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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 902/2023
T R A
, nata a [...] il [...], , nato ad [...] Parte_1 Parte_2 il (AV) il 04.12.1982, , nata ad [...] il [...], Parte_3
, nata ad [...] il [...], nella loro qualità di legittimi Parte_4 eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Casamarciano in Persona_1 data 30.12.2021, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Quatrano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Camposano alla Via Guglielmo Marconi n. 69; Appellanti E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maurizio Renzulli;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.7.2021 presso il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, esponeva: -di essere stato dipendente del dal Persona_1 CP_1 CP_1
04.09.1978 sino al 31.10.2020, data in cui è stato collocato a riposo;
-che durante l'intercorso rapporto di lavoro è stato inquadrato nel livello B6 del CCNL Enti Locali con la qualifica di “Capo squadra operai”;
-che con determina dirigenziale n. 86 dell'01.08.2013 – R.G. 747, è stato incaricato di svolgere la funzione di “collaboratore” nelle commissioni sismiche istituite con decreto sindacale n. 56 del 2012;
-che con decreto sindacale n. 63 del 22 ottobre 2014, il ha nominato una quarta CP_1
Commissione;
1 -che nonostante avesse diligentemente adempiuto al suo compito di collaboratore per le quattro commissioni sismiche summenzionate, per tutte le pratiche valutate non ha mai percepito il compenso previsto nella determina dirigenziale n. 86 del 01.08.2013 – R.G. 747;
-che con deliberazione della giunta comunale n. 1/2019 del 30 luglio 2019, il CP_1 unilateralmente, aveva disposto una riduzione dell'orario di lavoro degli uffici comunali da 36 a 30 ore settimanali per tutto il mese di agosto 2019 e contestualmente alla riduzione oraria aveva previsto, entro la fine dell'anno 2019, una riorganizzazione oraria al fine di garantire l'esecuzione e/o il recupero e/o la decurtazione dal monte ore delle n. 6 ore di lavoro settimanali non effettuate nel mese di agosto 2019;
-che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 575/2020 del 15.07.2020, l'Ente convenuto, in via del tutto arbitraria, aveva disposto una decurtazione dallo stipendio del personale Comunale per minori prestazioni lavorative rese tra gli anni 2018 – 2019 e di conseguenza gli venivano decurtate 13 ore e 30 minuti di lavoro non effettuato;
-che, in prossimità del collocamento a riposo per raggiungimento del limite di servizio, aveva richiesto in data 12.10.2020 la fruizione delle ferie residue pari a 12 giorni, da godere nel periodo compreso tra il 15.10.2020 fino al 30.10.2020, istanza autorizzata dal Comune di CP_1
-che a far data dal 15.10.2020 avrebbe dovuto beneficiare delle ferie che tuttavia non sono state del tutto godute, atteso che a far data dal 14.10.2020 era stato in malattia fino al 28.10.2021.
Chiedeva quindi di: “
1. Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire la somma di € 20.070,00 a titolo di compensi dovuti dall' convenuto per lo svolgimento della CP_2 funzione di “collaboratore” nelle commissioni sismiche ovvero la somma che verrà accertata in giudizio in conseguenza del deposito della documentazione ufficiale da parte del CP_1
;
[...]
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 dell'importo di € 20.070,00 e/o alla somma maggiore o minore che il Giudice del lavoro adito dovesse accertare in corso di causa oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c;
3. Accertare e Dichiarare la illegittimità della decurtazione dallo stipendio del ricorrente della retribuzione pari a n. 13 ore e 30 minuti di lavoro in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico;
4. Per l'effetto, condannare il alla restituzione dell'importo di €159,53 o ad altra CP_1 somma maggiore o minore che vorrà esso Sig. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
5. Accertare che il ricorrente non ha goduto dell'intero periodo di ferie accordato con il CP_1 convenuto e dichiarare il diritto per il ricorrente ad ottenere il pagamento della relativa indennità sostitutiva;
6. Per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €702,10 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e/o alla diversa somma che il giudice riterrà equa, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
7. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
8. dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituiva il chiedendo per molteplici argomentazioni il rigetto delle avverse CP_1 domande.
2 In particolare, l' resistente affermava che la collaborazione del alle commissioni CP_2 Parte_2 sismiche era stata limitata alle prime tre istituite, mentre per le successive non era più contemplata la figura del collaboratore. Quindi poteva essere riconosciuto al ricorrente, a titolo di compenso, solo la somma di euro 2.697,00. Sulle altre doglianze, eccepiva di non aver mai avuto comunicazione dello stato di malattia del ricorrente.
In corso di causa decedeva il ricorrente ed in data 22 marzo 2022 si costituivano gli eredi indicati in epigrafe.
Con la sentenza n. 1851/2022 pubblicata in data 25.10.2022 il Tribunale adito, ritenuto che le nuove commissioni istituite con il decreto sindacale n. 63/2014 non prevedessero più la figura del collaboratore e che, per il periodo precedente, per l'attività lavorativa prestata dal de cuius quale collaboratore per le commissioni istituite ex decreto sindacale n. 56/2012 potesse essere accolto il conteggio del compenso proposto dal escluso che la documentazione CP_1 prodotta fosse idonea a dimostrare la comunicazione al dell'asserito stato di malattia CP_1 sofferto dal lavoratore nel periodo dal 23.9.2019 al 31.12.2019 e nel periodo dal 14.10.2020 al 28.10.10.2020, ha solo parzialmente accolto il ricorso, condannando il al CP_1 pagamento, in favore degli eredi di , della somma di euro 2697,00, oltre Persona_1 accessori, rigettando ogni altra istanza, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso la citata statuizione con ricorso depositato in data 21.4.2023 sono insorti gli odierni appellanti, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e chiedendone la riforma, con accoglimento integrale delle domande formulate in primo grado.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto la determina dirigenziale n. 86/2013, sul compenso del collaboratore, superata dal successivo decreto sindacale n. 63/2014. Osserva che gli atti amministrativi del regolanti la CP_1 costituzione ed il funzionamento delle commissioni sismiche appartengono a due diverse categorie, la prima di natura politica e l'altra di natura gestionale. In particolare: la nomina dei componenti delle commissioni sismiche, tutti professionisti esterni all'ente, erano effettuate con decreto sindacale, ossia con provvedimento espressivo della discrezionalità politica propria degli organi di governo;
l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni medesime, invece, erano oggetto di provvedimento di natura gestionale, di competenza esclusiva del dirigente.
Rimarca che nessuna legge prevede che un decreto sindacale possa revocare e/o modificare una determina dirigenziale e che l'individuazione del personale dipendente da impiegare in attività di supporto delle commissioni sismiche compete in via esclusiva al dirigente, essendo una prerogativa gestionale.
Secondo questa ricostruzione, dunque, con la determinazione n. 84/2013 il dirigente competente aveva individuato i dipendenti comunali che avrebbero svolto le funzioni di segretario e di collaboratore a supporto delle commissioni sismiche stabilendone il compenso;
solo quest'ultimo 3 avrebbe potuto emanare una nuova determina dirigenziale andando a modificare e/o revocare la determina dirigenziale del 1° agosto 2013. Non avendo invece provveduto, restava in essere la n. 86 del 1° agosto 2013, RG 747, anche per il periodo successivo al decreto sindacale n. 63 del 22 ottobre 2014.
Il collegio non condivide questa impostazione.
Giova ricostruire la vicenda e i provvedimenti Comunali che l'hanno regolata.
Risulta in via documentale che presso il di hanno operato dal 2013 al 2014 n. 3 CP_1 CP_1 commissioni ex art. 4 bis L.R.C. n. 9/1983 e L.R.C. n. 1/2012, istituite con decreto sindacale n. 56 del 19.07.2012, regolate dalla determina dirigenziale n. 86 del 01.08.2013.
In particolare, con la determina 1.8.2013, premesso che con il decreto sindacale n. 56/2012 erano stati nominati i componenti delle 3 commissioni sismiche, composte ognuna da un presidente e quattro componenti, di cui due con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale, e che occorreva “istituire le commissioni e procedere agli atti di gestione necessari al funzionamento delle stesse”, si dispone di: 1) istituire le tre commissioni predette con nomina dei componenti (1 presidente e 4 componenti, di cui 2 componenti giovani);
2. Individuare i
“Dipendenti Comunali che collaboreranno alle pratiche di autorizzazione sismica nella persona di che fungerà da Segretario e collaboratore con l'incarico Persona_2 Persona_1 delle attività complementari, quale ad esempio la movimentazione dei fascicoli”. Nella determina dirigenziale del1.8. 2013 è altresì specificato che “le somme accreditate dalla Controparte_3 saranno utilizzate: 60% per il compenso dei professionisti inseriti nelle Commissioni …; 40% al
di cui 25% per spese generali, 10% per il compenso del Segretario e 5% per il CP_1 compenso di supporto” (punto 6; all. 1 e 2 fasc. ). Parte_2
Con successivo decreto sindacale n. 63 del 22.10.2014, con oggetto “Nomina Commissioni per le Autorizzazioni Sismiche – ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 come modificato dall'art. 33 della L.R. 1/2012”, preso atto delle disposizioni di cui alla L.R. 1/2012 e delle modifiche apportate dall'art. 33, considerata la “volontà del di trasferire a sé le attività e CP_1 funzioni di cui all'art. 10 L.R: n. 19/2009, costituendo delle Commissioni competenti in materia per il rilascio delle autorizzazioni sismiche …”, sono istituite n. 4 commissioni, composte ciascuna da un presidente e 5 componenti, di cui 3 componenti giovani (all. 3 fasc. ). Parte_2
Queste commissioni hanno operato dal 2014 al 2019, disciplinate da apposita convenzione con i componenti regolarmente approvata e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 07.12.2016, senza alcuna nomina (dirigenziale) di collaboratori.
Nella citata deliberazione della G.C. n. 268/2016, con oggetto “approvazione schema di convenzione per regolamentare gli incarichi dei componenti delle Commissioni Sismiche per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico”, vengono individuate e dettagliate le attività affidate alle commissioni e, quanto al compenso, è precisato che alle commissioni sismiche è riconosciuta una quota complessiva pari al 70% del contributo versato per ogni singola istanza da loro esaminata, da suddividersi tra i singoli componenti come segue: Presidente 15%, Componenti 2x12,5% = 25%, Componenti giovani 3 x 10% = 30% (doc. 7 fasc. . CP_1
Come osservato dal Comune appellato, con riferimento alle prime 3 commissioni sismiche di cui al decreto sindacale n. 56/2012, la determina dirigenziale n. 86/2013 aveva previsto la figura dei 4 collaboratori e ne aveva individuato il compenso (riconosciuto dal e liquidato con la CP_1 sentenza gravata).
Diversamente, per le successive 4 commissioni sismiche istituite dal decreto sindacale n. 63/2014 tale figura di supporto non era stata più prevista (tanto che, con la successiva delibera della Giunta Comunale 268/2016, viene disciplinato il compenso dei soli componenti delle commissioni).
A partire dal 2014, quando hanno iniziato ad operare le nuove 4 commissioni sismiche di cui al decreto sindacale 63/2014, la figura del Segretario e quella del Collaboratore non erano più contemplate né evidentemente il compenso per dette funzioni di supporto.
Diversamente da quanto censurato con l'appello, non vi è stata alcuna modifica o revoca della precedente determina dirigenziale di agosto 2013 ad opera del nuovo decreto sindacale 63/2014.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, con il primo decreto sindacale erano state istituite le commissioni sismiche e, poi, con diverso provvedimento gestionale, ne era stato determinato il funzionamento. Per le prime tre commissioni sismiche, una determina dirigenziale aveva previsto la figura dei collaboratori e ne aveva fissato il compenso. Per le successive quattro commissioni, non è intervenuto alcun atto di gestione che abbia previsto siffatta figura e i relativi compensi.
Il decreto sindacale n. 63/2014 si è limitato (come il precedente) all'istituzione delle commissioni sismiche e non ha modificato/revocato alcuna determina dirigenziale: semplicemente è mancato un atto successivo all'istituzione delle commissioni che prevedesse dei collaboratori ed un compenso per gli stessi, con conseguente insussistenza del diritto del ai compensi per Parte_2 il periodo coperto da detta nuova regolamentazione.
Come osservato dal tra le commissioni nominate c'è uno scarto (interruzione) di CP_1 continuità ed una relativa diversa disciplina di funzionamento. Invero, volendo aderire alla tesi dell'appellante, ne deriverebbe la presenza, contemporanea, delle prime e seconde commissioni (7 commissioni in tutto), atteso che la determina dirigenziale del 1°.8.2013, di cui gli appellanti affermano la ultrattività, richiama espressamente il decreto sindacale n. 54/2012 e conferma l'istituzione delle (prime) 3 commissioni sismiche ivi previste, nominandone i componenti, per poi anche individuare le figure di supporto e i compensi come sopra illustrato.
Del resto, le (nuove) 4 commissioni sono state disciplinate da una convenzione, approvata con la menzionata delibera della G.C. 368/2016, che ha fissato anche il compenso destinato ai suoi componenti, pari alla quota complessiva del 70% del contributo versato per ogni singola istanza esaminata, previsione questa incompatibile con quanto previsto - in tema di compenso – nella precedente determina dirigenziale del 1°.8.2013 (ossia, 60% destinato ai componenti delle 3 commissioni e il residuo 40% al suddiviso a sua volta tra spese generali, CP_1 compenso per il segretario e compenso di supporto). Ciò a conferma della inconsistenza della tesi attorea che vorrebbe la determina dirigenziale di agosto 2013 convivere con le nuove (quattro) commissioni e la nuova regolamentazione di cui al decreto sindacale 63/2014.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, della indennità sostitutiva di ferie. Sostiene di aver ottenuto dal CP_1
l'autorizzazione a fruire delle ferie per il periodo dal 15 al 30 ottobre 2020 ma di non aver poi goduto dell'intero periodo feriale per malattia dal 14 al 28 ottobre 2020.
5 Contesta al giudice di prime cure di essersi limitato a rilevare l'omessa documentazione del periodo di malattia e produce due certificati del medico curante, il primo relativo al periodo dal 14.10.2020 al 21.10.2020 e il successivo (di “continuazione” della malattia) per il periodo dal 21.10.2020 al 28.10.2020 (all. 15 e 16 fasc. di primo grado). Afferma in appello che i Parte_2 CP_ predetti certificati medici sono stati inviati direttamente all' e alla amministrazione di appartenenza per via telematica, documentando così di essere regolarmente in servizio, e che comunque lo stato di malattia era acclarato da ambo le parti.
L'art. 2110 c.c. fissa i principi generali in tema di assenza del lavoratore per malattia, sulla retribuzione o indennità spettante al lavoratore (comma 1), sul periodo di comporto decorso il quale l'imprenditore può recedere dal contratto (comma 2) e sul computo dell'anzianità di servizio (comma 3), e rinvia per la disciplina di dettaglia alla contrattazione collettiva.
Il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 all'art. 36 disciplina le assenze per malattia e tra l'altro prevede che “12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa”.
Il comma 10 riguarda il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia;
nel comma 8 è precisato che i periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli affetti;
il comma 1 garantisce al lavoratore assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi.
L'assenza per malattia del lavoratore è soggetta ad una peculiare regolamentazione, posta a garanzia del lavoratore stesso, che presuppone la tempestiva comunicazione dello stato di infermità al datore di lavoro. La comunicazione dello stato di malattia consente, del resto, al datore di lavoro di giustificare l'assenza del dipendente ed attivare apposite procedure per il controllo della effettività dell'impedimento.
