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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2106/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2106/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MASERATI PATRIZIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VIA FOLLA DI SOTTO N. 10 PA;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Torrevecchia Pia, in data 01/10/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torrevecchia Pia, alla Parte II, Serie A, n. 7, anno 2005, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
- Ordinare al Comune di Torrevecchia Pia (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto con il rito concordatario in Torrevecchia Pia
(PV) in data 01/10/2005 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torrevecchia Pia (PV) al n.7, Parte II, Serie A, anno 2005.
pag. 1 di 4 - I coniugi vivranno separati praticandosi il mutuo rispetto.
- I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 ne manterranno paritaria responsabilità, concordando le decisioni di maggiore interesse
(istruzione e formazione, salute, educazione) e assumendo invece autonomamente quelle ordinarie afferenti la quotidianità nei periodi in cui ciascuno li avrà con sé, ed avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- La casa coniugale, intestata pro indiviso a ed alla di lui madre Sig.ra Parte_1
, sita in Landriano (PV), Viale della Resistenza n. 3, completa di Parte_2 arredi e suppellettili, viene assegnata alla moglie che vi continuerà a risiedere con i figli.
- Il marito si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale entro il 30/06/2025, stabilendosi in un'abitazione adeguata anche alle esigenze dei figli e portando con sè i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali
Dal momento del rilascio della casa coniugale, il padre terrà con sè i figli, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 14,00 sino alla domenica sera alle ore 22,00, oltre due sere infrasettimanali da concordare con la madre dalle ore 19,00 alle ore 22,00, nonchè due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, previo accordo con la stessa madre da tenersi entro il mese di Maggio di ogni anno.
Nell'ipotesi in cui un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli in un giorno/notte o nel fine settimana stabilito, lo stesso dovrà avvisare l'altro, con un anticipo di almeno due giorni. Qualora l'impossibilità riguardi il padre, il giorno o il fine settimana non goduto potrà essere recuperato dal medesimo nel giorno e nel fine settimana successivo, compatibilmente alle esigenze della madre e/o dei figli.
- Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno la pausa scolastica per metà con la madre e per metà con il padre, alternando, di anno in anno, il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre, nonchè i seguenti periodi: 26/12-30/12 e 31/12-06/01; anche relativamente alle vacanze pasquali, i due minori trascorreranno tale periodo di pausa scolastica per metà con il padre e per metà con la madre, con alternanza per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- Sempre a decorrere dal momento del rilascio della casa coniugale, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al normale mantenimento dei figli minori e e sino all'indipendenza Per_1 Per_2
pag. 2 di 4 economica degli stessi, la somma di € 700,00= (settecento/00) per dodici mensilità, ossia
€ 350,00= per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato ad essa Controparte_1
- Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, ritenute necessarie per i figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. I giustificativi di spesa dovranno essere intestati ai minori interessati in modo da consentire ad entrambi i genitori il relativo sgravio fiscale.
- L'assegno unico per i figli e sarà di spettanza della moglie. Per_1 Per_2
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Dichiarano altresì di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente.
- I coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambi di domicilio e di residenza ed a rilasciarsi reciprocamente le sottoscrizioni necessarie per il rilascio del documento valido per l'espatrio per i figli minori (carta di identità/passaporto)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 01/10/2005, in Torrevecchia Pia, in data
[...]
01/10/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrevecchia Pia, alla Parte II, Serie A, n. 7, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2106/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2106/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MASERATI PATRIZIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VIA FOLLA DI SOTTO N. 10 PA;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Torrevecchia Pia, in data 01/10/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torrevecchia Pia, alla Parte II, Serie A, n. 7, anno 2005, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
- Ordinare al Comune di Torrevecchia Pia (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto con il rito concordatario in Torrevecchia Pia
(PV) in data 01/10/2005 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torrevecchia Pia (PV) al n.7, Parte II, Serie A, anno 2005.
pag. 1 di 4 - I coniugi vivranno separati praticandosi il mutuo rispetto.
- I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 ne manterranno paritaria responsabilità, concordando le decisioni di maggiore interesse
(istruzione e formazione, salute, educazione) e assumendo invece autonomamente quelle ordinarie afferenti la quotidianità nei periodi in cui ciascuno li avrà con sé, ed avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- La casa coniugale, intestata pro indiviso a ed alla di lui madre Sig.ra Parte_1
, sita in Landriano (PV), Viale della Resistenza n. 3, completa di Parte_2 arredi e suppellettili, viene assegnata alla moglie che vi continuerà a risiedere con i figli.
- Il marito si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale entro il 30/06/2025, stabilendosi in un'abitazione adeguata anche alle esigenze dei figli e portando con sè i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali
Dal momento del rilascio della casa coniugale, il padre terrà con sè i figli, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 14,00 sino alla domenica sera alle ore 22,00, oltre due sere infrasettimanali da concordare con la madre dalle ore 19,00 alle ore 22,00, nonchè due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, previo accordo con la stessa madre da tenersi entro il mese di Maggio di ogni anno.
Nell'ipotesi in cui un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli in un giorno/notte o nel fine settimana stabilito, lo stesso dovrà avvisare l'altro, con un anticipo di almeno due giorni. Qualora l'impossibilità riguardi il padre, il giorno o il fine settimana non goduto potrà essere recuperato dal medesimo nel giorno e nel fine settimana successivo, compatibilmente alle esigenze della madre e/o dei figli.
- Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno la pausa scolastica per metà con la madre e per metà con il padre, alternando, di anno in anno, il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre, nonchè i seguenti periodi: 26/12-30/12 e 31/12-06/01; anche relativamente alle vacanze pasquali, i due minori trascorreranno tale periodo di pausa scolastica per metà con il padre e per metà con la madre, con alternanza per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- Sempre a decorrere dal momento del rilascio della casa coniugale, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al normale mantenimento dei figli minori e e sino all'indipendenza Per_1 Per_2
pag. 2 di 4 economica degli stessi, la somma di € 700,00= (settecento/00) per dodici mensilità, ossia
€ 350,00= per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato ad essa Controparte_1
- Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, ritenute necessarie per i figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. I giustificativi di spesa dovranno essere intestati ai minori interessati in modo da consentire ad entrambi i genitori il relativo sgravio fiscale.
- L'assegno unico per i figli e sarà di spettanza della moglie. Per_1 Per_2
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Dichiarano altresì di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente.
- I coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambi di domicilio e di residenza ed a rilasciarsi reciprocamente le sottoscrizioni necessarie per il rilascio del documento valido per l'espatrio per i figli minori (carta di identità/passaporto)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 01/10/2005, in Torrevecchia Pia, in data
[...]
01/10/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrevecchia Pia, alla Parte II, Serie A, n. 7, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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