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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Elena Gelato Giudice
Dott. Maria Aversano Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2743/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MACCIOTTA GIUSEPPE;
E
CP_1
Avv. TANDOI MARIA CRISTINA MAZZOLI GABRIELLA
E
OGGETTO
Rinvio dalla Corte di Cassazione- appello avverso la sentenza n. emessa dal
Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I soggetti indicati in epigrafe, come rappresentati hanno riassunto ex art 392
c.p.c. il giudizio , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 1808/2021.
1 Si è costituita in giudizio opponendosi alla domanda. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.-
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione .
In particolare , per quanto concerne ambito e limiti della fase di rinvio si richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione sul punto:
Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).”
In applicazione di tale principio, la va pertanto condannata a CP_1
corrispondere sugli importi di cui al decreto ingiuntivo revocato dalla data del
5.8.2009 gli interessi legali, sino al pagamento della sorte.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite deve restare ferma la compensazione delle spese del primo grado considerando che il giudizio di opposizione si è svolto esclusivamente sulla questione degli interessi, il cui
2 mancato riconoscimento in base al D.Lgs 231/2002, ne avrebbe comunque comportato la revoca.
Le spese di lite del grado di appello unitariamente considerato in entrambe le fasi vanno compensate per 1/3. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza del tribunale, condanna la a CP_1
corrispondere a , nella qualità indicata in epigrafe sugli importi Parte_1
di cui al decreto ingiuntivo revocato dalla data del 5.8.2009 gli interessi legali, sino al pagamento della sorte ed alla rifusione dei 2/3 delle spese del grado liquidate unitariamente per entrambe le fasi che liquida nella misura già ridotta di
1000,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per il grado di legittimità in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma , 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Elena Gelato Giudice
Dott. Maria Aversano Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2743/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MACCIOTTA GIUSEPPE;
E
CP_1
Avv. TANDOI MARIA CRISTINA MAZZOLI GABRIELLA
E
OGGETTO
Rinvio dalla Corte di Cassazione- appello avverso la sentenza n. emessa dal
Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I soggetti indicati in epigrafe, come rappresentati hanno riassunto ex art 392
c.p.c. il giudizio , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione 1808/2021.
1 Si è costituita in giudizio opponendosi alla domanda. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.-
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione .
In particolare , per quanto concerne ambito e limiti della fase di rinvio si richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione sul punto:
Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).”
In applicazione di tale principio, la va pertanto condannata a CP_1
corrispondere sugli importi di cui al decreto ingiuntivo revocato dalla data del
5.8.2009 gli interessi legali, sino al pagamento della sorte.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite deve restare ferma la compensazione delle spese del primo grado considerando che il giudizio di opposizione si è svolto esclusivamente sulla questione degli interessi, il cui
2 mancato riconoscimento in base al D.Lgs 231/2002, ne avrebbe comunque comportato la revoca.
Le spese di lite del grado di appello unitariamente considerato in entrambe le fasi vanno compensate per 1/3. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza del tribunale, condanna la a CP_1
corrispondere a , nella qualità indicata in epigrafe sugli importi Parte_1
di cui al decreto ingiuntivo revocato dalla data del 5.8.2009 gli interessi legali, sino al pagamento della sorte ed alla rifusione dei 2/3 delle spese del grado liquidate unitariamente per entrambe le fasi che liquida nella misura già ridotta di
1000,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per il grado di legittimità in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma , 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST
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