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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'avv. M. Arena
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. M. R. Battiato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 1313/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da volta ad accertare il Parte_1
diritto all'accredito di tutti i contributi previdenziali per il periodo dal 2000 al 2008, oggetto di due istanze di adesione alla definizione agevolata, nonché di quelli relativi al periodo dall'1.4.1976 al 31.12.1976. Secondo il tribunale dalla documentazione in atti emergeva che per i contributi degli anni 2000 – 2008 il ricorrente aveva beneficiato della definizione agevolata che consentiva, ai sensi dell'art. 1 comma 184 e ss. l. n. 145/2018, il pagamento ridotto della sorte capitale (c.d. a saldo e stralcio); conseguentemente l non aveva CP_1
proceduto all'accredito contributivo integrale per gli anni dal 2000 al 2008, definiti con tali modalità: “L'adesione al saldo e stralcio sana l'intero importo della cartella a cui fa riferimento l'operazione, ma non è prevista la copertura contributiva dell'intero periodo sanato”.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
05/10/2022; resisteva al gravame l'istituto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello censura la pronuncia Parte_1
negando che dal prospetto prodotto dall' in primo grado si possa desumere il CP_1
pagamento di una somma inferiore a quella dovuta a titolo di contributi, esclusi interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa in materia di definizione agevolata. Ritiene, pertanto, illegittimo il comportamento dell'istituto che ha omesso di accreditare i contributi di 28 mesi.
2. Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sul secondo capo di domanda, riguardante il mancato computo del periodo contributivo dall'1.4.1976 al
31.12.1976, presente negli estratti contributivi più risalenti nel tempo e ingiustificatamente omesso in quelli più recenti.
Conseguentemente all'accoglimento della domanda chiede che sia riformata la pronuncia sulle spese da porre a carico dell'istituto soccombente.
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1 Quanto al primo motivo dalla documentazione prodotta su richiesta del
Collegio emerge che l'appellante ha presentato due istanze di ammissione alla definizione agevolata: la prima il 6.2.2017 ex art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016, alla quale è seguita la comunicazione delle somme dovute, regolarmente corrisposte in una rata unica, pagata il 26.7.2017; la seconda il
10.1.2018, ex art. 1 d.l. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla l. n. 172/2017, alla quale è seguita la comunicazione delle somme dovute in tre rate, pagate regolarmente entro i termini.
Orbene, la norma che il tribunale ritiene sia stata applicata è l'art. 1 commi 184 e ss. della l. n. 145/2018, legge finanziaria per l'anno 2019, la quale prevede che
“possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell' con CP_1
esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”.
Tale normativa, tuttavia, non si applica alle definizioni agevolate richieste (prima della entrata in vigore della l. n. 145/2018) in virtù di altre norme e tempestivamente saldate dall'appellante.
Illegittimamente, dunque, l'istituto non ha accreditato interamente i contributi oggetto delle definizioni agevolate richieste e adempiute dal . Pt_1
3.2 Va, di contro, rigettata la seconda domanda.
Dagli estratti contributivi in atti emerge che per il periodo 1.4.1976 –
31.12.1976 risultano prima accreditate 31, 11 e 5 settimane contributive (così in quelli dell'8.2.1999, del 17.3.2015, del 23.9.2017 e del 23.10.2017), poi soltanto 11 e
5 settimane nel periodo luglio – dicembre 1976 (è quanto risulta nell'estratto contributivo del 16.9.2021). Per quanto l'istituto, anche a seguito di richieste di questa Corte, non abbia spiegato il motivo di tale diversità, tuttavia l'onere di provare che i dati riportati negli estratti contributivi precedenti siano corretti, ossia corrispondano a rapporti di lavoro effettivamente intercorsi con la snc Amata f.lli
Chimica sud è a carico del ricorrente, il quale, di contro, si è limitato a registrare i differenti dati riportati nell'estratto conto più recente.
4. La sentenza va, pertanto, riformata dichiarando che ha Parte_1
corrisposto integralmente i contributi per il periodo 2000 – 2008 e condannando l' all'integrale accredito degli stessi. CP_1
5. L'accoglimento di una delle due domande proposte comporta la soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha corrisposto integralmente i contributi per il periodo 2000 – Parte_1
2008 e condanna l' all'integrale accredito degli stessi;
CP_1
rigetta ogni altra domanda;
compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' al pagamento dei CP_1
restanti due terzi che liquida in € 3.092,00 per il giudizio di primo grado ed in €
4.000,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi