Art. 8.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.
Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente e' riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.
Il collocamento fuori ruolo e' disposto per una sola volta per non piu' di 2.200 unita' subordinatamente al giudizio di idoneita' espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, e' consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilita' di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.
Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente e' riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.
Il collocamento fuori ruolo e' disposto per una sola volta per non piu' di 2.200 unita' subordinatamente al giudizio di idoneita' espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, e' consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilita' di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.