CA
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/09/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 190/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi La
[...] C.F._2
Placa (PEC: Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 TE
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Maria Bivona C.F._5
(PEC: Email_2
(C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'avv. Calogero Lanzarone (PEC:
Email_3
appellati
Conclusioni per gli appellanti: 2
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
Preliminarmente, per i fondati e gravi motivi sopra esposti (fumus boni iuris
e periculum in mora), sospendere inaudita altera parte e/o previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n.
500/21, resa inter partes emessa dal Tribunale di Sciacca e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento giudiziale deriverebbe agli odierni appellanti un danno grave ed irreparabile.
Nel merito, previa riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame:
Ritenere e dichiarare che la mera asserzione difensiva degli attori contenuta nella memoria ex art. 183 V comma (vecchia formulazione) depositata il
9/05/2006 nel giudizio n. R.G. 26/2005, non poteva essere considerata domanda giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., mancando nel caso di specie l'esplicitazione del petitum e della causa petendi (beni caduti nella successione, quota di riserva, consistenza e valore della riduzione e lesione della riserva, determinazione della disponibile) e mancando da parte degli stessi la specificazione dei motivi dei quali sarebbe dovuta essere disposta la riduzione.
Ritenere e dichiarare che la mera asserzione difensiva contenuta nella memoria ex art. 183 V comma (vecchia formulazione) depositata il 9/05/2006, nel giudizio n. R.G. 26/2005, non essendo domanda giudiziale non poteva avere alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione per la formulazione della domanda di riduzione.
Conseguentemente ritenere e dichiarare che il diritto degli attori di chiedere la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento di Persona_1 dell'01/02/2005, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado
(13/03/2018) è ampiamente prescritto per decorso del termine decennale, 3
decorrente dall'accettazione espressa dell'eredità avvenuta con la pubblicazione del testamento di dell'01/02/2005, ovvero decorrente Persona_1 dall'accettazione tacita dell'eredità, avvenuta con il possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi – del fabbricato sito in Menfi Via Pt_1 Pt_2
Morrione n. 56 (unico bene oggetto della disposizione testamentaria della de cuius ), a far data dall'apertura della successione (10/01/2004). Persona_1
Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 500/21 per omessa pronuncia in ordine alla eccezione formulata dagli appellanti di inammissibilità della domanda di riduzione formulata dagli attori per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo ad essi quali legittimari pretermessi che agiscono in riduzione (indicazione dei beni caduti nella successione, della quota di riserva, della consistenza e del valore della riduzione
e lesione della riserva, della determinazione della disponibile), con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112
c.p.c.
Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di riduzione formulata dagli attori per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo agli stessi quali legittimari pretermessi che agiscono in riduzione non avendo indicato i beni caduti nella successione, la quota di riserva, la consistenza e il valore della riduzione e lesione della riserva, in uno alla determinazione della quota disponibile.
Conseguentemente, tenuto conto dei motivi di gravame che rendono l'azione di riduzione formulata dagli attori prescritta per decorso del termine decennale, inammissibile, perché generica per quanto ampiamente dedotto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per gli appellati , MI e Controparte_1 CP_2 Pt_1 4
: CP_3
“dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dai Sigg.
e nei confronti degli odierni appellati in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi espressi gradatamente nella comparsa di costituzione, che qui si intende integralmente trascritta, con ogni statuizione consequenziale.
Confermare la sentenza impugnata n. 500/21 Reg. Sent. Tr. Sciacca del 21 dicembre 2021.
Con vittoria di spese ed onorari anche per questo grado di giudizio”
Conclusioni per l'appellato : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Reiectis CP_4
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, formulata da parte appellante;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dai Sigg.
e nei confronti dei Sigg. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi CP_1 CP_2 CP_3 espressi gradatamente in narrativa, con ogni statuizione consequenziale.
Confermare la sentenza impugnata n. 500/21 Reg. Sent. Tr. Sciacca del 21 dicembre 2021.
Con vittoria di spese ed onorari anche per questo grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 500/2021 pubblicata il 22.12.2021 il Tribunale di
Sciacca, decidendo sulla domanda di riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo di avanzata da , Persona_1 Parte_3
, e nei confronti dei Controparte_1 TE Controparte_3 coniugi e statuì come segue: “accerta e Parte_1 Parte_2 dichiara che le disposizioni testamentarie della de cuius di cui Persona_1 5
al testamento olografo del 4 marzo 2002 pubblicato l'11 febbraio 2005 sono lesive della quota di legittima relativamente ai fi-gli MI , Pt_3 CP_1
, e nella misura di € 10.359,53.
