Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6411 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Barbera come da procura Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere inoltrato in data 31.07.2023 domanda tendente ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile e il diritto all'indennità di accompagnamento essendo impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità, quindi, di assistenza continua, nonché
- che a seguito della visita espletata in data 29.09.2023 dalla competente Commissione Medica
l'istante veniva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%, nonché ai sensi della L. 104/92, “portatore di handicap (comma 1 art 3)” senza pertanto diritto alle provvidenze richieste;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 12853/23 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave
100% nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, sin dalla domanda amministrativa, riformando solo in parte quindi il giudizio della Commissione medica.
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente non essendo stati adeguatamente valutati il significativo deterioramento delle condizioni della ricorrete come evincibile dal certificato
ASP di Catania del 08/09/2023, concernente visita fisiatrica che evidenzia che la ricorrente è affetta da numerose patologie che comportano una “limitazione funzionale dei movimenti in soggetto non in grado di deambulare autonomamente”, nonché il grave deficit visivo, certificato rilasciato dalla competente ASP in data 11.10.2023 versata in atti e non correttamente valutata dal CTU.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ 1) accogliere il presente ricorso perché fondato in fatto e in diritto per le ragioni spiegate in narrativa;
2) disporre una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie nonché dello stato invalidante della ricorrente legittimanti la sua pretesa in ordine all'indennità di accompagnamento ed alla relativa corresponsione sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando C.T.U.; 3) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricorrente è invalida con diritto all'indennità di accompagnamento, con necessità di assistenza continua essendo impossibilitata a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita;
Con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_2
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, avendo peraltro già ottenuto in sede di ATP l'accertamento della sussistenza delle condizioni di soggetto affetto da handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Quanto all'accompagnamento, invece, nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha concluso gli accertamenti espletati ritenendo: “ 1. Si condivide il giudizio diagnostico e valutativo espresso nel corso dell'iter amministrativo. Contestualmente si condividono le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. relativamente alla diagnosi e valutazione medico-legale formulate in corso di A.T.P. 2. È, tuttavia, da osservare, quanto riscontrato all'esame clinico-semeiologico da cui un palese peggioramento del quadro clinico con conseguente evidenza di una grave disabilità con necessità di una costante assistenza da parte di terzi. 3. Per quanto esposto è possibile concludere col ritenere la IG.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Giarre (CT) via Maccarrone n. 13 ed ivi domiciliata: - INVALIDO ultrasessantacinquenne con diritto alla indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere da almeno quattro mesi antecedenti l'attuale accertamento medico-legale: Ottobre 2024 -
Da pari epoca può considerarsi, portatore di Handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92 “.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione e non è stato, peraltro, contestato dalle parti.
In particolare, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate parte ricorrente ha, così concluso:
“ Insiste, in particolare, nel diritto all'indennità di accompagnamento, nonché nel riconoscimento dello stato di portatrice di handicap di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992, sussistendone i presupposti così come accertato nella CTU redatta dal dott. , accogliendo quindi le Persona_1 domande rassegnate nell'atto introduttivo, che qui si ribadiscono, con rigetto di ogni contraria domanda, eccezione e difesa”.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido al 100% non in grado di compiere Parte_1 gli atti quotidiani della vita e, pertanto, avente diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2024, nonché portatore di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Avuto riguardo al riconoscimento solo parziale del ricorso sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido al 100% non in grado di Parte_1 compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, avente diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2024, nonché portatore di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/92; spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_2
Catania,21/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso