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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10692/2023 R.G., avente ad oggetto: mansione e jus variandi
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti LOTA' GIOVANNI , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1 TELORA MARIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento, tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, è stato prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale ove si dà atto della composizione stragiudiziale della lite e della conseguente rinunzia alla domanda oggetto di causa.
In ragione delle indicazioni fornite nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed in ogni modo in ragione dell'intervenuta soluzione della controversia in via stragiudiziale le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso, in Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10692/2023 R.G., avente ad oggetto: mansione e jus variandi
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti LOTA' GIOVANNI , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1 TELORA MARIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento, tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, è stato prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale ove si dà atto della composizione stragiudiziale della lite e della conseguente rinunzia alla domanda oggetto di causa.
In ragione delle indicazioni fornite nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed in ogni modo in ragione dell'intervenuta soluzione della controversia in via stragiudiziale le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso, in Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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