Rileva inoltre menzionare l'art. 28 del CCNL cit. secondo cui “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 31, comma 1, secondo alinea”.
Anche la S.C. ha affermato, seppure in riferimento ad un diverso c.c.n.l. (comparto Agenzie fiscali) che “è onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, onde consentire all'amministrazione di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso” (Cass. Ord. n. 20317 del 2018).
La Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 1947 del 23.2.1998) ha chiarito che “Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il 6 principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie;
sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all'entità dello stato morboso”.
Del resto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto (Cass. n. 27392 del 2018).
Dalla normativa e dai principi giurisprudenziali descritti è evidente che, in caso di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, la modificazione del titolo della assenza, con conseguente interruzione della fruizione delle ferie, ha quale indefettibile presupposto la comunicazione dello stato morboso al datore di lavoro (anche mediante trasmissione allo stesso della relativa certificazione;
cfr. Cass. 284/2017). Ciò, per un verso, affinché sia espressa la volontà del dipendente di determinare l'effetto giuridico della conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia (ben potendo il lavoratore, invece, non avere interesse ad interrompere il periodo di ferie); e, per l'altro, al fine di consentire al datore di lavoro di avviare procedure, verifiche e controlli previsti per l'ipotesi di malattia
Nella fattispecie, parte ricorrente si è limitata a documentare lo stato di malattia nel periodo dal 14.10 al 28.10.2020 mediante produzione della relativa certificazione del medico curante. Non ha provato di aver trasmesso detta certificazione medica alla amministrazione resistente né di aver altrimenti comunicato alla stessa l'evento morboso o comunque espresso la volontà di cessare il periodo feriale, convertendo l'assenza per ferie in assenza per malattia.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado, esclusa l'interruzione del periodo feriale, non ha riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per i giorni corrispondenti alla malattia.
3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di restituzione delle somme arbitrariamente detratte in buste paga.
Osserva che la decurtazione disposta dall' convenuto è contraria alla contrattazione collettiva CP_2 applicata al rapporto di lavoro de quo e rientra nelle ipotesi di esclusione della decurtazione indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 575/2020 del 15.07.2020, ove era stato previsto che la decurtazione delle ore di assenza non si applicava al caso in cui il lavoratore si fosse assentato per uno dei motivi previsti dall'art. 2110 c.c.. Lamenta di non essere riuscito a recuperare le ore di lavoro nel termine del 31.12.2019, in quanto in malattia dal 23.09.2019 sino al 31.12.2019; ciò nonostante, nella busta paga del mese di luglio 2020, gli veniva detratta dallo stipendio la complessiva somma di euro 159,53. L'amministrazione resistente avrebbe quindi
7 effettuato decurtazioni del trattamento economico quando il dipendente non poteva effettuare il preteso recupero per cause indipendenti dalla sua volontà.
In contrario, il Comune di deduce di aver legittimamente trattenuto la somma di euro 159,53 CP_1 sulla busta paga del mese di luglio 2020 perché il ricorrente era tenuto (come riconosciuto) ad un recupero di ore lavorative per l'anno 2019 e da attuarsi dal 09.02.2020 (termine del periodo di malattia) al 31.10.2020 (data del collocamento in quiescenza) che, però, non si era mai verificato.
Invero, nel prospetto del residuo monte ferie e ore decurtate, relativo a (all. 10 Persona_1 fasc. Comune), sono indicate le ore decurtate sulla busta paga di luglio 2020 per minori prestazioni non recuperate nell'anno 2019, pari a 13 ore e 30 minuti. E' precisato il periodo di malattia intervenuto dal 23.8.2019 fino all'8.2.2020 e il collocamento in quiescenza in data 1.11.2020.
Come dedotto dal Comune, il lavoratore non ha mai recuperato il debito orario dell'anno 2019, nemmeno una volta tornato al lavoro dopo la malattia (il 9.2.2020) e prima del collocamento in quiescenza (31.10.2020).
Il ricorrente ha riconosciuto di non aver recuperato le ore di minore prestazione lavorativa di agosto 2019, giustificando l'omesso recupero con il periodo di malattia fino al 31.12.2019. Ha invocato la delibera comunale n. 575/2020 che escludeva la decurtazione in caso di assenza per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, quali la malattia.
