Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 1417/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO e , elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA' 38
CATANIA, presso il difensore avv. BERTONE GAETANO GIULIANO
APPELLANTE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCI Parte_2 P.IVA_1
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOCCI FRANCESCO
APPELLATA
Posta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 11
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.01.2023, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, , per ottenere la riforma Parte_2
della sentenza n°1597/22 del 24.06.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catania nel giudizio iscritto al R.G. 8304/21, accoglieva la domanda di parte attrice solo limitatamente al rimborso dei costi recurring e compensava le spese di lite fra le parti.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'interpretare la disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB introdotta dal D. Lgs n.
141/2010 che ha recepito la direttiva 2008/48/CE, statuendo la rimborsabilità delle commissioni richieste solo limitatamente agli oneri recurring, escludendo quelle aventi natura up front.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “A) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività della clausola contrattuale che esclude la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto;
B) Ritenere e dichiarare la rimborsabilità di tutti gli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento stipulato dall'odierno appellante e conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante, al rimborso della complessiva somma di € 904,61, da calcolarsi secondo il criterio del “pro rata temporis”, ovvero condannare la società appellata al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), RELATIVAMENTE
AL PRIMO E AL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO, da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Si costituiva in giudizio l'appellata , contestava in fatto e in Parte_2 diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.09.2023 le parti insistevano nelle proprie difese e il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 7.10.2024.
Indi, all'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere che con atto di citazione del 14.06.2021 aveva convenuto in giudizio la Pt_1
società , avanti il Giudice di Pace di Catania, esponendo di aver Parte_2
stipulato con la stessa, in data 16.06.2015, un contratto di finanziamento ex n. 548303 (poi n. 167956) e di averlo estinto anticipatamente, residuando n.71/120 quote del finanziamento.
pagina 2 di 11 Lamentava però di non aver ottenuto il rimborso da parte della , Parte_2
delle commissioni finanziarie e degli oneri accessori, per la quota parte pagata e non interamente goduta, e delle rate erroneamente ritenute insolute per un importo complessivo di euro 1.302,08.
, costituitasi in Giudizio aveva chiesto il rigetto delle pretese Parte_2
attoree e il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 1597/22 oggetto di appello, aveva accolto parzialmente la domanda di parte attrice, ritenendo che “Non sussiste una applicazione diretta della direttiva in argomento, così come interpretata dalla CGUE, nel rapporto intercorso fra le parti in causa, dovendo quest'ultimo essere rapportato alla normativa nazionale di recepimento della detta direttiva: ex art. 125 sexies TUB, per come da ultimo modificata dal dl 73/21, convertito in legge
106/21, con il quale (anche per l'effetto della pronuncia cosiddetta Lexitor) ha ammesso la restituzione dei costi senza distinzione alcuna limitando ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge (art. 11 octies); per i contratti stipulati anteriormente ha invece disposto che continuano ad applicarsi le disposizione dell'art. 125 sexies e le norme secondarie vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Come tale ne scaturisce che, gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per i contratti stipulati antecedente alla detta modifica legislativa, sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, ovvero ai c.d. costi recurring. (…..) Per le argomentazioni che precedono, la domanda attorea trova accoglimento limitatamente al rimborso dei c.d. costi recurring e, pertanto, la società convenuta va condannata alla restituzione degli stessi, sempre se non versati, in relazione all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 167956”, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appello è fondato e va accolto integralmente per le ragioni che seguono.
Primariamente occorre stabilire quale disciplina applicare al caso de quo, considerato che il Giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità dell'art. 125 sexies del D.Lgs 141/10, al caso in esame, essendo stato il contratto sottoscritto prima della sua entrata in vigore, giusto il principio della irretroattività della legge.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Il caso che ci occupa, difatti, riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al pagina 3 di 11 finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E 'assolutamente pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito”
s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
pagina 4 di 11 La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'BF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di pagina 5 di 11 verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv)
l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...]. È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (BF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167.
Più recentemente, BF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e
10 maggio 2017, n. 5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre rimborsabili).
Successivamente è, anche intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Contr Coordinamento dell' il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'BF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che pagina 6 di 11 abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Da ultimo, il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Con la Sentenza “Lexitor”, la Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata.
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB, laddove si dice che, in caso di estinzione anticipata , il debitore ha diritto ad un'equa riduzione del costo dell'intera operazione nonché al già citato D.M. 08.07.1992, il quale include tra i pagamenti al capitale residuo, interessi ed oneri maturati fino a quel momento, per tali ultimi intendendosi proprio commissioni finanziarie, accessorie e assicurative.
pagina 7 di 11 Ricostruita la disciplina applicabile nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, in merito alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso
(commissioni finanziarie, commissioni accessorie e premi assicurativi) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare CP_2
superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Proseguendo nei motivi di appello, parte appellante sostiene che la società
[...]
deve ritenersi unica legittimata passiva rispetto alle pretese economiche Parte_2
avanzate in primo grado da anche relativamente alla quota parte non interamente Parte_1
goduta delle commissioni di intermediazione.
Tale tesi va pienamente condivisa.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di La riveste il Parte_1 Parte_2
ruolo di società mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c. L'appellante in qualità di accipiens del rapporto, ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni accessorie e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie Pt_3
( si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania, ; Parte_2
sentenza del 28/09/2021 - RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 22.03.2022 resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania,).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per la richiesta di rimborso avanzata dall'odierno appellante, limitatamente alla quota parte non goduta delle commissioni di intermediazione, proprio in virtù di un collegamento negoziale esistente tra il contratto di prestito e il contratto assicurativo sottoscritto dal consumatore.
pagina 8 di 11 Nella ormai consolidata giurisprudenza dell'BF , è infatti ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente, che abbia richiesto alla Banca “la restituzione di somme già corrisposte da altro soggetto- anche- per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento”.
In ragione di tutto quanto sopra è chiaro come la legittimazione passiva, rispetto alle richieste economiche avanzate dall'odierno appellante, anche quelle riconducibili ai premi assicurativi non interamene maturati, venga a ricadere unicamente in capo alla società appellata.
Per quanto attiene il criterio di calcolo da utilizzare, si farà applicazione del principio “pro rata temporis”, non essendo nel contratto stabilito diversamente dalle parti.
Difatti, se espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda BF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211 del 19 gennaio
2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322 c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, la dovrà Parte_2
rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro rata temporis.
L'odierno Giudicante, sulla scia dell'ormai consolidato orientamento maggioritario, ritiene difatti, che ai fini ai fini della individuazione della quota da rimborsare, laddove non stabilito diversamente in contratto, è corretto fare applicazione del principio pro-rata temporis previsto dall'art.125 sexies TUB.
Fondamentale è la decisione della Corte di Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale. Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista dall'art 16 della Direttiva
n. 2008/48, la sentenza Lexitor precisa che è la normativa stessa ad indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire. Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Questo G.I. ritiene che le ulteriori censure mosse dall'appellata relative al superamento dei principi stabiliti in seno alla Lexitor vadano disattese.
Con la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), i Giudici di
Lussemburgo hanno poi affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del pagina 9 di 11 Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit Bank
Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
Orbene, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Ne deriva che le doglianze di parte appellata sul superamento dei principi stabiliti in seno alla CP_2
vanno rigettati, poiché non aderenti al caso di specie.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25977/2023 ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024, ha eliminato ogni dubbio circa le eccezioni sia preliminari che di merito sollevate dalla
Banche, statuendo inoltre la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto integralmente per i profili sopra delineati, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Va in ultimo evidenziato che l'appellante, a parziale modifica della propria domanda del giudizio di primo grado, ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di rimborso della somma di € 25,47 a titolo di
"imposte e tasse", in conformità a quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB nella sua nuova versione e alla domanda restitutoria di € 372,00, avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle rate luglio e pagina 10 di 11 agosto 2019, poiché già rimborsate da Il petitum si è quindi ridotto ad € 904,61, oltre Parte_2
interessi.
Indi, in accoglimento della domanda proposta da la Parte_1 Parte_2
va condannata a rimborsare la somma di € 904,61 a titolo di oneri, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dall'estinzione del contratto al OD .
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA LE, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
1417/2023 R.G., proposto da avverso la sentenza n. 1597/2022 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Catania in data 24.06.2022, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di primo grado,
NA parte appellata a rimborsare in suo favore l'ulteriore somma di € 904,61 a titolo di oneri, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto .
3. NA altresì parte appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che si liquidano per il giudizio di I grado in € 98,00 per spese e € 278,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario, e per questo grado di giudizio in € 91,50 per spese e € 500,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. RA LE
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