[...] TE Controparte_3 ciascuno oltre interessi;
per l'effetto dispone la riduzione della disposizione testamentaria della de cuius di cui al testamento olografo del 4 Persona_1 marzo 2002 pubblicato l'11 febbraio 2005 per l'importo corrispondente;
condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Controparte_1 TE Controparte_3 della somma di nella € 10.359,53 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi €
8.000,00 per compensi avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per rimborso spese vive;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese occorse per l'espletata CTU liquidate con separato decreto”.
Gli attori incoarono il giudizio esponendo: di avere in precedenza (con atto di citazione notificato in data 5.1.2005) convenuto i fratelli e Pt_1 CP_5 chiedendo la divisione dell'asse ereditario in morte dei genitori e Parte_4 secondo la successione legittima in assenza di testamenti;
che Persona_1 in tale giudizio (proc. n. 26/2005 R.G.) si era costituito Parte_1 contestando la successione legittima per la parte materna avendo la madre fatto testamento in data 4.5.2002 in favore di e della moglie Parte_1
di avere quindi proposto, nella memoria ex art. 183 V comma Parte_2
c.p.c. depositata in data 9.5.2006, azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima;
che il c.t.u. nominato in tale precedente giudizio aveva riscontrato, per la successione materna, una lesione della quota spettante ai legittimari pari ad € 10.577,78 ciascuno;
che con sentenza n. 231/2012 il
Tribunale, dichiarata aperta la successione testamentaria di Persona_1 6
deceduta in Menfi il 10.1.2004, aveva altresì accertato, in accoglimento della domanda di riduzione proposta dagli attori, la lesione della quota di legittima pari a € 10.577,78 per ciascuno di essi, riducendo la disposizione di cui al testamento per l'importo corrispondente;
che a seguito di gravame interposto da Parte_1
e la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.
[...] Parte_2
1747/2017 aveva dichiarato inammissibile la detta azione di riduzione in quanto tardivamente proposta da , , e con la Controparte_1 Pt_3 CP_2 CP_3 suddetta memoria e per l'effetto aveva condannato gli appellati in solido alle spese di giudizio. Affermarono pertanto di volere (nuovamente) proporre, quali eredi legittimari lesi e pretermessi, l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie relativamente al testamento olografo della madre – non Persona_1 impedendo, peraltro, a loro dire, la precedente declaratoria di inammissibilità la riproposizione della domanda, comunque non prescritta – e indicarono, dunque, la composizione dell'asse relitto, riportandosi anche alla relazione di consulenza esperita nel procedimento divisorio avente ad oggetto la successione del padre
(depositata il 24 novembre 2009 nel proc. n. 26/2005), Persona_2 con la determinazione del valore dei beni e della quota di legittima.
Si costituirono e preliminarmente Parte_1 Parte_2 eccependo la litispendenza ex art. 39 c.p.c. essendo stato l'atto di citazione notificato il 13.3.2018 in pendenza del termine per proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1747/2017 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo. Eccepirono inoltre la prescrizione decennale dell'azione di riduzione, stante l'accettazione espressa dell'eredità mediante la pubblicazione del testamento di dell'1.2.2005 ovvero in maniera tacita a fronte Persona_1 del possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi del Controparte_6 fabbricato sito in Menfi Via Morrione n. 56 (unico bene oggetto della disposizione testamentaria della de cuius a far data dall'apertura della Persona_1 successione (10.1.2004), negando comunque l'idoneità della memoria ex art. 183 7
V comma (vecchia formulazione) depositata dalla controparte nel precedente giudizio, contenente la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in morte di poi dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello con Persona_1 la sentenza 1747/2017 passata in giudicato il 7.5.2018, ad interrompere il detto termine prescrizionale. Eccepirono, ancora, l'improcedibilità della domanda nei confronti di non essendo stata l'azione preceduta Parte_2 dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli attori.
