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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1416/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gimigliano - Via Maria Santissima Di Porto Snc 88045 Gimigliano CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 INGIUNZIONE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 INGIUNZIONE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tributario Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso intimazione n. Cronologico 2848, notificato dal Comune di Gimigliano – Ufficio Ragioneria e Tributi in data 15.06.2023, con raccomandata Numero_1, pertinente presunti debiti tributari per un importo di €574,20
Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso. Rispetto alla decisione ha interposto appello il contribuente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La statuizione del Giudice di prime cure merita conferma .
Ed invero il ricorrente ha depositato , nel corso del processo di prime cure in copia solo la stampa in formato pdf di accettazione e di consegna di messaggi pec da parte del soggetto gestore del flusso informatico senza aver allegato la pec in estensione eml verificabile dal Giudicante, contenente il messaggio informatico di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la procura alle liti.
Come è noto, la legge n. 53/1994 riconosce agli Avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. Secondo quanto disposto all'art. 9 della predetta legge, nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato
EML o in formato “MSG”.
La mancanza dei predetti elementi essenziali di per sé determina l'illegittimità
della notifica.
Consegue che la notifica è viziata ed il vizio d'incompletezza dell'atto non consente l'accertamento della giuridica conoscibilità del ricorso da parte del destinatario.
Del resto il Comune non risulta essersi costituito né in primo né in secondo . L'inammissibilità doveva essere dichiarata senza la previa instaurazione del contraddittorio con la parte dal momento che l'art. 101 c.p.c. non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 07/03/2022, n. 7356).
Stante la mancata costituzione del Comune nulla per le spese.
P.Q.M.
,La Corte dichiara l'appello inammissibile per l'effetto conferma la sentenza di primo grado, nulla per le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1416/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gimigliano - Via Maria Santissima Di Porto Snc 88045 Gimigliano CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 INGIUNZIONE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 INGIUNZIONE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2848 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tributario Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso intimazione n. Cronologico 2848, notificato dal Comune di Gimigliano – Ufficio Ragioneria e Tributi in data 15.06.2023, con raccomandata Numero_1, pertinente presunti debiti tributari per un importo di €574,20
Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso. Rispetto alla decisione ha interposto appello il contribuente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La statuizione del Giudice di prime cure merita conferma .
Ed invero il ricorrente ha depositato , nel corso del processo di prime cure in copia solo la stampa in formato pdf di accettazione e di consegna di messaggi pec da parte del soggetto gestore del flusso informatico senza aver allegato la pec in estensione eml verificabile dal Giudicante, contenente il messaggio informatico di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la procura alle liti.
Come è noto, la legge n. 53/1994 riconosce agli Avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. Secondo quanto disposto all'art. 9 della predetta legge, nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato
EML o in formato “MSG”.
La mancanza dei predetti elementi essenziali di per sé determina l'illegittimità
della notifica.
Consegue che la notifica è viziata ed il vizio d'incompletezza dell'atto non consente l'accertamento della giuridica conoscibilità del ricorso da parte del destinatario.
Del resto il Comune non risulta essersi costituito né in primo né in secondo . L'inammissibilità doveva essere dichiarata senza la previa instaurazione del contraddittorio con la parte dal momento che l'art. 101 c.p.c. non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 07/03/2022, n. 7356).
Stante la mancata costituzione del Comune nulla per le spese.
P.Q.M.
,La Corte dichiara l'appello inammissibile per l'effetto conferma la sentenza di primo grado, nulla per le spese.