Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 135
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle presupposte e delle successive intimazioni di pagamento, la cui omessa impugnazione determina il consolidamento del credito tributario.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    Per le tasse automobilistiche e gli altri tributi, la Corte ha ritenuto non maturata la prescrizione, non essendo decorso il termine previsto tra la notifica delle intimazioni e quella dell'atto impugnato. Per le quote consortili, la prescrizione è stata ritenuta fondata, essendo decorso il quinquennio tra la notifica dell'intimazione e l'atto impugnato, escludendo l'applicabilità delle proroghe Covid-19.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per quote consortili

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per le quote consortili, essendo decorso il quinquennio tra la notifica dell'intimazione di pagamento e l'atto impugnato, e ha escluso l'applicabilità delle proroghe previste per l'emergenza sanitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 135
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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