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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato ai sensi, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 817/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Carinola n. 1050/2018 depositata il 18.06.2018 non notificata;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Parte_1
Incaldana Daniela Cattolico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mondragone (CE), via Pisa n. 92 (per comunicazioni via fax 0823-1760141 – Pec: Email_1
- Parte appellante
E
in persona dei suoi procuratori, Dott. Controparte_1 [...]
Dott. rappresentata e difesa, giusta procura agli CP_2 Controparte_3 atti, dall'Avv. Francesco Cella e, disgiuntivamente, dall'Avv. Giancarlo Carnielli di Caserta, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Piazza Luigi Vanvitelli, 25, Caserta
- Parte appellata
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, rappresentando che: 1) CP_1 in data 24.10.2014 sottoscriveva con la una richiesta di prestito CP_1 finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, recante nr. 14194224, per l'importo complessivo di € 12.720,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili, mediante bollettini postali (ciascuna di € 253,37) con scadenze fissate inizialmente al 15 di ogni mese;
2) con successiva comunicazione datata 4.11.2014 la CP_1 notiziava il cliente dell'avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento, informando altresì che il pagamento delle rate sarebbe avvenuto il 30 di ogni mese;
3) nonostante il puntuale pagamento delle rate al 30 di ogni mese, così come prescritto dalla comunicazione sopra indicata, la addebitava CP_1 inspiegabilmente spese di sollecito per euro 420,53 euro, a fronte, secondo la prospettazione della convenuta, del ritardato pagamento delle rate del finanziamento concesso, avvenuto al 30 di ogni mese anziché il 15 di ogni mese;
4) il ricorrente si vedeva quindi costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla chiedendo CP_1 altresì che quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni (danno da stress e all'immagine) quantificati in euro 4.500,00, subiti dal ricorrente a causa dei ripetuti solleciti, anche telefonici, effettuati da incaricati nei CP_1 suoi riguardi per il pagamento del saldo delle rate scadute.
Tutto ciò premesso, l'attore, quindi, chiedeva, previo accertamento della conclusione del contratto alla data del 4.11.2014 che: 1) in primo luogo, venisse accertata la periodicità delle rate al 30 di ogni mese;
2) venisse annullata la richiesta di addebito della somma di euro 420,53 e, infine, che venisse condannata la al risarcimento del danno, quantificato in euro CP_1
4.500,00, il tutto con pagamento alle spese di lite da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di CP_1 costituzione e risposta regolarmente depositata, a mezzo della quale la società precisava, in punto di fatto, quanto alla data di scadenza delle rate, che la comunicazione cui faceva riferimento l'attore integrava una semplice “welcome letter”, priva di valenza contrattuale e che fosse intervenuta in pari data ulteriore comunicazione da parte della stessa società a mezzo della quale sarebbe stata cristallizzata la scadenza delle rate al 15 di ogni mese.
Sulla scorta di quanto rappresentato, la stessa concludeva per il rigetto nel merito delle domande di parte attrice, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con sentenza n. 1058/2018, depositata in data 18.06.2018, il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, accoglieva in parte la domanda attorea riconoscendo che la data di Pt_1 scadenza delle rate del prestito era fissata al 30 di ogni mese (come da comunicazione successivamente inoltrata), dichiarando non dovute CP_1 le spese di sollecito per euro 420,53 e rigettava, invece, la richiesta di risarcimento danno ritenendola non provata, con compensazione delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1050/2018 insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva reiterando CP_1 le difese già espletate in primo grado e insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto non provati;
per tale via, chiedeva, dunque, di rigettare l'appello interposto da , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 24.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile, essendo stato tempestivamente introdotto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ancora, preliminarmente, si osserva che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado". Ciò posto, nel caso di specie l'appellante impugna il capo di sentenza di primo grado limitatamente alla richiesta di risarcimento danno rigettata dal Giudice di prime cure.
Di contro, l'appellato, nell'atto di comparsa di costituzione e risposta depositato, reitera le difese già svolte in primo grado (in ordine alla scadenza della rata e al rigetto della domanda risarcitoria), non proponendo invece specifico appello incidentale sulle domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice.
Ed infatti, lo stesso nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta chiede di confermare la sentenza di primo grado (Cfr. conclusioni dell'atto di comparsa depositato in cui l'appellato chiede: “di respingere l'appello interposto da , in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i Parte_1 motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado”).
