Ordinanza collegiale 22 luglio 2019
Sentenza 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/07/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06083/2025REG.PROV.COLL.
N. 01471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2024, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e dal Commissario straordinario ex art. 8- quinquies l. n. 33 del 2009 (d.P.C.M. 15.4.2009), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
le seguenti aziende agricole: AL RT, NA BE, SS VA, US FR e ZI soc. sempl., SS IO e GA soc. sempl., BR VA, ON UN, CE UN, ER SS, ER IR, TE SS, OS IO, LA PR ZI, NE IN, AN DO, AZ LO, GU RI, La Fornace soc. agr. s.r.l., ON F.lli di ON NO e ZI soc. sempl., MA SS e DO soc. sempl., TE LA, IN LA, AN GI e c. soc. sempl., AR AT, NO SS, RS VA, PO IO, BE IO E NO Ss, IG NT, TT TO, SO GI, LV RI, LL FE e ZI soc. sempl., SI AN, SO AN, ER TI, ST LO e TA soc. sempl., Società Agricola Stragliotto s.r.l., AT TO, DE GI e ZI soc. sempl., IO AR, OS PA E RI soc. sempl., VI MI e RI soc. sempl., BA ND e AN soc. sempl., BA NO e TT soc. sempl., ON VA, BE RO e AN soc. sempl., AR NO, ON NO VA, NO LI, OR RO e GI soc. sempl., IA GI RK e EN EV soc. sempl., AG TT, AG TT & Grendene LI, RO IA e LO soc. sempl., TE IO e EL soc. sempl., GO AN, CO GI e PA soc. sempl., OS TA, LO IO, LO VA, ST SS e PA soc. sempl., ST IO e AN soc. sempl., NI IO, DA GA SA e VA soc. sempl., LA Via GI, DAle Palle VA e UN RE soc. sempl., De ON UN, Az. agr. GA ED e GI soc. sempl., RA NZ e IOlo soc. sempl., AN TO, AN FL, NA UC, AN LL, IA IO, IA UR, GI VA, GO NO, GO NO soc. sempl., DI RD, AR GI, AG ZI, IN TE e AT soc. sempl., LI AZ, AR AN GA e AZ soc. sempl., Az. Agr. SC di TT TO e figli soc. sempl., TE RI, ON TO, AN MI, VA PE, PO EL e UC soc. sempl., Az agr. ER di ER RE e GI soc. sempl., DI SS, FF RL TT e TI soc. sempl., Az. agr. ER NA di EI TO e EL soc. sempl., RO AN, RO VA, AM AN, AU AN VI, SC IO, GA CO GI, FI AN, Sila di AR IR e NO, VI FR, RA VA, DE GI TT, FF VA e UR soc. sempl., AN FR, AN VA, IO GI, AN IO e GI soc. sempl., AN GIfranco e GI RO soc. sempl., AN GI, AT LV, NI IO, DA Pos AM, MO VA AN, AN IV, AR società agricola di AR LA soc. sempl., DI NI e RI soc. sempl., Società agricola ON AN e C. soc. sempl., MI LA Bà, ON TE e UC soc. sempl., Società agr. EL VA e ES AR soc. sempl., Società agricola semplice Flli OL, ER TO, ER TO e DA LO LA soc. sempl., Società agricola ER UC e OL soc. sempl., TA SA, OM RO e IO soc. sempl., Benvegnù GIni TT e GIgaetano soc. sempl., Soc. azienda agricola LV soc. sempl., Az. agr. al Capiteo di CH GI e MA soc. sempl., ON RO e AS soc. sempl., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. V- ter , n. 12758 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 958 del 2024;
Designato relatore il cons. GI La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 15 maggio 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado, proposto in forma collettiva e cumulativa, erano il decreto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 6, l. n. 33 del 2009, ad oggetto « accoglimento della domanda di rateizzazione », e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso « (ossia: - Piano di ammortamento di GE; - nota GE di chiusura istruttoria; - contratto di rateizzazione; - schema di rinuncia al contenzioso) » inviato ad ognuno dei 134 ricorrenti.
1.2.- I ricorrenti deducevano plurimi vizi di legittimità su tutti i predetti atti, involgenti il dedotto contrasto eurounionale della pretesa, l’illegittimità della pretesa a titolo di interessi per ciascuno, le illegittime modalità di rateizzazione.
1.3.- GE si costituiva in giudizio.
