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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012923255000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7001/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1220/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249012923255000 relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.2.294,88 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.11.2024 limitatamente alle cartelle:
- n. 09420110025391970000, ente creditore: Regione Calabria, Dip. Associazione_1. Gestione e altri tributi, anno di riferimento del debito: 2005/06, notifica: 01.12.11, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420130009045162000, ente creditore: Consorzio di bonifica Consorzio_2 Reggino, anno di riferimento del debito: 2012, notifica: 10.05.13, tipologia di tributo: quote consortili;
- n. 09420140010927179000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2008, notifica: 29.10.14, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420150008081867000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2009, notifica: 09.09.15, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420160017598780000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2011/12, notifica: 02.08.16, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420180009674843000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2013, notifica: 12.04.18, tipologia di tributo: tassa automobilistica.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle suddette cartelle e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato i motivi di ricorso depositando documentazione afferente la notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso il ricorrente contesta l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la estinzione del debito tributario per prescrizione.
All'atto della propria costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto al deposito di documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti successivamente notificati tra i quali le intimazioni di pagamento:
- n° 09420239002074862000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 3 ottobre 2023 relativa alle cartelle
09420160017598780000 e 09420180009674843000;
- n° 09420239007859123000, notificata a mezzo raccomandata postale in data 17 ottobre 2023 relativa alle cartelle 09420110025391970000, 09420140010927179000 e 09420150008081867000.
Alla luce della regolare notificazione dei suddetti atti e della loro omessa impugnazione, al di la dell'avvenuta notificazione delle cartelle che, comunque, risulta comprovata da documentazione incontestata da parte ricorrente, tutti i crediti in esso contenuti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per pacifica giurisprudenza, da ultimo confermata dalla Suprema Corte con ordinanza 6436/2025, infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra i quali
è da considerare compreso l'avviso di intimazione che ha sostituito il precedente avviso di mora, deriva il consolidamento del credito tributario che non può più essere messo in discussione con l'impugnazione degli atti successivi potendosi far valer solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Ciò posto, non risultando decorso, tra la data della notifica delle suddette intimazioni e quella del 28 novembre
2024 in cui è stata notificata l'intimazione impugnata, né il triennio previsto nel caso di tasse automobilistiche per la sua operatività né, a maggior ragione il quinquennio previsto per i tributi locali e le sanzioni o il decennio previsto per i tributi erariali, in relazione alle suddette cartelle la prescrizione estintiva non risulta maturata ed il ricorso infondato.
Quanto alla cartella n. 09420130009045162000, afferente contributi consortili, l'Agenzia, oltre a produrre prova della sua notifica, ha prodotto l'intimazione di pagamento n° 09420199008760281000 che, in effetti, la contiene. Poiché, però, la suddetta intimazione risulta notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 25 settembre 2019 e tra tale data e quella del 28 novembre 2024 risulta decorso il quinquennio previsto per l'operatività della prescrizione nel caso di contributi consortili, la eccezione di prescrizione risulta fondata.
Al caso di specie non appare, infatti, applicabile la proroga di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 la cui applicazione risulta invocata dall'Agenzia, in virtù del principio di interpretazione letterale delle norme tributarie che è essenziale per mantenere la coerenza e la giustizia nel sistema fiscale come ribadito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con sentenza n° 10013 del 15/04/2021 ove ha avuto modo di affermare: “Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.” con un approccio restrittivo fondamentale per proteggere i diritti dei contribuenti e preservare l'integrità del sistema fiscale.
Il succitato art. 68, dunque, non si applica indiscriminatamente a tutti i versamenti cui i contribuenti erano tenuti prima dell'emergenza sanitaria, ma risulta limitato solo a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021” e, nel caso di specie, il termine di 60 giorni previsto dalla legge per il pagamento della cartella era già scaduto in data 10 luglio 2013.
La proroga prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020, pertanto, non si applica nel caso in questione e, conseguentemente, non trova applicazione nemmeno l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 che sospende i termini di prescrizione e decadenza solo nel caso che vi sia una corrispondente sospensione dei termini di versamento.
Visto che le sospensioni dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, è palese che la sospensione non sia indiscriminatamente applicabile nel suo massimo di 541 giorni in tutti i casi, ma va parificata al medesimo numero di giorni concessi in proroga al contribuente per l'esecuzione del versamento di quanto da lui dovuto.
Tale interpretazione, fondata sul contenuto letterale della norma, viene, poi, rafforzata dall'espresso richiamo, nell'ultima parte del comma, all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n°
2019 che, al secondo comma, statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” e, dunque, condiziona anch'essa la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e dei concessionari alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari da parte dei contribuenti. Nel caso di specie il contribuente non ha usufruito di nessuna sospensione e anche i termini di prescrizione e decadenza non risultano sospesi.
Va, poi, esclusa, nel caso di specie, anche l'operatività del comma 4-bis dell'art. 68, che va applicato solo ai carichi affidati al concessionario nel periodo di sospensione mentre risulta agli atti che i ruoli sono stati affidati all'Agenzia ben prima dell'8 marzo 2020.
Conclusivamente il ricorso viene accolto solo in relazione alla cartella n. 09420130009045162000.
Alla luce del solo parziale accoglimento le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato solo in relazione alla cartella n. n.
09420130009045162000. Spese compensate tra le parti. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice
NI LE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012923255000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7001/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1220/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249012923255000 relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.2.294,88 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.11.2024 limitatamente alle cartelle:
- n. 09420110025391970000, ente creditore: Regione Calabria, Dip. Associazione_1. Gestione e altri tributi, anno di riferimento del debito: 2005/06, notifica: 01.12.11, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420130009045162000, ente creditore: Consorzio di bonifica Consorzio_2 Reggino, anno di riferimento del debito: 2012, notifica: 10.05.13, tipologia di tributo: quote consortili;
- n. 09420140010927179000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2008, notifica: 29.10.14, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420150008081867000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2009, notifica: 09.09.15, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420160017598780000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2011/12, notifica: 02.08.16, tipologia di tributo: tassa automobilistica;
- n. 09420180009674843000, ente creditore: Regione Calabria, Associazione_1. Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, anno di riferimento del debito: 2013, notifica: 12.04.18, tipologia di tributo: tassa automobilistica.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle suddette cartelle e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato i motivi di ricorso depositando documentazione afferente la notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso il ricorrente contesta l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la estinzione del debito tributario per prescrizione.
All'atto della propria costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto al deposito di documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti successivamente notificati tra i quali le intimazioni di pagamento:
- n° 09420239002074862000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 3 ottobre 2023 relativa alle cartelle
09420160017598780000 e 09420180009674843000;
- n° 09420239007859123000, notificata a mezzo raccomandata postale in data 17 ottobre 2023 relativa alle cartelle 09420110025391970000, 09420140010927179000 e 09420150008081867000.
Alla luce della regolare notificazione dei suddetti atti e della loro omessa impugnazione, al di la dell'avvenuta notificazione delle cartelle che, comunque, risulta comprovata da documentazione incontestata da parte ricorrente, tutti i crediti in esso contenuti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per pacifica giurisprudenza, da ultimo confermata dalla Suprema Corte con ordinanza 6436/2025, infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra i quali
è da considerare compreso l'avviso di intimazione che ha sostituito il precedente avviso di mora, deriva il consolidamento del credito tributario che non può più essere messo in discussione con l'impugnazione degli atti successivi potendosi far valer solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Ciò posto, non risultando decorso, tra la data della notifica delle suddette intimazioni e quella del 28 novembre
2024 in cui è stata notificata l'intimazione impugnata, né il triennio previsto nel caso di tasse automobilistiche per la sua operatività né, a maggior ragione il quinquennio previsto per i tributi locali e le sanzioni o il decennio previsto per i tributi erariali, in relazione alle suddette cartelle la prescrizione estintiva non risulta maturata ed il ricorso infondato.
Quanto alla cartella n. 09420130009045162000, afferente contributi consortili, l'Agenzia, oltre a produrre prova della sua notifica, ha prodotto l'intimazione di pagamento n° 09420199008760281000 che, in effetti, la contiene. Poiché, però, la suddetta intimazione risulta notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 25 settembre 2019 e tra tale data e quella del 28 novembre 2024 risulta decorso il quinquennio previsto per l'operatività della prescrizione nel caso di contributi consortili, la eccezione di prescrizione risulta fondata.
Al caso di specie non appare, infatti, applicabile la proroga di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 la cui applicazione risulta invocata dall'Agenzia, in virtù del principio di interpretazione letterale delle norme tributarie che è essenziale per mantenere la coerenza e la giustizia nel sistema fiscale come ribadito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con sentenza n° 10013 del 15/04/2021 ove ha avuto modo di affermare: “Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.” con un approccio restrittivo fondamentale per proteggere i diritti dei contribuenti e preservare l'integrità del sistema fiscale.
Il succitato art. 68, dunque, non si applica indiscriminatamente a tutti i versamenti cui i contribuenti erano tenuti prima dell'emergenza sanitaria, ma risulta limitato solo a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021” e, nel caso di specie, il termine di 60 giorni previsto dalla legge per il pagamento della cartella era già scaduto in data 10 luglio 2013.
La proroga prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020, pertanto, non si applica nel caso in questione e, conseguentemente, non trova applicazione nemmeno l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 che sospende i termini di prescrizione e decadenza solo nel caso che vi sia una corrispondente sospensione dei termini di versamento.
Visto che le sospensioni dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, è palese che la sospensione non sia indiscriminatamente applicabile nel suo massimo di 541 giorni in tutti i casi, ma va parificata al medesimo numero di giorni concessi in proroga al contribuente per l'esecuzione del versamento di quanto da lui dovuto.
Tale interpretazione, fondata sul contenuto letterale della norma, viene, poi, rafforzata dall'espresso richiamo, nell'ultima parte del comma, all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n°
2019 che, al secondo comma, statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” e, dunque, condiziona anch'essa la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e dei concessionari alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari da parte dei contribuenti. Nel caso di specie il contribuente non ha usufruito di nessuna sospensione e anche i termini di prescrizione e decadenza non risultano sospesi.
Va, poi, esclusa, nel caso di specie, anche l'operatività del comma 4-bis dell'art. 68, che va applicato solo ai carichi affidati al concessionario nel periodo di sospensione mentre risulta agli atti che i ruoli sono stati affidati all'Agenzia ben prima dell'8 marzo 2020.
Conclusivamente il ricorso viene accolto solo in relazione alla cartella n. 09420130009045162000.
Alla luce del solo parziale accoglimento le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato solo in relazione alla cartella n. n.
09420130009045162000. Spese compensate tra le parti. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice
NI LE