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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. AN RA, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1083/2024
PROMOSSO DA
, in proprio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 19.1.2024 l'avv. Parte_1
ha domandato la liquidazione degli onorari, complessivamente quantificati in € 13.209,41,
comprensivi di oneri accessori, dovuti a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore e nell'interesse di nell'ambito della procedura esecutiva e Controparte_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione iscritti, rispettivamente, al n. 500/2018 R.G.E. - Trib.
Bari e al n. 500-1/2018 R.G.E. – Trib. Bari.
1 , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1
pertanto, all'udienza del 5.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale, avendo il ricorrente rinunciato all'interrogatorio formale deferito al convenuto ed essendo state rigettate le richieste di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza di discussione del 18.11.2025, lo scrivente ha riservato la causa e, a scioglimento della riserva, è stata emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma
3, c.p.c.
2 – Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, in ordine all'an debeatur deve rilevarsi come le copie degli atti e dei verbali di causa prodotti dal ricorrente attestino l'avvenuto conferimento del mandato (in data 27.5.2022) e lo svolgimento dell'attività difensiva nell'ambito sia dell'anzidetta procedura esecutiva (promossa dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, in qualità di procuratrice della Parte_2
, con atto di pignoramento, trasmesso alla notifica il 22.6.2018, in danno della
[...] [...]
, quale debitrice principale, nonché di Parte_3 Controparte_1 CP_2
e quali fideiussori) sia del giudizio di
[...] Controparte_3 Controparte_4
opposizione all'esecuzione, instaurato dal con ricorso depositato il 21.6.2022. CP_1
Nell'ambito di tali procedimenti, l'avv. ha: - studiato la controversia e la relativa Pt_1
documentazione; - redatto la comparsa, del 27.5.2022, di costituzione nella procedura esecutiva,
ove si è limitato a rassegnare le seguenti conclusioni: “impugna e contesta i crediti nel loro
ammontare, nonché la legittimità ed opponibilità dei titoli esecutivi azionati dal creditore
procedente e dai creditori interventori, formulando ampia riserva di impugnativa nei modi e termini
di legge”; - redatto il ricorso, depositato il 21.6.2022, di opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 comma 2, c.p.c.; - tentato di definire in via transattiva la controversia sottesa alla procedura esecutiva;
- partecipato all'udienza del 24.10.2023.
In data 3.11.2023 il professionista ha rinunciato al mandato.
La rinuncia è stata reiterata e ribadita con missiva del 14.12.2023.
Entrambi gli atti di rinuncia sono stati sia notificati sia comunicati telefonicamente al
. CP_1
Di conseguenza, per la liquidazione del compenso professionale maturato in relazione a tali giudizi, l'avv. ha correttamente: (i) applicato il Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm Pt_1
n. 147/2022, essendosi l'attività conclusa nell'anno 2023; (ii), alla luce dell'attività in concreto svolta e della fase in cui è intervenuta la rinuncia al mandato, richiesto, quanto al giudizio di esecuzione, il compenso per le fasi di studio della controversia e di trattazione e, quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, il compenso per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio;
(iii) fatto riferimento allo scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, stante il valore della controversia “pari ai crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, pari ad
€ 462.644,48”, desumibile dall'atto di pignoramento immobiliare notificato nelle date del
25/26/27.6.2018 (cfr. artt. 15 e 17 c.p.c.).
Infatti, ai sensi dell'art. 17, primo periodo, c.p.c., «il valore delle cause di opposizione
all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede», discendendone che «il valore
della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si
determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione» (Cass. 23/08/2013, n.
19488; 27/06/2018, n. 16920, entrambe richiamate da Cass. n. 37581/2021).
Con specifico riguardo a tale ultimo procedimento ex art. 615 c.p.c. va, inoltre, sottolineato che: - con provvedimento del 23.6.2022, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione
inaudita altera parte, prospettando, peraltro, l'inammissibilità del ricorso in opposizione, e fissato
3 l'udienza dell'8.3.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione dell'istanza di sospensione in contraddittorio;
- all'udienza dell'8.3.2023 nessuno è comparso, ragion per cui il G.E. ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Pertanto, si ritiene opportuno fare applicazione degli onorari minimi, anche in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Da ciò discende che l'importo complessivamente spettante all'avv. per l'attività Pt_1
difensiva espletata in favore di è pari ad € 1.585,50, oltre oneri accessori, Controparte_1
per la procedura esecutiva, e ad € 2.941,00, oltre oneri accessori, per il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Sulle anzidette somme, infine, spettano al creditore gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2431).
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, atteso, peraltro, che la contumacia del convenuto ha reso più spedito e agevole l'accertamento del giusdicente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'avv. ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. della complessiva somma € 4.526,50, Parte_1
oltre oneri accessori, e, sull'importo così ottenuto, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
4 - condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 321,52 per spese ed € 2.538,50, oltre Cpa e
Rsf 15% (per effetto della difesa personale del ricorrente, viene in rilievo un'ipotesi di autoconsumo di servizi di professionista, come tale fuori campo Iva ai sensi dell'art. 3 co. 3
Dpr n. 633/1972), per compenso professionale.
Così deciso in Bari il 20 novembre 2025
Il Giudice
AN RA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. AN RA, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1083/2024
PROMOSSO DA
, in proprio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 19.1.2024 l'avv. Parte_1
ha domandato la liquidazione degli onorari, complessivamente quantificati in € 13.209,41,
comprensivi di oneri accessori, dovuti a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore e nell'interesse di nell'ambito della procedura esecutiva e Controparte_1
del giudizio di opposizione all'esecuzione iscritti, rispettivamente, al n. 500/2018 R.G.E. - Trib.
Bari e al n. 500-1/2018 R.G.E. – Trib. Bari.
1 , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1
pertanto, all'udienza del 5.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale, avendo il ricorrente rinunciato all'interrogatorio formale deferito al convenuto ed essendo state rigettate le richieste di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza di discussione del 18.11.2025, lo scrivente ha riservato la causa e, a scioglimento della riserva, è stata emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma
3, c.p.c.
2 – Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, in ordine all'an debeatur deve rilevarsi come le copie degli atti e dei verbali di causa prodotti dal ricorrente attestino l'avvenuto conferimento del mandato (in data 27.5.2022) e lo svolgimento dell'attività difensiva nell'ambito sia dell'anzidetta procedura esecutiva (promossa dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, in qualità di procuratrice della Parte_2
, con atto di pignoramento, trasmesso alla notifica il 22.6.2018, in danno della
[...] [...]
, quale debitrice principale, nonché di Parte_3 Controparte_1 CP_2
e quali fideiussori) sia del giudizio di
[...] Controparte_3 Controparte_4
opposizione all'esecuzione, instaurato dal con ricorso depositato il 21.6.2022. CP_1
Nell'ambito di tali procedimenti, l'avv. ha: - studiato la controversia e la relativa Pt_1
documentazione; - redatto la comparsa, del 27.5.2022, di costituzione nella procedura esecutiva,
ove si è limitato a rassegnare le seguenti conclusioni: “impugna e contesta i crediti nel loro
ammontare, nonché la legittimità ed opponibilità dei titoli esecutivi azionati dal creditore
procedente e dai creditori interventori, formulando ampia riserva di impugnativa nei modi e termini
di legge”; - redatto il ricorso, depositato il 21.6.2022, di opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 comma 2, c.p.c.; - tentato di definire in via transattiva la controversia sottesa alla procedura esecutiva;
- partecipato all'udienza del 24.10.2023.
In data 3.11.2023 il professionista ha rinunciato al mandato.
La rinuncia è stata reiterata e ribadita con missiva del 14.12.2023.
Entrambi gli atti di rinuncia sono stati sia notificati sia comunicati telefonicamente al
. CP_1
Di conseguenza, per la liquidazione del compenso professionale maturato in relazione a tali giudizi, l'avv. ha correttamente: (i) applicato il Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm Pt_1
n. 147/2022, essendosi l'attività conclusa nell'anno 2023; (ii), alla luce dell'attività in concreto svolta e della fase in cui è intervenuta la rinuncia al mandato, richiesto, quanto al giudizio di esecuzione, il compenso per le fasi di studio della controversia e di trattazione e, quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, il compenso per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio;
(iii) fatto riferimento allo scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, stante il valore della controversia “pari ai crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, pari ad
€ 462.644,48”, desumibile dall'atto di pignoramento immobiliare notificato nelle date del
25/26/27.6.2018 (cfr. artt. 15 e 17 c.p.c.).
Infatti, ai sensi dell'art. 17, primo periodo, c.p.c., «il valore delle cause di opposizione
all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede», discendendone che «il valore
della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si
determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione» (Cass. 23/08/2013, n.
19488; 27/06/2018, n. 16920, entrambe richiamate da Cass. n. 37581/2021).
Con specifico riguardo a tale ultimo procedimento ex art. 615 c.p.c. va, inoltre, sottolineato che: - con provvedimento del 23.6.2022, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione
inaudita altera parte, prospettando, peraltro, l'inammissibilità del ricorso in opposizione, e fissato
3 l'udienza dell'8.3.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione dell'istanza di sospensione in contraddittorio;
- all'udienza dell'8.3.2023 nessuno è comparso, ragion per cui il G.E. ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Pertanto, si ritiene opportuno fare applicazione degli onorari minimi, anche in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Da ciò discende che l'importo complessivamente spettante all'avv. per l'attività Pt_1
difensiva espletata in favore di è pari ad € 1.585,50, oltre oneri accessori, Controparte_1
per la procedura esecutiva, e ad € 2.941,00, oltre oneri accessori, per il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Sulle anzidette somme, infine, spettano al creditore gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2431).
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, atteso, peraltro, che la contumacia del convenuto ha reso più spedito e agevole l'accertamento del giusdicente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'avv. ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. della complessiva somma € 4.526,50, Parte_1
oltre oneri accessori, e, sull'importo così ottenuto, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
4 - condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 321,52 per spese ed € 2.538,50, oltre Cpa e
Rsf 15% (per effetto della difesa personale del ricorrente, viene in rilievo un'ipotesi di autoconsumo di servizi di professionista, come tale fuori campo Iva ai sensi dell'art. 3 co. 3
Dpr n. 633/1972), per compenso professionale.
Così deciso in Bari il 20 novembre 2025
Il Giudice
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