Chiesero infine, nel merito, il rigetto dell'avversaria domanda, in quanto inammissibile perché generica, oltre che infondata, non essendo sufficiente a tal fine richiamare il contenuto della CTU espletata nel corso del giudizio n. 26/2005
R.G. che, comunque, contestarono.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u. – finalizzata a individuare e descrivere il bene immobile relitto dalla de cuius stimandone il valore con riferimento all'epoca di apertura della successione e a determinare, quindi, il valore della massa ereditaria relitta, della quota disponibile e quella di legittima, accertando l'eventuale lesione e predisponendo un progetto per la reintegrazione della detta quota – venne decisa con la su indicata sentenza con la quale il Tribunale rigettò le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta, rilevando: quanto all'eccezione di litispendenza, che già alla data della prima udienza la sentenza della Corte di Appello citata dai convenuti era passata in giudicato con conseguente definizione del relativo procedimento;
con riferimento all'eccezione di prescrizione, che la proposizione della domanda di riduzione nel corso del primo giudizio con la memoria depositata ex art. 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, sebbene inammissibile, aveva sortito effetto interruttivo ex art. 2943 c.c.; quanto all'eccezione di improcedibilità ex art. 564
c.c., che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per l'esercizio dell'azione di riduzione, opera soltanto per il legittimario che abbia al contempo tempo la qualità di erede, e non anche per il 8
legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Nel merito, il Tribunale, condivise le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato, assodato che l'unico bene costituente la massa relitta da è una quota pari a 2/3 Persona_1 dell'immobile unifamiliare sito nel Comune di Menfi (AG), Via Morrione n. 56, destinata a e giusta testamento olografo Rep. Parte_1 Parte_2
n. 12663 Racc. n° 5496 pubblicato il giorno 11.2.2005, determinato l'ammontare complessivo dell'asse, pari alla quota di cui era proprietaria con Persona_1 valore monetario di € 93.235,82 e, quindi, della quota di legittima, indicata come pari ad €. 62.157,21 corrispondente a sei quote da € 10.359,53, nonché della quota disponibile (pari a € 31.078,61), accolse la domanda attorea e condannò i convenuti alla reintegra della quota di legittima in favore degli eredi pretermessi, oltre che alla refusione delle spese processuali, ponendo a carico dei medesimi convenuti, in solido tra di loro, le spese occorse per l'espletata c.t.u.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno interposto gravame Parte_1
e . Parte_2
Si sono costituiti , MI , e Parte_3 CP_1 TE
, domandando la conferma della sentenza impugnata. In Controparte_3 seguito, nell'interesse di , è stata depositata una memoria di Parte_3 costituzione di nuovo difensore con il richiamo integrale delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del precedente difensore.
La causa, con ordinanza depositata in data 12.3.2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Gli appellanti si dolgono, con il primo motivo, del rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda di riduzione. Sostengono che la domanda di riduzione formulata dagli attori nel corso del primo giudizio (R.G. 26/2005) attraverso la memoria depositata ex art 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, non è 9
idonea ad interrompere la prescrizione, non potendo essere considerata come domanda di riduzione ex art. 554 c.c., per mancanza di petitum e della causa petendi. mentre la norma di cui all'art. 2943 c.c. presuppone che venga formulata una regolare domanda giudiziale completa dei suoi elementi;
reiterano, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione, stante il decorso del termine decennale, decorrente dall'accettazione espressa dell'eredità avvenuta con la pubblicazione del testamento di dell'1.2.2005, ovvero Persona_1 decorrente dall'accettazione tacita dell'eredità, avvenuta con il possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi – del fabbricato sito in Pt_1 Pt_2
Menfi Via Morrione n. 56, a far data dall'apertura della successione (10.1.2004); negano in ogni caso che la citata la memoria depositata ex art 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, abbia sortito effetto interruttivo della prescrizione, essendo la domanda contenuta non in un atto destinato ad instaurare un procedimento giurisdizionale, bensì in un atto endoprocessuale.
Con il secondo motivo, gli impugnanti lamentano la nullità della sentenza resa dal Tribunale per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo agli avversari e, in subordine, ripropongono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova.
4. Il gravame non può essere accolto.
4.1. Quanto al primo motivo, va richiamata innanzi tutto la previsione di cui all'art. 2943 c.c. a mente del quale la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (commi 1 e 2), precisando altresì la norma che l'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente (comma 2).
Esplica, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione anche la domanda 10
che, come nel caso in esame, proposta nel corso di un giudizio pendente e innestandosi in esso, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, non escludendo peraltro l'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, e permanendo tale efficacia fino al giudicato (cfr.
Cass. 5104/2006 e, in senso analogo, v. anche Cass. 23017/2012).
Il principio della efficacia interruttiva della prescrizione collegato alla proposizione della domanda, quand'anche inammissibile, è del resto confermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 1516/2016) che, seppur con specifico riferimento alla domanda nuova introdotta con l'atto di appello, ne ha ribadito l'efficacia interruttiva della prescrizione, poiché presuppone comunque una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.
