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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 254/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vercelli (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Imarisio Carlo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata JA (Albania) il 16/09/1963 e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Battezzato Laura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in JA
(Albania) il 15/01/1983, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Vercelli (VC) all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2023.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
pagina 1 di 2 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati, formulando conclusioni congiunte, con sentenza n. 9 dell'08/01/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
JA (Albania) il 15/01/1983, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vercelli (VC) all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2023 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i Sig.ri e hanno già regolato ogni rapporto Parte_2 Parte_1 economico con l'adempimento delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 9/2024 Tribunale di Vercelli e che dichiarano di nulla più pretendere reciprocamente l'una dall'altro;
2. si dà atto che le spese legali saranno interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 254/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vercelli (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Imarisio Carlo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata JA (Albania) il 16/09/1963 e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Battezzato Laura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in JA
(Albania) il 15/01/1983, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Vercelli (VC) all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2023.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
pagina 1 di 2 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati, formulando conclusioni congiunte, con sentenza n. 9 dell'08/01/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
JA (Albania) il 15/01/1983, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vercelli (VC) all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2023 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i Sig.ri e hanno già regolato ogni rapporto Parte_2 Parte_1 economico con l'adempimento delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 9/2024 Tribunale di Vercelli e che dichiarano di nulla più pretendere reciprocamente l'una dall'altro;
2. si dà atto che le spese legali saranno interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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