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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11676/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO, dell'avv. SCIOLTI Parte_1
ROSSELLA e dell'avv. RUGGIERO VINCENZO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. INZITARI BRUNO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. NAPOLI MARIO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in STR. LAURETTA, 13 10132 TORINO presso il difensore avv. NAPOLI MARIO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale banca
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne, e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
pagina 1 di 10 - previa, all'occorrenza, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o, comunque, inopponibilità delle clausole contenute nei documenti contrattuali di cui è causa in relazione ad eventuali obblighi di comunicazione delle variazioni delle procure conferite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, primo comma, 1419 e 2206 c.c. e/o ex art. 1341, secondo comma, c.c., e/o, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
come meglio descritto in atti, agli obblighi convenzionali e di legge derivanti dal rapporto CP_2
di conto corrente e dai connessi contratti relativi al sistema di remote banking pure indicati in atti, e/o, comunque, agli obblighi di diligenza professionale richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria, per tutte le ragioni esposte in atti, nonché
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di anche quale Controparte_1
incorporante di come meglio descritto in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, Controparte_2
1176, 1375, 1218, 1228, 1710, 1766 e 1856 c.c., nonché artt. 5 T.U.B. e 5. T.U.F., e, comunque, per tutte le ragioni dedotte in atti, e, conseguentemente
- condannare a risarcire il danno patito da per l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 5.265.785,58, ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi, anche anatocistici, ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c., oppure, in subordine, nella misura legale ex art. 1224, primo comma, c.c., dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo in favore della oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale, respingere in quanto inammissibili e/o infondate le domande svolte da parte attrice nei confronti della conchiudente, assolvendo la medesima da ogni avversaria pretesa;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità di nella causazione dell'evento dannoso Parte_1 dalla medesima lamentato e, per l'effetto, ridurre in maniera proporzionale il quantum della domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta;
pagina 2 di 10 in via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.6.2023 la riassumeva avanti al Tribunale di Parte_2
Torino la causa precedentemente introdotta avanti al Tribunale di Milano dichiaratosi incompetente con provvedimento del 12.4.2022, confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 27.4.2023, riferendo di avere intrattenuto il rapporto di conto corrente ordinario n. 2763 dal 1977 con e CP_2
il rapporto di conto corrente ordinario 2562117 con , già Controparte_1 Controparte_3
dal 1979 su cui operava attraverso un sistema di remote banking che consentiva,
[...]
Cont con particolare riferimento al rapporto con la di accentrare e smistare tramite la banca proponente,
o attiva, i flussi elettronici relativi all'operatività finanziaria e commerciale proveniente da diversi conti correnti ad esso collegati. Riferiva che a partire dal gennaio del 2020 la era gestita dal Parte_1 nuovo amministratore delegato dr. cui era stata conferita l'abilitazione ad operare Persona_1 sui conti sino ad € 2.500.000,00 e che successivamente erano stati conferiti poteri anche al direttore amministrativo, dr. abilitato a disporre bonifici e pagamenti entro il limite di € 250.000,00 Per_2 per ogni singola operazione e di € 2.500.000,00 per gruppo di operazioni collegate, mediante procura conferita il 17.4.2020 e pubblicata nel registro Imprese il 27.4.2020. Riferiva ancora che il 30 giugno
2020 vaniva inviata una email ai funzionari di con cui la società trasmetteva una CP_2
disposizione di bonifico firmata dal dr. facendo riferimento ai poteri di firma assegnati a Per_2 quest'ultimo ed allegando la visura nella quale erano trascritti i poteri e i limiti della procura rilasciata e che ciononostante nessuna modifica alla limitazioni dei token del veniva apportata dalla Per_2
banca. Denunciava, quindi, che tra il 20 ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 le banche hanno dato corso a trasferimenti di denaro a valere sui conti della e, in particolare, ai seguenti bonifici Parte_1
Contr effettuati sul conto 2763 presso
- € 652.770,25, in data 21 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3
presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, recante causale “Advance upon
Investment”;
- € 726.557,70, in data 23 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3 presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, recante causale “Advance upon
Investment”2;
pagina 3 di 10 - € 770.552,26, in data 27 ottobre 2020, ancora in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”;
- € 778.552,26, in data 28 ottobre 2020, ancora in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”3;
- € 752.557,70, in data 29 ottobre 2020, sempre in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”; per complessivi € 3.680.990,17.
Nonché ai seguenti bonifici eseguiti sul conto 2562117 acceso presso : CP_1
- € 796.267,70, in data 20 ottobre 2020, a favore di Wukai Trading Co. Limited, presso una banca di
Hong Kong, la Dah Sing Bank Limited, con causale “Down Payment”;
- € 788.527,70, in data 30 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3
presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale “Advance upon Investment”; per l'ammontare di € 1.584.795,40.
Il tutto per un ammontare complessivo di € 5.265.785,58.
Riportava, quindi, che avutasi contezza della truffa subita, il dr. ha tentato di contattare i Per_2
Contr funzionari rappresentando che la società era rimasta vittima di truffa e chiedendo il blocco CP_1
immediato dei bonifici effettuati sul conto ungherese tra il 27 e il 30 ottobre 2020 ma che tali
Contr comunicazioni sono rimaste prive di riscontro fino a quando il 18 novembre 2020 la sola ha riferito che il blocco dei bonifici non era possibile perché gli stessi erano già stati processati.
Evidenziava, ancora, che negli stessi giorni in cui erano stati effettuati i trasferimenti denunciati,
Cont ovvero il 21 ottobre 2020, un funzionario di si trovava presso la sede di al fine di Parte_1 raccogliere la firma dell'amministratore delegato dr. per l'erogazione di un finanziamento e Persona_1
nulla venne accennato sulle operazioni in corso mentre il 26 ottobre 2020 veniva concesso ulteriore finanziamento alla sempre senza fare cenno alle operazioni in corso e che Parte_4
negli stessi giorni venivano invece bloccati o segnalati alcuni bonifici in accredito provenienti da controparti estere con residenza in paesi a rischio riciclaggio.
Sosteneva, pertanto, la responsabilità della banca per violazione dei limiti della procura, per omesso controllo sulle operazioni di trasferimento fondi nonché per carenza di professionalità e violazione pagina 4 di 10 degli obblighi di protezione della clientela.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €
5.265.785,58.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
Evidenziava, in particolare, che il sistema di internet banking CBI attivato dall'attrice prevedeva una serie di controlli in sequenza il sui superamento portava le banche ad autorizzare le operazioni richieste, che nel caso di specie le operazioni contestate avevano positivamente superato i controlli per cui le stesse erano state automaticamente caricate nel sistema bonifici SEPA e che lo stesso dr.
e il dr. della avevano contattato la filiale per sollecitare l'esecuzione e Per_2 Per_3 Parte_1
ottenere copia delle contabili, sottolineando che i trasferimenti in esame non rientravano tra i casi previsti dal contratto in cui la banca avrebbe potuto bloccare l'operazione. Con riferimento poi alle due disposizioni pervenute ad Intesa precisava che le stesse erano state inoltrate tramite il sistema CBI in
Contr qualità di banca passiva il cui contratto principale era stato stipulato da uale banca attiva, per cui le operazioni venivano contabilizzate in modalità automatica dalla proceduta senza alcun intervento manuale sui flussi inseriti dal cliente.
In merito ai limiti della procura veniva evidenziato che: 1) sia i contratti di conto corrente che gli specimen di firma prevedevano l'obbligo di comunicazione delle revoche o modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate con lettera raccomandata o con lettera semplice consegnata personalmente, non essendo altrimenti le stesse opponibili neppure nel caso in cui le revoche siano state depositate o pubblicate ai sensi di legge;
2) lo specimen di firma del dr. del 20 febbraio Per_2
2020 non era compilato nel riquadro dedicato alle “eventuali limitazioni” mentre quello precedente del
1 agosto 2018 era accompagnato dal verbale del CdA del 29 giugno 2028 con cui era conferito il potere di compiere operazioni senza alcun limite.
Eccepiva, in ogni caso, che anche in caso di accertamento della responsabilità in capo alla convenuta, debba essere tenuto in considerazione il concorso della società attrice nella verificazione del danno.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc e respinte le istanze istruttorie proposte dalle parti, con provvedimento del 15 gennaio 2025 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
pagina 5 di 10 La domanda proposta è fondata nei limiti di cui in seguito.
Non è oggetto di contestazione l'avvenuta esecuzione dei bonifici sopra riportati per il complessivo importo di € 5.265.785,58 a mezzo del servizio internet banking.
Parte attrice afferma la responsabilità della banca per l'avvenuta esecuzione di tali disposizioni risultando la società essere stata vittima di una truffa. Riferisce la stessa attrice che a seguito della truffa veniva sporta denuncia querela verso ignoti che non avrebbe avuto seguito non essendo stato possibile risalire ai responsabili della truffa e che il ovvero l'esecutore dei pagamenti, Per_2
licenziato per giusta causa, era risultato estraneo alla truffa stessa.
E' documentata una comunicazione alla banca intervenuta il 31 ottobre 2020 dello Controparte_1
stesso in cui si chiedeva urgentemente di bloccare il bonifico verso l'Ungheria in quanto la Per_2
società era stata oggetto di truffa.
L'art. 10 co. 2 del Dlgs 11/10 stabilisce che “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Nel caso di specie parte attrice afferma di essere stata vittima di una truffa pur non contestando che le operazioni siano state effettivamente disposte dal soggetto che risulta averle materialmente poste in essere.
Oggetto di contestazione è, infatti, principalmente il fatto che la banca avrebbe dato corso alle operazioni nonostante i limiti di operatività sui conti che il soggetto aveva in forza della procura trascritta presso il registro imprese nell'aprile 2020.
La banca convenuta non contesta il fatto in sé che la società attrice possa essere stata vittima di una truffa che ha comportato la perdita dell'importo complessivamente indicato dalla parte attrice.
Cont Contesta, invece, il fatto che le banche interessate, ovvero e fossero tenute e conoscere i CP_1
limiti di operatività sui conti posti al soggetto che ha disposto i bonifici oggetto di contestazione e che,
pagina 6 di 10 comunque, la società fosse a conoscenza di quanto stesse avvenendo.
In merito si rileva che è pacifico e documentato il fatto che con la procura del 17 aprile 2020 è stato disposto il limite di € 250.000,00 per singola operazione e, in ogni caso, di € 2.500.000,00 per gruppo di operazioni collegate, al potere del di disporre bonifici e pagamenti per conto della società, Per_2
anche a mezzo del servizio di remote banking.
Gli originari contratti di conto corrente stipulati nel 1977 e nel 1979 prevedono espressamente che le modifiche delle facoltà delle persone autorizzate ad operare sui conti al fine di essere opponibili alla banca devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata. Analoga previsione è riportata nello
Specimen di firma del 26.2.2020 ove viene fatto riferimento alla necessità di portare a conoscenza della banca le limitazioni a mezzo raccomandata o lettera semplice consegnata personalmente affinchè le stesse siano opponibili alla banca al decorrere del tempo necessario per provvedere.
E' altresì pacifico e documentato che la procura dell'aprile 2020 citata contenente le predette limitazioni è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 27.4.2020.
Stabilisce in proposito l'art. 2206 co. 2 c.c. che in mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Tale disposizione costituisce espressione del principio generale a sua volta espresso dall'art. 2193 c.c. che determina una presunzione di conoscenza dei fatti iscritti che non ammette prova contraria ed è applicabile anche in caso di impossibilità del terzo di venire a conoscenza dell'iscrizione.
Da tale previsione normativa di pubblicità legale derivante dall'iscrizione nel Registro Imprese deriva che la pubblicazione della delibera del 17 aprile 2020 contenente i limiti predetti alla facoltà di operare sui conti in capo al era di per sé sufficiente a fare presumere che la banca conoscesse tali Per_2
limiti e ciò anche in assenza della comunicazione con lettera raccomandata e pur senza l'indicazione dei limiti nello specimen di firma. Tali modalità contrattualmente previste possono, infatti, avere la funzione di agevolare la banca nella conoscenza delle limitazioni ma non possono valere ad escludere la presunzione di conoscenza discendente delle forme di pubblicità legale consistenti, appunto, nella iscrizione della procura nel Registro Imprese.
La previsione poi della inopponibilità alla banca delle limitazioni predette in assenza della comunicazione a mezzo raccomandata o lettera consegnata personalmente è invece da ritenersi nulla, come eccepito dalla stessa parte attrice, in quanto contrastante con il divieto di esonero da responsabilità previsto dall'art. 1229 c.c. per il quale è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave ed è nullo qualsiasi patto pagina 7 di 10 preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di legge.
Nel caso di specie la presunzione di conoscenza delle limitazioni poste dalla citata procura a seguito dell'iscrizione nel registro imprese è una presunzione legale che non ammette prova contraria e, pertanto, l'esclusione della responsabilità derivante dall'introduzione di diverse modalità di comunicazione di tali limitazioni non può che rappresentare una illecita limitazione della responsabilità medesima rilevante ai sensi della citata disposizione codicistica.
Né varrebbe sostenere che il citato art. 2206 c.c. non potrebbe trovare applicazione al caso di specie in ragione di quanto previsto dall'art. 2384 co. 2 c.c. trattandosi di disposizione che trova applicazione con riferimenti ai soli amministratori con potere di rappresentanza della società, ipotesi non ricorrente nel caso di specie atteso che il non risultava avere tale carica nella società attrice, essendo Per_2
pacifico che lo stesso era un dipendente con il ruolo di direttore amministrativo e non ricopriva neppure la carica di direttore generale.
E', inoltre, documentato e, comunque, non specificamente contestato il fatto che in data 30.6.2020 dal
Contr dipendente della è stata mandata una comunicazione email alla on allegata Per_3 Parte_1
una richiesta di disposizione di bonifico firmata dal facendo riferimento ai poteri di firma Per_2
allo stesso concessi ed allegando visura in cui pacificamente erano indicate le limitazioni relative agli importi dei pagamenti che potevano essere effettuati. Contr Ciò testimonia che, quantomeno con riferimento al rapporto con la stessa banca fosse, comunque, venuta direttamente a conoscenza delle limitazioni in oggetto diversi mesi i bonifici oggetto di causa, ben potendo la comunicazione a mezzo email essere considerata equivalente alla comunicazione con lettera consegnata personalmente mentre , che operava come banca passiva era, in ogni caso, CP_1
tenuta a conoscere tali limitazioni sulla base di quanto sopra argomentato in relazione alla pubblcità della procura.
Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi che la doglianza della parte attrice sia fondata.
Parte convenuta sostiene poi che la società attrice fosse, comunque, a conoscenza delle operazioni effettuate essendo state le stesse operazioni sollecitate direttamente dai dipendenti della Parte_1
In proposito risulta dalla documentazione in atti come vi sia stata una sollecitazione del dipendente dell'amministrazione all'esecuzione dei bonifici e la conseguente richiesta delle relative contabili.
Circostanza, questa, che consente di ritenere che, comunque, la società fosse quantomeno nelle condizioni di potere sapere quello che stava accadendo e, pertanto, delle relative conseguenze pregiudizievoli. Se è, infatti, vero che non risulta che tali operazioni siano state autorizzate pagina 8 di 10 dall'amministratore delegato della o che, questi ne abbia avuto diretta conoscenza, vero è Parte_1
anche che la società era comunque nelle condizioni di potere verificare le operazioni poste in essere dai propri dipendenti, anche tenuto conto del fatto che tali operazioni erano riscontrabili attraverso i sistemi di remote banking anche dallo stesso amministratore delegato.
Per tali ragioni deve ritenersi che la stessa società abbia concorso alla determinazione del danno denunciato rendendosi così applicabile la disciplina di cui all'art. 1227 c.c. invocata dalla parte convenuta.
Non significativa si ritiene invece la denunciata anomalia dei paesi verso cui tali bonifici erano stati diretti essendo pacifico e documentato dagli stessi estratti conto prodotti che la ha Parte_1
intrattenuto e intrattiene rapporti commerciali con svariati paesi nel mondo, tra cui la stessa Cina, paesi verso cui sono stati diretti e da cui sono stati ricevuti diversi bonifici, mentre l'importo elevato dei bonifici avvenuti nell'arco di pochi giorni nell'ottobre 2020 avrebbe dovuto costituire un ulteriore
Contr elemento di attenzione, quantomeno per he ha operato quale banca attiva, in relazione al tipo di operazioni che venivano svolte.
L'insieme delle circostanze sopra menzionate consente, pertanto, di ritenere che entrambe le parti abbiano concorso nella determinazione del danno per le ragioni sopra descritte.
Concorso che induce a ritenere che le conseguenze derivanti dalla negligenza siano imputabili ad entrambe le parti in egual misura.