Ora, nel caso in esame, la richiesta contenuta nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c. (vecchia formulazione) depositata dagli odierni appellati nel giudizio n. R.G. 26/2005 (tra le medesime parti e con la evocazione altresì di
, cfr. anche all. 4 e 5 nel fascicolo di parte attrice in primo grado CP_7 oggi appellata) – il cui tenore (“in ogni caso si chiede di dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 04.05.2002 perché lesive della quota di legittima dei sigg. , , Parte_3 CP_1
e . La donazione disposta dalla madre in favore del figlio CP_3 CP_2
e della di lui moglie deve soggetta a riduzione perché eccedente Parte_1 la quota disponibile”) è pedissequamente riportato nell'atto di appello introduttivo del presente processo (v. a pag. 9 dell'atto di appello) – lungi dal costituire una mera “deduzione difensiva” palesa, invero, inequivocamente l'intenzione degli attori in quel processo di esercitare il diritto affermato e si rivela idonea a porre la controparte nelle condizioni di svolgere una difesa attiva in 11
ordine alla citata domanda. In altri termini, e anche a prescindere dall'esito del vaglio di ammissibilità di cui alla successiva sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 1747/2017, la proposizione della domanda di riduzione nel suddetto giudizio ha avuto l'effetto di portare la pretesa all'effettiva conoscenza dei convenuti, odierni appellanti, integrando tutti i presupposti richiesti dall'art. 2943
c.c. per l'effetto interruttivo della prescrizione.
A ciò si aggiunga che la qualificazione operata con la menzionata sentenza n. 1747/2017 che ha dichiarato inammissibile la “domanda di riduzione” formulata soltanto nel contesto della memoria ex art. 183 V comma c.p.c. (e non all'udienza di trattazione), è divenuta definitiva, essendo essa passata in giudicato
– per come già indicato dagli odierni appellanti e rilevato dal Tribunale, con statuizione non oggetto in parte qua di censura – con effetti vincolanti nel presente giudizio (v. anche Cass. 24433/2013).
In ragione del citato effetto interruttivo prodotto dalla proposizione della domanda di riduzione, quand'anche inammissibile, con la memoria ex art. 183 V comma c.p.c. depositata in data 9.5.2006, mantenutosi, ai sensi dell'art. 2945 c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza (n. 1747/2017) che su quella domanda ha deciso sancendone l'inammissibilità (v. anche Cass. 29609/2019), deve ritenersi tempestiva l'iniziativa assunta dagli odierni appellati con l'atto di citazione introduttivo del pregresso grado, notificato in data 13.3.2018.
4.2. E' del pari infondato il secondo motivo di gravame attinente all'assunta violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di prime cure deciso sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova a carico degli attori in riduzione.
Secondo un concorde insegnamento giurisprudenziale, non sussiste vizio di omessa pronuncia, ancorché manchi una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo 12
di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 4.10.2011, n. 20311 e tra le più recenti Cass. 21120/2020).
Nel caso in esame, la valutazione di fondatezza nel merito della domanda di riduzione è all'evidenza incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti nel pregresso grado che, pertanto, deve ritenersi implicitamente rigettata, con conseguente insussistenza del vizio prospettato.
L'eccezione indicata, oggi riproposta dagli appellanti, si rivela comunque infondata, atteso che nell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza, peraltro, che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, potendo a tal fine allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. tra le più recenti Cass. 18199/2020 e Cass.
17926/2020). In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni può essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima e, una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della
C.T.U.
Ciò è avvenuto nel caso in esame, avendo gli attori nel pregresso grado indicato nell'atto di citazione, anche tramite il richiamo alla c.t.u. espletata nel precedente giudizio, la composizione dell'asse relitto, con la determinazione del valore dei beni e della quota di legittima, secondo quanto rappresentato nella citata c.t.u. altresì prodotta dagli istanti. A fronte di ciò, il Tribunale correttamente 13
ha disposto l'espletamento di (altre) indagini tecniche d'ufficio, all'esito delle quali, confermata la lesione, peraltro in una misura solo lievemente differente da quella già indicata dagli attori nel pregresso grado, sulla base delle condivise valutazioni dell'ausiliare, ha accolto la domanda nei termini sopra indicati.
Conseguentemente, e in assenza del resto di specifiche censure in relazione all'entità della lesione come accertata e determinata dal Tribunale (anche arg. ex
Cass. S.U. 27199/2017), la sentenza impugnata va integralmente confermata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado. Tali spese si liquidano come in dispositivo, unitariamente per tutti gli appellati, aventi la medesima posizione processuale senza lo svolgimento di diversificate argomentazioni difensive e in applicazione, altresì, del principio della non debenza delle spese superflue desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c., secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 500/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021 dal Tribunale di
Sciacca; condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA. 14
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 12.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 190/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi La
[...] C.F._2
Placa (PEC: Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 TE
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Maria Bivona C.F._5
(PEC: Email_2
(C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'avv. Calogero Lanzarone (PEC:
Email_3
appellati
Conclusioni per gli appellanti: 2
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
Preliminarmente, per i fondati e gravi motivi sopra esposti (fumus boni iuris
e periculum in mora), sospendere inaudita altera parte e/o previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n.
