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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. VI FR TT Presidente dott. RI IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1543/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Tommaso De Grandis Parte_1
APPELLANTE
E
con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11529/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione iscritto il 6 marzo 2023 – unitamente ad altri Parte_1 ricorrenti qui non impugnanti – conveniva davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la esponendo di essere docente Controparte_1 di religione cattolica e di avere reso la propria prestazione professionale sulla base dei contratti a tempo determinato indicati in atti;
richiamava la sentenza del Consiglio di Stato
Pag. 1 di 7 n. 1842/2022 che si era pronunciata in materia di Carta docenti, da attribuire a tutto il personale, senza distinzione tra quello in ruolo e quello non in ruolo, in quanto strumento di formazione in servizio;
invocava l'applicazione del principio di non discriminazione più volte sancito dalla normativa e giurisprudenza europea.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo “in via principale e nel merito, previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
della
Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, che tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale
a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile, in ossequio della sentenza della causa C-450/21; degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del
CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_2
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui agli attuali attori, a far data dall'a.s. 2015/16 fino all'attualità, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; (…) condannare parte convenuta al pagamento in favore degli odierni attori e, di ognuno di essi, del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/16 fino all'attualità, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L. 107/2015 (…)”.
La causa, inizialmente assegnata alla II Sezione civile del Tribunale, era successivamente assegnata alla Sezione Lavoro con provvedimento presidenziale del 6 aprile 2023.
Pag. 2 di 7 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...] sollevando preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in favore del e comunque concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 11529/2023, depositata il 2 gennaio 2024, che accoglieva l'eccezione sollevata dalla la
[...]
individuando la competenza e legittimazione esclusiva in capo al Controparte_1
, così sostanzialmente rigettando il ricorso, e disponendo la Controparte_3 compensazione delle spese.
Con ricorso depositato il 6 giugno 2024 il solo impugnava quindi la sentenza Pt_1 citata.
A sostegno, premetteva che il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione davanti al Tribunale civile di Roma “per violazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par.3 del TUE, nonché degli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della Clausola 4 e 6 della Direttiva 1999/70/Ce, pertanto, sulla base del principio del cd. “petitum sostanziale” e della “causa petendi” la causa è stata, correttamente, introdotta per risarcimento del danno per violazione del diritto dell'Unione contro lo Stato italiano e, per esso, la ; Controparte_1 che con atto interno e non impugnabile del Presidente di Sezione il procedimento era stato rimesso alla Sezione Lavoro, ritenuta “tabellarmente competente”; che come insegnato dalla SS.UU., lo Stato nella sua unitarietà è rappresentato dalla Controparte_1
di guisa che l'eventuale difetto di legittimazione passiva dell'organo dello
[...]
Stato convenuto in giudizio “…non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità…”, per la quale il Giudice, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
260/1958, deve riassegnare un termine all'attore/ricorrente per notificare il ricorso all'organo individuato dall'Avvocatura dello Stato quale legittimato in sede difensiva.
Nel merito, richiamava gli approdi giurisprudenziali di legittimità in tema di “Bonus docente”, deducendo di avere operato quale docente precario negli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 senza percepire l'indennità di € 500,00 annui;
evidenziava che la Consiglio dei Ministri doveva rispondere della CP_1
Pag. 3 di 7 violazione da parte dello Stato del diritto unionale, per via della condotta omissiva serbata sul punto in violazione della Clausola 4 dell'Accordo-quadro alla Direttiva 1999/70/CE sul principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo determinato;
chiariva che nel caso di specie era stata intrapresa “un'azione di risarcimento del danno per violazione degli obblighi euro-unitari, per inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente rinveniente dai vincoli dei Trattati comunitari” ai sensi degli artt. 4 del TUE
e 258 del TFUE e che la giurisprudenza aveva statuito che “la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere
(alla stregua dell'orientamento espresso da Cass. SS.UU: n. 9147/2009)
l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa nel termine prescritto di direttive comunitarie...non autoesecutive, compete per l'appunto esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla presidenza del Consiglio dei Ministri qual articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà”; sottolineava che anche nel caso di ritenuto difetto di legittimazione passiva della non era stato leso alcun diritto di difesa Controparte_1 atteso che anche il era patrocinato dall'Avvocatura Generale Controparte_3 dello Stato;
ribadiva che la giurisdizione in ordine alla “controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dallo Stato, di cui è dedotta la responsabilità per esercizio della funzione legislativa che si assume in contrasto con il diritto comunitario, per violazione del diritto soggettivo dei privati al corretto svolgimento della concorrenza nel mercato interno, in conformità con le norme e i principi affermati dal Trattato dell'Unione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo”, risultando la legittimazione della Presidenza Controparte_1
“in re ipsa”.
