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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico, dott.ssa Consuelo Pasquali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. TRINCO Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Rovereto (Trento), via Brennero n.1/C, giusta procura alle liti allegata al ricorso d.d.
02/05/2024;
- parte ricorrente -
e
, c.f. , residente in [...] C.F._1
IV Novembre 9/A rappresentato e difeso dall'avv. FRACCARO Sabrina del Foro di
Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Cavour 34, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta d.d.
12/07/2024;
- parte resistente –
In punto: pagamento somma
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare il sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 30.060,00, o la maggiore o minora somma accertata in corso di causa, per le causali tutte di narrativa, somma dovuta a titolo di mantenimento presso la struttura del cane PP di proprietà di di cui alla fattura allegata.” Controparte_1
1 Del procuratore di parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta dd. 10 luglio 2024, respingere le domande proposte col ricorso avversario in quanto infondate in fatto e in diritto e condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, terzo comma,
c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti e cenni di svolgimento del processo
La vertenza tra le odierne parti di causa nasce nell'ambito del contenzioso instaurato presso la sezione lavoro di questo Tribunale in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di , il quale aveva Parte_1 Controparte_1 agito in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto ancora a lui dovuto in seguito all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con Pt_1
In quella sede, infatti, aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna Pt_1 della controparte al pagamento della somma di € 30.600,00 quale corrispettivo per il mantenimento presso la struttura dalla stessa gestita del cane PP di proprietà del sig. e da questi ivi lasciato. CP_1
Con sentenza n.10/2024 il Giudice del lavoro aveva pronunciato sentenza con la quale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, nonché disposto la separazione della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (odierna ricorrente), con formazione di un autonomo fascicolo da trasmettere al Presidente.
In seguito a tale trasmissione è stato aperto d'ufficio il procedimento N. 233/2024 R.G. assegnato a questo giudice, il quale, con ordinanza in data 28/03/2024, ha assegnato alle parti termine di trenta giorni per la riassunzione della causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta.
In data 02/05/2024 ha depositato il ricorso in riassunzione, procedendo, Pt_1 tuttavia, all'iscrizione di nuova causa a ruolo sub. N. 314/2024 R.G.
Nel ricorso introduttivo ha esposto i seguenti fatti: Pt_1
- che il sig. nel corso del rapporto lavorativo intercorso, aveva posto in essere CP_1
“gravi inadempienze” oltre che atteggiamenti di superficialità e disinteresse nei confronti del datore di lavoro e delle mansioni a lui affidate per la cura degli animali ospiti nella struttura (come da lettere di contestazione prodotte d.d. 19/08/2021 e
29/12/2021);
- che, per quanto riguardava la vicenda relativa al cane PP, in data 04/06/2019 era stato registrato il cambio di proprietà dell'animale in favore del al quale CP_1
l'animale veniva dato regolarmente in adozione da parte dell' Controparte_2
[...]
- che pochi giorni dopo il sig. tuttavia, aveva affidato il cane alla stessa CP_1
Associazione, in quanto non era in grado di custodirlo e gestirlo a causa di conflittualità con gli altri cani già di sua proprietà;
- che il sig. si era, quindi, accordato con l' nel far fronte alle CP_1 Parte_1 spese di mantenimento dell'animale presso la struttura per l'importo di € 20,00 al giorno;
3 - che il sig. , presidente di con una prima nota (d.d. 19/12/2021) e il Pt_2 Pt_1 legale di con una missiva (d.d. 23/06/2022) avevano rappresentato al sig. Pt_1 la sua situazione di debito, che allora corrispondeva a € 18.200,00; il debito CP_1 era, poi, cresciuto in seguito fino a raggiungere l'importo di € 31.060,00, azionato in via riconvenzionale nel giudizio di lavoro instaurato dal CP_1