500/21, resa inter partes emessa dal Tribunale di Sciacca e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento giudiziale deriverebbe agli odierni appellanti un danno grave ed irreparabile.
Nel merito, previa riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame:
Ritenere e dichiarare che la mera asserzione difensiva degli attori contenuta nella memoria ex art. 183 V comma (vecchia formulazione) depositata il
9/05/2006 nel giudizio n. R.G. 26/2005, non poteva essere considerata domanda giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., mancando nel caso di specie l'esplicitazione del petitum e della causa petendi (beni caduti nella successione, quota di riserva, consistenza e valore della riduzione e lesione della riserva, determinazione della disponibile) e mancando da parte degli stessi la specificazione dei motivi dei quali sarebbe dovuta essere disposta la riduzione.
Ritenere e dichiarare che la mera asserzione difensiva contenuta nella memoria ex art. 183 V comma (vecchia formulazione) depositata il 9/05/2006, nel giudizio n. R.G. 26/2005, non essendo domanda giudiziale non poteva avere alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione per la formulazione della domanda di riduzione.
Conseguentemente ritenere e dichiarare che il diritto degli attori di chiedere la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento di Persona_1 dell'01/02/2005, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado
(13/03/2018) è ampiamente prescritto per decorso del termine decennale, 3
decorrente dall'accettazione espressa dell'eredità avvenuta con la pubblicazione del testamento di dell'01/02/2005, ovvero decorrente Persona_1 dall'accettazione tacita dell'eredità, avvenuta con il possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi – del fabbricato sito in Menfi Via Pt_1 Pt_2
Morrione n. 56 (unico bene oggetto della disposizione testamentaria della de cuius ), a far data dall'apertura della successione (10/01/2004). Persona_1
Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 500/21 per omessa pronuncia in ordine alla eccezione formulata dagli appellanti di inammissibilità della domanda di riduzione formulata dagli attori per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo ad essi quali legittimari pretermessi che agiscono in riduzione (indicazione dei beni caduti nella successione, della quota di riserva, della consistenza e del valore della riduzione
e lesione della riserva, della determinazione della disponibile), con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112
c.p.c.
Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di riduzione formulata dagli attori per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo agli stessi quali legittimari pretermessi che agiscono in riduzione non avendo indicato i beni caduti nella successione, la quota di riserva, la consistenza e il valore della riduzione e lesione della riserva, in uno alla determinazione della quota disponibile.
Conseguentemente, tenuto conto dei motivi di gravame che rendono l'azione di riduzione formulata dagli attori prescritta per decorso del termine decennale, inammissibile, perché generica per quanto ampiamente dedotto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per gli appellati , MI e Controparte_1 CP_2 Pt_1 4
: CP_3
“dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dai Sigg.
e nei confronti degli odierni appellati in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi espressi gradatamente nella comparsa di costituzione, che qui si intende integralmente trascritta, con ogni statuizione consequenziale.
Confermare la sentenza impugnata n. 500/21 Reg. Sent. Tr. Sciacca del 21 dicembre 2021.
Con vittoria di spese ed onorari anche per questo grado di giudizio”
Conclusioni per l'appellato : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
Reiectis CP_4
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, formulata da parte appellante;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dai Sigg.
e nei confronti dei Sigg. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi CP_1 CP_2 CP_3 espressi gradatamente in narrativa, con ogni statuizione consequenziale.
Confermare la sentenza impugnata n. 500/21 Reg. Sent. Tr. Sciacca del 21 dicembre 2021.
Con vittoria di spese ed onorari anche per questo grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 500/2021 pubblicata il 22.12.2021 il Tribunale di
Sciacca, decidendo sulla domanda di riduzione delle disposizioni di cui al testamento olografo di avanzata da , Persona_1 Parte_3
, e nei confronti dei Controparte_1 TE Controparte_3 coniugi e statuì come segue: “accerta e Parte_1 Parte_2 dichiara che le disposizioni testamentarie della de cuius di cui Persona_1 5
al testamento olografo del 4 marzo 2002 pubblicato l'11 febbraio 2005 sono lesive della quota di legittima relativamente ai fi-gli MI , Pt_3 CP_1
, e nella misura di € 10.359,53.
[...] TE Controparte_3 ciascuno oltre interessi;
per l'effetto dispone la riduzione della disposizione testamentaria della de cuius di cui al testamento olografo del 4 Persona_1 marzo 2002 pubblicato l'11 febbraio 2005 per l'importo corrispondente;
condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Controparte_1 TE Controparte_3 della somma di nella € 10.359,53 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi €
8.000,00 per compensi avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per rimborso spese vive;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese occorse per l'espletata CTU liquidate con separato decreto”.
Gli attori incoarono il giudizio esponendo: di avere in precedenza (con atto di citazione notificato in data 5.1.2005) convenuto i fratelli e Pt_1 CP_5 chiedendo la divisione dell'asse ereditario in morte dei genitori e Parte_4 secondo la successione legittima in assenza di testamenti;
che Persona_1 in tale giudizio (proc. n. 26/2005 R.G.) si era costituito Parte_1 contestando la successione legittima per la parte materna avendo la madre fatto testamento in data 4.5.2002 in favore di e della moglie Parte_1
di avere quindi proposto, nella memoria ex art. 183 V comma Parte_2
c.p.c. depositata in data 9.5.2006, azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima;
che il c.t.u. nominato in tale precedente giudizio aveva riscontrato, per la successione materna, una lesione della quota spettante ai legittimari pari ad € 10.577,78 ciascuno;
che con sentenza n. 231/2012 il
Tribunale, dichiarata aperta la successione testamentaria di Persona_1 6
deceduta in Menfi il 10.1.2004, aveva altresì accertato, in accoglimento della domanda di riduzione proposta dagli attori, la lesione della quota di legittima pari a € 10.577,78 per ciascuno di essi, riducendo la disposizione di cui al testamento per l'importo corrispondente;
che a seguito di gravame interposto da Parte_1
e la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.
[...] Parte_2
1747/2017 aveva dichiarato inammissibile la detta azione di riduzione in quanto tardivamente proposta da , , e con la Controparte_1 Pt_3 CP_2 CP_3 suddetta memoria e per l'effetto aveva condannato gli appellati in solido alle spese di giudizio. Affermarono pertanto di volere (nuovamente) proporre, quali eredi legittimari lesi e pretermessi, l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie relativamente al testamento olografo della madre – non Persona_1 impedendo, peraltro, a loro dire, la precedente declaratoria di inammissibilità la riproposizione della domanda, comunque non prescritta – e indicarono, dunque, la composizione dell'asse relitto, riportandosi anche alla relazione di consulenza esperita nel procedimento divisorio avente ad oggetto la successione del padre
(depositata il 24 novembre 2009 nel proc. n. 26/2005), Persona_2 con la determinazione del valore dei beni e della quota di legittima.
Si costituirono e preliminarmente Parte_1 Parte_2 eccependo la litispendenza ex art. 39 c.p.c. essendo stato l'atto di citazione notificato il 13.3.2018 in pendenza del termine per proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1747/2017 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo. Eccepirono inoltre la prescrizione decennale dell'azione di riduzione, stante l'accettazione espressa dell'eredità mediante la pubblicazione del testamento di dell'1.2.2005 ovvero in maniera tacita a fronte Persona_1 del possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi del Controparte_6 fabbricato sito in Menfi Via Morrione n. 56 (unico bene oggetto della disposizione testamentaria della de cuius a far data dall'apertura della Persona_1 successione (10.1.2004), negando comunque l'idoneità della memoria ex art. 183 7
V comma (vecchia formulazione) depositata dalla controparte nel precedente giudizio, contenente la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in morte di poi dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello con Persona_1 la sentenza 1747/2017 passata in giudicato il 7.5.2018, ad interrompere il detto termine prescrizionale. Eccepirono, ancora, l'improcedibilità della domanda nei confronti di non essendo stata l'azione preceduta Parte_2 dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli attori.
Chiesero infine, nel merito, il rigetto dell'avversaria domanda, in quanto inammissibile perché generica, oltre che infondata, non essendo sufficiente a tal fine richiamare il contenuto della CTU espletata nel corso del giudizio n. 26/2005
R.G. che, comunque, contestarono.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u. – finalizzata a individuare e descrivere il bene immobile relitto dalla de cuius stimandone il valore con riferimento all'epoca di apertura della successione e a determinare, quindi, il valore della massa ereditaria relitta, della quota disponibile e quella di legittima, accertando l'eventuale lesione e predisponendo un progetto per la reintegrazione della detta quota – venne decisa con la su indicata sentenza con la quale il Tribunale rigettò le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta, rilevando: quanto all'eccezione di litispendenza, che già alla data della prima udienza la sentenza della Corte di Appello citata dai convenuti era passata in giudicato con conseguente definizione del relativo procedimento;
con riferimento all'eccezione di prescrizione, che la proposizione della domanda di riduzione nel corso del primo giudizio con la memoria depositata ex art. 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, sebbene inammissibile, aveva sortito effetto interruttivo ex art. 2943 c.c.; quanto all'eccezione di improcedibilità ex art. 564
c.c., che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per l'esercizio dell'azione di riduzione, opera soltanto per il legittimario che abbia al contempo tempo la qualità di erede, e non anche per il 8
legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Nel merito, il Tribunale, condivise le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato, assodato che l'unico bene costituente la massa relitta da è una quota pari a 2/3 Persona_1 dell'immobile unifamiliare sito nel Comune di Menfi (AG), Via Morrione n. 56, destinata a e giusta testamento olografo Rep. Parte_1 Parte_2
n. 12663 Racc. n° 5496 pubblicato il giorno 11.2.2005, determinato l'ammontare complessivo dell'asse, pari alla quota di cui era proprietaria con Persona_1 valore monetario di € 93.235,82 e, quindi, della quota di legittima, indicata come pari ad €. 62.157,21 corrispondente a sei quote da € 10.359,53, nonché della quota disponibile (pari a € 31.078,61), accolse la domanda attorea e condannò i convenuti alla reintegra della quota di legittima in favore degli eredi pretermessi, oltre che alla refusione delle spese processuali, ponendo a carico dei medesimi convenuti, in solido tra di loro, le spese occorse per l'espletata c.t.u.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno interposto gravame Parte_1
e . Parte_2
Si sono costituiti , MI , e Parte_3 CP_1 TE
, domandando la conferma della sentenza impugnata. In Controparte_3 seguito, nell'interesse di , è stata depositata una memoria di Parte_3 costituzione di nuovo difensore con il richiamo integrale delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del precedente difensore.
La causa, con ordinanza depositata in data 12.3.2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Gli appellanti si dolgono, con il primo motivo, del rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda di riduzione. Sostengono che la domanda di riduzione formulata dagli attori nel corso del primo giudizio (R.G. 26/2005) attraverso la memoria depositata ex art 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, non è 9
idonea ad interrompere la prescrizione, non potendo essere considerata come domanda di riduzione ex art. 554 c.c., per mancanza di petitum e della causa petendi. mentre la norma di cui all'art. 2943 c.c. presuppone che venga formulata una regolare domanda giudiziale completa dei suoi elementi;
reiterano, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione, stante il decorso del termine decennale, decorrente dall'accettazione espressa dell'eredità avvenuta con la pubblicazione del testamento di dell'1.2.2005, ovvero Persona_1 decorrente dall'accettazione tacita dell'eredità, avvenuta con il possesso continuato ed ininterrotto dei coniugi – del fabbricato sito in Pt_1 Pt_2
Menfi Via Morrione n. 56, a far data dall'apertura della successione (10.1.2004); negano in ogni caso che la citata la memoria depositata ex art 183 comma 5 c.p.c. vecchio rito, abbia sortito effetto interruttivo della prescrizione, essendo la domanda contenuta non in un atto destinato ad instaurare un procedimento giurisdizionale, bensì in un atto endoprocessuale.
Con il secondo motivo, gli impugnanti lamentano la nullità della sentenza resa dal Tribunale per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo agli avversari e, in subordine, ripropongono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova.
4. Il gravame non può essere accolto.
4.1. Quanto al primo motivo, va richiamata innanzi tutto la previsione di cui all'art. 2943 c.c. a mente del quale la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (commi 1 e 2), precisando altresì la norma che l'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente (comma 2).
Esplica, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione anche la domanda 10
che, come nel caso in esame, proposta nel corso di un giudizio pendente e innestandosi in esso, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, non escludendo peraltro l'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, e permanendo tale efficacia fino al giudicato (cfr.
Cass. 5104/2006 e, in senso analogo, v. anche Cass. 23017/2012).
Il principio della efficacia interruttiva della prescrizione collegato alla proposizione della domanda, quand'anche inammissibile, è del resto confermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 1516/2016) che, seppur con specifico riferimento alla domanda nuova introdotta con l'atto di appello, ne ha ribadito l'efficacia interruttiva della prescrizione, poiché presuppone comunque una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.
Ora, nel caso in esame, la richiesta contenuta nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c. (vecchia formulazione) depositata dagli odierni appellati nel giudizio n. R.G. 26/2005 (tra le medesime parti e con la evocazione altresì di
, cfr. anche all. 4 e 5 nel fascicolo di parte attrice in primo grado CP_7 oggi appellata) – il cui tenore (“in ogni caso si chiede di dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 04.05.2002 perché lesive della quota di legittima dei sigg. , , Parte_3 CP_1
e . La donazione disposta dalla madre in favore del figlio CP_3 CP_2
e della di lui moglie deve soggetta a riduzione perché eccedente Parte_1 la quota disponibile”) è pedissequamente riportato nell'atto di appello introduttivo del presente processo (v. a pag. 9 dell'atto di appello) – lungi dal costituire una mera “deduzione difensiva” palesa, invero, inequivocamente l'intenzione degli attori in quel processo di esercitare il diritto affermato e si rivela idonea a porre la controparte nelle condizioni di svolgere una difesa attiva in 11
ordine alla citata domanda. In altri termini, e anche a prescindere dall'esito del vaglio di ammissibilità di cui alla successiva sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 1747/2017, la proposizione della domanda di riduzione nel suddetto giudizio ha avuto l'effetto di portare la pretesa all'effettiva conoscenza dei convenuti, odierni appellanti, integrando tutti i presupposti richiesti dall'art. 2943
c.c. per l'effetto interruttivo della prescrizione.
A ciò si aggiunga che la qualificazione operata con la menzionata sentenza n. 1747/2017 che ha dichiarato inammissibile la “domanda di riduzione” formulata soltanto nel contesto della memoria ex art. 183 V comma c.p.c. (e non all'udienza di trattazione), è divenuta definitiva, essendo essa passata in giudicato
– per come già indicato dagli odierni appellanti e rilevato dal Tribunale, con statuizione non oggetto in parte qua di censura – con effetti vincolanti nel presente giudizio (v. anche Cass. 24433/2013).
In ragione del citato effetto interruttivo prodotto dalla proposizione della domanda di riduzione, quand'anche inammissibile, con la memoria ex art. 183 V comma c.p.c. depositata in data 9.5.2006, mantenutosi, ai sensi dell'art. 2945 c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza (n. 1747/2017) che su quella domanda ha deciso sancendone l'inammissibilità (v. anche Cass. 29609/2019), deve ritenersi tempestiva l'iniziativa assunta dagli odierni appellati con l'atto di citazione introduttivo del pregresso grado, notificato in data 13.3.2018.
4.2. E' del pari infondato il secondo motivo di gravame attinente all'assunta violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di prime cure deciso sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova a carico degli attori in riduzione.
Secondo un concorde insegnamento giurisprudenziale, non sussiste vizio di omessa pronuncia, ancorché manchi una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo 12
di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 4.10.2011, n. 20311 e tra le più recenti Cass. 21120/2020).
Nel caso in esame, la valutazione di fondatezza nel merito della domanda di riduzione è all'evidenza incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti nel pregresso grado che, pertanto, deve ritenersi implicitamente rigettata, con conseguente insussistenza del vizio prospettato.
L'eccezione indicata, oggi riproposta dagli appellanti, si rivela comunque infondata, atteso che nell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza, peraltro, che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, potendo a tal fine allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. tra le più recenti Cass. 18199/2020 e Cass.
17926/2020). In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni può essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima e, una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della
C.T.U.
Ciò è avvenuto nel caso in esame, avendo gli attori nel pregresso grado indicato nell'atto di citazione, anche tramite il richiamo alla c.t.u. espletata nel precedente giudizio, la composizione dell'asse relitto, con la determinazione del valore dei beni e della quota di legittima, secondo quanto rappresentato nella citata c.t.u. altresì prodotta dagli istanti. A fronte di ciò, il Tribunale correttamente 13
ha disposto l'espletamento di (altre) indagini tecniche d'ufficio, all'esito delle quali, confermata la lesione, peraltro in una misura solo lievemente differente da quella già indicata dagli attori nel pregresso grado, sulla base delle condivise valutazioni dell'ausiliare, ha accolto la domanda nei termini sopra indicati.
Conseguentemente, e in assenza del resto di specifiche censure in relazione all'entità della lesione come accertata e determinata dal Tribunale (anche arg. ex
Cass. S.U. 27199/2017), la sentenza impugnata va integralmente confermata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado. Tali spese si liquidano come in dispositivo, unitariamente per tutti gli appellati, aventi la medesima posizione processuale senza lo svolgimento di diversificate argomentazioni difensive e in applicazione, altresì, del principio della non debenza delle spese superflue desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c., secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 500/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021 dal Tribunale di
Sciacca; condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA. 14
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 12.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo