TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 49/22 Sentenza n.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza emessa in data 18.11.2024 a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.., con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig. , in qualità di cessionaria del credito del cedente CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Notari ed elett.te dom.ta presso il suo studio in via Aurelia 641, giusta procura in calce all'atto di appello Pt_1
appellante
CO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
elettivamente domiciliata in Via Cratilo di Atene n. 31 presso l'Avv. Domenico Pt_1
Vizzone, come da procura nella comparsa di costituzione di primo grado appellata
CO
, residente in [...] Controparte_4
appellata contumace
CO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
elettivamente domiciliata in Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso l'Avv. Ignazio Pt_1
Abrignani, che la rapp.ta e difende appellata
CO
, residente in [...] Controparte_6
appellato contumace
OGGETO: appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 10626/21
SVOLGIMENO DEL PROESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
appello, innanzi all'intestato Tribunale Civile, avverso la sentenza n. 10626/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di pronunciata nel giudizio civile Pt_1
iscritto al numero R.G. 35575/2018, emessa in data 02/05/2021, depositata in cancelleria il 03/05/2021, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Si costituivano in giudizio la compagnia Controparte_7
e la compagnia le quali eccepivano entrambe
[...] Controparte_5
l'improponibilità della domanda di risarcimento, danni per rifiuto del danneggiato di porre in visione il veicolo. Contro L eccepiva anche la nullità del contratto di cessione del credito.
Entrambe le compagnie poi contestavano il valore della fattura emessa dalla stessa attrice e non quietanzata, sicchè assumeva che la stessa non provava l'esborso da parte del cedente. Contestavano inoltre la domanda attrice sia sull'an sia sul quantum. Contro L quindi concludeva chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improponibilità della domanda;
in via subordinata la nullità della cessione del credito e nel merito il rigetto della domanda ovvero limitarla nei limiti determinati dal giudice. La concludeva chiedendo dichiararsi in via preliminare l'improponibilità CP_5
della domanda e nel merito il rigetto della stessa.
Nessuno si costituiva per i responsabili civili sig. e sig.ra Controparte_6 [...]
che regolarmente citati in appello venivano dichiarati contumaci. CP_4
La causa veniva poi assegnata l'8.8.2022 a questo giudice, che con ordinanza del
18.11.2024 la tratteneva in decisione assegnando i termini di cui al'art.190 c.p.c
Ebbene, nel giudizio di primo grado, la del credito del Controparte_8
sig. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di la CP_2 Pt_1
compagnia e la sig.ra Controparte_7 CP_4
, nonchè la ed il sig. , per sentirli
[...] Controparte_5 Controparte_6
condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti e subendi, nella somma complessiva di E 5.689,20, come da fattura di riparazione e noleggio, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e al danno per svalutazione, oltre spese legali con attribuzione al procuratore antisiatario.
Deduceva l'attrice che il giorno 10/12/2016, alle ore 18:15 circa, in alla Via Pt_1
Cassia direzione Km 24+100, mentre l'autovettura Volkswagen Tiguan, targata Pt_1
EG720BM, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata con la CP_2 CP_9
, percorreva la corsia di sinistra, veniva urtata sulla fiancata destra da uno
[...]
pneumatico che improvvisamente si staccava dall'autovettura Renault Clio, targata
AC300SA, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la Controparte_6
responsabilità civile automobilistica con la compagnia Controparte_5
che transitava sulla corsia di destra e poi veniva altresì tamponata e danneggiata dall'autovettura Fiat Punto, targata EV176PA, di proprietà della sig.ra CP_4
e condotta dal sig. assicurata per la responsabilità civile
[...] Per_1
automobilistica con la compagnia Controparte_3
Il sig. , a seguito dell'urto con lo pneumatico sinistro della Renault Clio, CP_2
frenava e veniva tamponato dall'autovettura che lo seguiva Fiat Punto, targata
EV176PA, che a sua volta veniva tamponata dall'autovettura Ford Focus, targata DY746LE, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la CP_10
responsabilità civile automobilistica con la compagnia Controparte_11
Interveniva sul luogo del sinistro personale della Legione Carabinieri Lazio,
Compagnia Roma Cassia, che redigeva apposita relazione di incidente ed annotava la presenza del testimone oculare, non coinvolto, sig. , d quale raccoglieva Testimone_1
la dichiarazione.
In ordine al danno materiale, per effetto dell'urto, l'autovettura di proprietà del sig.
subiva danni, come da fotografie depositate in atti, pari alla somma di € CP_2
5.250,00 come da fattura di riparazione del mezzo in atti.
Nelle more della riparazione, il sig. , per motivi di lavoro e di CP_2
spostamento, provvedeva a noleggiare una vettura sostitutiva, come da fattura di noleggio del mezzo, pari alla somma di € 439,20, equivalente a 6 gg di riparazione, depositata in atti, per la quale si chiedeva il rimborso.
Nessuno si costituiva per la sig.ra e per il sig. e Controparte_4 Controparte_6
l'Ill.mo Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e concedeva termine per il deposito di note autorizzate ex art. 320 c.p.c. rinviando all'udienza del 06/02/2019.
A tale udienza, il Giudice ammetteva le richieste istruttorie articolate da parte attrice ovvero la prova testimoniale, ma non la richiesta C.T.U. tecnica, che veniva reiterata anche nelle note conclusive, benchè non ci fosse contestazione sul quantum, essendo le perizie effettuate dai periti fiduciari delle compagnie, uguali o quasi, per importo, alla fattura di riparazione oltre che per i giorni di fermo tecnico.
Espletata la prova testimoniale di parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale deposito di note all'udienza del
20/01/2021.
In data 02/05/2021, depositata in cancelleria il 03/05/2021, veniva emessa la sentenza
N. 10626/2021, avente il seguente dispositivo:
“Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt_1
da nei confronti di , della Parte_1 Controparte_4 [...] , di e Controparte_7 Controparte_6
della , così provvede: a) in parziale accoglimento Controparte_5
della domanda, dichiara che l'incidente de quo ebbe a verificarsi per colpa concorrente presunta, nella misura del 50% da ascriversi al conducente dell'autovettura Fiat Punto Tg. EV176PA e nella misura del 50% da ascriversi al conducente della Renault Clio Tg. AC300SA e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore della Società attrice della somma di € 3.500,00 oltre
Iva, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal
10/12/2016; b) rigetta per il resto la domanda;
c) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Anna
Maria Notari in complessivi € 1.027,88 di cui € 304,88 per esborsi documentati ed €
723,00 per compensi professionali oltre Iva, Cassa Avvocati ed accessori di legge se dovuti.”
L'appellante censurava la sentenza impugnata, solo in punto liquidazione de quantum, con un unico motivo di appello: erronea valutazione delle prove.
In sostanza l'appellane impugnava la sentenza, laddove, a fronte delle perizie delle due compagnie, praticamente quasi uguali in ordine all'importo necessario per le riparazioni del veicolo, il giudice si era discostato da tali accertamenti peritali, non contestati dalle parti, riducendo l'importo con una motivazione contraddittoria e contraria ai documenti, senza riconoscere le spese di noleggio e di fermo tecnico.
Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza, riconoscendo il diritto dell'appellante alla ulteriore somma di euro 980,00 oltre euro 439,00, per noleggio oltre al fermo tecnico, con liquidazione delle spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituivano solo le compagnie di assicurazione, le quali ribadivano le eccezioni di improponibilità della domanda già tempestivamente sollevate in primo grado, nonchè Contro l' anche l'improcedibilità dell'appello, per iscrizione della causa di appello al ruolo, oltre i 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello.
Entrambe chiedevano comunque nel merito confermare la sentenza di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello, in quanto vi è prova che a fronte della notifica dell'atto di appello del 1.12.2021, l'appellante si è costituito il 10.12.2021, ovvero entro i 10 giorni previsti dalla norma.
Tuttavia, l'appello va rigettato, in quanto la domanda proposta in primo grado era improcedibile.
Correttamente le compagnie di assicurazione hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione in primo grado ed altrettanto tempestivamente l'hanno riproposta in questa sede, trattandosi di questione sulla quale il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi, dovendo ritenersi pertanto assorbita. In questo caso quindi, non era necessario proporre sulla questione appello incidentale (Cass. S.U. 7940).
In ogni caso l'improponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass. S.U. n. 8241/20).
Ebbene, è incontestato ai sensi art.115 c.p.c., che il danneggiato, sig. , il CP_2
cui credito è stato ceduto all'attrice, si è rifiutato di sottoporre in visione l'auto danneggiata, avendo deciso subito di vendere l'auto.
Tale condotta, è sanzionata dall'improponibilità della domanda di risarcimento ex art.145 comma 1 DLVo 209/05, in quanto in violazione dell'art.148 DLvo 209/05, norma volta a tutelare la collaborazione tra danneggiato e assicurazione, a fini deflattivi, in modo da scongiurare che si pervenga ad un processo e la questione si definisca in via transattiva.
La violazione di tale obbligo di collaborazione da parte del danneggiato è sanzionato, poiché il rifiuto di sottoporre il veicolo danneggiato in visione al perito fiduciario, impedisce alla compagnai di assicurazioni di formulare un'offerta congrua e dunque vanifica il fine perseguito con la suddetta norma dal legislatore.
Ne consegue, che la domanda proposta dall'appellante va dichiarata improponibile e pertanto la sentenza di primo grado va interamente riformata in tal senso, con spese sia di primo che di secondo grado a carico della parte soccombente. Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui al'art.13 comma 1 quater
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza n. 10626/21 emessa dal G.d.P. di Roma così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_2
2) Condanna l'appellante ala refusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalle compagnie di assicurazione Controparte_7
e che si liquidano per
[...] Controparte_5
ciascuna, nella somma di euro 1.300,00 per competenze di giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per ciascuna, in euro
2.500,00 per competenze e di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
3) Sussistono i presupposti di cui all'ar.13 comma 1 quater DPR 115/02, sicchè
l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato pagato.
Roma 24.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella baiocco
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza emessa in data 18.11.2024 a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.., con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig. , in qualità di cessionaria del credito del cedente CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Notari ed elett.te dom.ta presso il suo studio in via Aurelia 641, giusta procura in calce all'atto di appello Pt_1
appellante
CO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
elettivamente domiciliata in Via Cratilo di Atene n. 31 presso l'Avv. Domenico Pt_1
Vizzone, come da procura nella comparsa di costituzione di primo grado appellata
CO
, residente in [...] Controparte_4
appellata contumace
CO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
elettivamente domiciliata in Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso l'Avv. Ignazio Pt_1
Abrignani, che la rapp.ta e difende appellata
CO
, residente in [...] Controparte_6
appellato contumace
OGGETO: appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 10626/21
SVOLGIMENO DEL PROESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
appello, innanzi all'intestato Tribunale Civile, avverso la sentenza n. 10626/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di pronunciata nel giudizio civile Pt_1
iscritto al numero R.G. 35575/2018, emessa in data 02/05/2021, depositata in cancelleria il 03/05/2021, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Si costituivano in giudizio la compagnia Controparte_7
e la compagnia le quali eccepivano entrambe
[...] Controparte_5
l'improponibilità della domanda di risarcimento, danni per rifiuto del danneggiato di porre in visione il veicolo. Contro L eccepiva anche la nullità del contratto di cessione del credito.
Entrambe le compagnie poi contestavano il valore della fattura emessa dalla stessa attrice e non quietanzata, sicchè assumeva che la stessa non provava l'esborso da parte del cedente. Contestavano inoltre la domanda attrice sia sull'an sia sul quantum. Contro L quindi concludeva chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improponibilità della domanda;
in via subordinata la nullità della cessione del credito e nel merito il rigetto della domanda ovvero limitarla nei limiti determinati dal giudice. La concludeva chiedendo dichiararsi in via preliminare l'improponibilità CP_5
della domanda e nel merito il rigetto della stessa.
Nessuno si costituiva per i responsabili civili sig. e sig.ra Controparte_6 [...]
che regolarmente citati in appello venivano dichiarati contumaci. CP_4
La causa veniva poi assegnata l'8.8.2022 a questo giudice, che con ordinanza del
18.11.2024 la tratteneva in decisione assegnando i termini di cui al'art.190 c.p.c
Ebbene, nel giudizio di primo grado, la del credito del Controparte_8
sig. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di la CP_2 Pt_1
compagnia e la sig.ra Controparte_7 CP_4
, nonchè la ed il sig. , per sentirli
[...] Controparte_5 Controparte_6
condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti e subendi, nella somma complessiva di E 5.689,20, come da fattura di riparazione e noleggio, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e al danno per svalutazione, oltre spese legali con attribuzione al procuratore antisiatario.
Deduceva l'attrice che il giorno 10/12/2016, alle ore 18:15 circa, in alla Via Pt_1
Cassia direzione Km 24+100, mentre l'autovettura Volkswagen Tiguan, targata Pt_1
EG720BM, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata con la CP_2 CP_9
, percorreva la corsia di sinistra, veniva urtata sulla fiancata destra da uno
[...]
pneumatico che improvvisamente si staccava dall'autovettura Renault Clio, targata
AC300SA, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la Controparte_6
responsabilità civile automobilistica con la compagnia Controparte_5
che transitava sulla corsia di destra e poi veniva altresì tamponata e danneggiata dall'autovettura Fiat Punto, targata EV176PA, di proprietà della sig.ra CP_4
e condotta dal sig. assicurata per la responsabilità civile
[...] Per_1
automobilistica con la compagnia Controparte_3
Il sig. , a seguito dell'urto con lo pneumatico sinistro della Renault Clio, CP_2
frenava e veniva tamponato dall'autovettura che lo seguiva Fiat Punto, targata
EV176PA, che a sua volta veniva tamponata dall'autovettura Ford Focus, targata DY746LE, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la CP_10
responsabilità civile automobilistica con la compagnia Controparte_11
Interveniva sul luogo del sinistro personale della Legione Carabinieri Lazio,
Compagnia Roma Cassia, che redigeva apposita relazione di incidente ed annotava la presenza del testimone oculare, non coinvolto, sig. , d quale raccoglieva Testimone_1
la dichiarazione.
In ordine al danno materiale, per effetto dell'urto, l'autovettura di proprietà del sig.
subiva danni, come da fotografie depositate in atti, pari alla somma di € CP_2
5.250,00 come da fattura di riparazione del mezzo in atti.
Nelle more della riparazione, il sig. , per motivi di lavoro e di CP_2
spostamento, provvedeva a noleggiare una vettura sostitutiva, come da fattura di noleggio del mezzo, pari alla somma di € 439,20, equivalente a 6 gg di riparazione, depositata in atti, per la quale si chiedeva il rimborso.
Nessuno si costituiva per la sig.ra e per il sig. e Controparte_4 Controparte_6
l'Ill.mo Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e concedeva termine per il deposito di note autorizzate ex art. 320 c.p.c. rinviando all'udienza del 06/02/2019.
A tale udienza, il Giudice ammetteva le richieste istruttorie articolate da parte attrice ovvero la prova testimoniale, ma non la richiesta C.T.U. tecnica, che veniva reiterata anche nelle note conclusive, benchè non ci fosse contestazione sul quantum, essendo le perizie effettuate dai periti fiduciari delle compagnie, uguali o quasi, per importo, alla fattura di riparazione oltre che per i giorni di fermo tecnico.
Espletata la prova testimoniale di parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale deposito di note all'udienza del
20/01/2021.
In data 02/05/2021, depositata in cancelleria il 03/05/2021, veniva emessa la sentenza
N. 10626/2021, avente il seguente dispositivo:
“Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt_1
da nei confronti di , della Parte_1 Controparte_4 [...] , di e Controparte_7 Controparte_6
della , così provvede: a) in parziale accoglimento Controparte_5
della domanda, dichiara che l'incidente de quo ebbe a verificarsi per colpa concorrente presunta, nella misura del 50% da ascriversi al conducente dell'autovettura Fiat Punto Tg. EV176PA e nella misura del 50% da ascriversi al conducente della Renault Clio Tg. AC300SA e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore della Società attrice della somma di € 3.500,00 oltre
Iva, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal
10/12/2016; b) rigetta per il resto la domanda;
c) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Anna
Maria Notari in complessivi € 1.027,88 di cui € 304,88 per esborsi documentati ed €
723,00 per compensi professionali oltre Iva, Cassa Avvocati ed accessori di legge se dovuti.”
L'appellante censurava la sentenza impugnata, solo in punto liquidazione de quantum, con un unico motivo di appello: erronea valutazione delle prove.
In sostanza l'appellane impugnava la sentenza, laddove, a fronte delle perizie delle due compagnie, praticamente quasi uguali in ordine all'importo necessario per le riparazioni del veicolo, il giudice si era discostato da tali accertamenti peritali, non contestati dalle parti, riducendo l'importo con una motivazione contraddittoria e contraria ai documenti, senza riconoscere le spese di noleggio e di fermo tecnico.
Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza, riconoscendo il diritto dell'appellante alla ulteriore somma di euro 980,00 oltre euro 439,00, per noleggio oltre al fermo tecnico, con liquidazione delle spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituivano solo le compagnie di assicurazione, le quali ribadivano le eccezioni di improponibilità della domanda già tempestivamente sollevate in primo grado, nonchè Contro l' anche l'improcedibilità dell'appello, per iscrizione della causa di appello al ruolo, oltre i 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello.
Entrambe chiedevano comunque nel merito confermare la sentenza di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello, in quanto vi è prova che a fronte della notifica dell'atto di appello del 1.12.2021, l'appellante si è costituito il 10.12.2021, ovvero entro i 10 giorni previsti dalla norma.
Tuttavia, l'appello va rigettato, in quanto la domanda proposta in primo grado era improcedibile.
Correttamente le compagnie di assicurazione hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione in primo grado ed altrettanto tempestivamente l'hanno riproposta in questa sede, trattandosi di questione sulla quale il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi, dovendo ritenersi pertanto assorbita. In questo caso quindi, non era necessario proporre sulla questione appello incidentale (Cass. S.U. 7940).
In ogni caso l'improponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass. S.U. n. 8241/20).
Ebbene, è incontestato ai sensi art.115 c.p.c., che il danneggiato, sig. , il CP_2
cui credito è stato ceduto all'attrice, si è rifiutato di sottoporre in visione l'auto danneggiata, avendo deciso subito di vendere l'auto.
Tale condotta, è sanzionata dall'improponibilità della domanda di risarcimento ex art.145 comma 1 DLVo 209/05, in quanto in violazione dell'art.148 DLvo 209/05, norma volta a tutelare la collaborazione tra danneggiato e assicurazione, a fini deflattivi, in modo da scongiurare che si pervenga ad un processo e la questione si definisca in via transattiva.
La violazione di tale obbligo di collaborazione da parte del danneggiato è sanzionato, poiché il rifiuto di sottoporre il veicolo danneggiato in visione al perito fiduciario, impedisce alla compagnai di assicurazioni di formulare un'offerta congrua e dunque vanifica il fine perseguito con la suddetta norma dal legislatore.
Ne consegue, che la domanda proposta dall'appellante va dichiarata improponibile e pertanto la sentenza di primo grado va interamente riformata in tal senso, con spese sia di primo che di secondo grado a carico della parte soccombente. Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui al'art.13 comma 1 quater
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza n. 10626/21 emessa dal G.d.P. di Roma così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_2
2) Condanna l'appellante ala refusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalle compagnie di assicurazione Controparte_7
e che si liquidano per
[...] Controparte_5
ciascuna, nella somma di euro 1.300,00 per competenze di giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per ciascuna, in euro
2.500,00 per competenze e di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
3) Sussistono i presupposti di cui all'ar.13 comma 1 quater DPR 115/02, sicchè
l'appellante è tenuto a versare una somma pari al contributo unificato pagato.
Roma 24.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella baiocco