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 10/7/2024, ha replicato alle CP_1 allegazioni di parte ricorrente, esponendo i seguenti fatti:
- di essere stato assunto il 7 luglio 2018 da come operatore di canile Parte_1 presso la struttura municipale di Rovereto;
- che il rapporto di lavoro era stato caratterizzato da “gravi e reiterati soprusi e abusi delle facoltà concesse al datore di lavoro”, che avevano ingenerato in lui un “grave stato d'ansia ed un profondo affaticamento fisico e psichico” con diagnosi certificata di “disturbo acuto da stress”;
- che il rapporto di lavoro tra il sig. e l' si era interrotto CP_1 Parte_1 con la formalizzazione delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal sig. in data 22 novembre 2021; CP_1
- che per quanto riguardava la vicenda relativa al cane PP, dopo l'arrivo dell'animale in struttura nel 2017, nel corso del 2019 una ex dipendente di Pt_1 aveva ripetutamente sollevato obiezioni circa la regolarità della sua permanenza all'interno del canile di Rovereto;
per tale ragione il sig. aveva proposto al sig. Pt_3 di adottare formalmente il cane;
CP_1
- di aver espresso subito la propria difficoltà ad accogliere il cane presso la propria abitazione, essendo all'epoca già proprietario di altri cani, ma, a tale riguardo era stato rassicurato dal sig. circa la natura “di mero adempimento formale” della Pt_3 pratica, in seguito alla quale il cane avrebbe continuato a rimanere nella struttura senza determinare alcun onere a carico del CP_1
- di aver, quindi sottoscritto i documenti per l'affido provvisorio del cane alle condizioni proposte, ma la procedura di adozione non era mai giunta a compimento in ragione del fatto che il cane non era mai stato portato presso la sua abitazione
(come testimoniato dal certificato dell'anagrafe canina prodotto, indicante i cani di proprietà del sig. tra cui non figura ” e dalla mancata validazione, CP_1 Pt_4 tramite firma dell'incaricato, dell'attestato di cambio di proprietà altresì prodotto);
- che, in ogni caso, tra lui e la struttura non era mai intercorso alcun accordo volto alla conclusione di un contratto di pensione a titolo oneroso relativo alla permanenza del cane PP all'interno del canile.
In occasione della prima udienza, fissata per il giorno 24/07/2024 (sostituita dal deposito di note scritte), parte ricorrente e parte resistente si sono ripotate integralmente ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio.
Con ordinanza di pari data è stata disposta la riunione dei due procedimenti sub N.
233/2024 (aperto in seguito al provvedimento del giudice del lavoro) e sub N. 314/2024
4 R.G. (aperti in seguito alla riassunzione della causa da parte di e, Pt_1 contestualmente sono state ammesse le prove orali formulate dalle parti e ritenute rilevanti per la decisione della causa, con fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova orale per il giorno 10/9/2024.
In tale occasione sono stati sentiti i testi indicati dalle parti.
Alla successiva udienza del 02/10/2024 parte resistente ha rinunciato all'ultimo teste ed entrambe le parti hanno chiesto al giudice di fissare l'udienza per la decisione. Il Giudice ha fissato, quindi, l'udienza del 19/03/2025, assegnando i termini ex art. 189
c.p.c., e in tale occasione ha trattenuto la causa in decisione.
Nel merito
Come detto, la presente vicenda trae origine nel corso di un processo di lavoro instaurato dal sig. nei confronti di la quale, nel costituirsi in giudizio, CP_1 Pt_1 ha ivi spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di € 30.060,00, asseritamente dovuta per il mantenimento del cane , a suo dire Pt_4 adottato dal sig. ma da questi affidato alla struttura gestita da che ne CP_1 Pt_1 aveva, quindi, sopportato i costi.
In particolare, l'arco temporale oggetto di attenzione si estenderebbe dal 04/06/2019
(data in cui il sig. risulta aver sottoscritto la scheda di affido del cane Controparte_1 con il canile Hermada di Montecatini Terme, doc. 12-13 resistente e doc. 4 ricorrente) al
13/09/2023 (data in cui il sig. ha sottoscritto la scheda di adozione di Persona_1
, doc.
9-10 ricorrente). Pt_4
La documentazione prodotta dal ricorrente certificherebbe, dunque, che il cane PO era stato dato in adozione al sig. per detto lasso di tempo. CP_1
La ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente risulta smentita all'esito dell'istruttoria orale svolta in causa e alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
Risulta, infatti, dimostrato per mezzo dei testi indicati dal che la pratica per CP_1
l'adozione del cane fosse stata pensata come una mera formalità, e ciò al fine di Pt_4 evitare che il cane venisse riportato nel canile di provenienza, avente la nomea di
“canile lager” (risposte cap. 6 di parte resistente testi , e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Oltre a ciò, dal Capitolato di gestione del canile comunale – centro cinofilo di Rovereto allegato al contratto di appalto (doc. 14 resistente), precisamente alla sezione B) dell'articolo 7, emerge la necessità, nell'ambito della procedura di adozione, di un percorso di “preaffido”, da parte del futuro adottante, consistente nello svolgimento di una serie di incontri presso il canile o l'abitazione dell'affidatario; scopo di tale percorso è permettere al cane di ambientarsi e valutare, altresì, la compatibilità della sua
5 presenza insieme ad altri cani eventualmente presenti nell'abitazione del futuro adottante. Prassi, questa, che nei confronti di operatori del canile può incontrare deroghe più o meno ampie, le quali, però, come confermato dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, necessitano della sottoscrizione di una previa “dichiarazione di esenzione” (risposta cap. 12 di parte resistente).
Nel caso di specie, invero, non solo non ci sono evidenze che lascino intendere che il cane abbia mai lasciato il canile per essere condotto presso l'abitazione del Pt_4
ma, al contrario, emerge con chiarezza dalla documentazione allegata dalle CP_1 parti, poi confermata dall'audizione dei tesi, che il cane è sempre rimasto nella struttura
(doc. 9 e 10 ricorrente;
risposte cap. 7 di parte resistente testi e . Tes_2 Tes_3
Questa circostanza ha impedito, di fatto, il perfezionamento dell'adozione del cane
” da parte del sig. il quale, quindi, è sempre e solo rimasto affidatario Pt_4 CP_1 del medesimo, mai proprietario.
Ciò risulta confermato, del resto, dalla mancata sottoscrizione, da parte del sig. CP_1 dell'attestato di cambio proprietà predisposto dall'Anagrafe IN NA (doc. 5 ricorrente), la quale costituisce ulteriore conferma del mancato perfezionamento dell'iter di adozione.
Quanto sopra detto sarebbe di per sé sufficiente a escludere la fondatezza delle pretese economiche della struttura nei confronti del sig. in quanto le medesime CP_1 possono essere vantate solo nei confronti del soggetto proprietario dell'animale ospitato
(articolo 6 Capitolato di gestione).
Da ultimo, in ogni caso, non risulta essere stata prodotta alcuna prova in ordine all'accordo, cui fa riferimento parte ricorrente, che sarebbe intercorso tra il sig. CP_1
e il sig. rispetto alla ripartizione dei costi di mantenimento del cane presso la Pt_2 struttura di Rovereto, fissati nella misura di € 20,00 per ogni giorno di permanenza.
Sotto questo profilo, è nuovamente il capitolato di gestione, all'articolo 3 comma 5, a chiarire come, nel caso di animale accolto e tenuto in custodia a pagamento, sia necessaria la compilazione da parte del gestore del c.d. “Mod. 7”, il quale deve riportare la tipologia dell'animale, i dati del proprietario e il suo sostituto delegato, data di entrata, data di uscita ed eventuali note.
Alla luce della mancata produzione di questo documento, del fatto che la richiesta di pagamento sia stata avanzata per la prima volta solo in data 29/12/2021, quindi più di due anni dopo la sottoscrizione della scheda di affido e, infine, della mancanza di validità, ai fini fiscali, della fattura prodotta da parte ricorrente (doc. 11 ricorrente), può concludersi che non vi è alcuna prova circa l'esistenza di un accordo tra le parti in causa in relazione al mantenimento presso la struttura del cane ”. Pt_4
Tutto ciò premesso, la domanda azionata in riassunzione da dev'essere Pt_1 rigettata.
6 La domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta da CP_1
Tenuto conto del fatto che la presente lite è sorta anche in seguito all'avvenuta sottoscrizione, da parte del di un documento idoneo ad ingenerare ambiguità CP_1 circa l'effettiva proprietà del cane, sia pure per le ragioni sopra esposte, non può essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e applicando i valori medi indicati dalla tabella per ciascuna fase.
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00
fase decisionale € 2.905,00 totale € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza instaurata da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione reietta, Controparte_1
così decide
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 causa liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovereto, il 01/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico, dott.ssa Consuelo Pasquali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. TRINCO Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Rovereto (Trento), via Brennero n.1/C, giusta procura alle liti allegata al ricorso d.d.
02/05/2024;
- parte ricorrente -
e
, c.f. , residente in [...] C.F._1
IV Novembre 9/A rappresentato e difeso dall'avv. FRACCARO Sabrina del Foro di
Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Cavour 34, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta d.d.
12/07/2024;
- parte resistente –
In punto: pagamento somma
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare il sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 30.060,00, o la maggiore o minora somma accertata in corso di causa, per le causali tutte di narrativa, somma dovuta a titolo di mantenimento presso la struttura del cane PP di proprietà di di cui alla fattura allegata.” Controparte_1
1 Del procuratore di parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta dd. 10 luglio 2024, respingere le domande proposte col ricorso avversario in quanto infondate in fatto e in diritto e condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, terzo comma,
c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti e cenni di svolgimento del processo
La vertenza tra le odierne parti di causa nasce nell'ambito del contenzioso instaurato presso la sezione lavoro di questo Tribunale in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di , il quale aveva Parte_1 Controparte_1 agito in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto ancora a lui dovuto in seguito all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con Pt_1
In quella sede, infatti, aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna Pt_1 della controparte al pagamento della somma di € 30.600,00 quale corrispettivo per il mantenimento presso la struttura dalla stessa gestita del cane PP di proprietà del sig. e da questi ivi lasciato. CP_1
Con sentenza n.10/2024 il Giudice del lavoro aveva pronunciato sentenza con la quale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, nonché disposto la separazione della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (odierna ricorrente), con formazione di un autonomo fascicolo da trasmettere al Presidente.
In seguito a tale trasmissione è stato aperto d'ufficio il procedimento N. 233/2024 R.G. assegnato a questo giudice, il quale, con ordinanza in data 28/03/2024, ha assegnato alle parti termine di trenta giorni per la riassunzione della causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta.
In data 02/05/2024 ha depositato il ricorso in riassunzione, procedendo, Pt_1 tuttavia, all'iscrizione di nuova causa a ruolo sub. N. 314/2024 R.G.
Nel ricorso introduttivo ha esposto i seguenti fatti: Pt_1
- che il sig. nel corso del rapporto lavorativo intercorso, aveva posto in essere CP_1
“gravi inadempienze” oltre che atteggiamenti di superficialità e disinteresse nei confronti del datore di lavoro e delle mansioni a lui affidate per la cura degli animali ospiti nella struttura (come da lettere di contestazione prodotte d.d. 19/08/2021 e
29/12/2021);
- che, per quanto riguardava la vicenda relativa al cane PP, in data 04/06/2019 era stato registrato il cambio di proprietà dell'animale in favore del al quale CP_1
l'animale veniva dato regolarmente in adozione da parte dell' Controparte_2
[...]
- che pochi giorni dopo il sig. tuttavia, aveva affidato il cane alla stessa CP_1
Associazione, in quanto non era in grado di custodirlo e gestirlo a causa di conflittualità con gli altri cani già di sua proprietà;
- che il sig. si era, quindi, accordato con l' nel far fronte alle CP_1 Parte_1 spese di mantenimento dell'animale presso la struttura per l'importo di € 20,00 al giorno;
3 - che il sig. , presidente di con una prima nota (d.d. 19/12/2021) e il Pt_2 Pt_1 legale di con una missiva (d.d. 23/06/2022) avevano rappresentato al sig. Pt_1 la sua situazione di debito, che allora corrispondeva a € 18.200,00; il debito CP_1 era, poi, cresciuto in seguito fino a raggiungere l'importo di € 31.060,00, azionato in via riconvenzionale nel giudizio di lavoro instaurato dal CP_1
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 10/7/2024, ha replicato alle CP_1 allegazioni di parte ricorrente, esponendo i seguenti fatti:
- di essere stato assunto il 7 luglio 2018 da come operatore di canile Parte_1 presso la struttura municipale di Rovereto;
- che il rapporto di lavoro era stato caratterizzato da “gravi e reiterati soprusi e abusi delle facoltà concesse al datore di lavoro”, che avevano ingenerato in lui un “grave stato d'ansia ed un profondo affaticamento fisico e psichico” con diagnosi certificata di “disturbo acuto da stress”;
- che il rapporto di lavoro tra il sig. e l' si era interrotto CP_1 Parte_1 con la formalizzazione delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal sig. in data 22 novembre 2021; CP_1
- che per quanto riguardava la vicenda relativa al cane PP, dopo l'arrivo dell'animale in struttura nel 2017, nel corso del 2019 una ex dipendente di Pt_1 aveva ripetutamente sollevato obiezioni circa la regolarità della sua permanenza all'interno del canile di Rovereto;
per tale ragione il sig. aveva proposto al sig. Pt_3 di adottare formalmente il cane;
CP_1
- di aver espresso subito la propria difficoltà ad accogliere il cane presso la propria abitazione, essendo all'epoca già proprietario di altri cani, ma, a tale riguardo era stato rassicurato dal sig. circa la natura “di mero adempimento formale” della Pt_3 pratica, in seguito alla quale il cane avrebbe continuato a rimanere nella struttura senza determinare alcun onere a carico del CP_1
- di aver, quindi sottoscritto i documenti per l'affido provvisorio del cane alle condizioni proposte, ma la procedura di adozione non era mai giunta a compimento in ragione del fatto che il cane non era mai stato portato presso la sua abitazione
(come testimoniato dal certificato dell'anagrafe canina prodotto, indicante i cani di proprietà del sig. tra cui non figura ” e dalla mancata validazione, CP_1 Pt_4 tramite firma dell'incaricato, dell'attestato di cambio di proprietà altresì prodotto);
- che, in ogni caso, tra lui e la struttura non era mai intercorso alcun accordo volto alla conclusione di un contratto di pensione a titolo oneroso relativo alla permanenza del cane PP all'interno del canile.
In occasione della prima udienza, fissata per il giorno 24/07/2024 (sostituita dal deposito di note scritte), parte ricorrente e parte resistente si sono ripotate integralmente ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio.
Con ordinanza di pari data è stata disposta la riunione dei due procedimenti sub N.
233/2024 (aperto in seguito al provvedimento del giudice del lavoro) e sub N. 314/2024
4 R.G. (aperti in seguito alla riassunzione della causa da parte di e, Pt_1 contestualmente sono state ammesse le prove orali formulate dalle parti e ritenute rilevanti per la decisione della causa, con fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova orale per il giorno 10/9/2024.
In tale occasione sono stati sentiti i testi indicati dalle parti.
Alla successiva udienza del 02/10/2024 parte resistente ha rinunciato all'ultimo teste ed entrambe le parti hanno chiesto al giudice di fissare l'udienza per la decisione. Il Giudice ha fissato, quindi, l'udienza del 19/03/2025, assegnando i termini ex art. 189
c.p.c., e in tale occasione ha trattenuto la causa in decisione.
Nel merito
Come detto, la presente vicenda trae origine nel corso di un processo di lavoro instaurato dal sig. nei confronti di la quale, nel costituirsi in giudizio, CP_1 Pt_1 ha ivi spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di € 30.060,00, asseritamente dovuta per il mantenimento del cane , a suo dire Pt_4 adottato dal sig. ma da questi affidato alla struttura gestita da che ne CP_1 Pt_1 aveva, quindi, sopportato i costi.
In particolare, l'arco temporale oggetto di attenzione si estenderebbe dal 04/06/2019
(data in cui il sig. risulta aver sottoscritto la scheda di affido del cane Controparte_1 con il canile Hermada di Montecatini Terme, doc. 12-13 resistente e doc. 4 ricorrente) al
13/09/2023 (data in cui il sig. ha sottoscritto la scheda di adozione di Persona_1
, doc.
9-10 ricorrente). Pt_4
La documentazione prodotta dal ricorrente certificherebbe, dunque, che il cane PO era stato dato in adozione al sig. per detto lasso di tempo. CP_1
La ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente risulta smentita all'esito dell'istruttoria orale svolta in causa e alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
Risulta, infatti, dimostrato per mezzo dei testi indicati dal che la pratica per CP_1
l'adozione del cane fosse stata pensata come una mera formalità, e ciò al fine di Pt_4 evitare che il cane venisse riportato nel canile di provenienza, avente la nomea di
“canile lager” (risposte cap. 6 di parte resistente testi , e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Oltre a ciò, dal Capitolato di gestione del canile comunale – centro cinofilo di Rovereto allegato al contratto di appalto (doc. 14 resistente), precisamente alla sezione B) dell'articolo 7, emerge la necessità, nell'ambito della procedura di adozione, di un percorso di “preaffido”, da parte del futuro adottante, consistente nello svolgimento di una serie di incontri presso il canile o l'abitazione dell'affidatario; scopo di tale percorso è permettere al cane di ambientarsi e valutare, altresì, la compatibilità della sua
5 presenza insieme ad altri cani eventualmente presenti nell'abitazione del futuro adottante. Prassi, questa, che nei confronti di operatori del canile può incontrare deroghe più o meno ampie, le quali, però, come confermato dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, necessitano della sottoscrizione di una previa “dichiarazione di esenzione” (risposta cap. 12 di parte resistente).
Nel caso di specie, invero, non solo non ci sono evidenze che lascino intendere che il cane abbia mai lasciato il canile per essere condotto presso l'abitazione del Pt_4
ma, al contrario, emerge con chiarezza dalla documentazione allegata dalle CP_1 parti, poi confermata dall'audizione dei tesi, che il cane è sempre rimasto nella struttura
(doc. 9 e 10 ricorrente;
risposte cap. 7 di parte resistente testi e . Tes_2 Tes_3
Questa circostanza ha impedito, di fatto, il perfezionamento dell'adozione del cane
” da parte del sig. il quale, quindi, è sempre e solo rimasto affidatario Pt_4 CP_1 del medesimo, mai proprietario.
Ciò risulta confermato, del resto, dalla mancata sottoscrizione, da parte del sig. CP_1 dell'attestato di cambio proprietà predisposto dall'Anagrafe IN NA (doc. 5 ricorrente), la quale costituisce ulteriore conferma del mancato perfezionamento dell'iter di adozione.
Quanto sopra detto sarebbe di per sé sufficiente a escludere la fondatezza delle pretese economiche della struttura nei confronti del sig. in quanto le medesime CP_1 possono essere vantate solo nei confronti del soggetto proprietario dell'animale ospitato
(articolo 6 Capitolato di gestione).
Da ultimo, in ogni caso, non risulta essere stata prodotta alcuna prova in ordine all'accordo, cui fa riferimento parte ricorrente, che sarebbe intercorso tra il sig. CP_1
e il sig. rispetto alla ripartizione dei costi di mantenimento del cane presso la Pt_2 struttura di Rovereto, fissati nella misura di € 20,00 per ogni giorno di permanenza.
Sotto questo profilo, è nuovamente il capitolato di gestione, all'articolo 3 comma 5, a chiarire come, nel caso di animale accolto e tenuto in custodia a pagamento, sia necessaria la compilazione da parte del gestore del c.d. “Mod. 7”, il quale deve riportare la tipologia dell'animale, i dati del proprietario e il suo sostituto delegato, data di entrata, data di uscita ed eventuali note.
Alla luce della mancata produzione di questo documento, del fatto che la richiesta di pagamento sia stata avanzata per la prima volta solo in data 29/12/2021, quindi più di due anni dopo la sottoscrizione della scheda di affido e, infine, della mancanza di validità, ai fini fiscali, della fattura prodotta da parte ricorrente (doc. 11 ricorrente), può concludersi che non vi è alcuna prova circa l'esistenza di un accordo tra le parti in causa in relazione al mantenimento presso la struttura del cane ”. Pt_4
Tutto ciò premesso, la domanda azionata in riassunzione da dev'essere Pt_1 rigettata.
6 La domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta da CP_1
Tenuto conto del fatto che la presente lite è sorta anche in seguito all'avvenuta sottoscrizione, da parte del di un documento idoneo ad ingenerare ambiguità CP_1 circa l'effettiva proprietà del cane, sia pure per le ragioni sopra esposte, non può essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e applicando i valori medi indicati dalla tabella per ciascuna fase.
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00
fase decisionale € 2.905,00 totale € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza instaurata da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione reietta, Controparte_1
così decide
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 causa liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovereto, il 01/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
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