Sulla base di tanto richiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 richiedendo respingersi l'appello altrui per la sua infondatezza.
[...]
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre chiarire che, come ben specificato dallo stesso appellante nell'atto di impugnazione, la domanda proposta non è quella volta all'ottenimento della declaratoria del diritto ad ottenere la cd. carta docenti e di conseguenza ad ottenere la condanna del all'erogazione delle somme a tale scopo destinate dall'art. 1, Controparte_3 comma 121, della legge n. 107/2015.
Essa è piuttosto un'azione di tipo risarcitorio presentata direttamente nei confronti dello
Stato Italiano, lamentandosi la mancata attuazione in materia di carta docenti della clausola 4 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo determinato.
Si tratta dunque, come espressamente affermato dal di “un'azione di Pt_1 risarcimento del danno per violazione degli obblighi euro-unitari, per inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente rinveniente dai vincoli dei Trattati comunitari” ai sensi degli artt. 4 del TUE e 258 del TFUE.
Tanto premesso, osserva la Corte che il diritto alla percezione del controvalore della cd. carta docenti è stato riconosciuto in via giurisprudenziale con orientamento concordemente diffuso, sia dai giudici di merito, sia da ultimo anche dalla Corte di cassazione che, a partire dalla nota sentenza n. 29961/2023, ha espressamente riconosciuto il diritto anche dei docenti precari alla fruizione del beneficio economico in esame, il che ha condotto a sistematiche condanne del Controparte_3 all'erogazione della somma di € 500,00 annuali a favore dei docenti non di ruolo, come l'odierno appellante.
Nondimeno, il non ha neppure dedotto di avere richiesto all'amministrazione Pt_1
l'erogazione di dette somme a titolo di carta docenti e di averne ricevuto un diniego;
né ha esercitato nei confronti del un'azione per l'adempimento di Controparte_3 tale obbligazione contrattuale, come rilevato, da tempo ampiamente riconosciuta nella sua fondatezza ad opera della costante giurisprudenza interna.
Pertanto, risulta evidente che l'azione diretta nei confronti dello Stato Italiano qui proposta non risulta accoglibile.
Pag. 5 di 7 In primo luogo, perché gli strumenti preposti dall'ordinamento a tutela delle posizioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto unionale consentono (e avrebbero consentito, se solo li avesse esercitati) al di ottenere il bene della vita vantato, vale a dire il Pt_1 beneficio economico previsto per legge in favore dei docenti, il che esclude che questi abbia riportato un danno effettivo dalla lamentata mancata attuazione diretta dei principi contenuti nell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Infatti, nel caso di specie non risulta che l'istante abbia dato prova di ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità, ed in particolare che abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.
Essa, inoltre, non risulta accoglibile perché una tale azione risulterebbe di fatto una mera duplicazione di quella che avrebbe ben potuto proporre, così come ogni cittadino, in ogni caso in cui ritenga essere stato violato un proprio diritto avente origine nell'ordinamento unionale.
Dunque, a prescindere dalla competenza o meno di questa Sezione lavoro in una materia che non a rigore rientra nelle sue attribuzioni tabellari, non è ammesso procedere ad un'interpretazione dell'azione proposta dal nel senso che essa possa essere Pt_1 considerata come una domanda volta all'estensione dell'operatività dell'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 in base ad un'interpretazione conforme ai trattati comunitari, oltre che costituzionalmente orientata.
Ne consegue che, stante l'esistenza di strumenti interni che hanno consentito al giudice nazionale di esprimere un'interpretazione adeguatrice rispetto ai principi unionali non coltivati dall'odierno appellante, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato risulta infondata, ciò che comporta il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, sia pure con le precisazioni appena svolte e con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze riguardanti la legittimazione dell'articolazione statuale concretamente convenuta in giudizio.