La banca convenuta deve essere, pertanto, condannata a pagare all'attrice l'importo di € 2.632.892,79, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a pagare a l'importo di € 2.632.892,79, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_1
pagina 9 di 10 che si liquidano in € 26.100,00 (di cui € 4500,00 per fase studio, € 2600,00 per fase introduttiva, €
11.500,00 per fase istruttoria ed € 7500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11676/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO, dell'avv. SCIOLTI Parte_1
ROSSELLA e dell'avv. RUGGIERO VINCENZO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. INZITARI BRUNO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. NAPOLI MARIO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in STR. LAURETTA, 13 10132 TORINO presso il difensore avv. NAPOLI MARIO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale banca
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne, e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
pagina 1 di 10 - previa, all'occorrenza, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o, comunque, inopponibilità delle clausole contenute nei documenti contrattuali di cui è causa in relazione ad eventuali obblighi di comunicazione delle variazioni delle procure conferite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, primo comma, 1419 e 2206 c.c. e/o ex art. 1341, secondo comma, c.c., e/o, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
come meglio descritto in atti, agli obblighi convenzionali e di legge derivanti dal rapporto CP_2
di conto corrente e dai connessi contratti relativi al sistema di remote banking pure indicati in atti, e/o, comunque, agli obblighi di diligenza professionale richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria, per tutte le ragioni esposte in atti, nonché
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di anche quale Controparte_1
incorporante di come meglio descritto in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, Controparte_2
1176, 1375, 1218, 1228, 1710, 1766 e 1856 c.c., nonché artt. 5 T.U.B. e 5. T.U.F., e, comunque, per tutte le ragioni dedotte in atti, e, conseguentemente
- condannare a risarcire il danno patito da per l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 5.265.785,58, ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi, anche anatocistici, ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c., oppure, in subordine, nella misura legale ex art. 1224, primo comma, c.c., dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo in favore della oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale, respingere in quanto inammissibili e/o infondate le domande svolte da parte attrice nei confronti della conchiudente, assolvendo la medesima da ogni avversaria pretesa;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità di nella causazione dell'evento dannoso Parte_1 dalla medesima lamentato e, per l'effetto, ridurre in maniera proporzionale il quantum della domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta;
pagina 2 di 10 in via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.6.2023 la riassumeva avanti al Tribunale di Parte_2
Torino la causa precedentemente introdotta avanti al Tribunale di Milano dichiaratosi incompetente con provvedimento del 12.4.2022, confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 27.4.2023, riferendo di avere intrattenuto il rapporto di conto corrente ordinario n. 2763 dal 1977 con e CP_2
il rapporto di conto corrente ordinario 2562117 con , già Controparte_1 Controparte_3
dal 1979 su cui operava attraverso un sistema di remote banking che consentiva,
[...]
Cont con particolare riferimento al rapporto con la di accentrare e smistare tramite la banca proponente,
o attiva, i flussi elettronici relativi all'operatività finanziaria e commerciale proveniente da diversi conti correnti ad esso collegati. Riferiva che a partire dal gennaio del 2020 la era gestita dal Parte_1 nuovo amministratore delegato dr. cui era stata conferita l'abilitazione ad operare Persona_1 sui conti sino ad € 2.500.000,00 e che successivamente erano stati conferiti poteri anche al direttore amministrativo, dr. abilitato a disporre bonifici e pagamenti entro il limite di € 250.000,00 Per_2 per ogni singola operazione e di € 2.500.000,00 per gruppo di operazioni collegate, mediante procura conferita il 17.4.2020 e pubblicata nel registro Imprese il 27.4.2020. Riferiva ancora che il 30 giugno
2020 vaniva inviata una email ai funzionari di con cui la società trasmetteva una CP_2
disposizione di bonifico firmata dal dr. facendo riferimento ai poteri di firma assegnati a Per_2 quest'ultimo ed allegando la visura nella quale erano trascritti i poteri e i limiti della procura rilasciata e che ciononostante nessuna modifica alla limitazioni dei token del veniva apportata dalla Per_2
banca. Denunciava, quindi, che tra il 20 ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 le banche hanno dato corso a trasferimenti di denaro a valere sui conti della e, in particolare, ai seguenti bonifici Parte_1
Contr effettuati sul conto 2763 presso
- € 652.770,25, in data 21 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3
presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, recante causale “Advance upon
Investment”;
- € 726.557,70, in data 23 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3 presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, recante causale “Advance upon
Investment”2;
pagina 3 di 10 - € 770.552,26, in data 27 ottobre 2020, ancora in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”;
- € 778.552,26, in data 28 ottobre 2020, ancora in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”3;
- € 752.557,70, in data 29 ottobre 2020, sempre in favore di , su un conto Parte_3
accesso presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale
“Advance upon Investment”; per complessivi € 3.680.990,17.
Nonché ai seguenti bonifici eseguiti sul conto 2562117 acceso presso : CP_1
- € 796.267,70, in data 20 ottobre 2020, a favore di Wukai Trading Co. Limited, presso una banca di
Hong Kong, la Dah Sing Bank Limited, con causale “Down Payment”;
- € 788.527,70, in data 30 ottobre 2020, in favore di , su un conto accesso Parte_3
presso la banca ungherese K AND H BANK ZRT, sita a Budapest, pure recante causale “Advance upon Investment”; per l'ammontare di € 1.584.795,40.
Il tutto per un ammontare complessivo di € 5.265.785,58.
Riportava, quindi, che avutasi contezza della truffa subita, il dr. ha tentato di contattare i Per_2
Contr funzionari rappresentando che la società era rimasta vittima di truffa e chiedendo il blocco CP_1
immediato dei bonifici effettuati sul conto ungherese tra il 27 e il 30 ottobre 2020 ma che tali
Contr comunicazioni sono rimaste prive di riscontro fino a quando il 18 novembre 2020 la sola ha riferito che il blocco dei bonifici non era possibile perché gli stessi erano già stati processati.
Evidenziava, ancora, che negli stessi giorni in cui erano stati effettuati i trasferimenti denunciati,
Cont ovvero il 21 ottobre 2020, un funzionario di si trovava presso la sede di al fine di Parte_1 raccogliere la firma dell'amministratore delegato dr. per l'erogazione di un finanziamento e Persona_1
nulla venne accennato sulle operazioni in corso mentre il 26 ottobre 2020 veniva concesso ulteriore finanziamento alla sempre senza fare cenno alle operazioni in corso e che Parte_4
negli stessi giorni venivano invece bloccati o segnalati alcuni bonifici in accredito provenienti da controparti estere con residenza in paesi a rischio riciclaggio.
Sosteneva, pertanto, la responsabilità della banca per violazione dei limiti della procura, per omesso controllo sulle operazioni di trasferimento fondi nonché per carenza di professionalità e violazione pagina 4 di 10 degli obblighi di protezione della clientela.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €
5.265.785,58.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
Evidenziava, in particolare, che il sistema di internet banking CBI attivato dall'attrice prevedeva una serie di controlli in sequenza il sui superamento portava le banche ad autorizzare le operazioni richieste, che nel caso di specie le operazioni contestate avevano positivamente superato i controlli per cui le stesse erano state automaticamente caricate nel sistema bonifici SEPA e che lo stesso dr.
e il dr. della avevano contattato la filiale per sollecitare l'esecuzione e Per_2 Per_3 Parte_1
ottenere copia delle contabili, sottolineando che i trasferimenti in esame non rientravano tra i casi previsti dal contratto in cui la banca avrebbe potuto bloccare l'operazione. Con riferimento poi alle due disposizioni pervenute ad Intesa precisava che le stesse erano state inoltrate tramite il sistema CBI in
Contr qualità di banca passiva il cui contratto principale era stato stipulato da uale banca attiva, per cui le operazioni venivano contabilizzate in modalità automatica dalla proceduta senza alcun intervento manuale sui flussi inseriti dal cliente.
In merito ai limiti della procura veniva evidenziato che: 1) sia i contratti di conto corrente che gli specimen di firma prevedevano l'obbligo di comunicazione delle revoche o modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate con lettera raccomandata o con lettera semplice consegnata personalmente, non essendo altrimenti le stesse opponibili neppure nel caso in cui le revoche siano state depositate o pubblicate ai sensi di legge;
2) lo specimen di firma del dr. del 20 febbraio Per_2
2020 non era compilato nel riquadro dedicato alle “eventuali limitazioni” mentre quello precedente del
1 agosto 2018 era accompagnato dal verbale del CdA del 29 giugno 2028 con cui era conferito il potere di compiere operazioni senza alcun limite.
Eccepiva, in ogni caso, che anche in caso di accertamento della responsabilità in capo alla convenuta, debba essere tenuto in considerazione il concorso della società attrice nella verificazione del danno.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc e respinte le istanze istruttorie proposte dalle parti, con provvedimento del 15 gennaio 2025 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
pagina 5 di 10 La domanda proposta è fondata nei limiti di cui in seguito.
Non è oggetto di contestazione l'avvenuta esecuzione dei bonifici sopra riportati per il complessivo importo di € 5.265.785,58 a mezzo del servizio internet banking.
Parte attrice afferma la responsabilità della banca per l'avvenuta esecuzione di tali disposizioni risultando la società essere stata vittima di una truffa. Riferisce la stessa attrice che a seguito della truffa veniva sporta denuncia querela verso ignoti che non avrebbe avuto seguito non essendo stato possibile risalire ai responsabili della truffa e che il ovvero l'esecutore dei pagamenti, Per_2
licenziato per giusta causa, era risultato estraneo alla truffa stessa.
E' documentata una comunicazione alla banca intervenuta il 31 ottobre 2020 dello Controparte_1
stesso in cui si chiedeva urgentemente di bloccare il bonifico verso l'Ungheria in quanto la Per_2
società era stata oggetto di truffa.
L'art. 10 co. 2 del Dlgs 11/10 stabilisce che “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Nel caso di specie parte attrice afferma di essere stata vittima di una truffa pur non contestando che le operazioni siano state effettivamente disposte dal soggetto che risulta averle materialmente poste in essere.
Oggetto di contestazione è, infatti, principalmente il fatto che la banca avrebbe dato corso alle operazioni nonostante i limiti di operatività sui conti che il soggetto aveva in forza della procura trascritta presso il registro imprese nell'aprile 2020.
La banca convenuta non contesta il fatto in sé che la società attrice possa essere stata vittima di una truffa che ha comportato la perdita dell'importo complessivamente indicato dalla parte attrice.
Cont Contesta, invece, il fatto che le banche interessate, ovvero e fossero tenute e conoscere i CP_1
limiti di operatività sui conti posti al soggetto che ha disposto i bonifici oggetto di contestazione e che,
pagina 6 di 10 comunque, la società fosse a conoscenza di quanto stesse avvenendo.
In merito si rileva che è pacifico e documentato il fatto che con la procura del 17 aprile 2020 è stato disposto il limite di € 250.000,00 per singola operazione e, in ogni caso, di € 2.500.000,00 per gruppo di operazioni collegate, al potere del di disporre bonifici e pagamenti per conto della società, Per_2
anche a mezzo del servizio di remote banking.
Gli originari contratti di conto corrente stipulati nel 1977 e nel 1979 prevedono espressamente che le modifiche delle facoltà delle persone autorizzate ad operare sui conti al fine di essere opponibili alla banca devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata. Analoga previsione è riportata nello
Specimen di firma del 26.2.2020 ove viene fatto riferimento alla necessità di portare a conoscenza della banca le limitazioni a mezzo raccomandata o lettera semplice consegnata personalmente affinchè le stesse siano opponibili alla banca al decorrere del tempo necessario per provvedere.
E' altresì pacifico e documentato che la procura dell'aprile 2020 citata contenente le predette limitazioni è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 27.4.2020.
Stabilisce in proposito l'art. 2206 co. 2 c.c. che in mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Tale disposizione costituisce espressione del principio generale a sua volta espresso dall'art. 2193 c.c. che determina una presunzione di conoscenza dei fatti iscritti che non ammette prova contraria ed è applicabile anche in caso di impossibilità del terzo di venire a conoscenza dell'iscrizione.
Da tale previsione normativa di pubblicità legale derivante dall'iscrizione nel Registro Imprese deriva che la pubblicazione della delibera del 17 aprile 2020 contenente i limiti predetti alla facoltà di operare sui conti in capo al era di per sé sufficiente a fare presumere che la banca conoscesse tali Per_2
limiti e ciò anche in assenza della comunicazione con lettera raccomandata e pur senza l'indicazione dei limiti nello specimen di firma. Tali modalità contrattualmente previste possono, infatti, avere la funzione di agevolare la banca nella conoscenza delle limitazioni ma non possono valere ad escludere la presunzione di conoscenza discendente delle forme di pubblicità legale consistenti, appunto, nella iscrizione della procura nel Registro Imprese.
La previsione poi della inopponibilità alla banca delle limitazioni predette in assenza della comunicazione a mezzo raccomandata o lettera consegnata personalmente è invece da ritenersi nulla, come eccepito dalla stessa parte attrice, in quanto contrastante con il divieto di esonero da responsabilità previsto dall'art. 1229 c.c. per il quale è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave ed è nullo qualsiasi patto pagina 7 di 10 preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di legge.
Nel caso di specie la presunzione di conoscenza delle limitazioni poste dalla citata procura a seguito dell'iscrizione nel registro imprese è una presunzione legale che non ammette prova contraria e, pertanto, l'esclusione della responsabilità derivante dall'introduzione di diverse modalità di comunicazione di tali limitazioni non può che rappresentare una illecita limitazione della responsabilità medesima rilevante ai sensi della citata disposizione codicistica.
Né varrebbe sostenere che il citato art. 2206 c.c. non potrebbe trovare applicazione al caso di specie in ragione di quanto previsto dall'art. 2384 co. 2 c.c. trattandosi di disposizione che trova applicazione con riferimenti ai soli amministratori con potere di rappresentanza della società, ipotesi non ricorrente nel caso di specie atteso che il non risultava avere tale carica nella società attrice, essendo Per_2
pacifico che lo stesso era un dipendente con il ruolo di direttore amministrativo e non ricopriva neppure la carica di direttore generale.
E', inoltre, documentato e, comunque, non specificamente contestato il fatto che in data 30.6.2020 dal
Contr dipendente della è stata mandata una comunicazione email alla on allegata Per_3 Parte_1
una richiesta di disposizione di bonifico firmata dal facendo riferimento ai poteri di firma Per_2
allo stesso concessi ed allegando visura in cui pacificamente erano indicate le limitazioni relative agli importi dei pagamenti che potevano essere effettuati. Contr Ciò testimonia che, quantomeno con riferimento al rapporto con la stessa banca fosse, comunque, venuta direttamente a conoscenza delle limitazioni in oggetto diversi mesi i bonifici oggetto di causa, ben potendo la comunicazione a mezzo email essere considerata equivalente alla comunicazione con lettera consegnata personalmente mentre , che operava come banca passiva era, in ogni caso, CP_1
tenuta a conoscere tali limitazioni sulla base di quanto sopra argomentato in relazione alla pubblcità della procura.
Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi che la doglianza della parte attrice sia fondata.
Parte convenuta sostiene poi che la società attrice fosse, comunque, a conoscenza delle operazioni effettuate essendo state le stesse operazioni sollecitate direttamente dai dipendenti della Parte_1
In proposito risulta dalla documentazione in atti come vi sia stata una sollecitazione del dipendente dell'amministrazione all'esecuzione dei bonifici e la conseguente richiesta delle relative contabili.
Circostanza, questa, che consente di ritenere che, comunque, la società fosse quantomeno nelle condizioni di potere sapere quello che stava accadendo e, pertanto, delle relative conseguenze pregiudizievoli. Se è, infatti, vero che non risulta che tali operazioni siano state autorizzate pagina 8 di 10 dall'amministratore delegato della o che, questi ne abbia avuto diretta conoscenza, vero è Parte_1
anche che la società era comunque nelle condizioni di potere verificare le operazioni poste in essere dai propri dipendenti, anche tenuto conto del fatto che tali operazioni erano riscontrabili attraverso i sistemi di remote banking anche dallo stesso amministratore delegato.
Per tali ragioni deve ritenersi che la stessa società abbia concorso alla determinazione del danno denunciato rendendosi così applicabile la disciplina di cui all'art. 1227 c.c. invocata dalla parte convenuta.
Non significativa si ritiene invece la denunciata anomalia dei paesi verso cui tali bonifici erano stati diretti essendo pacifico e documentato dagli stessi estratti conto prodotti che la ha Parte_1
intrattenuto e intrattiene rapporti commerciali con svariati paesi nel mondo, tra cui la stessa Cina, paesi verso cui sono stati diretti e da cui sono stati ricevuti diversi bonifici, mentre l'importo elevato dei bonifici avvenuti nell'arco di pochi giorni nell'ottobre 2020 avrebbe dovuto costituire un ulteriore
Contr elemento di attenzione, quantomeno per he ha operato quale banca attiva, in relazione al tipo di operazioni che venivano svolte.
L'insieme delle circostanze sopra menzionate consente, pertanto, di ritenere che entrambe le parti abbiano concorso nella determinazione del danno per le ragioni sopra descritte.
Concorso che induce a ritenere che le conseguenze derivanti dalla negligenza siano imputabili ad entrambe le parti in egual misura.
La banca convenuta deve essere, pertanto, condannata a pagare all'attrice l'importo di € 2.632.892,79, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a pagare a l'importo di € 2.632.892,79, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_1
pagina 9 di 10 che si liquidano in € 26.100,00 (di cui € 4500,00 per fase studio, € 2600,00 per fase introduttiva, €
11.500,00 per fase istruttoria ed € 7500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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