1.4.1.- Con sentenza n. 12758 del 2023 il T.a.r per il Lazio sez. V-ter, accoglieva parzialmente il ricorso, « ai soli fini del ricalcolo da parte di AGEA dell’onere economico da imputare a carico di ciascuna ricorrente nell’ambito dell’instaurato procedimento di rateizzazione, con la precisazione che detto ricalcolo dovrà avvenire in senso conforme al quadro regolatorio comunitario ». Ciò alla luce delle statuizioni della Corte di giustizia UE « riportate nelle pronunce richiamate dalle ricorrenti in seno alla propria memoria ex art. 73 c.p.a. e con le quali è stato sancito “che, per tutte le campagne, dal 1995/1996 al 2014/2015, lo Stato italiano ha sempre dato applicazione al regime in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, dalla P.A.” ».
1.4.2.- Il ricorso era, per il resto, rigettato.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello GE la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in procedendo per violazione art. 32, comma 1, c.p.a. e art. 103, comma 1, c.p.c., violazione dei requisiti di proponibilità del ricorso collettivo-cumulativo. Sostiene GE che il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per l’assenza dei presupposti per la proposizione in forma collettiva e cumulativa. Ciò in considerazione che: a) gli atti impugnati riguarderebbero posizioni debitorie distinte; b) gli atti impugnati riguarderebbero annate lattiere eterogenee; c) gli atti impugnati riguarderebbero differenti quote di prelievo e diverse operazioni di compensazione; d) le comunicazioni sarebbero state emesse all’esito di autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione; e) le vicende giudiziarie inerenti alle pretese creditorie di GE, precedenti le intimazioni di pagamento impugnate, non sarebbero identiche e non consentirebbero, quindi, di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente, le censure trasversali articolate nel ricorso di primo grado; f) i ricorrenti non avrebbero, in definitiva, provato l’omogeneità delle relative proprie posizioni;
2) inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dei provvedimenti di intimazione del prelievo supplementare, violazione dell’art. 2697 c.c. difetto di motivazione della sentenza. Sostiene GE che nel caso di specie non sarebbe stata provata l’impugnazione delle imputazioni supplementari risultando soltanto allegata la notifica dell’impugnazione, peraltro relativa soltanto ad alcune annualità;
3) Violazione del combinato disposto degli artt. 29 e 40, comma 1, lett. cl) c.p.a.; nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione art. 21- septies l. n. 241 del 1990 e falsa applicazione del vizio di nullità ai provvedimenti impugnati. Erroneamente il T.a.r. avrebbe dichiarato nulli ex officio i provvedimenti di imputazione dei prelievi supplementari per anticomunitarietà della norma interna e li avrebbe, quindi, disapplicati nonostante « L’assenza di uno specifico motivo di gravame (o meglio la sua non attitudine a coprire l’intero intervallo temporale oggetto delle doglianze avanzate dalle ricorrenti) ». In tal senso avrebbe disatteso la regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sarebbe incorso in ultrapetizione.
3.- Le parti private, sebbene ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
4.- All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è fondato nei sensi appresso specificati.
2.- Sulla questione circa l’ammissibilità o meno del ricorso di primo grado, proposto in forma collettiva e cumulativa è stato affermato (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289; Id., 29 marzo 2023, n. 2971; Id., 28 febbraio 2024, n. 1934; Id., Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3685) , con argomenti ai quali il Collegio intende dare continuità, che: « quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo, le censure:
i) implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
ii) sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
iii) sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
iv) sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l'illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8-quinquies della legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
[…] Gli orientamenti esposti costituiscono, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, per orientamento inveterato, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo; un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
[…] Il Collegio rileva, inoltre, che questo Consiglio ha affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6336 del 2022 e n. 6336 del 2022). Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti. In particolare, i singoli rapporti giuridici tra l'GE e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'GE stessa e gli altri allevatori. Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'GE ha una propria autonomia. Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'GE e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (Consiglio di Stato, n. 6348 del 2022). La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352)».
3.- Declinando i principi esposti al caso di specie, il ricorso cumulativo e collettivo deve ritenersi inammissibile in quanto – al d là dei profili in rito discendenti dalla dedotta omessa prova dell’impugnazione del prelievo supplementare e, nel merito, al di là delle critiche al complessivo sistema di prelievo – vengono in evidenza doglianze che attengono alle posizioni singolarmente considerate, a cominciare dalla dedotta illegittimità degli interessi, il tutto in assenza di una debita dimostrazione della omogeneità di tali posizioni, avendo, peraltro, l’Amministrazione anche evidenziato la sussistenza di apposite istruttorie.
4.- Nel caso di specie, dunque, il ricorso collettivo e cumulativo non può ritenersi ritualmente proposto.
5.- Ne discende l’accoglimento, sotto tale profilo, dell’appello e, previo assorbimento delle ulteriori doglianze, in riforma dell’impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dei presupposti della sua proposizione in forma collettiva e cumulativa.
6.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI Montedoro, Presidente
IO Simeoli, Consigliere
TO Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
GI La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La Greca | GI Montedoro |
IL SEGRETARIO