La particolarità e novità delle questioni affrontate consentono di compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
Si deve, nondimeno, dare atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11529/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI IG DO VI FR TT
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. VI FR TT Presidente dott. RI IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1543/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Tommaso De Grandis Parte_1
APPELLANTE
E
con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11529/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione iscritto il 6 marzo 2023 – unitamente ad altri Parte_1 ricorrenti qui non impugnanti – conveniva davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la esponendo di essere docente Controparte_1 di religione cattolica e di avere reso la propria prestazione professionale sulla base dei contratti a tempo determinato indicati in atti;
richiamava la sentenza del Consiglio di Stato
Pag. 1 di 7 n. 1842/2022 che si era pronunciata in materia di Carta docenti, da attribuire a tutto il personale, senza distinzione tra quello in ruolo e quello non in ruolo, in quanto strumento di formazione in servizio;
invocava l'applicazione del principio di non discriminazione più volte sancito dalla normativa e giurisprudenza europea.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo “in via principale e nel merito, previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
della
Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, che tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale
a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile, in ossequio della sentenza della causa C-450/21; degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del
CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_2
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui agli attuali attori, a far data dall'a.s. 2015/16 fino all'attualità, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; (…) condannare parte convenuta al pagamento in favore degli odierni attori e, di ognuno di essi, del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/16 fino all'attualità, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L. 107/2015 (…)”.
La causa, inizialmente assegnata alla II Sezione civile del Tribunale, era successivamente assegnata alla Sezione Lavoro con provvedimento presidenziale del 6 aprile 2023.
Pag. 2 di 7 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...] sollevando preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in favore del e comunque concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 11529/2023, depositata il 2 gennaio 2024, che accoglieva l'eccezione sollevata dalla la
[...]
individuando la competenza e legittimazione esclusiva in capo al Controparte_1
, così sostanzialmente rigettando il ricorso, e disponendo la Controparte_3 compensazione delle spese.
Con ricorso depositato il 6 giugno 2024 il solo impugnava quindi la sentenza Pt_1 citata.
A sostegno, premetteva che il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione davanti al Tribunale civile di Roma “per violazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par.3 del TUE, nonché degli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della Clausola 4 e 6 della Direttiva 1999/70/Ce, pertanto, sulla base del principio del cd. “petitum sostanziale” e della “causa petendi” la causa è stata, correttamente, introdotta per risarcimento del danno per violazione del diritto dell'Unione contro lo Stato italiano e, per esso, la ; Controparte_1 che con atto interno e non impugnabile del Presidente di Sezione il procedimento era stato rimesso alla Sezione Lavoro, ritenuta “tabellarmente competente”; che come insegnato dalla SS.UU., lo Stato nella sua unitarietà è rappresentato dalla Controparte_1
di guisa che l'eventuale difetto di legittimazione passiva dell'organo dello
[...]
Stato convenuto in giudizio “…non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità…”, per la quale il Giudice, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
260/1958, deve riassegnare un termine all'attore/ricorrente per notificare il ricorso all'organo individuato dall'Avvocatura dello Stato quale legittimato in sede difensiva.
Nel merito, richiamava gli approdi giurisprudenziali di legittimità in tema di “Bonus docente”, deducendo di avere operato quale docente precario negli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 senza percepire l'indennità di € 500,00 annui;
evidenziava che la Consiglio dei Ministri doveva rispondere della CP_1
Pag. 3 di 7 violazione da parte dello Stato del diritto unionale, per via della condotta omissiva serbata sul punto in violazione della Clausola 4 dell'Accordo-quadro alla Direttiva 1999/70/CE sul principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo determinato;
chiariva che nel caso di specie era stata intrapresa “un'azione di risarcimento del danno per violazione degli obblighi euro-unitari, per inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente rinveniente dai vincoli dei Trattati comunitari” ai sensi degli artt. 4 del TUE
e 258 del TFUE e che la giurisprudenza aveva statuito che “la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere
(alla stregua dell'orientamento espresso da Cass. SS.UU: n. 9147/2009)
l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa nel termine prescritto di direttive comunitarie...non autoesecutive, compete per l'appunto esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla presidenza del Consiglio dei Ministri qual articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà”; sottolineava che anche nel caso di ritenuto difetto di legittimazione passiva della non era stato leso alcun diritto di difesa Controparte_1 atteso che anche il era patrocinato dall'Avvocatura Generale Controparte_3 dello Stato;
ribadiva che la giurisdizione in ordine alla “controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dallo Stato, di cui è dedotta la responsabilità per esercizio della funzione legislativa che si assume in contrasto con il diritto comunitario, per violazione del diritto soggettivo dei privati al corretto svolgimento della concorrenza nel mercato interno, in conformità con le norme e i principi affermati dal Trattato dell'Unione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo”, risultando la legittimazione della Presidenza Controparte_1
“in re ipsa”.
Sulla base di tanto richiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 richiedendo respingersi l'appello altrui per la sua infondatezza.
[...]
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre chiarire che, come ben specificato dallo stesso appellante nell'atto di impugnazione, la domanda proposta non è quella volta all'ottenimento della declaratoria del diritto ad ottenere la cd. carta docenti e di conseguenza ad ottenere la condanna del all'erogazione delle somme a tale scopo destinate dall'art. 1, Controparte_3 comma 121, della legge n. 107/2015.
Essa è piuttosto un'azione di tipo risarcitorio presentata direttamente nei confronti dello
Stato Italiano, lamentandosi la mancata attuazione in materia di carta docenti della clausola 4 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo determinato.
Si tratta dunque, come espressamente affermato dal di “un'azione di Pt_1 risarcimento del danno per violazione degli obblighi euro-unitari, per inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente rinveniente dai vincoli dei Trattati comunitari” ai sensi degli artt. 4 del TUE e 258 del TFUE.
Tanto premesso, osserva la Corte che il diritto alla percezione del controvalore della cd. carta docenti è stato riconosciuto in via giurisprudenziale con orientamento concordemente diffuso, sia dai giudici di merito, sia da ultimo anche dalla Corte di cassazione che, a partire dalla nota sentenza n. 29961/2023, ha espressamente riconosciuto il diritto anche dei docenti precari alla fruizione del beneficio economico in esame, il che ha condotto a sistematiche condanne del Controparte_3 all'erogazione della somma di € 500,00 annuali a favore dei docenti non di ruolo, come l'odierno appellante.
Nondimeno, il non ha neppure dedotto di avere richiesto all'amministrazione Pt_1
l'erogazione di dette somme a titolo di carta docenti e di averne ricevuto un diniego;
né ha esercitato nei confronti del un'azione per l'adempimento di Controparte_3 tale obbligazione contrattuale, come rilevato, da tempo ampiamente riconosciuta nella sua fondatezza ad opera della costante giurisprudenza interna.
Pertanto, risulta evidente che l'azione diretta nei confronti dello Stato Italiano qui proposta non risulta accoglibile.
Pag. 5 di 7 In primo luogo, perché gli strumenti preposti dall'ordinamento a tutela delle posizioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto unionale consentono (e avrebbero consentito, se solo li avesse esercitati) al di ottenere il bene della vita vantato, vale a dire il Pt_1 beneficio economico previsto per legge in favore dei docenti, il che esclude che questi abbia riportato un danno effettivo dalla lamentata mancata attuazione diretta dei principi contenuti nell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Infatti, nel caso di specie non risulta che l'istante abbia dato prova di ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità, ed in particolare che abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.
Essa, inoltre, non risulta accoglibile perché una tale azione risulterebbe di fatto una mera duplicazione di quella che avrebbe ben potuto proporre, così come ogni cittadino, in ogni caso in cui ritenga essere stato violato un proprio diritto avente origine nell'ordinamento unionale.
Dunque, a prescindere dalla competenza o meno di questa Sezione lavoro in una materia che non a rigore rientra nelle sue attribuzioni tabellari, non è ammesso procedere ad un'interpretazione dell'azione proposta dal nel senso che essa possa essere Pt_1 considerata come una domanda volta all'estensione dell'operatività dell'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 in base ad un'interpretazione conforme ai trattati comunitari, oltre che costituzionalmente orientata.
Ne consegue che, stante l'esistenza di strumenti interni che hanno consentito al giudice nazionale di esprimere un'interpretazione adeguatrice rispetto ai principi unionali non coltivati dall'odierno appellante, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato risulta infondata, ciò che comporta il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, sia pure con le precisazioni appena svolte e con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze riguardanti la legittimazione dell'articolazione statuale concretamente convenuta in giudizio.
La particolarità e novità delle questioni affrontate consentono di compensare anche le spese del presente grado di giudizio.
Si deve, nondimeno, dare atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11529/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI IG DO VI FR TT
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