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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE SECONDA nella persona del giudice unico dott.ssa Giovanna Giovetti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2594/2021, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'avv. P.IVA_1
Oscar Caroselli del Foro di Parma
ATTRICE
contro
, c.f. elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
presso lo studio e la persona dell'avv. Lauravita Cappelluto del Foro di Parma
CONVENUTO
Conclusioni
Parte attorea: Respingere tutte le domande formulate dal convenuto;
voglia altresì condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
in persone del legale rappresentante, della somma di euro 82.421,31 oltre iva
22 % e quindi euro 100.554,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta, oltre interessi moratori ex DLgs. n. 231 del 2002 dal dovuto al saldo. Il convenuto potrà detrarre, sin dalla concorrenza massima di euro
10.518,48 comprensivi di i.v.a., i costi che proverà di aver sopportato per la eliminazione di vizi e difetti riferibili agli interventi di impermeabilizzazione e altro, eseguiti da già Controparte_2 Controparte_3
Preso atto del comportamento tenuto da controparte, si chiede la condanna di al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno ex articolo 96, primo comma o terzo comma, c.p.c. che potrà essere liquidato anche equitativamente determinata dal Giudice, oltre all'aumento del compenso al procuratore sottoscritto ai sensi del DM n. 55/2014, articolo 4, comma 8. Spese e competenze rifuse, ivi compresa quella di CTP e CTU, oltre maggiorazioni e spese generali iva e cpa”.
Parte convenuta: In via principale respingere tutte le domande formulate dalla società nei confronti del committente Parte_1 Controparte_1
essendo le medesime nulle, illegittime, infondate, non provate o meglio. In via riconvenzionale, dichiarare preliminarmente la nullità ex articolo 1418 c.c. e del contratto di appalto stipulato in data 6 Aprile del 2017 tra la società Pt_1
e e, conseguentemente, dichiarare che nulla è Parte_1 Controparte_1
dovuto dal signor alla società appaltatrice a titolo di corrispettivo CP_1 dell'appalto. Accertare dichiarare la sussistenza delle difformità e dei gravi difetti meglio descritti nelle premesse d'atto, nelle opere eseguite in forza del contratto di appalto da imputabile a fatto e colpa della società Parte_1 appaltatrice e per l'effetto condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del signor CP_1
di tutte le somme necessarie sostenute e ancora da sostenere per la
[...]
completa eliminazione degli stessi nella misura di euro 65.000,00 o nella diversa misura che risulterà dovuta in esito all'expletanda istruttoria maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Parte_1
al signore il danno patito per il mancato utilizzo della piscina Controparte_1
per la durata di circa un anno da liquidarsi anche in via equitativa, in misura comunque non inferiore ad euro 10.000,00. Disporre la compensazione totale o parziale tra il credito reclamato dalla società a titolo di Parte_1 corrispettivo dell'appalto al netto degli acconti già versati dal convenuto, con il credito che risulterà in capo al committente per le causali Controparte_1
sopra indicate disponendo, a carico della società in persona Parte_1
pag. 2/20 del legale rappresentante pro tempore, il versamento dell'eventuale conguaglio
a favore del committente. In ogni caso, condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del convenuto di una somma a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
ex articolo 96, primo o terzo comma, c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa ma in misura comunque non inferiore ed euro 40.000,00 oltre all'aumento del compenso al procuratore sottoscritto ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8. Con vittoria di spese competenze professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio e accessori cpa ed iva di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento a suo favore della somma di euro
82.421,31 oltre IVA a l 22 %, o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex Dlgs n. 231 /2002 dal dovuto al saldo;
parte attrice specificava che il convenuto avrebbe potuto detrarre, sino alla concorrenza massima di euro 10.518,48 comprensivi di IVA, “i costi che proverà di avere sopportato per l'eliminazione di vizi e difetti riferibili agli interventi di impermeabilizzazione e altro, eseguiti da già Controparte_2 [...]
”. Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al Controparte_3 risarcimento del danno, ex art. 96 1° co. o 3° co. c.p.c., oltre all'aumento del compenso al procuratore ai sensi del D.M. n. 55 / 2014, art. 4, comma 8; con vittoria di spese e compensi professionali. L'attrice allegava di aver concluso un contratto di appalto con parte convenuta per la realizzazione di “una piscina con vani accessori e un locale tecnico”, verso il corrispettivo complessivo di euro 86.000,00 oltre iva, da pagarsi ratealmente. Il termine dei lavori e collaudo era previsto per la fine del mese di maggio 2017, termine poi rinviato entro il 25 luglio 2017. Il contratto prevedeva che la società attrice si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'impresa
TO ID per le opere edili e della ditta per i rivestimenti e la CP_2 resinatura. L'attore riferiva che gli scavi erano eseguiti dalla impresa edile Zinelli, incaricata da parte committente;
e di aver corrisposto all'impresa edile ID la pag. 3/20 somma di euro 6.500,00 oltre iva, di cui alla fattura n. 15 del 30/12/2027. Affermava
l'attore che tutte le opere erano state realizzate secondo le tempistiche concordate, che la piscina già dal mese di agosto 2017 era utilizzata e che, ciononostante, parte convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto pattuito in contratto di appalto, indicando quale proprio credito la somma di euro 82.421,00 oltre iva al 22% portata dalla fattura n. 161/F del 29/12/2017 del 29/12/2019 di euro 25.700,00 oltre i.v.a. e la Fattura a saldo pro forma, scadenza 14/05/2019, di euro
56.721,31 oltre i.v.a. Parte attrice, inoltre, sosteneva che il committente si fosse direttamente accordato con l'impresa edile ID per l'esecuzione di lavori extra capitolato per un importo di “almeno” euro 18.035,98. Parte attrice lamentava, inoltre, che, nel corso dei lavori per cui è causa, il committente aveva assunto autonome iniziative, tanto nei confronti della ditta ID quanto nei confronti di scegliendo materiali, colori e tipologie delle resine e definendo le modalità CP_2
di esecuzione, così violando le regole di buona prassi contrattuale ed a tale titolo chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno e l'aumento del compenso del procuratore. L'attore produceva, tra gli altri documenti: < corrispondenza del 31/07/2017 e del 20/08/2017 con la quale il committente lamentava vizi ed imperfezioni relative al rivestimento e alla resinatura ed elencava lavori non ancora terminati, imperfezioni e dettagli da sistemare;
< verbale di riunione di cantiere n. 1/2017 del 26/09/2017, tenutasi alla presenza del committente, dell'ingegnere , di e della sottoscritto da Tes_1 Parte_1 CP_2
parte attrice, ove sono descritte le imperfezioni ed i vizi da risolvere e le relative tempistiche;
< verbale di riunione di cantiere n. 2/2017, del 16/11/2017 ancora di descrizione dei rimedi delle infiltrazioni locale deposito e locale macchinari piscina e relative tempistiche si impegnava a eseguire una prima impermeabilizzazione CP_2
provvisoria e quindi una definitiva impermeabilizzazione e resinatura per Marzo
Aprile 2018 - costi a carico di ); foglio excel denominato Controparte_4
“contabilità opere per esecuzione piscina” al 22/11/2017, ove sono elencate “le lavorazioni eseguite da ID” (euro 18.035,98); lavorazioni eseguite da ID ed a lui corrisposte (euro 355,00); lavorazioni previste in contratto e non realizzate (euro pag. 4/20 3.224,00); < mail del 28/11/2017 inviata da , in punto a “contabilità per Parte_1 le opere extracontratto”, di rimando alla contabilità del 22/11/2017.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 1418,
3° c., c.c., del contratto di appalto, poiché la società attrice non possedeva l'abilitazione richiesta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 2008 per installare impianti di trattamento d'acqua; produceva all'uopo perizia a firma dell'ing. che riconosceva nell'opera difformità Persona_1
rispetto alla normativa vigente, nonché gravi vizi di esecuzione;
lamentava, inoltre, il mancato collaudo e la mancata consegna delle certificazioni e delle garanzie di legge dei progetti e dei manuali di istruzione. Quanto al quantum debeatur, il convenuto sosteneva di aver già corrisposto, a titolo di acconto del corrispettivo contrattualmente previsto, la somma di euro 42.618,00 oltre i.v.a. direttamente all'impresa subappaltatrice ID. Inoltre, ai sensi dell'art. 1669
c.c., lamentava la sussistenza di gravi difetti di esecuzione dell'opera da imputarsi a parte attrice, ed invocava a proprio favore il diritto al risarcimento dei danni per la completa eliminazione / emandazione dei vizi e delle difformità presenti nelle opere, che indicava nella misura di euro 65.000,00, somma che chiedeva compensarsi con il credito reclamato dall'attrice. Invocava, inoltre, il diritto al risarcimento dei danni t a n t o per mancato utilizzo della piscina per circa un anno, da liquidarsi in via equitativa, quanto ex art. 96, primo o terzo comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ma in misura comunque non inferiore ad euro 40.000,00, oltre all'aumento del compenso al procuratore ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014. Circa l'aliquota applicata (10 %) nelle prodotte fatture emesse da ID, parte convenuta sosteneva la correttezza ai sensi della L. n. 488 del 1999, trattandosi di interventi di ristrutturazione. Quanto ai vizi dell'opera, il convenuto produceva copiosa corrispondenza mail intercorsa tra le parti oggi in causa, avente ad oggetto tempistiche, lavori non ultimati, imperfezioni e/i dettagli da sistemare;
riferiva, inoltre, che la società non avesse Parte_1 tenuto fede all'impegno di risolvere le problematiche riscontrate e di cui al Verbale n.
1/2017 e come si fossero manifestate ulteriori problematiche nelle opere appaltate,
pag. 5/20 specificatamente una copiosa infiltrazione nei locali accessori. Quanto alle somme asseritamente versate all'impresa ID in acconto del corrispettivo pattuito in contratto, parte convenuta depositava documento sottoscritto da TO
ID e datato 22/12/20217, avente la seguente dicitura “contratto 86.000,00 +
i.v.a., pagato il 50% + i.v.a. al 10% (5 rate n. 11/04, 11/05, 14/06, 19/07, 09/08
2017) euro 38.700,00 + i.v.a. al 10% euro 42.570,00; extracontratto: euro
18.000,00 + i.v.a. pagato 6.000,00 il 02/10 e pagato 3.000,00 il 25/10 totale
9.000,00 + i.v.a. Restano euro 9.000,00 + i.v.a. di cui 2.000,00 il 02/11,
7.000,00. Dare 5.900/6.000,00 a saldo – TO si impegna ad eseguire la pitturazione dei muri esterni. A tergo, “lavori edili Cantiere La Fratta – saldato tutti i lavori eseguiti (conto ) compresi gli extra 22/12/2017”; segue Parte_1 la postilla “dovrà essere eseguito entro aprile 2018 pitturazione pareti esterne struttura, già pagato”. Il convenuto depositava, inoltre, n. 5 fatture emesse da
TO ID, e da lui saldate, di importo complessivo di euro 39.618,00, oltre iva al 10%.
In breve, quindi parte convenuta asseriva che, dall'importo di euro 86.000,00 oltre i.v.a di cui al contratto, andasse detratta la somma di euro 3.579,00 (per opere non eseguite da , come pacificamente affermato da Parte_1 quest'ultima) e gli acconti versati dal committente direttamente all'impresa
ID, che indicava nell'importo di euro 42.618,00. La somma residua (euro
39.803,00) non era dovuta poiché gli esborsi sostenuti per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, ed il danno patito per il mancato utilizzo della piscina, erano ben superiori all'importo residuo, anche tenuto conto della detrazione del prezzo nella misura di euro 10.518,48 autorizzata da . Parte_1
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie, a norma dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, espletata l'istruttoria orale e svolta la CTU, dati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è respinta per le seguenti ragioni.
pag. 6/20 E' pacifico che, in data 6.4.2017, il signor in veste di Controparte_1
“committente” sottoscriveva con la società nella persona di Parte_1
, in veste di “fornitore”, un contratto di appalto denominato Persona_2
“contratto di fornitura in accordo tra le parti”, avente ad oggetto la “fornitura, la posa e le installazioni indicate” , ossia un manufatto a prevalente destinazione piscina, comprensivo di più parti (piscina propriamente detta, area circostante perimetrale a solarium, vano tecnico sottostante il sedime della vasca collocato a livello inferiore), area di servizio per finalità accessorie (l'area include un vano bagno ed un vano principale a destinazione mista); una scala di raccordo, altre opere complementare (in primis, elementi murari di delimitazione a raccordo).
Secondo contratto, il fornitore assumeva l'obbligazione di eseguire in Strada della Fratta 6, località Cozzano, Langhirano (Pr), “opere edili per piscina a skimmer sfioratore con vano tecnico e vano alloggiamento copertura automatica”, verso l'importo complessivo di euro 86.000,00 oltre i.v.a. da pagarsi mediante versamenti rateali. Il contratto era articolato in due parti, la prima afferente le opere edili, la seconda le dotazioni impiantistiche. Il fornitore si impegnava, inoltre, a fornire i disegni tecnici completi, prospetti illustrativi delle opere necessarie alla costruzione della piscina, dettaglio degli assorbimenti elettrici degli impianti da installare, cioè gli elaborati tecnici per la realizzazione delle opere (edili ed impiantistiche), gestione del collaudo completo della piscina e dell'impianto, rilascio delle garanzie scritte dei materiali delle opere e degli impianti (2 anni per impiantistica;
10 anni per strutture e rivestimenti). Il contratto prevedeva che il fornitore si avvalesse della collaborazione operativa dell' per le opere edili e della Controparte_5
ditta di per i rivestimenti e la resinatura, i quali CP_2 Controparte_3 assumevano quindi la veste di subappaltatori. Le opere escluse dall'elenco delle opere di competenza di , erano espressamente affidate a: Parte_1
Con
per scavi di fondazione, reinterri e inghiaiamenti;
Ditta Persona_3
[...]
per i collegamenti elettrici;
sassi per i rivestimenti e sistemazione muri, Pt_2
a cura del Committente;
mentre non erano affidate esplicitamente le opere relative a pozzetti luce / acqua e scarichi vari, serramenti locali tecnico, pratiche pag. 7/20 ed autorizzazioni. Il progetto architettonico era del geom (al quale CP_7 subentrerà il geom. e quello strutturale dell'ing. Inizio Controparte_8 Tes_1
lavori il 6 aprile 2017, consegna e collaudo per fine Maggio 2017, fatto salvo causa di forza maggiore.
Occorre considerare che oggetto del contratto di appalto è una piscina domestica, la costruzione della quale è normata da fonti europee e nazionali, a presidio della regolarità e sicurezza del manufatto. La normativa europea impone requisiti generali di sicurezza, qualità e metodi di prova, inclusa l'installazione ed i mezzi di accesso, e requisiti specifici di sicurezza, di qualità e i metodi di prova (cfr. le UNI-EN 16582 1-2-3 , 15288 – 1, LE UNI-EN 16713 1-
2-3). La UNI EN 16713 regolamenta la tipologia di vasca privata (ossia secondo la UNI EN 15288-1, la piscina “utilizzata esclusivamente per i parenti o gli ospiti del proprietario o del gestore, inclusi coloro che affittano abitazioni per uso familiare) ed è suddivisa in tre parti fondamentali: sistemi di filtrazione, di circolazione e valori dell'acqua. Secondo la Norma UNI EN 16582-1 tutti i materiali strutturali devono essere conformi alla norma tecnica di riferimento e sul materiale devono essere eseguiti appositi test sulla resistenza alla osmosi, a seguito dei quali va rilasciata adeguata certificazione, comprese le vasche in vetroresina. La cornice normativa nazionale è posta dal D.M. 37 del 2008, il quale - per quanto qui interessa - prevede che, a lavori ultimati, il costruttore di una piscina debba rilasciare la Dichiarazione di Conformità per le parti idrauliche ed elettriche degli impianti di trattamento acqua. Invero, “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati” (art. 7). Più specificatamente, l'impianto di trattamento acqua di una piscina, inteso come insieme dei componenti indispensabili per purificare l'acqua (pompe, filtri, tubi, valvole, raccordi) va certificato ai sensi del citato Decreto e soltanto le Aziende iscritte presso la Camera di Commercio competente per territorio come installatrici ed in possesso della qualifica necessaria per l'abilitazione ai lavori di pag. 8/20 cui alla lettera “d” (per la parte idraulica) ed “a” (per la parte elettrica), possono rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. Insieme alla certificazione di conformità sono obbligatoriamente da consegnare al committente: gli schemi dell'impianto; i disegni planimetrici;
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si evidenzia che la certificazione va rilasciata “al termine dei lavori, dopo le verifiche iniziali”, e non al saldo delle fatture.
La violazione di dette disposizioni è sanzionata dallo stesso D.M. il quale stabilisce che “sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni” (art. 15, comma 7, del citato D.M.).
Grava peraltro sul committente l'obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3
(così art. 8, 1 comma).
Passando alla vicenda per cui è causa, l'attore chiede la condanna del convenuto a versargli il corrispettivo pattuito di cui al contratto di appalto.
Mentre il convenuto eccepisce la nullità del contratto, afferma di aver corrisposto parte del corrispettivo, ed in via riconvenzionale - rilevando vizi e difetti dell'opera - ne chiede il ristoro, nonché il risarcimento dei danni tutti patiti.
La disamina della controversia impone di considerare, in prima battuta, il rilievo svolto da parte convenuta in punto alla nullità del contratto, in forza dell'art. 15, comma 7, del D.M. n.37 del 2008.
All'esito dell'istruttoria espletata, è esclusa la circostanza che la società
[...]
avesse i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale per Parte_1
pag. 9/20 l'installazione del sistema idrico della piscina. Il CTU incaricato ing.
[...]
all'esito di disamina documentale, rileva: “l' Per_4 Parte_3 non era in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera e per il rilascio della necessaria conformità finale” (pag. 33 Relazione). La tesi attorea secondo la quale la certificazione dovesse essere rilasciata dall'idraulico è smentita, oltre che dall'oggetto dello stesso contratto di CP_9 appalto ed al contratto di subappalto stipulato tra l'idraulico e , in Parte_1 atti, dagli esiti dell'istruttoria e dai documenti versati in atti (escusso, l'idraulico
– soggetto abilitato a norma di legge – dichiara di non aver realizzato CP_9
l'impianto idraulico della piscina, bensì di aver fornito “gli strumenti necessari per portare l'acqua alla piscina”; in questo senso, la comunicazione mail di parte attrice del 28/11/2017 al committente ove ella “ribadisce che nessun lavoro eseguito da parte dell'idraulico è previsto nel contratto e quindi non è di competenza della ” provvedere al pagamento dell'intervento Parte_1 eseguito;
nello stesso senso, il teste ing. il quale conferma che l'impianto Tes_1
trattamento acqua venne realizzato da;
così anche il teste Parte_1 [...]
, presente in cantiere in veste di elettricista). Testimone_2
Ritenuto che non spettasse all'idraulico fornire ed installare e quindi CP_9 certificare la conformità dell'impianto idrico della piscina, infondata altresì la tesi attorea secondo la quale il rilascio di detta certificazione spettava alle figure incaricate dal committente di redigere il progetto strutturale e/o architettonico, tesi che collide con le previsioni normative succitate, risulta avvalorata la tesi di parte convenuta secondo la quale l'appalto aveva ad oggetto la fornitura ed installazione dell'impianto idrico della piscina e che per l'effetto il rilascio delle certificazioni incombeva su Del resto, Parte_1
socio della Verde Arreso s.r.l. nel corso dell'escussione, Persona_2 ammetteva: “le certificazioni di conformità della piscina non sono state consegnate da al committente perché costui non ha provveduto Parte_1 al pagamento di quanto dovuto”. Occorre, inoltre, considerare che il CTU ha chiarito che, al fine di ottenere la certificazione di conformità dell'impianto, non pag. 10/20 occorre un nuovo progetto, “ma solo la verifica della congruenza e idoneità del progetto esistente e la conseguente redazione di una specifica e aggiornata certificazione di conformità”, ed ha indicato a corpo l'importo di euro 1.500.00 quale somma all'uopo occorrente. Dal canto suo, il CTP di parte attrice osservava che il sistema di filtrazione fornito dalla ditta è CP_10
corredato dalla relativa certificazione;
e che il sistema di circolazione dell'impianto di adduzione e ricircolo delle acque è stato modificato e certificato da altra ditta. L'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da parte convenuta è quindi fondata limitatamente all'impianto idrico;
e poiché il risarcimento del danno va parametrato all'effettivo pregiudizio risentito dal committente in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni, detto risarcimento è da rapportarsi al costo che il committente dovrà sostenere per ottenere dette certificazioni da altra impresa e quindi va riconosciuto in euro
1.500,00 (a tal riguardo, cfr. Cass. Civ. n. 34758 del 2023). Nulla quaestio, invece, quanto all'impianto elettrico della piscina: – soggetto abilitato Pt_4 ai sensi del citato D.M. – realizza l'impianto elettrico ed i collegamenti dei quadri elettrici della piscina, rilasciando la relativa conformità.
Quanto alla domanda attorea di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto (euro 86.000,00 + i.v.a), l'allegazione probatoria risulta carente. A mente del principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Come insegna il Supremo Giudice, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione pag. 11/20 del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Un. n. 13533 del
2001).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. Civ n. 3472 del 2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie in cui il committente ha eccepito e di aver corrisposto parte del corrispettivo, nonché l'esistenza di vizi e difetti dell'opera (cfr. tra le tante, di recente Cass. Civ. n. 25140 del 2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea è, quindi, pacifico che l'attore debba provare il proprio esatto adempimento ed il mancato versamento di quanto pattuito da parte del committente.
Quanto all'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sull'appaltatore, il
CTU incaricato, dalla cui risultanze adeguatamente motivate e rispondenti ai quesiti posti, il giudicante non si discosta, ha accertato che l'opera di cui al contratto di appalto presentava vizi e difetti. I difetti riconosciuto dal CTU consistono, in parte, in alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, e vanno ricondotto nella fattispecie dei cui all'art. 1669 c.c. pur trattandosi di vizi non totalmente impeditivi dell'uso della piscina;
in altra parte, essi costituiscono difformità dell'opera e vanno pertanto ricondotti nell'ambito dell'art. 1667 c.c.
Come osserva il CTU, “la lettura del Contratto del 6 aprile 2017 rende evidente che in capo a competevano sia impegni specificamente Parte_1 dedicati alla realizzazione complessiva (con fornitura e posa) dell'opera e delle sue componenti (con esclusione di limitate e specifiche azioni tecniche), sia
pag. 12/20 impegni dedicati alla gestione tecnico-amministrativa dell'opera stessa
(produzione degli elaborati del progetto esecutivo, gestione della procedura di collaudo della piscina e dell'impianto con ottenimento dello stesso, rilascio delle garanzie dei materiali, delle opere, degli impianti)”
ll CTU accerta che l'impianto complessivo e i suoi singoli componenti non rispettano pienamente taluni requisiti normativi UNI 16713/2015. Quindi, il CTU rileva vizi e difetti di natura esecutiva e stima i costi per la loro eliminazione, al netto di i.v.a., tenuto conto di informazioni di mercato nonché dello stato del manufatto, a suo avviso in uso dal 2018. Conviene riportare le descrizioni dei vizi / difetti e dei rispettivi costi, come riportate in Relazione peritale.
Sistemi di circolazione - Le tubazioni di collegamento dei componenti interni alla vasca all'impianto appaiono liberi e pertanto non fissati e ciò in contrasto con la norma UNI EN 16713-2 che prevede l'obbligo di fissaggio delle tubazioni.
Importo a corpo euro 1.000,00;
Sistema di aspirazione della cascata - L'attuale sistema di aspirazione della cascata si avvale della combinazione della originale aspirazione (di dimensioni non adeguate) con la presa aspirafango, con ciò generando una soluzione tecnica non rispondente alle prescrizioni della norma tecnica UNI EN 16713-2 dedicata alle aspirazioni immerse. Ne consegue che, oltre alla mancata disponibilità di una specifica presa aspirafango, la piscina presenta un difetto tecnico con implicazioni significative sulla sicurezza degli utenti. Importo a corpo euro 5.000,00;
Presa di fondo per aspirazione - La vasca della piscina presenta una singola presa di aspirazione a griglia piana. Una soluzione tecnica che non risponde alle prescrizioni della norma tecnica UNI EN 16713-2 dedicata alle aspirazioni immerse. A tale difformità normativa corrisponde un difetto tecnico con implicazioni significative sulla sicurezza degli utenti. Importo a corpo euro
6.500,00;
pag. 13/20 Copertura degli skimmer - Gli skimmer a livello piscina sono stati posati in appositi pozzetti a filo pavimento chiusi con elementi in cemento confinati in una
“vaschetta” contenitiva in acciaio e rivestiti con resina epossidica antiscivolo per garantire una continuità materica (e percettiva) con la pavimentazione contigua.
L'attuale soluzione è l'esito di un intervento successivo alla originale realizzazione e appare comunque già fortemente degradata soprattutto per la vistosa ossidazione della vasca e degli elementi metallici. A ciò si aggiunga che questi elementi tecnici risultano difformi rispetto alla consueta prassi che prevede sistemi di chiusura dei pozzetti facilmente gestibili (per peso e movimentazione) per rispondere alla ordinaria necessità manutentiva per
l'ispezione e la pulizia degli skimmer stessi. Importo a corpo euro 1.000,00;
Rivestimento in resina della vasca - La vasca della piscina risulta anch'essa rivestita internamente in resina. Tale rivestimento presenta una zona di disomogeneità cromatica e una condizione apparente di inadeguata durabilità denunciata dal rilascio di materiale conseguente a minima sollecitazione meccanica (contatto superficiale). Importo a corpo euro 8.000,00;
Vano della copertura automatica di sicurezza a scomparsa nel vano ispezionabile - La copertura automatica a rullo (del tipo “PoolLock” o “Blue
Guard Castiglione” secondo gli accordi contrattuali) risulta posizionata in un vano ispezionabile il cui sviluppo interessa interamente il lato corto della vasca opposto alla cascata. La copertura del vano di alloggiamento della copertura è affidato a un telaio con pannelli in acciaio rivestiti anch'essi in resina epossidica antiscivolo per garantire una continuità materica (e percettiva) con la pavimentazione contigua. La soluzione adottata appare degradata come denunciato dalla ossidazione della vasca e degli elementi metallici. Soprattutto il sistema presenta condizioni di utilizzo e di sicurezza non adeguate generate dallo spazio non protetto e accessibile che risulta intercluso tra la copertura stessa del vano e la zona vasca e occupato dal meccanismo di azionamento della copertura - Importo a corpo euro 3.000,00
pag. 14/20 Impermeabilizzazione e tenuta all'acqua dei vani a livello inferiore. L'ispezione dei luoghi di causa ha evidenziato gli effetti di diffuse infiltrazioni provenienti dal livello superiore piscina in corrispondenza del cosiddetto livello inferiore con interessamento sia del vano tecnico sia dell'area di servizio (e perciò del vano bagno e del vano a destinazione mista-deposito). I fenomeni più rilevanti sono riscontrabili nel vano bagno in corrispondenza della doccia e del raccordo di immissione soprastante e della “veletta” sommitale in cartongesso posta nello spigolo di raccordo tra la parete di separazione con il vano bagno e il soffitto del vano a destinazione mista. Le infiltrazioni sono denunciate da evidenze sintomatiche che, nel caso della “veletta” in cartongesso, si manifestano come pellicola superficiale di acqua conseguente a perdite, queste chiaramente visibili ispezionando il vano tecnico delimitato dalla “veletta” stessa. Tali criticità sono senz'altro imputabili a una impermeabilizzazione diffusamente inadeguata del livello piscina e puntualmente dalla inefficace impermeabilizzazione dei pozzetti di alloggiamento degli skimmer. Si rilevano ulteriori, limitate criticità di tenuta in corrispondenza della parete perimetrale est del vano a destinazione mista con presenza localizzata di efflorescenze saline alla base del rivestimento in cartongesso della stessa parete. Importo a corpo euro 4.500,00;
Pavimentazione solarium. La zona piscina a livello superiore è caratterizzata da un'area contigua alla vasca (solarium, camminamenti e scale) con pavimentazione perimetrale in resina epossidica antiscivolo. L'ispezione dei luoghi di causa ha evidenziato la presenza localizzata di difetti esecutivi evidenti. In particolare sono riscontrabili cavillature e fessurazioni dello strato di pavimentazione a cui corrispondono riconoscibili interventi disomogenei di ripristino localizzato. Tali fenomeni sono verosimilmente causati da una posa non idonea e dalla assenza di giunti di dilatazione nonché da ristagni localizzati
d'acqua associati a una non corretta organizzazione delle pendenze di piano in relazione alla necessità di smaltimento. Analoghe criticità sono riconoscibili anche nella pavimentazione perimetrale esterna a livello inferiore. Importo a corpo euro 7.500,00.
pag. 15/20 Complessivamente, quindi, il CTU stima in euro 36.500,00 oltre i.v.a., l'importo occorrente per l'eliminazione dei vizi / difetti dell'opera.
Accertato che l'attore non ha assolto all'onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione contrattualmente assunta, occorre considerare come non risulti adeguatamente provato il mancato versamento da parte del committente del corrispettivo contrattualmente pattuito. A tal riguardo, occorre svolgere le seguenti considerazioni. Se è pacifico il corrispettivo contrattualmente pattuito (euro 86.000,00 oltre ad i.v.a., da pagarsi mediante versamenti rateali (10% all'ordine; 10% all'inizio dei lavori edili, 10% ad avanzamento lavori, 20% a fine lavori, 10% a collaudo eseguito, 10% a 30 giorni data collaudo;
30% a saldo 60 giorni data collaudo), le parti sostengono tesi del tutto divergenti in ordine ai versamenti.
L'attore afferma che il convenuto non ha pagato alcunché. Il convenuto asserisce invece di aver adempiuto in parte all'obbligazione pecuniaria di cui al contratto, avendo versato direttamente al subappaltatore ID a saldo dei lavori edili la somma di euro 42.618, oltre i.v.a. (euro 46.879,00), e di non aver corrisposto il saldo a , a ragione dei lamentati vizi e difetti Parte_1 dell'opera dei quali chiede, in via riconvenzionale, il ristoro, unitamente al risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (nonché i fatti non specificatamente contestati), prove che deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento, fondando il proprio convincimento su alcune risultanze probatorie, motivando adeguatamente la propria decisione.
Orbene, la tesi attorea circa il mancato adempimento di parte convenuta dell'obbligazione pecuniaria di cui al contratto non è sufficientemente avvalorata, mentre la tesi del convenuto risulta assistita da alcuni elementi probatori di carattere documentale ed emersi nel corso dell'istruttoria. In atti:
a) in data 03/04/2017, (in veste di committente) stipulava un Parte_1
pag. 16/20 contratto di appalto con la ditta ID TO SA IL (appaltatore), avente ad oggetto “opere edili complete per realizzazione piscina rif. Cantiere
TT Gabriele loc. Fratta – Langhirano” verso il corrispettivo a corpo di euro
40.000,00 oltre i.v.a.; b) n. 5 fatture emesse da TO ID, con una tempistica che si avvicina a quella prevista in detto di subappalto tra Pt_1
e ID, per l'importo complessivo di euro 39.618,18 (oltre iva al 10%,
[...]
quindi euro 42.798,18) e saldate dal committente. La fattura n. 3/2017 emessa il
10/04/20217, reca quale descrizione “anticipo … per realizzazione piscina e autorimessa in strada Fratta n. 6, Langhirano”, le successive fatture (n. 6, emessa in data 06/06/2017; n. 7 emessa in data 18/07/2017 e la n. 8 emessa in data 12/08/2017) recano quale descrizione “anticipo muri perimetrali marciapiede sistemazione area cortilizia fabbricato A strada Fratta 6,
Langhirano”, la fattura n. 9 emessa in data 01/10/2017 reca quale descrizione
“saldo dei lavori edili eseguiti per ristrutturazione in strada della Fratta
Langhirano”. Il convenuto ed il Direttore dei Lavori affermano trattarsi di lavori di cui al contratto per cui è causa, mentre il teste ID, nel confermare di non aver più ragioni creditore nei confronti del committente, sostiene che solo la fattura n.
3/2017 concerne lavori eseguiti per la piscina ed i locali tecnici, mentre le altre fatture riguarderebbero lavori extracontratto. Ma la deposizione del teste è inspiegabilmente in contrasto con il contenuto del documento da lui stesso sottoscritto in data 22/12/20217; c) detto documento reca la seguente descrizione “contratto 86.000,00 + i.v.a., pagato il 50% + i.v.a. al 10% (5 rate n.
11/04, 11/05, 14/06, 19/07, 09/08 2017) euro 38.700, + i.v.a. al 10% euro
42.570,00. La rilevata contraddizione tra la deposizione ed il documento scalfisce l'attendibilità della deposizione di ID e rende le sue dichiarazioni non attendibili;
d) mail inviata dal committente a , in data Parte_1
06/06/2017, ove il primo riepiloga a i pagamenti concordati in rosso, Per_2 quelli già effettuati (10% all'ordine; 10 % ad inizio lavori edili) in blu il pagamento che annuncia eseguirà in settimana (10 % ad avanzamento lavori) , con la specifica che “ questi pagamenti sono stati tutti liquidati direttamente all'impresa TO ID … come da indicazioni del geom. Per_2
pag. 17/20 ”; la mail è prodotta da parte convenuta e non contestata da parte CP_11
attrice; e) mail prodotta da inviata dalla stessa in data 16/11/2017 Parte_1 ove invita il committente “a saldare entro il 30/11/2017 gli artigiani, ID e che hanno concluso i lavori senza alcune contestazione …”; f) mail del CP_9
03/01/2018 prodotta da parte convenuta, ove costei comunica a che Parte_1
“con riferimento alla mail ricevuta con allegata fattura dalla Ditta in oggetto, peraltro con errata intestazione sono a farvi presente che NON intendo minimamente pagare la stessa, finché non saranno eseguiti i lavori concordati a verbale !”. la fattura non è prodotta in atti. Ma presumibilmente si tratta della fattura n. 161/F del 29/12/2017 dell'importo di euro 25.700,00 oltre i.v.a. al 22% (di cui euro 25.000,00 a titolo di
“Acconto fornitura come da contratto stipulato il 06/04/2017 e collaudo impianto piscina del 29/07/2017”; ed euro 700,00 a titolo di “allaccio tra la rete idraulica esistente e la piscina eseguito dall'idraulico ); g) infine, nella Persona_5
pur copiosa corrispondenza mail intercorsa nel corso del 2017 tra le parti oggi in causa, non vi è traccia di solleciti al convenuto dei versamenti secondo le scadenze contrattuali.
Orbene, pacifico che il corrispettivo pattuito come da contratto è di euro
86.000,00 oltre i.v.a.; ritenuto sufficientemente avvalorata la tesi di parte convenuta di aver pagato all'impresa ID una somma a titolo di acconto, somma che all'esito dell'istruttoria risulta pari ad euro 39.618,18 oltre i.v.a. al 10
%, come da fatture in atti;
rilevato che il pagamento di euro 10.320,00 di cui alla fattura n. 4/2017 non pare da imputarsi al contratto per cui è causa, in difetto di allegazione;
riconosciuto dall'attrice che alcuni lavori previsti in contratto non furono realizzati per un importo di euro 3.224,00 e quindi sono da detrarre a quanto dovuto, e che è già stato corrisposto a ID la somma di euro 355,00, risulta che il residuo credito di è pari ad euro 42.802,82 Parte_1
(86.000,00 – 43.197,18) oltre i.v.a.
Ritenuto che il CTU ha riconosciuto in euro 38.000,00 al netto di i.v.a., la somma occorrente per porre rimedio alle carenze, difetti e vizi accertati, operando la necessaria compensazione tra i due importi, parte attrice è
pag. 18/20 creditrice della somma di euro, oltre i.v.a., somma che va compensata come di seguito.
Circa la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte convenuta per non aver potuto utilizzare la piscina per oltre un anno dalla sua preventivata consegna (estate 2017), la domanda è respinta poiché non risulta allegato né
l'an né il quantum della richiesta, non emergendo con sufficiente chiarezza neppure quando la piscina venne riempita.
Circa la richiesta di risarcimento del danno per mancata conformità di parte dell'impianto alla normativa europea e nazionale, mancato collaudo completo della piscina e dell'impianto, e mancata consegna della documentazione tecnica, come riconosciuto in corso di istruttoria, si riconosce in via equitativa la somma di euro 10.000,00, somma alla quale va detratto l'importo di euro
4.802,82, residuando quindi la ragione creditoria del convenuto in euro
5.197,18.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna per lite temeraria di parte attrice posto che non risulta la mala fede o colpa grave della stessa, né per l'aumento del compenso del procuratore ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M.
55/2014.
Ritenuta la soccombenza di parte attrice, le spese di lite sono liquidate a suo carico come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, e art. 5 D.M.
140/2012 e successive modifiche, tenuto conto del decisum.
Al Consulente Tecnico d'Ufficio, considerati i valori medi di cui all'art. 11 D.M. del 30/05/2002, è liquidato l'importo di euro 5.266,94, oltre spese forfettarie e quanto di legge.
PQM
Il Tribunale di Parma, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
pag. 19/20 2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di , della somma di euro Controparte_1
5.197,18 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
3) pone a carico di le spese della CTU, che liquida in euro Parte_1
5.266,94 oltre spese generali al 5%, ed altre come di legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta, che si liquidano in euro 5.077, 00 per compensi professionali, euro 518,00 per contributo, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come di legge.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Giovetti
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE SECONDA nella persona del giudice unico dott.ssa Giovanna Giovetti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2594/2021, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'avv. P.IVA_1
Oscar Caroselli del Foro di Parma
ATTRICE
contro
, c.f. elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
presso lo studio e la persona dell'avv. Lauravita Cappelluto del Foro di Parma
CONVENUTO
Conclusioni
Parte attorea: Respingere tutte le domande formulate dal convenuto;
voglia altresì condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
in persone del legale rappresentante, della somma di euro 82.421,31 oltre iva
22 % e quindi euro 100.554,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta, oltre interessi moratori ex DLgs. n. 231 del 2002 dal dovuto al saldo. Il convenuto potrà detrarre, sin dalla concorrenza massima di euro
10.518,48 comprensivi di i.v.a., i costi che proverà di aver sopportato per la eliminazione di vizi e difetti riferibili agli interventi di impermeabilizzazione e altro, eseguiti da già Controparte_2 Controparte_3
Preso atto del comportamento tenuto da controparte, si chiede la condanna di al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno ex articolo 96, primo comma o terzo comma, c.p.c. che potrà essere liquidato anche equitativamente determinata dal Giudice, oltre all'aumento del compenso al procuratore sottoscritto ai sensi del DM n. 55/2014, articolo 4, comma 8. Spese e competenze rifuse, ivi compresa quella di CTP e CTU, oltre maggiorazioni e spese generali iva e cpa”.
Parte convenuta: In via principale respingere tutte le domande formulate dalla società nei confronti del committente Parte_1 Controparte_1
essendo le medesime nulle, illegittime, infondate, non provate o meglio. In via riconvenzionale, dichiarare preliminarmente la nullità ex articolo 1418 c.c. e del contratto di appalto stipulato in data 6 Aprile del 2017 tra la società Pt_1
e e, conseguentemente, dichiarare che nulla è Parte_1 Controparte_1
dovuto dal signor alla società appaltatrice a titolo di corrispettivo CP_1 dell'appalto. Accertare dichiarare la sussistenza delle difformità e dei gravi difetti meglio descritti nelle premesse d'atto, nelle opere eseguite in forza del contratto di appalto da imputabile a fatto e colpa della società Parte_1 appaltatrice e per l'effetto condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del signor CP_1
di tutte le somme necessarie sostenute e ancora da sostenere per la
[...]
completa eliminazione degli stessi nella misura di euro 65.000,00 o nella diversa misura che risulterà dovuta in esito all'expletanda istruttoria maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Parte_1
al signore il danno patito per il mancato utilizzo della piscina Controparte_1
per la durata di circa un anno da liquidarsi anche in via equitativa, in misura comunque non inferiore ad euro 10.000,00. Disporre la compensazione totale o parziale tra il credito reclamato dalla società a titolo di Parte_1 corrispettivo dell'appalto al netto degli acconti già versati dal convenuto, con il credito che risulterà in capo al committente per le causali Controparte_1
sopra indicate disponendo, a carico della società in persona Parte_1
pag. 2/20 del legale rappresentante pro tempore, il versamento dell'eventuale conguaglio
a favore del committente. In ogni caso, condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del convenuto di una somma a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
ex articolo 96, primo o terzo comma, c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa ma in misura comunque non inferiore ed euro 40.000,00 oltre all'aumento del compenso al procuratore sottoscritto ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8. Con vittoria di spese competenze professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio e accessori cpa ed iva di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento a suo favore della somma di euro
82.421,31 oltre IVA a l 22 %, o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex Dlgs n. 231 /2002 dal dovuto al saldo;
parte attrice specificava che il convenuto avrebbe potuto detrarre, sino alla concorrenza massima di euro 10.518,48 comprensivi di IVA, “i costi che proverà di avere sopportato per l'eliminazione di vizi e difetti riferibili agli interventi di impermeabilizzazione e altro, eseguiti da già Controparte_2 [...]
”. Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al Controparte_3 risarcimento del danno, ex art. 96 1° co. o 3° co. c.p.c., oltre all'aumento del compenso al procuratore ai sensi del D.M. n. 55 / 2014, art. 4, comma 8; con vittoria di spese e compensi professionali. L'attrice allegava di aver concluso un contratto di appalto con parte convenuta per la realizzazione di “una piscina con vani accessori e un locale tecnico”, verso il corrispettivo complessivo di euro 86.000,00 oltre iva, da pagarsi ratealmente. Il termine dei lavori e collaudo era previsto per la fine del mese di maggio 2017, termine poi rinviato entro il 25 luglio 2017. Il contratto prevedeva che la società attrice si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'impresa
TO ID per le opere edili e della ditta per i rivestimenti e la CP_2 resinatura. L'attore riferiva che gli scavi erano eseguiti dalla impresa edile Zinelli, incaricata da parte committente;
e di aver corrisposto all'impresa edile ID la pag. 3/20 somma di euro 6.500,00 oltre iva, di cui alla fattura n. 15 del 30/12/2027. Affermava
l'attore che tutte le opere erano state realizzate secondo le tempistiche concordate, che la piscina già dal mese di agosto 2017 era utilizzata e che, ciononostante, parte convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto pattuito in contratto di appalto, indicando quale proprio credito la somma di euro 82.421,00 oltre iva al 22% portata dalla fattura n. 161/F del 29/12/2017 del 29/12/2019 di euro 25.700,00 oltre i.v.a. e la Fattura a saldo pro forma, scadenza 14/05/2019, di euro
56.721,31 oltre i.v.a. Parte attrice, inoltre, sosteneva che il committente si fosse direttamente accordato con l'impresa edile ID per l'esecuzione di lavori extra capitolato per un importo di “almeno” euro 18.035,98. Parte attrice lamentava, inoltre, che, nel corso dei lavori per cui è causa, il committente aveva assunto autonome iniziative, tanto nei confronti della ditta ID quanto nei confronti di scegliendo materiali, colori e tipologie delle resine e definendo le modalità CP_2
di esecuzione, così violando le regole di buona prassi contrattuale ed a tale titolo chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno e l'aumento del compenso del procuratore. L'attore produceva, tra gli altri documenti: < corrispondenza del 31/07/2017 e del 20/08/2017 con la quale il committente lamentava vizi ed imperfezioni relative al rivestimento e alla resinatura ed elencava lavori non ancora terminati, imperfezioni e dettagli da sistemare;
< verbale di riunione di cantiere n. 1/2017 del 26/09/2017, tenutasi alla presenza del committente, dell'ingegnere , di e della sottoscritto da Tes_1 Parte_1 CP_2
parte attrice, ove sono descritte le imperfezioni ed i vizi da risolvere e le relative tempistiche;
< verbale di riunione di cantiere n. 2/2017, del 16/11/2017 ancora di descrizione dei rimedi delle infiltrazioni locale deposito e locale macchinari piscina e relative tempistiche si impegnava a eseguire una prima impermeabilizzazione CP_2
provvisoria e quindi una definitiva impermeabilizzazione e resinatura per Marzo
Aprile 2018 - costi a carico di ); foglio excel denominato Controparte_4
“contabilità opere per esecuzione piscina” al 22/11/2017, ove sono elencate “le lavorazioni eseguite da ID” (euro 18.035,98); lavorazioni eseguite da ID ed a lui corrisposte (euro 355,00); lavorazioni previste in contratto e non realizzate (euro pag. 4/20 3.224,00); < mail del 28/11/2017 inviata da , in punto a “contabilità per Parte_1 le opere extracontratto”, di rimando alla contabilità del 22/11/2017.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 1418,
3° c., c.c., del contratto di appalto, poiché la società attrice non possedeva l'abilitazione richiesta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 2008 per installare impianti di trattamento d'acqua; produceva all'uopo perizia a firma dell'ing. che riconosceva nell'opera difformità Persona_1
rispetto alla normativa vigente, nonché gravi vizi di esecuzione;
lamentava, inoltre, il mancato collaudo e la mancata consegna delle certificazioni e delle garanzie di legge dei progetti e dei manuali di istruzione. Quanto al quantum debeatur, il convenuto sosteneva di aver già corrisposto, a titolo di acconto del corrispettivo contrattualmente previsto, la somma di euro 42.618,00 oltre i.v.a. direttamente all'impresa subappaltatrice ID. Inoltre, ai sensi dell'art. 1669
c.c., lamentava la sussistenza di gravi difetti di esecuzione dell'opera da imputarsi a parte attrice, ed invocava a proprio favore il diritto al risarcimento dei danni per la completa eliminazione / emandazione dei vizi e delle difformità presenti nelle opere, che indicava nella misura di euro 65.000,00, somma che chiedeva compensarsi con il credito reclamato dall'attrice. Invocava, inoltre, il diritto al risarcimento dei danni t a n t o per mancato utilizzo della piscina per circa un anno, da liquidarsi in via equitativa, quanto ex art. 96, primo o terzo comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ma in misura comunque non inferiore ad euro 40.000,00, oltre all'aumento del compenso al procuratore ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014. Circa l'aliquota applicata (10 %) nelle prodotte fatture emesse da ID, parte convenuta sosteneva la correttezza ai sensi della L. n. 488 del 1999, trattandosi di interventi di ristrutturazione. Quanto ai vizi dell'opera, il convenuto produceva copiosa corrispondenza mail intercorsa tra le parti oggi in causa, avente ad oggetto tempistiche, lavori non ultimati, imperfezioni e/i dettagli da sistemare;
riferiva, inoltre, che la società non avesse Parte_1 tenuto fede all'impegno di risolvere le problematiche riscontrate e di cui al Verbale n.
1/2017 e come si fossero manifestate ulteriori problematiche nelle opere appaltate,
pag. 5/20 specificatamente una copiosa infiltrazione nei locali accessori. Quanto alle somme asseritamente versate all'impresa ID in acconto del corrispettivo pattuito in contratto, parte convenuta depositava documento sottoscritto da TO
ID e datato 22/12/20217, avente la seguente dicitura “contratto 86.000,00 +
i.v.a., pagato il 50% + i.v.a. al 10% (5 rate n. 11/04, 11/05, 14/06, 19/07, 09/08
2017) euro 38.700,00 + i.v.a. al 10% euro 42.570,00; extracontratto: euro
18.000,00 + i.v.a. pagato 6.000,00 il 02/10 e pagato 3.000,00 il 25/10 totale
9.000,00 + i.v.a. Restano euro 9.000,00 + i.v.a. di cui 2.000,00 il 02/11,
7.000,00. Dare 5.900/6.000,00 a saldo – TO si impegna ad eseguire la pitturazione dei muri esterni. A tergo, “lavori edili Cantiere La Fratta – saldato tutti i lavori eseguiti (conto ) compresi gli extra 22/12/2017”; segue Parte_1 la postilla “dovrà essere eseguito entro aprile 2018 pitturazione pareti esterne struttura, già pagato”. Il convenuto depositava, inoltre, n. 5 fatture emesse da
TO ID, e da lui saldate, di importo complessivo di euro 39.618,00, oltre iva al 10%.
In breve, quindi parte convenuta asseriva che, dall'importo di euro 86.000,00 oltre i.v.a di cui al contratto, andasse detratta la somma di euro 3.579,00 (per opere non eseguite da , come pacificamente affermato da Parte_1 quest'ultima) e gli acconti versati dal committente direttamente all'impresa
ID, che indicava nell'importo di euro 42.618,00. La somma residua (euro
39.803,00) non era dovuta poiché gli esborsi sostenuti per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, ed il danno patito per il mancato utilizzo della piscina, erano ben superiori all'importo residuo, anche tenuto conto della detrazione del prezzo nella misura di euro 10.518,48 autorizzata da . Parte_1
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie, a norma dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, espletata l'istruttoria orale e svolta la CTU, dati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è respinta per le seguenti ragioni.
pag. 6/20 E' pacifico che, in data 6.4.2017, il signor in veste di Controparte_1
“committente” sottoscriveva con la società nella persona di Parte_1
, in veste di “fornitore”, un contratto di appalto denominato Persona_2
“contratto di fornitura in accordo tra le parti”, avente ad oggetto la “fornitura, la posa e le installazioni indicate” , ossia un manufatto a prevalente destinazione piscina, comprensivo di più parti (piscina propriamente detta, area circostante perimetrale a solarium, vano tecnico sottostante il sedime della vasca collocato a livello inferiore), area di servizio per finalità accessorie (l'area include un vano bagno ed un vano principale a destinazione mista); una scala di raccordo, altre opere complementare (in primis, elementi murari di delimitazione a raccordo).
Secondo contratto, il fornitore assumeva l'obbligazione di eseguire in Strada della Fratta 6, località Cozzano, Langhirano (Pr), “opere edili per piscina a skimmer sfioratore con vano tecnico e vano alloggiamento copertura automatica”, verso l'importo complessivo di euro 86.000,00 oltre i.v.a. da pagarsi mediante versamenti rateali. Il contratto era articolato in due parti, la prima afferente le opere edili, la seconda le dotazioni impiantistiche. Il fornitore si impegnava, inoltre, a fornire i disegni tecnici completi, prospetti illustrativi delle opere necessarie alla costruzione della piscina, dettaglio degli assorbimenti elettrici degli impianti da installare, cioè gli elaborati tecnici per la realizzazione delle opere (edili ed impiantistiche), gestione del collaudo completo della piscina e dell'impianto, rilascio delle garanzie scritte dei materiali delle opere e degli impianti (2 anni per impiantistica;
10 anni per strutture e rivestimenti). Il contratto prevedeva che il fornitore si avvalesse della collaborazione operativa dell' per le opere edili e della Controparte_5
ditta di per i rivestimenti e la resinatura, i quali CP_2 Controparte_3 assumevano quindi la veste di subappaltatori. Le opere escluse dall'elenco delle opere di competenza di , erano espressamente affidate a: Parte_1
Con
per scavi di fondazione, reinterri e inghiaiamenti;
Ditta Persona_3
[...]
per i collegamenti elettrici;
sassi per i rivestimenti e sistemazione muri, Pt_2
a cura del Committente;
mentre non erano affidate esplicitamente le opere relative a pozzetti luce / acqua e scarichi vari, serramenti locali tecnico, pratiche pag. 7/20 ed autorizzazioni. Il progetto architettonico era del geom (al quale CP_7 subentrerà il geom. e quello strutturale dell'ing. Inizio Controparte_8 Tes_1
lavori il 6 aprile 2017, consegna e collaudo per fine Maggio 2017, fatto salvo causa di forza maggiore.
Occorre considerare che oggetto del contratto di appalto è una piscina domestica, la costruzione della quale è normata da fonti europee e nazionali, a presidio della regolarità e sicurezza del manufatto. La normativa europea impone requisiti generali di sicurezza, qualità e metodi di prova, inclusa l'installazione ed i mezzi di accesso, e requisiti specifici di sicurezza, di qualità e i metodi di prova (cfr. le UNI-EN 16582 1-2-3 , 15288 – 1, LE UNI-EN 16713 1-
2-3). La UNI EN 16713 regolamenta la tipologia di vasca privata (ossia secondo la UNI EN 15288-1, la piscina “utilizzata esclusivamente per i parenti o gli ospiti del proprietario o del gestore, inclusi coloro che affittano abitazioni per uso familiare) ed è suddivisa in tre parti fondamentali: sistemi di filtrazione, di circolazione e valori dell'acqua. Secondo la Norma UNI EN 16582-1 tutti i materiali strutturali devono essere conformi alla norma tecnica di riferimento e sul materiale devono essere eseguiti appositi test sulla resistenza alla osmosi, a seguito dei quali va rilasciata adeguata certificazione, comprese le vasche in vetroresina. La cornice normativa nazionale è posta dal D.M. 37 del 2008, il quale - per quanto qui interessa - prevede che, a lavori ultimati, il costruttore di una piscina debba rilasciare la Dichiarazione di Conformità per le parti idrauliche ed elettriche degli impianti di trattamento acqua. Invero, “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati” (art. 7). Più specificatamente, l'impianto di trattamento acqua di una piscina, inteso come insieme dei componenti indispensabili per purificare l'acqua (pompe, filtri, tubi, valvole, raccordi) va certificato ai sensi del citato Decreto e soltanto le Aziende iscritte presso la Camera di Commercio competente per territorio come installatrici ed in possesso della qualifica necessaria per l'abilitazione ai lavori di pag. 8/20 cui alla lettera “d” (per la parte idraulica) ed “a” (per la parte elettrica), possono rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. Insieme alla certificazione di conformità sono obbligatoriamente da consegnare al committente: gli schemi dell'impianto; i disegni planimetrici;
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si evidenzia che la certificazione va rilasciata “al termine dei lavori, dopo le verifiche iniziali”, e non al saldo delle fatture.
La violazione di dette disposizioni è sanzionata dallo stesso D.M. il quale stabilisce che “sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni” (art. 15, comma 7, del citato D.M.).
Grava peraltro sul committente l'obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3
(così art. 8, 1 comma).
Passando alla vicenda per cui è causa, l'attore chiede la condanna del convenuto a versargli il corrispettivo pattuito di cui al contratto di appalto.
Mentre il convenuto eccepisce la nullità del contratto, afferma di aver corrisposto parte del corrispettivo, ed in via riconvenzionale - rilevando vizi e difetti dell'opera - ne chiede il ristoro, nonché il risarcimento dei danni tutti patiti.
La disamina della controversia impone di considerare, in prima battuta, il rilievo svolto da parte convenuta in punto alla nullità del contratto, in forza dell'art. 15, comma 7, del D.M. n.37 del 2008.
All'esito dell'istruttoria espletata, è esclusa la circostanza che la società
[...]
avesse i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale per Parte_1
pag. 9/20 l'installazione del sistema idrico della piscina. Il CTU incaricato ing.
[...]
all'esito di disamina documentale, rileva: “l' Per_4 Parte_3 non era in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera e per il rilascio della necessaria conformità finale” (pag. 33 Relazione). La tesi attorea secondo la quale la certificazione dovesse essere rilasciata dall'idraulico è smentita, oltre che dall'oggetto dello stesso contratto di CP_9 appalto ed al contratto di subappalto stipulato tra l'idraulico e , in Parte_1 atti, dagli esiti dell'istruttoria e dai documenti versati in atti (escusso, l'idraulico
– soggetto abilitato a norma di legge – dichiara di non aver realizzato CP_9
l'impianto idraulico della piscina, bensì di aver fornito “gli strumenti necessari per portare l'acqua alla piscina”; in questo senso, la comunicazione mail di parte attrice del 28/11/2017 al committente ove ella “ribadisce che nessun lavoro eseguito da parte dell'idraulico è previsto nel contratto e quindi non è di competenza della ” provvedere al pagamento dell'intervento Parte_1 eseguito;
nello stesso senso, il teste ing. il quale conferma che l'impianto Tes_1
trattamento acqua venne realizzato da;
così anche il teste Parte_1 [...]
, presente in cantiere in veste di elettricista). Testimone_2
Ritenuto che non spettasse all'idraulico fornire ed installare e quindi CP_9 certificare la conformità dell'impianto idrico della piscina, infondata altresì la tesi attorea secondo la quale il rilascio di detta certificazione spettava alle figure incaricate dal committente di redigere il progetto strutturale e/o architettonico, tesi che collide con le previsioni normative succitate, risulta avvalorata la tesi di parte convenuta secondo la quale l'appalto aveva ad oggetto la fornitura ed installazione dell'impianto idrico della piscina e che per l'effetto il rilascio delle certificazioni incombeva su Del resto, Parte_1
socio della Verde Arreso s.r.l. nel corso dell'escussione, Persona_2 ammetteva: “le certificazioni di conformità della piscina non sono state consegnate da al committente perché costui non ha provveduto Parte_1 al pagamento di quanto dovuto”. Occorre, inoltre, considerare che il CTU ha chiarito che, al fine di ottenere la certificazione di conformità dell'impianto, non pag. 10/20 occorre un nuovo progetto, “ma solo la verifica della congruenza e idoneità del progetto esistente e la conseguente redazione di una specifica e aggiornata certificazione di conformità”, ed ha indicato a corpo l'importo di euro 1.500.00 quale somma all'uopo occorrente. Dal canto suo, il CTP di parte attrice osservava che il sistema di filtrazione fornito dalla ditta è CP_10
corredato dalla relativa certificazione;
e che il sistema di circolazione dell'impianto di adduzione e ricircolo delle acque è stato modificato e certificato da altra ditta. L'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da parte convenuta è quindi fondata limitatamente all'impianto idrico;
e poiché il risarcimento del danno va parametrato all'effettivo pregiudizio risentito dal committente in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni, detto risarcimento è da rapportarsi al costo che il committente dovrà sostenere per ottenere dette certificazioni da altra impresa e quindi va riconosciuto in euro
1.500,00 (a tal riguardo, cfr. Cass. Civ. n. 34758 del 2023). Nulla quaestio, invece, quanto all'impianto elettrico della piscina: – soggetto abilitato Pt_4 ai sensi del citato D.M. – realizza l'impianto elettrico ed i collegamenti dei quadri elettrici della piscina, rilasciando la relativa conformità.
Quanto alla domanda attorea di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto (euro 86.000,00 + i.v.a), l'allegazione probatoria risulta carente. A mente del principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Come insegna il Supremo Giudice, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione pag. 11/20 del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Un. n. 13533 del
2001).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. Civ n. 3472 del 2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie in cui il committente ha eccepito e di aver corrisposto parte del corrispettivo, nonché l'esistenza di vizi e difetti dell'opera (cfr. tra le tante, di recente Cass. Civ. n. 25140 del 2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea è, quindi, pacifico che l'attore debba provare il proprio esatto adempimento ed il mancato versamento di quanto pattuito da parte del committente.
Quanto all'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sull'appaltatore, il
CTU incaricato, dalla cui risultanze adeguatamente motivate e rispondenti ai quesiti posti, il giudicante non si discosta, ha accertato che l'opera di cui al contratto di appalto presentava vizi e difetti. I difetti riconosciuto dal CTU consistono, in parte, in alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, e vanno ricondotto nella fattispecie dei cui all'art. 1669 c.c. pur trattandosi di vizi non totalmente impeditivi dell'uso della piscina;
in altra parte, essi costituiscono difformità dell'opera e vanno pertanto ricondotti nell'ambito dell'art. 1667 c.c.
Come osserva il CTU, “la lettura del Contratto del 6 aprile 2017 rende evidente che in capo a competevano sia impegni specificamente Parte_1 dedicati alla realizzazione complessiva (con fornitura e posa) dell'opera e delle sue componenti (con esclusione di limitate e specifiche azioni tecniche), sia
pag. 12/20 impegni dedicati alla gestione tecnico-amministrativa dell'opera stessa
(produzione degli elaborati del progetto esecutivo, gestione della procedura di collaudo della piscina e dell'impianto con ottenimento dello stesso, rilascio delle garanzie dei materiali, delle opere, degli impianti)”
ll CTU accerta che l'impianto complessivo e i suoi singoli componenti non rispettano pienamente taluni requisiti normativi UNI 16713/2015. Quindi, il CTU rileva vizi e difetti di natura esecutiva e stima i costi per la loro eliminazione, al netto di i.v.a., tenuto conto di informazioni di mercato nonché dello stato del manufatto, a suo avviso in uso dal 2018. Conviene riportare le descrizioni dei vizi / difetti e dei rispettivi costi, come riportate in Relazione peritale.
Sistemi di circolazione - Le tubazioni di collegamento dei componenti interni alla vasca all'impianto appaiono liberi e pertanto non fissati e ciò in contrasto con la norma UNI EN 16713-2 che prevede l'obbligo di fissaggio delle tubazioni.
Importo a corpo euro 1.000,00;
Sistema di aspirazione della cascata - L'attuale sistema di aspirazione della cascata si avvale della combinazione della originale aspirazione (di dimensioni non adeguate) con la presa aspirafango, con ciò generando una soluzione tecnica non rispondente alle prescrizioni della norma tecnica UNI EN 16713-2 dedicata alle aspirazioni immerse. Ne consegue che, oltre alla mancata disponibilità di una specifica presa aspirafango, la piscina presenta un difetto tecnico con implicazioni significative sulla sicurezza degli utenti. Importo a corpo euro 5.000,00;
Presa di fondo per aspirazione - La vasca della piscina presenta una singola presa di aspirazione a griglia piana. Una soluzione tecnica che non risponde alle prescrizioni della norma tecnica UNI EN 16713-2 dedicata alle aspirazioni immerse. A tale difformità normativa corrisponde un difetto tecnico con implicazioni significative sulla sicurezza degli utenti. Importo a corpo euro
6.500,00;
pag. 13/20 Copertura degli skimmer - Gli skimmer a livello piscina sono stati posati in appositi pozzetti a filo pavimento chiusi con elementi in cemento confinati in una
“vaschetta” contenitiva in acciaio e rivestiti con resina epossidica antiscivolo per garantire una continuità materica (e percettiva) con la pavimentazione contigua.
L'attuale soluzione è l'esito di un intervento successivo alla originale realizzazione e appare comunque già fortemente degradata soprattutto per la vistosa ossidazione della vasca e degli elementi metallici. A ciò si aggiunga che questi elementi tecnici risultano difformi rispetto alla consueta prassi che prevede sistemi di chiusura dei pozzetti facilmente gestibili (per peso e movimentazione) per rispondere alla ordinaria necessità manutentiva per
l'ispezione e la pulizia degli skimmer stessi. Importo a corpo euro 1.000,00;
Rivestimento in resina della vasca - La vasca della piscina risulta anch'essa rivestita internamente in resina. Tale rivestimento presenta una zona di disomogeneità cromatica e una condizione apparente di inadeguata durabilità denunciata dal rilascio di materiale conseguente a minima sollecitazione meccanica (contatto superficiale). Importo a corpo euro 8.000,00;
Vano della copertura automatica di sicurezza a scomparsa nel vano ispezionabile - La copertura automatica a rullo (del tipo “PoolLock” o “Blue
Guard Castiglione” secondo gli accordi contrattuali) risulta posizionata in un vano ispezionabile il cui sviluppo interessa interamente il lato corto della vasca opposto alla cascata. La copertura del vano di alloggiamento della copertura è affidato a un telaio con pannelli in acciaio rivestiti anch'essi in resina epossidica antiscivolo per garantire una continuità materica (e percettiva) con la pavimentazione contigua. La soluzione adottata appare degradata come denunciato dalla ossidazione della vasca e degli elementi metallici. Soprattutto il sistema presenta condizioni di utilizzo e di sicurezza non adeguate generate dallo spazio non protetto e accessibile che risulta intercluso tra la copertura stessa del vano e la zona vasca e occupato dal meccanismo di azionamento della copertura - Importo a corpo euro 3.000,00
pag. 14/20 Impermeabilizzazione e tenuta all'acqua dei vani a livello inferiore. L'ispezione dei luoghi di causa ha evidenziato gli effetti di diffuse infiltrazioni provenienti dal livello superiore piscina in corrispondenza del cosiddetto livello inferiore con interessamento sia del vano tecnico sia dell'area di servizio (e perciò del vano bagno e del vano a destinazione mista-deposito). I fenomeni più rilevanti sono riscontrabili nel vano bagno in corrispondenza della doccia e del raccordo di immissione soprastante e della “veletta” sommitale in cartongesso posta nello spigolo di raccordo tra la parete di separazione con il vano bagno e il soffitto del vano a destinazione mista. Le infiltrazioni sono denunciate da evidenze sintomatiche che, nel caso della “veletta” in cartongesso, si manifestano come pellicola superficiale di acqua conseguente a perdite, queste chiaramente visibili ispezionando il vano tecnico delimitato dalla “veletta” stessa. Tali criticità sono senz'altro imputabili a una impermeabilizzazione diffusamente inadeguata del livello piscina e puntualmente dalla inefficace impermeabilizzazione dei pozzetti di alloggiamento degli skimmer. Si rilevano ulteriori, limitate criticità di tenuta in corrispondenza della parete perimetrale est del vano a destinazione mista con presenza localizzata di efflorescenze saline alla base del rivestimento in cartongesso della stessa parete. Importo a corpo euro 4.500,00;
Pavimentazione solarium. La zona piscina a livello superiore è caratterizzata da un'area contigua alla vasca (solarium, camminamenti e scale) con pavimentazione perimetrale in resina epossidica antiscivolo. L'ispezione dei luoghi di causa ha evidenziato la presenza localizzata di difetti esecutivi evidenti. In particolare sono riscontrabili cavillature e fessurazioni dello strato di pavimentazione a cui corrispondono riconoscibili interventi disomogenei di ripristino localizzato. Tali fenomeni sono verosimilmente causati da una posa non idonea e dalla assenza di giunti di dilatazione nonché da ristagni localizzati
d'acqua associati a una non corretta organizzazione delle pendenze di piano in relazione alla necessità di smaltimento. Analoghe criticità sono riconoscibili anche nella pavimentazione perimetrale esterna a livello inferiore. Importo a corpo euro 7.500,00.
pag. 15/20 Complessivamente, quindi, il CTU stima in euro 36.500,00 oltre i.v.a., l'importo occorrente per l'eliminazione dei vizi / difetti dell'opera.
Accertato che l'attore non ha assolto all'onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione contrattualmente assunta, occorre considerare come non risulti adeguatamente provato il mancato versamento da parte del committente del corrispettivo contrattualmente pattuito. A tal riguardo, occorre svolgere le seguenti considerazioni. Se è pacifico il corrispettivo contrattualmente pattuito (euro 86.000,00 oltre ad i.v.a., da pagarsi mediante versamenti rateali (10% all'ordine; 10% all'inizio dei lavori edili, 10% ad avanzamento lavori, 20% a fine lavori, 10% a collaudo eseguito, 10% a 30 giorni data collaudo;
30% a saldo 60 giorni data collaudo), le parti sostengono tesi del tutto divergenti in ordine ai versamenti.
L'attore afferma che il convenuto non ha pagato alcunché. Il convenuto asserisce invece di aver adempiuto in parte all'obbligazione pecuniaria di cui al contratto, avendo versato direttamente al subappaltatore ID a saldo dei lavori edili la somma di euro 42.618, oltre i.v.a. (euro 46.879,00), e di non aver corrisposto il saldo a , a ragione dei lamentati vizi e difetti Parte_1 dell'opera dei quali chiede, in via riconvenzionale, il ristoro, unitamente al risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (nonché i fatti non specificatamente contestati), prove che deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento, fondando il proprio convincimento su alcune risultanze probatorie, motivando adeguatamente la propria decisione.
Orbene, la tesi attorea circa il mancato adempimento di parte convenuta dell'obbligazione pecuniaria di cui al contratto non è sufficientemente avvalorata, mentre la tesi del convenuto risulta assistita da alcuni elementi probatori di carattere documentale ed emersi nel corso dell'istruttoria. In atti:
a) in data 03/04/2017, (in veste di committente) stipulava un Parte_1
pag. 16/20 contratto di appalto con la ditta ID TO SA IL (appaltatore), avente ad oggetto “opere edili complete per realizzazione piscina rif. Cantiere
TT Gabriele loc. Fratta – Langhirano” verso il corrispettivo a corpo di euro
40.000,00 oltre i.v.a.; b) n. 5 fatture emesse da TO ID, con una tempistica che si avvicina a quella prevista in detto di subappalto tra Pt_1
e ID, per l'importo complessivo di euro 39.618,18 (oltre iva al 10%,
[...]
quindi euro 42.798,18) e saldate dal committente. La fattura n. 3/2017 emessa il
10/04/20217, reca quale descrizione “anticipo … per realizzazione piscina e autorimessa in strada Fratta n. 6, Langhirano”, le successive fatture (n. 6, emessa in data 06/06/2017; n. 7 emessa in data 18/07/2017 e la n. 8 emessa in data 12/08/2017) recano quale descrizione “anticipo muri perimetrali marciapiede sistemazione area cortilizia fabbricato A strada Fratta 6,
Langhirano”, la fattura n. 9 emessa in data 01/10/2017 reca quale descrizione
“saldo dei lavori edili eseguiti per ristrutturazione in strada della Fratta
Langhirano”. Il convenuto ed il Direttore dei Lavori affermano trattarsi di lavori di cui al contratto per cui è causa, mentre il teste ID, nel confermare di non aver più ragioni creditore nei confronti del committente, sostiene che solo la fattura n.
3/2017 concerne lavori eseguiti per la piscina ed i locali tecnici, mentre le altre fatture riguarderebbero lavori extracontratto. Ma la deposizione del teste è inspiegabilmente in contrasto con il contenuto del documento da lui stesso sottoscritto in data 22/12/20217; c) detto documento reca la seguente descrizione “contratto 86.000,00 + i.v.a., pagato il 50% + i.v.a. al 10% (5 rate n.
11/04, 11/05, 14/06, 19/07, 09/08 2017) euro 38.700, + i.v.a. al 10% euro
42.570,00. La rilevata contraddizione tra la deposizione ed il documento scalfisce l'attendibilità della deposizione di ID e rende le sue dichiarazioni non attendibili;
d) mail inviata dal committente a , in data Parte_1
06/06/2017, ove il primo riepiloga a i pagamenti concordati in rosso, Per_2 quelli già effettuati (10% all'ordine; 10 % ad inizio lavori edili) in blu il pagamento che annuncia eseguirà in settimana (10 % ad avanzamento lavori) , con la specifica che “ questi pagamenti sono stati tutti liquidati direttamente all'impresa TO ID … come da indicazioni del geom. Per_2
pag. 17/20 ”; la mail è prodotta da parte convenuta e non contestata da parte CP_11
attrice; e) mail prodotta da inviata dalla stessa in data 16/11/2017 Parte_1 ove invita il committente “a saldare entro il 30/11/2017 gli artigiani, ID e che hanno concluso i lavori senza alcune contestazione …”; f) mail del CP_9
03/01/2018 prodotta da parte convenuta, ove costei comunica a che Parte_1
“con riferimento alla mail ricevuta con allegata fattura dalla Ditta in oggetto, peraltro con errata intestazione sono a farvi presente che NON intendo minimamente pagare la stessa, finché non saranno eseguiti i lavori concordati a verbale !”. la fattura non è prodotta in atti. Ma presumibilmente si tratta della fattura n. 161/F del 29/12/2017 dell'importo di euro 25.700,00 oltre i.v.a. al 22% (di cui euro 25.000,00 a titolo di
“Acconto fornitura come da contratto stipulato il 06/04/2017 e collaudo impianto piscina del 29/07/2017”; ed euro 700,00 a titolo di “allaccio tra la rete idraulica esistente e la piscina eseguito dall'idraulico ); g) infine, nella Persona_5
pur copiosa corrispondenza mail intercorsa nel corso del 2017 tra le parti oggi in causa, non vi è traccia di solleciti al convenuto dei versamenti secondo le scadenze contrattuali.
Orbene, pacifico che il corrispettivo pattuito come da contratto è di euro
86.000,00 oltre i.v.a.; ritenuto sufficientemente avvalorata la tesi di parte convenuta di aver pagato all'impresa ID una somma a titolo di acconto, somma che all'esito dell'istruttoria risulta pari ad euro 39.618,18 oltre i.v.a. al 10
%, come da fatture in atti;
rilevato che il pagamento di euro 10.320,00 di cui alla fattura n. 4/2017 non pare da imputarsi al contratto per cui è causa, in difetto di allegazione;
riconosciuto dall'attrice che alcuni lavori previsti in contratto non furono realizzati per un importo di euro 3.224,00 e quindi sono da detrarre a quanto dovuto, e che è già stato corrisposto a ID la somma di euro 355,00, risulta che il residuo credito di è pari ad euro 42.802,82 Parte_1
(86.000,00 – 43.197,18) oltre i.v.a.
Ritenuto che il CTU ha riconosciuto in euro 38.000,00 al netto di i.v.a., la somma occorrente per porre rimedio alle carenze, difetti e vizi accertati, operando la necessaria compensazione tra i due importi, parte attrice è
pag. 18/20 creditrice della somma di euro, oltre i.v.a., somma che va compensata come di seguito.
Circa la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte convenuta per non aver potuto utilizzare la piscina per oltre un anno dalla sua preventivata consegna (estate 2017), la domanda è respinta poiché non risulta allegato né
l'an né il quantum della richiesta, non emergendo con sufficiente chiarezza neppure quando la piscina venne riempita.
Circa la richiesta di risarcimento del danno per mancata conformità di parte dell'impianto alla normativa europea e nazionale, mancato collaudo completo della piscina e dell'impianto, e mancata consegna della documentazione tecnica, come riconosciuto in corso di istruttoria, si riconosce in via equitativa la somma di euro 10.000,00, somma alla quale va detratto l'importo di euro
4.802,82, residuando quindi la ragione creditoria del convenuto in euro
5.197,18.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna per lite temeraria di parte attrice posto che non risulta la mala fede o colpa grave della stessa, né per l'aumento del compenso del procuratore ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M.
55/2014.
Ritenuta la soccombenza di parte attrice, le spese di lite sono liquidate a suo carico come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, e art. 5 D.M.
140/2012 e successive modifiche, tenuto conto del decisum.
Al Consulente Tecnico d'Ufficio, considerati i valori medi di cui all'art. 11 D.M. del 30/05/2002, è liquidato l'importo di euro 5.266,94, oltre spese forfettarie e quanto di legge.
PQM
Il Tribunale di Parma, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
pag. 19/20 2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di , della somma di euro Controparte_1
5.197,18 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
3) pone a carico di le spese della CTU, che liquida in euro Parte_1
5.266,94 oltre spese generali al 5%, ed altre come di legge;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta, che si liquidano in euro 5.077, 00 per compensi professionali, euro 518,00 per contributo, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come di legge.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Giovetti
pag. 20/20