Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3211 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, elettivamente domiciliati in Frosinone, via Parte_1 Parte_2
Marittima n. 180, presso lo studio dell'avv. Gianluca Masi, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'abogado Dalila Morena Romano, che agisce d'intesa con il primo, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponenti e
, tramite la procuratrice speciale Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Frosinone, via Tiburtina n. 203, presso lo studio dell'avv. Giulia Giacinti, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino del Foro di Benevento per procura generale alle liti conferita in data 29.9.2015 autenticata dal notaio , rep. n. 1616 racc. n. 1161 Persona_1 intervenuta e
Controparte_3 opposta contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
Motivi della decisione
1. I sig.ri ed hanno proposto opposizione avverso il Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 954/2021 del 3.9.2021 con cui il Tribunale di Frosinone ha ingiunto loro di pagare a unipersonale la somma di € 26.063,82 oltre interessi Controparte_3
1
Gli opponenti hanno eccepito:
• Che il taeg indicato nel contratto (9,8%) non risponde a quello effettivo (11,766%), e, in particolare, non comprende il costo della polizza assicurativa e delle spese di incasso rata;
• che il regime finanziario dell'interesse composto, applicato nel caso di specie, avrebbe un effetto anatocistico illegittimo nonché l'effetto di determinare a carico dei mutuatari un monte interessi maggiore, e, quindi, la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 co. 4 e 6
T.U.B., e dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Pertanto, gli opponenti hanno domandato al tribunale di accertare quanto sopra, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento applicando gli interessi sostituitivi di cui all'art. 117 co. 7 T.U.B. o quelli legali con capitalizzazione semplice o senza capitalizzazione, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si è costituita, tramite la procuratrice cui in Controparte_2 Controparte_1 data 3.3.2022 è stato ceduto il credito per cui è causa da e ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'opposizione, perché infondata, e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese.
L'originaria opposta, unipersonale, non si è costituita, e va dichiarata Controparte_4 contumace.
Il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la richiesta di c.t.u. contabile della parte opponente è stata respinta.
Infine, in vista dell'udienza del 23.4.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionale e del termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. Premesso che la parte opposta, a dimostrazione del credito vantato, ha prodotto il contratto di finanziamento, e che la parte opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione dell'importo mutuato, devono essere esaminati i motivi di opposizione.
Quanto alla mancata rispondenza del taeg indicato in contratto con quello effettivo, la censura è infondata.
In particolare, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 125 bis co. 6 e 7 T.U.B. -
a norma del quale sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore
2 che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124, e che, nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese - perché si tratta normativa entrata in vigore in data (19.9.2010) successiva a quella di stipula del contratto per cui è causa.
Considerata la data di stipula (26.11.2008), e la disciplina applicabile ratione temporis, l'art. 124 del T.U.B. prevedeva che i contratti di credito al consumo dovessero indicare il TAEG, e che, in mancanza, il TAEG equivalesse al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Tale disposizione sanzionava con la nullità la sola mancata indicazione del TAEG, e non l'indicazione di un TAEG non corretto perché non comprensivo di tutti i costi.
E tale nullità non può essere sostenuta neppure richiamando l'art. 117 T.U.B..
Infatti, la giurisprudenza prevalente afferma che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così Cass. n.
39169/2021; Trib. Roma n. 121 del 3.1.2018; cfr. anche Trib. Salerno 5.6.2017 e Trib Milano n.
10832 del 26.10.2017, su . Email_1
3. Sulla questione dell'effetto anatocistico e dell'onerosità occulta, e, quindi della pretesa indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, in conseguenza dell'azione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime finanziario dell'interesse composto sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, nella sentenza n.
15130/2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della
3 modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, nella parte motiva della sentenza, i Giudici di legittimità hanno esaminato i principali aspetti che erano emersi nel contenzioso riguardante l'ammortamento alla francese, con regime composto, escludendo l'effetto anatocistico dello stesso, e l'effetto di indeterminatezza o nullità testuale, affermando che dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, né una maggiore voce di costo o prezzo o esborso incidenti sul TAN o sul TAEG, costituendo tale regime, piuttosto, “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso sia articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Il fatto che la questione della onerosità occulta dell'ammortamento alla francese con regime composto, che prima aveva registrato la formazione di indirizzi contrastanti, sia stata risolta dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione solo in corso di giudizio costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite nella misura del
50%; il restante 50% segue la soccombenza della parte opponente e si liquida come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Nulla sulle spese quanto alla parte opposta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 954/2021, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 3.9.2021;
2. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nella misura del 50%; condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte intervenuta il restante 50%, che liquida in € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Nulla sulle spese quanto a unipersonale. Controparte_3
Frosinone, 6.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo
4 5