In realtà il nulla ha dedotto sul periodo successivo al 31.12.2019, e in particolare sul Parte_2 periodo dall'8.2.2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (1.11.2020), durante il quale ben avrebbe potuto effettuare il recupero in esame. A fronte della specifica allegazione della Amministrazione sul punto, il nulla ha contestato. Seppure fosse stato Parte_2 involontariamente impedito ad effettuare il suddetto recupero a causa della dedotta assenza per malattia, in alcun modo ha motivato l'omesso recupero per il periodo successivo. Peraltro non risulta neanche documentato dal lo stato di malattia ininterrotto da settembre a Parte_2 dicembre 2019.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni ulteriore questione proposta, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte appellante, tenuto conto dei parametri del DM 147/2022, del valore e della complessità bassa della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi euro1984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 8 degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 902/2023
T R A
, nata a [...] il [...], , nato ad [...] Parte_1 Parte_2 il (AV) il 04.12.1982, , nata ad [...] il [...], Parte_3
, nata ad [...] il [...], nella loro qualità di legittimi Parte_4 eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Casamarciano in Persona_1 data 30.12.2021, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Quatrano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Camposano alla Via Guglielmo Marconi n. 69; Appellanti E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maurizio Renzulli;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.7.2021 presso il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, esponeva: -di essere stato dipendente del dal Persona_1 CP_1 CP_1
04.09.1978 sino al 31.10.2020, data in cui è stato collocato a riposo;
-che durante l'intercorso rapporto di lavoro è stato inquadrato nel livello B6 del CCNL Enti Locali con la qualifica di “Capo squadra operai”;
-che con determina dirigenziale n. 86 dell'01.08.2013 – R.G. 747, è stato incaricato di svolgere la funzione di “collaboratore” nelle commissioni sismiche istituite con decreto sindacale n. 56 del 2012;
-che con decreto sindacale n. 63 del 22 ottobre 2014, il ha nominato una quarta CP_1
Commissione;
1 -che nonostante avesse diligentemente adempiuto al suo compito di collaboratore per le quattro commissioni sismiche summenzionate, per tutte le pratiche valutate non ha mai percepito il compenso previsto nella determina dirigenziale n. 86 del 01.08.2013 – R.G. 747;
-che con deliberazione della giunta comunale n. 1/2019 del 30 luglio 2019, il CP_1 unilateralmente, aveva disposto una riduzione dell'orario di lavoro degli uffici comunali da 36 a 30 ore settimanali per tutto il mese di agosto 2019 e contestualmente alla riduzione oraria aveva previsto, entro la fine dell'anno 2019, una riorganizzazione oraria al fine di garantire l'esecuzione e/o il recupero e/o la decurtazione dal monte ore delle n. 6 ore di lavoro settimanali non effettuate nel mese di agosto 2019;
-che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 575/2020 del 15.07.2020, l'Ente convenuto, in via del tutto arbitraria, aveva disposto una decurtazione dallo stipendio del personale Comunale per minori prestazioni lavorative rese tra gli anni 2018 – 2019 e di conseguenza gli venivano decurtate 13 ore e 30 minuti di lavoro non effettuato;
-che, in prossimità del collocamento a riposo per raggiungimento del limite di servizio, aveva richiesto in data 12.10.2020 la fruizione delle ferie residue pari a 12 giorni, da godere nel periodo compreso tra il 15.10.2020 fino al 30.10.2020, istanza autorizzata dal Comune di CP_1
-che a far data dal 15.10.2020 avrebbe dovuto beneficiare delle ferie che tuttavia non sono state del tutto godute, atteso che a far data dal 14.10.2020 era stato in malattia fino al 28.10.2021.
Chiedeva quindi di: “
1. Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire la somma di € 20.070,00 a titolo di compensi dovuti dall' convenuto per lo svolgimento della CP_2 funzione di “collaboratore” nelle commissioni sismiche ovvero la somma che verrà accertata in giudizio in conseguenza del deposito della documentazione ufficiale da parte del CP_1
;
[...]
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 dell'importo di € 20.070,00 e/o alla somma maggiore o minore che il Giudice del lavoro adito dovesse accertare in corso di causa oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c;
3. Accertare e Dichiarare la illegittimità della decurtazione dallo stipendio del ricorrente della retribuzione pari a n. 13 ore e 30 minuti di lavoro in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico;
4. Per l'effetto, condannare il alla restituzione dell'importo di €159,53 o ad altra CP_1 somma maggiore o minore che vorrà esso Sig. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
5. Accertare che il ricorrente non ha goduto dell'intero periodo di ferie accordato con il CP_1 convenuto e dichiarare il diritto per il ricorrente ad ottenere il pagamento della relativa indennità sostitutiva;
6. Per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €702,10 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e/o alla diversa somma che il giudice riterrà equa, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
7. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
8. dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituiva il chiedendo per molteplici argomentazioni il rigetto delle avverse CP_1 domande.
2 In particolare, l' resistente affermava che la collaborazione del alle commissioni CP_2 Parte_2 sismiche era stata limitata alle prime tre istituite, mentre per le successive non era più contemplata la figura del collaboratore. Quindi poteva essere riconosciuto al ricorrente, a titolo di compenso, solo la somma di euro 2.697,00. Sulle altre doglianze, eccepiva di non aver mai avuto comunicazione dello stato di malattia del ricorrente.
In corso di causa decedeva il ricorrente ed in data 22 marzo 2022 si costituivano gli eredi indicati in epigrafe.
Con la sentenza n. 1851/2022 pubblicata in data 25.10.2022 il Tribunale adito, ritenuto che le nuove commissioni istituite con il decreto sindacale n. 63/2014 non prevedessero più la figura del collaboratore e che, per il periodo precedente, per l'attività lavorativa prestata dal de cuius quale collaboratore per le commissioni istituite ex decreto sindacale n. 56/2012 potesse essere accolto il conteggio del compenso proposto dal escluso che la documentazione CP_1 prodotta fosse idonea a dimostrare la comunicazione al dell'asserito stato di malattia CP_1 sofferto dal lavoratore nel periodo dal 23.9.2019 al 31.12.2019 e nel periodo dal 14.10.2020 al 28.10.10.2020, ha solo parzialmente accolto il ricorso, condannando il al CP_1 pagamento, in favore degli eredi di , della somma di euro 2697,00, oltre Persona_1 accessori, rigettando ogni altra istanza, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Avverso la citata statuizione con ricorso depositato in data 21.4.2023 sono insorti gli odierni appellanti, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e chiedendone la riforma, con accoglimento integrale delle domande formulate in primo grado.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto la determina dirigenziale n. 86/2013, sul compenso del collaboratore, superata dal successivo decreto sindacale n. 63/2014. Osserva che gli atti amministrativi del regolanti la CP_1 costituzione ed il funzionamento delle commissioni sismiche appartengono a due diverse categorie, la prima di natura politica e l'altra di natura gestionale. In particolare: la nomina dei componenti delle commissioni sismiche, tutti professionisti esterni all'ente, erano effettuate con decreto sindacale, ossia con provvedimento espressivo della discrezionalità politica propria degli organi di governo;
l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni medesime, invece, erano oggetto di provvedimento di natura gestionale, di competenza esclusiva del dirigente.
Rimarca che nessuna legge prevede che un decreto sindacale possa revocare e/o modificare una determina dirigenziale e che l'individuazione del personale dipendente da impiegare in attività di supporto delle commissioni sismiche compete in via esclusiva al dirigente, essendo una prerogativa gestionale.
Secondo questa ricostruzione, dunque, con la determinazione n. 84/2013 il dirigente competente aveva individuato i dipendenti comunali che avrebbero svolto le funzioni di segretario e di collaboratore a supporto delle commissioni sismiche stabilendone il compenso;
solo quest'ultimo 3 avrebbe potuto emanare una nuova determina dirigenziale andando a modificare e/o revocare la determina dirigenziale del 1° agosto 2013. Non avendo invece provveduto, restava in essere la n. 86 del 1° agosto 2013, RG 747, anche per il periodo successivo al decreto sindacale n. 63 del 22 ottobre 2014.
Il collegio non condivide questa impostazione.
Giova ricostruire la vicenda e i provvedimenti Comunali che l'hanno regolata.
Risulta in via documentale che presso il di hanno operato dal 2013 al 2014 n. 3 CP_1 CP_1 commissioni ex art. 4 bis L.R.C. n. 9/1983 e L.R.C. n. 1/2012, istituite con decreto sindacale n. 56 del 19.07.2012, regolate dalla determina dirigenziale n. 86 del 01.08.2013.
In particolare, con la determina 1.8.2013, premesso che con il decreto sindacale n. 56/2012 erano stati nominati i componenti delle 3 commissioni sismiche, composte ognuna da un presidente e quattro componenti, di cui due con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale, e che occorreva “istituire le commissioni e procedere agli atti di gestione necessari al funzionamento delle stesse”, si dispone di: 1) istituire le tre commissioni predette con nomina dei componenti (1 presidente e 4 componenti, di cui 2 componenti giovani);
2. Individuare i
“Dipendenti Comunali che collaboreranno alle pratiche di autorizzazione sismica nella persona di che fungerà da Segretario e collaboratore con l'incarico Persona_2 Persona_1 delle attività complementari, quale ad esempio la movimentazione dei fascicoli”. Nella determina dirigenziale del1.8. 2013 è altresì specificato che “le somme accreditate dalla Controparte_3 saranno utilizzate: 60% per il compenso dei professionisti inseriti nelle Commissioni …; 40% al
di cui 25% per spese generali, 10% per il compenso del Segretario e 5% per il CP_1 compenso di supporto” (punto 6; all. 1 e 2 fasc. ). Parte_2
Con successivo decreto sindacale n. 63 del 22.10.2014, con oggetto “Nomina Commissioni per le Autorizzazioni Sismiche – ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 come modificato dall'art. 33 della L.R. 1/2012”, preso atto delle disposizioni di cui alla L.R. 1/2012 e delle modifiche apportate dall'art. 33, considerata la “volontà del di trasferire a sé le attività e CP_1 funzioni di cui all'art. 10 L.R: n. 19/2009, costituendo delle Commissioni competenti in materia per il rilascio delle autorizzazioni sismiche …”, sono istituite n. 4 commissioni, composte ciascuna da un presidente e 5 componenti, di cui 3 componenti giovani (all. 3 fasc. ). Parte_2
Queste commissioni hanno operato dal 2014 al 2019, disciplinate da apposita convenzione con i componenti regolarmente approvata e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 07.12.2016, senza alcuna nomina (dirigenziale) di collaboratori.
Nella citata deliberazione della G.C. n. 268/2016, con oggetto “approvazione schema di convenzione per regolamentare gli incarichi dei componenti delle Commissioni Sismiche per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico”, vengono individuate e dettagliate le attività affidate alle commissioni e, quanto al compenso, è precisato che alle commissioni sismiche è riconosciuta una quota complessiva pari al 70% del contributo versato per ogni singola istanza da loro esaminata, da suddividersi tra i singoli componenti come segue: Presidente 15%, Componenti 2x12,5% = 25%, Componenti giovani 3 x 10% = 30% (doc. 7 fasc. . CP_1
Come osservato dal Comune appellato, con riferimento alle prime 3 commissioni sismiche di cui al decreto sindacale n. 56/2012, la determina dirigenziale n. 86/2013 aveva previsto la figura dei 4 collaboratori e ne aveva individuato il compenso (riconosciuto dal e liquidato con la CP_1 sentenza gravata).
Diversamente, per le successive 4 commissioni sismiche istituite dal decreto sindacale n. 63/2014 tale figura di supporto non era stata più prevista (tanto che, con la successiva delibera della Giunta Comunale 268/2016, viene disciplinato il compenso dei soli componenti delle commissioni).
A partire dal 2014, quando hanno iniziato ad operare le nuove 4 commissioni sismiche di cui al decreto sindacale 63/2014, la figura del Segretario e quella del Collaboratore non erano più contemplate né evidentemente il compenso per dette funzioni di supporto.
Diversamente da quanto censurato con l'appello, non vi è stata alcuna modifica o revoca della precedente determina dirigenziale di agosto 2013 ad opera del nuovo decreto sindacale 63/2014.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, con il primo decreto sindacale erano state istituite le commissioni sismiche e, poi, con diverso provvedimento gestionale, ne era stato determinato il funzionamento. Per le prime tre commissioni sismiche, una determina dirigenziale aveva previsto la figura dei collaboratori e ne aveva fissato il compenso. Per le successive quattro commissioni, non è intervenuto alcun atto di gestione che abbia previsto siffatta figura e i relativi compensi.
Il decreto sindacale n. 63/2014 si è limitato (come il precedente) all'istituzione delle commissioni sismiche e non ha modificato/revocato alcuna determina dirigenziale: semplicemente è mancato un atto successivo all'istituzione delle commissioni che prevedesse dei collaboratori ed un compenso per gli stessi, con conseguente insussistenza del diritto del ai compensi per Parte_2 il periodo coperto da detta nuova regolamentazione.
Come osservato dal tra le commissioni nominate c'è uno scarto (interruzione) di CP_1 continuità ed una relativa diversa disciplina di funzionamento. Invero, volendo aderire alla tesi dell'appellante, ne deriverebbe la presenza, contemporanea, delle prime e seconde commissioni (7 commissioni in tutto), atteso che la determina dirigenziale del 1°.8.2013, di cui gli appellanti affermano la ultrattività, richiama espressamente il decreto sindacale n. 54/2012 e conferma l'istituzione delle (prime) 3 commissioni sismiche ivi previste, nominandone i componenti, per poi anche individuare le figure di supporto e i compensi come sopra illustrato.
Del resto, le (nuove) 4 commissioni sono state disciplinate da una convenzione, approvata con la menzionata delibera della G.C. 368/2016, che ha fissato anche il compenso destinato ai suoi componenti, pari alla quota complessiva del 70% del contributo versato per ogni singola istanza esaminata, previsione questa incompatibile con quanto previsto - in tema di compenso – nella precedente determina dirigenziale del 1°.8.2013 (ossia, 60% destinato ai componenti delle 3 commissioni e il residuo 40% al suddiviso a sua volta tra spese generali, CP_1 compenso per il segretario e compenso di supporto). Ciò a conferma della inconsistenza della tesi attorea che vorrebbe la determina dirigenziale di agosto 2013 convivere con le nuove (quattro) commissioni e la nuova regolamentazione di cui al decreto sindacale 63/2014.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, della indennità sostitutiva di ferie. Sostiene di aver ottenuto dal CP_1
l'autorizzazione a fruire delle ferie per il periodo dal 15 al 30 ottobre 2020 ma di non aver poi goduto dell'intero periodo feriale per malattia dal 14 al 28 ottobre 2020.
5 Contesta al giudice di prime cure di essersi limitato a rilevare l'omessa documentazione del periodo di malattia e produce due certificati del medico curante, il primo relativo al periodo dal 14.10.2020 al 21.10.2020 e il successivo (di “continuazione” della malattia) per il periodo dal 21.10.2020 al 28.10.2020 (all. 15 e 16 fasc. di primo grado). Afferma in appello che i Parte_2 CP_ predetti certificati medici sono stati inviati direttamente all' e alla amministrazione di appartenenza per via telematica, documentando così di essere regolarmente in servizio, e che comunque lo stato di malattia era acclarato da ambo le parti.
L'art. 2110 c.c. fissa i principi generali in tema di assenza del lavoratore per malattia, sulla retribuzione o indennità spettante al lavoratore (comma 1), sul periodo di comporto decorso il quale l'imprenditore può recedere dal contratto (comma 2) e sul computo dell'anzianità di servizio (comma 3), e rinvia per la disciplina di dettaglia alla contrattazione collettiva.
Il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 all'art. 36 disciplina le assenze per malattia e tra l'altro prevede che “12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa”.
Il comma 10 riguarda il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia;
nel comma 8 è precisato che i periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli affetti;
il comma 1 garantisce al lavoratore assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi.
L'assenza per malattia del lavoratore è soggetta ad una peculiare regolamentazione, posta a garanzia del lavoratore stesso, che presuppone la tempestiva comunicazione dello stato di infermità al datore di lavoro. La comunicazione dello stato di malattia consente, del resto, al datore di lavoro di giustificare l'assenza del dipendente ed attivare apposite procedure per il controllo della effettività dell'impedimento.
Rileva inoltre menzionare l'art. 28 del CCNL cit. secondo cui “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 31, comma 1, secondo alinea”.
Anche la S.C. ha affermato, seppure in riferimento ad un diverso c.c.n.l. (comparto Agenzie fiscali) che “è onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, onde consentire all'amministrazione di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso” (Cass. Ord. n. 20317 del 2018).
La Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 1947 del 23.2.1998) ha chiarito che “Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il 6 principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie;
sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all'entità dello stato morboso”.
Del resto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto (Cass. n. 27392 del 2018).
Dalla normativa e dai principi giurisprudenziali descritti è evidente che, in caso di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, la modificazione del titolo della assenza, con conseguente interruzione della fruizione delle ferie, ha quale indefettibile presupposto la comunicazione dello stato morboso al datore di lavoro (anche mediante trasmissione allo stesso della relativa certificazione;
cfr. Cass. 284/2017). Ciò, per un verso, affinché sia espressa la volontà del dipendente di determinare l'effetto giuridico della conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia (ben potendo il lavoratore, invece, non avere interesse ad interrompere il periodo di ferie); e, per l'altro, al fine di consentire al datore di lavoro di avviare procedure, verifiche e controlli previsti per l'ipotesi di malattia
Nella fattispecie, parte ricorrente si è limitata a documentare lo stato di malattia nel periodo dal 14.10 al 28.10.2020 mediante produzione della relativa certificazione del medico curante. Non ha provato di aver trasmesso detta certificazione medica alla amministrazione resistente né di aver altrimenti comunicato alla stessa l'evento morboso o comunque espresso la volontà di cessare il periodo feriale, convertendo l'assenza per ferie in assenza per malattia.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado, esclusa l'interruzione del periodo feriale, non ha riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per i giorni corrispondenti alla malattia.
3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di restituzione delle somme arbitrariamente detratte in buste paga.
Osserva che la decurtazione disposta dall' convenuto è contraria alla contrattazione collettiva CP_2 applicata al rapporto di lavoro de quo e rientra nelle ipotesi di esclusione della decurtazione indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 575/2020 del 15.07.2020, ove era stato previsto che la decurtazione delle ore di assenza non si applicava al caso in cui il lavoratore si fosse assentato per uno dei motivi previsti dall'art. 2110 c.c.. Lamenta di non essere riuscito a recuperare le ore di lavoro nel termine del 31.12.2019, in quanto in malattia dal 23.09.2019 sino al 31.12.2019; ciò nonostante, nella busta paga del mese di luglio 2020, gli veniva detratta dallo stipendio la complessiva somma di euro 159,53. L'amministrazione resistente avrebbe quindi
7 effettuato decurtazioni del trattamento economico quando il dipendente non poteva effettuare il preteso recupero per cause indipendenti dalla sua volontà.
In contrario, il Comune di deduce di aver legittimamente trattenuto la somma di euro 159,53 CP_1 sulla busta paga del mese di luglio 2020 perché il ricorrente era tenuto (come riconosciuto) ad un recupero di ore lavorative per l'anno 2019 e da attuarsi dal 09.02.2020 (termine del periodo di malattia) al 31.10.2020 (data del collocamento in quiescenza) che, però, non si era mai verificato.
Invero, nel prospetto del residuo monte ferie e ore decurtate, relativo a (all. 10 Persona_1 fasc. Comune), sono indicate le ore decurtate sulla busta paga di luglio 2020 per minori prestazioni non recuperate nell'anno 2019, pari a 13 ore e 30 minuti. E' precisato il periodo di malattia intervenuto dal 23.8.2019 fino all'8.2.2020 e il collocamento in quiescenza in data 1.11.2020.
Come dedotto dal Comune, il lavoratore non ha mai recuperato il debito orario dell'anno 2019, nemmeno una volta tornato al lavoro dopo la malattia (il 9.2.2020) e prima del collocamento in quiescenza (31.10.2020).
Il ricorrente ha riconosciuto di non aver recuperato le ore di minore prestazione lavorativa di agosto 2019, giustificando l'omesso recupero con il periodo di malattia fino al 31.12.2019. Ha invocato la delibera comunale n. 575/2020 che escludeva la decurtazione in caso di assenza per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, quali la malattia.
In realtà il nulla ha dedotto sul periodo successivo al 31.12.2019, e in particolare sul Parte_2 periodo dall'8.2.2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (1.11.2020), durante il quale ben avrebbe potuto effettuare il recupero in esame. A fronte della specifica allegazione della Amministrazione sul punto, il nulla ha contestato. Seppure fosse stato Parte_2 involontariamente impedito ad effettuare il suddetto recupero a causa della dedotta assenza per malattia, in alcun modo ha motivato l'omesso recupero per il periodo successivo. Peraltro non risulta neanche documentato dal lo stato di malattia ininterrotto da settembre a Parte_2 dicembre 2019.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni ulteriore questione proposta, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte appellante, tenuto conto dei parametri del DM 147/2022, del valore e della complessità bassa della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi euro1984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 8 degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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