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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
UD.
3.4.2025 N. 787/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Callà, presso lo studio del quale in Torino, via Osasco n. 62, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: carta docente Conclusioni come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
In via principale, 1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3, 35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 3) condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediant ocente, dell'importo nominale di
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. in via subordinata, 4) condannare il , nell'evenienza in cui al momento Controparte_1 della pronuncia g l sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale.
In ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 giudizio, oltr on distrazione a favore dei patroni, antistatari”. Non si è costituito il , il Controparte_1 quale, previa verifica della regolarità della notifica, è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 3 aprile 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un insegnante – attualmente immesso in ruolo presso l'I.S. Parte_1
“Einaudi” di con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2024 (cfr. CP_1 fascicolo ricorrente) - che nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc.
1-4 ricorrente):
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 29.11.2019 al 30.6.2020, per n. 4 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Ghisleri-Beltrami” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 15.09.2020 al 31.08.2021, con orario completo, presso l'I.I.S. “Ghisleri-Beltrami” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 7.9.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso l'I.S. “Einaudi” di CP_1
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Einaudi” di CP_1
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stato espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2 *** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
3 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un
4 obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*
2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
5 2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo egli sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 31 agosto.
Considerato che il ricorrente, attualmente, è assunto a tempo indeterminato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. L'importo di cui si discute, poi, va aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ex art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
6 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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3.4.2025 N. 787/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Callà, presso lo studio del quale in Torino, via Osasco n. 62, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: carta docente Conclusioni come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
In via principale, 1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3, 35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 3) condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediant ocente, dell'importo nominale di
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. in via subordinata, 4) condannare il , nell'evenienza in cui al momento Controparte_1 della pronuncia g l sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale.
In ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 giudizio, oltr on distrazione a favore dei patroni, antistatari”. Non si è costituito il , il Controparte_1 quale, previa verifica della regolarità della notifica, è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 3 aprile 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
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1. è un insegnante – attualmente immesso in ruolo presso l'I.S. Parte_1
“Einaudi” di con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2024 (cfr. CP_1 fascicolo ricorrente) - che nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc.
1-4 ricorrente):
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 29.11.2019 al 30.6.2020, per n. 4 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Ghisleri-Beltrami” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 15.09.2020 al 31.08.2021, con orario completo, presso l'I.I.S. “Ghisleri-Beltrami” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 7.9.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso l'I.S. “Einaudi” di CP_1
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Einaudi” di CP_1
Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di essere stato espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2 *** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
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2.1. Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
3 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un
4 obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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5 2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo egli sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 31 agosto.
Considerato che il ricorrente, attualmente, è assunto a tempo indeterminato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. L'importo di cui si discute, poi, va aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ex art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
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6 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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