverso tale sentenza NA RD propone ricorso per Cassazione, affidato a numerose censure, illustrate anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. Non si è costituito il Ministero di Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso, articolato in numerose censure, la RD sostiene che la Corte territoriale ha violato il disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, perché il petitum sostanziale di cui alla controversia in esame comportava l'attribuzione della controversia stessa al giudice ordinario con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata costituzione del rapporto di impiego con il Ministero della Giustizia - ed al mancato percepimento degli stipendi ed alla violazione degli altri diritti connessi al rapporto di pubblico impiego - anche per il periodo sino al 30 giugno 1998, per essere in questo senso rivolte le conclusioni e la sostanza delle domande il proposte davanti ai giudici di merito. Aggiunge che altra soluzione poteva essere rappresentata da una rimeditazione della decadenza di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, quale trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel senso di ritenere, con una interpretazione costituzionalmente orientata, che tale norma integri una decadenza di natura processuale per avere il legislatore inteso stabilire un termine entro il quale i diritti nati in vigenza del precedente ordinamento possono essere azionati davanti al giudice che si è spogliato per il futuro della giurisdizione esclusiva del rapporto stesso. Denunzia, infine, che nel merito la Corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda del risarcimento dei danni per perdita di chance per mancanza di supporto probatorio, dimenticando il tal modo il criterio della vicinanza della prova secondo il quale non può addossarsi il relativo onere a chi non può detta prova fornire perché la documentazione relativa ai concorsi espletati e di cui si era constata la irregolarità erano in possesso del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, cui le norme di rito consentivano di imporne l'esibizione.
Tutte le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare l'esame di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettate perché prive di fondamento e con esse va rigettato il ricorso, che dette censure contiene.
Queste Sezioni Unite hanno statuito che nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego in seguito a ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo - con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici - la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto le differenze retributive spettanti per un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass., Sez. Un., 16 novembre 2007 n. 23738; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2006 n. 9153, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2005 n. 317). L'indicato criterio di riparto della giurisdizione D.Lgs. n. 80 del 1998 cit., ex art. 45, comma 17, vale, quindi, anche per l'individuazione del giudice cui va devoluta la giurisdizione per quanto attiene alla domanda di risarcimento per perdita di chance.
Consegue da tutto ciò che nessun addebito può muoversi alla decisione della Corte d'appello di Torino che - per quanto riguarda la domanda del risarcimento danni per il mancato pagamento delle retribuzioni e degli scatti di anzianità maturati successivamente al 1 luglio 1998 - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimandato le parti, ai sensi del disposto dell'art.353 c.p.c., comma 1, davanti al primo giudice, mentre ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per la perdita di chance sino al 30 giugno 1998, respingendo invece la stessa domanda per il periodo successivo. A tale riguardo va rimarcato che la Corte territoriale, una volta ritenuta la giurisdizione nei termini ora indicati, con riferimento alla domanda per la perdita di chance, ha dichiarato la richiesta della RD priva di fondamento atteso che la stessa non aveva indicato ne' le cause da cui sarebbero scaturiti i denunziati danni nè alcun elemento da cui fosse consentito ricavare l'esistenza e l'entità di tali danni.
Anche sul punto la sentenza impugnata va confermata atteso che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (cfr.: Cass. 28 gennaio 2005 n. 1755 ed, ancora, tra le altre: Cass. 6 agosto 2007 n. 17176). Presupposti questi che per non essere stati forniti dalla RD - sia per quanto attiene alle probabilità di riuscita nel concorso sia per quanto riguarda gli ulteriori criteri di quantificazione dei danni eziologicamente scaturenti dalla illegittima condotta della pubblica amministrazione - hanno impedito l'accoglimento, seppure parziale, della richiesta formulata in termini di danni da perdita di chance. Corollario, pertanto, di quanto sinora detto è che la sentenza impugnata per essere congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione dei principi giuridici applicabili in materia, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di Cassazione stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008