Dunque, richiamati i principi sopra esposti in tema di effetto devolutivo dell'appello e in assenza della proposizione da parte dell'appellato di un appello incidentale, si esaminerà esclusivamente il motivo di gravame proposto dall'appellante inerente il rigetto della richiesta di risarcimento danno, ritenendo invece oggetto di giudicato la decisione del precedente giudice in punto di scadenza rata e di addebiti illegittimi.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, in quanto il danno lamentato (nella specie danno da stress e all'immagine) non risulta provato.
Ed infatti, l'appellante ha lamentato soltanto genericamente di aver subito un danno (Cfr. atto di citazione in primo grado e quello di appello in cui quest'ultimo asserisce: “a seguito degli ingiusti contatti giornalieri nonché di accessi arbitrari presso la propria abitazione, anche alla presenza di terzi, da parte di incaricati della volti al recupero stragiudiziale, aveva CP_1 subito per circa un anno un continuo stress, oltre che un danno alla propria immagine e reputazione, tanto da essere costretto a rivolgersi ad un legale per risolvere questa incresciosa situazione in quanto non è stato possibile risolverla bonariamente” cfr. pag. 5 dell'atto di appello e pag.
2-3 dell'atto di citazione di primo grado ed ancora a pag. 7 dell'atto di appello in cui lo stesso riferisce che l'attività di recupero credito a domicilio, avvenuta anche alla presenza di terze persone, avrebbe screditato la reputazione e l'immagine del
), senza fornire una specifica prova in ordine al pregiudizio Parte_1 sofferto.
In tema di risarcimento danno non patrimoniale giova richiamare l'orientamento ormai granitico della Suprema Corte, il quale statuisce che:
“anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056).
A tale stregua, dunque sancisce la Corte che “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (v. Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585; Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione, 23/1/2014, n. 1361)
Con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale, precisa la Corte che esso consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Corte di Cassazione, 3/10/2016, n. 19641; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Corte di Cassazione, 16/11/2017, n. 27229; Corte di Cassazione, 11/4/2017, n. 9250; Corte di Cassazione, 19/10/2016, n. 21059; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992), si è dalla Corte più volte avuto modo di affermare che esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Corte di Cassazione, 16/2/2012, n. 2228; Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527), e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527; Corte di Cassazione, 25 settembre 2012, n. 16255; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992 ).
In conclusione, quindi, può ritenersi che la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale, deve superare non solo lo scrutinio volto alla identificazione della situazione soggettiva lesa, ma anche la verifica del superamento della soglia di sufficiente gravità e serietà della lesione, individuata quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria: il risarcimento presuppone che il danno derivi da una lesione seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni.
Orbene, nel caso in esame, dunque, alcun danno “da stress” e/o all'immagine potrebbe essere risarcito, atteso che l'appellante non ha dimostrato circostanze specifiche da cui poter ricavare la prova (sia pure presuntiva) di un danno morale subito per effetto dell'evento dannoso.
Né, peraltro, possono ritenersi esaustive, ai fini della prova del danno lamentato, le dichiarazioni rilasciate dal figlio del , escusso nel Parte_1 precedente grado di giudizio, in quanto affette da genericità.
Ed infatti il predetto teste si è limitato solo a riferire che incaricati CP_1 avrebbero provveduto a raggiugere sia telefonicamente che personalmente il ricorrente, per sollecitare lo stesso al regolare pagamento delle rate (Cfr. verbale dell'udienza del 14.9.2017 svoltasi innanzi al Giudice di Pace).
Nemmeno possono provare il danno sofferto le chat di messagistica istantanea (nella specie le conversazioni Whatsapp verosimilmente intercorse tra il figlio del e la nonché i messaggi privati inoltrati dalla Parte_1 CP_1 CP_1 sull'utenza telefonica del a mezzo dei quali si sarebbe sollecitato il Pt_1 puntuale pagamento delle rate); ed invero, si evidenzia come le stesse, oltre ad essere inammissibili, per non essere state inserite nell'indice del foliario, (non risultando né denominate né numerate nella produzione di parte attrice di primo grado), nulla provano in ordine al danno lamentato.
Peraltro, non si comprende in cosa possa essere consistito il denunciato atteggiamento persecutorio tenuto da e quale danno possa aver CP_1 cagionato all'appellante (anche in termini di screditamento della sua reputazione), laddove si consideri che è una pratica abbastanza frequente che gli intermediari finanziari, in caso di mancato pagamento da parte dei consumatori delle rate dei prestiti concessi, si attivino, anche mediante contatti telefonici forniti debitamente in sede di stipula del contratto, al fine di sollecitare il pagamento dell'arretrato.
Tanto premesso, non si può ritenere assolto l'onere probatorio in relazione al danno-conseguenza non patrimoniale.
Nessun elemento probatorio agli atti, infatti, è strumentale, neppure per presunzioni, a poter considerare raggiunta la prova del pregiudizio non patrimoniale patito a seguito degli eventi descritti.
Ad ogni buon conto, al di là dei pregiudizi lamentati che, però, non risultano dimostrati, deve osservarsi in ogni caso come gli stessi ben possono inquadrarsi nei concetti di disagi, stress, fastidi i quali possono ritenersi meritevoli di tutela quando superano l'ordinaria soglia di tollerabilità.
Si ricordi, infatti, come già accennato sopra, che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (cfr. C. 29206/2019).
Stessa cosa dicasi per l'astratto e generico, addirittura potenziale, “danno all'immagine” prospettato dall'appellante quale conseguenza delle rivendicazioni dell'appellato poiché alcuna circostanza fattuale è stata compiutamente allegata e provata da cui poter avvalorare la fondatezza della domanda in parte qua.
In ragione di quanto argomentato, l'appello va rigettato e, conseguentemente, va confermata la sentenza nr. 1050/2018 resa dal Giudice di Pace di Carinola.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori minimi (in ragione della natura della controversia e dell'attività svolta) di cui al DM 147/2022 sullo scaglione di valore fino a 5.200/00 .
Le spese del primo grado di giudizio vanno invece tenute ferme (cfr. sul punto Cass. civ. 15483/2008, secondo cui il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedete regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei confronti di ogni altra eccezione e domanda Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1278,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale, oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2010.
Santa Maria Capua Vetere, 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato ai sensi, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 817/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Carinola n. 1050/2018 depositata il 18.06.2018 non notificata;
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Parte_1
Incaldana Daniela Cattolico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mondragone (CE), via Pisa n. 92 (per comunicazioni via fax 0823-1760141 – Pec: Email_1
- Parte appellante
E
in persona dei suoi procuratori, Dott. Controparte_1 [...]
Dott. rappresentata e difesa, giusta procura agli CP_2 Controparte_3 atti, dall'Avv. Francesco Cella e, disgiuntivamente, dall'Avv. Giancarlo Carnielli di Caserta, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Piazza Luigi Vanvitelli, 25, Caserta
- Parte appellata
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, rappresentando che: 1) CP_1 in data 24.10.2014 sottoscriveva con la una richiesta di prestito CP_1 finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, recante nr. 14194224, per l'importo complessivo di € 12.720,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili, mediante bollettini postali (ciascuna di € 253,37) con scadenze fissate inizialmente al 15 di ogni mese;
2) con successiva comunicazione datata 4.11.2014 la CP_1 notiziava il cliente dell'avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento, informando altresì che il pagamento delle rate sarebbe avvenuto il 30 di ogni mese;
3) nonostante il puntuale pagamento delle rate al 30 di ogni mese, così come prescritto dalla comunicazione sopra indicata, la addebitava CP_1 inspiegabilmente spese di sollecito per euro 420,53 euro, a fronte, secondo la prospettazione della convenuta, del ritardato pagamento delle rate del finanziamento concesso, avvenuto al 30 di ogni mese anziché il 15 di ogni mese;
4) il ricorrente si vedeva quindi costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla chiedendo CP_1 altresì che quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni (danno da stress e all'immagine) quantificati in euro 4.500,00, subiti dal ricorrente a causa dei ripetuti solleciti, anche telefonici, effettuati da incaricati nei CP_1 suoi riguardi per il pagamento del saldo delle rate scadute.
Tutto ciò premesso, l'attore, quindi, chiedeva, previo accertamento della conclusione del contratto alla data del 4.11.2014 che: 1) in primo luogo, venisse accertata la periodicità delle rate al 30 di ogni mese;
2) venisse annullata la richiesta di addebito della somma di euro 420,53 e, infine, che venisse condannata la al risarcimento del danno, quantificato in euro CP_1
4.500,00, il tutto con pagamento alle spese di lite da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di CP_1 costituzione e risposta regolarmente depositata, a mezzo della quale la società precisava, in punto di fatto, quanto alla data di scadenza delle rate, che la comunicazione cui faceva riferimento l'attore integrava una semplice “welcome letter”, priva di valenza contrattuale e che fosse intervenuta in pari data ulteriore comunicazione da parte della stessa società a mezzo della quale sarebbe stata cristallizzata la scadenza delle rate al 15 di ogni mese.
Sulla scorta di quanto rappresentato, la stessa concludeva per il rigetto nel merito delle domande di parte attrice, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con sentenza n. 1058/2018, depositata in data 18.06.2018, il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, accoglieva in parte la domanda attorea riconoscendo che la data di Pt_1 scadenza delle rate del prestito era fissata al 30 di ogni mese (come da comunicazione successivamente inoltrata), dichiarando non dovute CP_1 le spese di sollecito per euro 420,53 e rigettava, invece, la richiesta di risarcimento danno ritenendola non provata, con compensazione delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1050/2018 insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva reiterando CP_1 le difese già espletate in primo grado e insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto non provati;
per tale via, chiedeva, dunque, di rigettare l'appello interposto da , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 24.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile, essendo stato tempestivamente introdotto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ancora, preliminarmente, si osserva che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado". Ciò posto, nel caso di specie l'appellante impugna il capo di sentenza di primo grado limitatamente alla richiesta di risarcimento danno rigettata dal Giudice di prime cure.
Di contro, l'appellato, nell'atto di comparsa di costituzione e risposta depositato, reitera le difese già svolte in primo grado (in ordine alla scadenza della rata e al rigetto della domanda risarcitoria), non proponendo invece specifico appello incidentale sulle domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice.
Ed infatti, lo stesso nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta chiede di confermare la sentenza di primo grado (Cfr. conclusioni dell'atto di comparsa depositato in cui l'appellato chiede: “di respingere l'appello interposto da , in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i Parte_1 motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado”).
Dunque, richiamati i principi sopra esposti in tema di effetto devolutivo dell'appello e in assenza della proposizione da parte dell'appellato di un appello incidentale, si esaminerà esclusivamente il motivo di gravame proposto dall'appellante inerente il rigetto della richiesta di risarcimento danno, ritenendo invece oggetto di giudicato la decisione del precedente giudice in punto di scadenza rata e di addebiti illegittimi.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, in quanto il danno lamentato (nella specie danno da stress e all'immagine) non risulta provato.
Ed infatti, l'appellante ha lamentato soltanto genericamente di aver subito un danno (Cfr. atto di citazione in primo grado e quello di appello in cui quest'ultimo asserisce: “a seguito degli ingiusti contatti giornalieri nonché di accessi arbitrari presso la propria abitazione, anche alla presenza di terzi, da parte di incaricati della volti al recupero stragiudiziale, aveva CP_1 subito per circa un anno un continuo stress, oltre che un danno alla propria immagine e reputazione, tanto da essere costretto a rivolgersi ad un legale per risolvere questa incresciosa situazione in quanto non è stato possibile risolverla bonariamente” cfr. pag. 5 dell'atto di appello e pag.
2-3 dell'atto di citazione di primo grado ed ancora a pag. 7 dell'atto di appello in cui lo stesso riferisce che l'attività di recupero credito a domicilio, avvenuta anche alla presenza di terze persone, avrebbe screditato la reputazione e l'immagine del
), senza fornire una specifica prova in ordine al pregiudizio Parte_1 sofferto.
In tema di risarcimento danno non patrimoniale giova richiamare l'orientamento ormai granitico della Suprema Corte, il quale statuisce che:
“anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056).
A tale stregua, dunque sancisce la Corte che “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (v. Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585; Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione, 23/1/2014, n. 1361)
Con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale, precisa la Corte che esso consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Corte di Cassazione, 3/10/2016, n. 19641; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Corte di Cassazione, 16/11/2017, n. 27229; Corte di Cassazione, 11/4/2017, n. 9250; Corte di Cassazione, 19/10/2016, n. 21059; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992), si è dalla Corte più volte avuto modo di affermare che esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Corte di Cassazione, 16/2/2012, n. 2228; Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527), e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527; Corte di Cassazione, 25 settembre 2012, n. 16255; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992 ).
In conclusione, quindi, può ritenersi che la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale, deve superare non solo lo scrutinio volto alla identificazione della situazione soggettiva lesa, ma anche la verifica del superamento della soglia di sufficiente gravità e serietà della lesione, individuata quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria: il risarcimento presuppone che il danno derivi da una lesione seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni.
Orbene, nel caso in esame, dunque, alcun danno “da stress” e/o all'immagine potrebbe essere risarcito, atteso che l'appellante non ha dimostrato circostanze specifiche da cui poter ricavare la prova (sia pure presuntiva) di un danno morale subito per effetto dell'evento dannoso.
Né, peraltro, possono ritenersi esaustive, ai fini della prova del danno lamentato, le dichiarazioni rilasciate dal figlio del , escusso nel Parte_1 precedente grado di giudizio, in quanto affette da genericità.
Ed infatti il predetto teste si è limitato solo a riferire che incaricati CP_1 avrebbero provveduto a raggiugere sia telefonicamente che personalmente il ricorrente, per sollecitare lo stesso al regolare pagamento delle rate (Cfr. verbale dell'udienza del 14.9.2017 svoltasi innanzi al Giudice di Pace).
Nemmeno possono provare il danno sofferto le chat di messagistica istantanea (nella specie le conversazioni Whatsapp verosimilmente intercorse tra il figlio del e la nonché i messaggi privati inoltrati dalla Parte_1 CP_1 CP_1 sull'utenza telefonica del a mezzo dei quali si sarebbe sollecitato il Pt_1 puntuale pagamento delle rate); ed invero, si evidenzia come le stesse, oltre ad essere inammissibili, per non essere state inserite nell'indice del foliario, (non risultando né denominate né numerate nella produzione di parte attrice di primo grado), nulla provano in ordine al danno lamentato.
Peraltro, non si comprende in cosa possa essere consistito il denunciato atteggiamento persecutorio tenuto da e quale danno possa aver CP_1 cagionato all'appellante (anche in termini di screditamento della sua reputazione), laddove si consideri che è una pratica abbastanza frequente che gli intermediari finanziari, in caso di mancato pagamento da parte dei consumatori delle rate dei prestiti concessi, si attivino, anche mediante contatti telefonici forniti debitamente in sede di stipula del contratto, al fine di sollecitare il pagamento dell'arretrato.
Tanto premesso, non si può ritenere assolto l'onere probatorio in relazione al danno-conseguenza non patrimoniale.
Nessun elemento probatorio agli atti, infatti, è strumentale, neppure per presunzioni, a poter considerare raggiunta la prova del pregiudizio non patrimoniale patito a seguito degli eventi descritti.
Ad ogni buon conto, al di là dei pregiudizi lamentati che, però, non risultano dimostrati, deve osservarsi in ogni caso come gli stessi ben possono inquadrarsi nei concetti di disagi, stress, fastidi i quali possono ritenersi meritevoli di tutela quando superano l'ordinaria soglia di tollerabilità.
Si ricordi, infatti, come già accennato sopra, che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (cfr. C. 29206/2019).
Stessa cosa dicasi per l'astratto e generico, addirittura potenziale, “danno all'immagine” prospettato dall'appellante quale conseguenza delle rivendicazioni dell'appellato poiché alcuna circostanza fattuale è stata compiutamente allegata e provata da cui poter avvalorare la fondatezza della domanda in parte qua.
In ragione di quanto argomentato, l'appello va rigettato e, conseguentemente, va confermata la sentenza nr. 1050/2018 resa dal Giudice di Pace di Carinola.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori minimi (in ragione della natura della controversia e dell'attività svolta) di cui al DM 147/2022 sullo scaglione di valore fino a 5.200/00 .
Le spese del primo grado di giudizio vanno invece tenute ferme (cfr. sul punto Cass. civ. 15483/2008, secondo cui il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedete regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei confronti di ogni altra eccezione e domanda Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1278,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale, oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2010.
Santa Maria Capua Vetere, 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso