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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23664/2021 R.G. promossa da
, in proprio e nella qualità di erede della IG.ra , nata a [...] il Parte_1 Persona_1
15.5.1966, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Dalmazia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Bisceglia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
, anche quale erede del IG. (C.F. ) Parte_1 Persona_2 C.F._2 deceduto in Chieri (TO) il 08.11.2022, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Dalmazia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Bisceglia, che la rappresenta e difende in forza di procura 17.11.2022
ATTRICE
Contro
, C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino domiciliata in Via
Arsenale, n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per le parti attrici:
“- dichiarare il responsabile ex art. 2043 c.c. del decesso della IG.ra Controparte_1 Per_1 conseguito all'epatite da virus B e C contratta dalla medesima in occasione delle trasfusioni
[...] effettuate dalla stessa per come esposto in narrativa;
1 - condannare il , al pagamento in favore della IG.ra della somma Controparte_1 Parte_1 di € 245.167,50 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa;
- condannare, altresì, il al pagamento in favore della IGnora dei Controparte_1 Parte_1 danni patrimoniali per complessivi € 68.816,00, per le motivazioni esposte in premessa;
- condannare il , al pagamento in favore del IG. della somma di Controparte_1 Persona_2
€ 531.364,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, di cui € 392.268,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed € 139.096,00 a titolo di danno biologico, per le causali sopra espresse,
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa;
-Il tutto oltre interessi maturati e maturandi sino al totale soddisfo e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro;
Con condanna altresì al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.”
Per parte convenuta:
In via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede.
Nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate.
In via ulteriormente subordinata, ai fini della determinazione del quantum,
scomputare gli importi a vario titolo già erogati.
Spese come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dai IG.ri e , Parte_1 Per_2 rispettivamente figlia e coniuge superstite della IG.ra deceduta a Decollatura (CZ) il Persona_1
24.01.2018, volta ad ottenere il risarcimento iure proprio, quali eredi della de cuius, per i danni patiti in conseguenza del decesso della IG.ra . Persona_1
A sostegno della domanda gli attori esponevano che la de cuius aveva contratto la malattia epatica in occasione di un ricovero avvenuto dal 2.06.1965 al 24.06.1965 presso l'Ospedale “S. Anna”, in Torino, durante il quale la donna era stata emotrasfusa – in particolare, in data 16.06.1965 ed in data
21.06.1965- con due unità di sangue infetto, provenienti da donatori non rintracciabili per controlli virologici successivi alla donazione.
Davano quindi atto:
1. che, accertata la malattia – diagnosticata dapprima, in data 30.03.2001, in occasione di una visita occasionale presso il P.O. di VE NN (CZ), e, successivamente, in data
2 10.04.2002, a seguito di ricovero in D.H. presso Controparte_2
, da cui è stata dimessa con diagnosi di “Epatite cronica anti HCV positiva in
[...] evoluzione cirrotica. Ipersplenismo (trombocitopenia). Ectasia venosa del III medio esofago.
Pregressa infezione da virus B” - la de cuius aveva proposto istanza al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992;
2. che, con verbale n. 46/03 del 10.02.2003 prot. n. 40 del 25.02.2003, la Commissione Medica
Ospedaliera 4° Sezione del Centro Militare di Medicina Legale di , confermata la CP_2 diagnosi di “epatite cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con segni di ipertensione portale ed ipersplenismo. Pregressa infezione da HBV” e accertata la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e l'infermità conseguita, aveva espresso giudizio medico-legale favorevole;
3. che, in ragione della domanda di indennizzo presentata dalla IG.ra la Regione Persona_1
Calabria, con decreto n. 14667 del 13.10.2003 (All. 2), aveva liquidato a favore della stessa la somma di euro € 10.692,53 a titolo di indennizzo con riferimento al periodo decorrente dall'
01.03.2002 al 31.08.2003 e dato altresì atto che, a far data dall' 01.09.2003 (poi posticipato al
31.10.2003) l'istante avrebbe avuto diritto ad un assegno mensile di € 599,58, da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.199,17;
Gli attori allegavano di aver attivato, a seguito del decesso della congiunta, il procedimento amministrativo di cui l'art. 1, comma 3 della L. 238/1997 di modifica ed integrazione della L.
210/1992, volto ad ottenere un assegno “una tantum”. Precisavano che, acquisito il parere favorevole della C.M.O. di Messina – che, con processo Verbale ML/V n. 192 L. 210/1992 del 18.07.2018, ha riconosciuto nesso di causalità tra l'infermità contratta con emotrasfusione ed il decesso della IG.ra e ha accertato che la causa mortis è da rintracciarsi in una “Cirrosi epatica HCV Persona_1 correlata scompensata;
neoformazione uterina;
scompenso cardiocircolatorio;
arresto cardiaco” da
“.ritenersi inequivocabilmente causa o quantomeno concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessata” (All. 6) – in data 16.12.2019, con prot. 431745, il Dipartimento “Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie” della Regione Calabria aveva liquidato la somma complessiva di € 77.468,53 a favore della sola IG.ra , avendo, il IG. , rinunciato alla propria quota e Parte_1 Persona_2 indicato la figlia quale unica beneficiaria (All. 7).
Ritenendo il convenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni patiti, gli odierni attori CP_1 hanno quindi chiesto la condanna del convenuto alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio patiti in conseguenza del decesso della IG.ra . Persona_1
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, il si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis a fronte dell'avvenuto decorso del termine
3 quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. tenuto conto che la pretesa risarcitoria è stata avanzata la prima volta con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, il 30.11.2021.
Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria avversaria, rilevando:
- come, alla data in cui avvennero le trasfusioni dedotte in giudizio, risalenti al 1965, non erano ancora disponibili test per l'identificazione dei virus e metodiche dotate di un certo grado di affidabilità per poter effettuare uno screening dei donatori circostanza, quest'ultima, che osterebbe alla declaratoria di responsabilità del per omissione di vigilanza e controllo sul sangue ad uso trasfusionale, CP_1 difettando l'elemento soggettivo di cui l'art. 2043 c.c.;
- il mancato assolvimento dell'onere di prova gravante su parte attrice in ordine agli elementi richiesti per la configurazione dell'illecito aquiliano con particolare riferimento al nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione HCV.
Osservava il , infatti, che il riconoscimento del nesso di causa da parte della Commissione CP_1
Medica nell'ambito della procedura amministrativa finalizzata alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, risulterebbe privo di valore probatorio nel presente giudizio risarcitorio, cessendo differente la natura (l'una indennitaria, l'altra risarcitoria), le finalità perseguite dai due istituti
(l'una previdenziale/assistenziale, l'altra riparatoria), nonché i presupposti richiesti per la loro configurazione non potendo, pertanto, escludersi che il contagio sia avvenuto per altra causa.
Nel contestare la domanda attorea, il convenuto rilevava altresì,
-sotto il profilo dell'allegata responsabilità omissiva, che alla data del presunto contagio –1965– non vi sarebbe stata una condotta che, se posta in essere, avrebbe scongiurato l'evento, considerato che il test diagnostico non esisteva ancora e l'evento del contagio era pertanto imprevedibile;
- che la legislazione vigente all'epoca dei fatti – in particolare, L. 286/58 art. 1, L. 592/67, L. n.
833/1978 e L. n. 531/1981 – ponendo in capo all'Ente solo compiti di sorveglianza, direzione ed autorizzazione e attribuendo alle strutture ospedaliere, operanti in regime di autonomia, il compito di vigilare sulle pratiche diagnostiche, terapeutiche ed organizzative, esclude la responsabilità per l'operato delle strutture sanitarie locali.
Contestava in ogni caso la quantificazione del danno operata da parte attrice eccependo la compensatio lucri cum damno a fronte degli importi percepiti dall'attrice a titolo di indennizzo. concludeva come in epigrafe riportato, instando per il rigetto delle domande proposte.
Nel corso del giudizio decedeva . Persona_2
Istruita con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU medico-legale all'udienza figurata del
31.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, deve valutarsi l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2947, comma 1, c.c. dal convenuto. CP_1
4 Con riferimento alla domanda risarcitoria iure hereditatis pare opportuno dar atto che, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., gli attori hanno precisato di aver agito iure proprio, per il riconoscimento del danno patito a seguito del decesso della IG.ra , e non anche iure hereditatis, Per_1 in qualità di eredi della de cuius.
Ne consegue che l'eccezione proposta ex art. 2947 c.c. dal , quanto alla domanda iure CP_1 hereditatis non può essere accolta.
Deve peraltro ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo alla domanda proposta iure proprio dagli attori.
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto, infatti, la decorrenza del termine di prescrizione per il risarcimento del danno iure proprio non decorre dalla data delle trasfusioni infette o da quella diversa in cui gli attori hanno acquisito – o avrebbero dovuto acquisire – la consapevolezza che la malattia epatica della propria dante causa fosse collegata alle trasfusioni del 1965, quanto piuttosto dall'evento morte che ha determinato la lesione del rapporto parentale.
Secondo l'insegnamento del Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità del Controparte_1 per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.” (v. Cass. n. 34570/23).
Trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto” (cfr. Cass. n. 26189/20, Cass. n. 28464/13).
Considerato che la IGnora è deceduta in data 24.01.2018 e che da tale data decorre il termine Per_1 di prescrizione decennale per il danno patito dai congiunti iure proprio, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve ritenersi tempestiva e ammissibile.
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Parte attrice ha allegato la responsabilità del per aver omesso di vigilare sulla Controparte_1 sicurezza del sangue e degli emoderivati, venendo meno a quanto previsto dalla norma generale di cui all'art. 1 della legge n. 296/1958, denunciando, in particolare, il mancato controllo delle transaminasi, la cui determinazione al di sopra dei valori di media era nota -già all'epoca dei fatti per cui è causa-
5 come alterazione nei soggetti con patologie epatiche, consentendo di rilevare la presenza di infezioni da virus non ancora noti dal punto di vista della caratterizzazione molecolare come l'HCV.
Gli attori hanno quindi invocato la previsione di cui all'art. 2043 c.c. concretatasi nella colposa violazione dei doveri di vigilanza e controllo sulla sicurezza del sangue importato o raccolto in Italia e distribuito per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Tale ricostruzione è stata contestata dal atteso che la legge L. n. 833/1978, istitutiva del CP_1
Servizio Sanitario Nazionale, ha disposto che le singole aziende ospedaliere operino in regime di autonomia sollevando di fatto l'Ente dal dover intervenire nella preparazione delle unità da trasfondere escludendo quindi che possano configurarsi rapporti organici o gerarchici tra esse e l'autorità sanitaria centrale e, conseguentemente, profili di responsabilità, ex art. 2049 e 2050 c.c., in capo a quest'ultima.
Nel merito, il convenuto ha eccepito la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito non avendo parte attrice offerto prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra evento e danno conseguenza.
Le difese svolte dal convenuto non sono fondate.
Deve anzitutto rilevarsi come non sia in contestazione il titolo della responsabilità cui è chiamato a CP_ rispondere l' convenuto.
La stessa Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 11.1.2008, n. 576, ha affermato che la responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite Controparte_1
B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto è inquadrabile nella violazione della clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. e non già riconducibile agli artt. 2049 e 2050 c.c., posto che “la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati … non rende ovviamente pericolosa l'attività ministeriale, la cui funzione apicale, è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica”, né, tantomeno, nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. non sussistendo, tra paziente ed ente statale, alcun vincolo contrattuale assimilabile a quello intercorrente tra paziente e struttura sanitaria.
Con riguardo ai rapporti tra enti locali e , inoltre, Suprema Corte ha recentemente avuto modo CP_1 di ribadire che “In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le Part trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del , fondata sull'omessa vigilanza Controparte_1 sulla sostanza ematica e sugli emoderivati” (Cass. 23.9.2024, n. 25472), con la conseguenza che “è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto , non essendo CP_1 necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera” (Cass. 13.6.2023,
n. 16808).
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6 Quanto al profilo concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli attori hanno ritenuto sussistente la responsabilità del per CP_1 aver omesso i controlli sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue per uso terapeutico allegando come tale condotta – di natura omissiva – integri violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative e, in particolare, dall'art. 1 della L. n. 296/58.
Ora, già prima delle sopracitate pronunce a Sezioni Unite del 2008, la Suprema Corte aveva ribadito che ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/90 – ancora oggi regolante le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati – dovesse ritenersi sussistente, sulla base della previgente legislazione, a carico del Ministero della Sanità un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano (v. in particolare, Cass. 31.5.2005, n. 11609).
Sulla scorta di tale previsione è stata ritenuta la responsabilità del anche con Controparte_1 riferimento ad infezioni da epatite C contratte in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965 ed al 1970 e dunque “eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1 specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cass. 22.7.2021, n.
21145).
Alla luce delle osservazioni svolte, può dunque affermarsi che:
. l'art. 1 della L. n. 296/58 poneva in capo al l'obbligo di “provvedere alla tutela della salute CP_1 pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, curandone anche il coordinamento;
di emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari”;
. già dalla fine degli anni '60, inizi degli anni '70 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale, era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin e già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967;
D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto;
sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315);
. il “è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine Controparte_1
(anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV
7 contratte da soggetti emotrasfusi” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n.
584. Altresì, conformemente, Cass. 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014,
n. 1355);
. il , con riferimento all'obbligo di vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del Controparte_1 sangue e degli emoderivati, è tenuto ad “un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione, da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (v. Cass., 28.9.2009, n. 20765; Cass., 23.5.2011, n. 11301);
. deve pertanto ritenersi che, “la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative […], costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.” (v. Cass., 27.4.2011, n. 9404); ne consegue che “Qualora sia accertato l'omesso controllo che il sangue per le trasfusioni fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, è integrato l'elemento della colpa, poiché si è in presenza di un'ipotesi di violazione di un obbligo specifico” (v. Cass. Sez. Unite 11.1.2008, n. 576 e, tra le altre, Cass.
4.2.2016 n. 2332, Cass. 31.1.2018, n. 2337).
****
Nel caso in esame, il non ha documentato la verifica della corretta e concreta Controparte_1 attuazione delle prescrizioni impartite dalla legislazione vigente, né ha offerto elementi probatori dai quali evincere che sulle sacche di sangue trasfuse alla IG.ra fosse stato effettuato un previo Per_1 controllo onde verificare la bontà dei prodotti emoderivati trasfusi.
Richiamando i principi giurisprudenziali riportati deve quindi ritenersi che vi sia stata un'omissione CP_ colposa da parte dell' convenuto, consistita nell'omessa vigilanza nell'uso degli emoderivati pur a fronte delle evidenze scientifiche che, già nel 1965, consentivano di escludere che il prodotto emoderivato fosse infetto.
Quanto al nesso di causalità deve osservarsi che nel regime dell'illecito civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.
Ne consegue che accertata l'omissione dell'attività di controllo e vigilanza nella raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, tenuto conto delle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che l'accertata omissione da parte dell'Ente sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, se la condotta doverosa del fosse stata tenuta, l'evento non si sarebbe verificato. CP_1
****
8 Nel caso di specie non è in contestazione – e peraltro documentalmente provata – la circostanza che la IG.ra sia stata sottoposta a terapia trasfusionale e a somministrazione di emoderivati in Per_1 occasione di un ricovero avvenuto dal 2.06.1965 al 24.06.1965 presso l'Ospedale “S. Anna” di Torino.
Parimente incontestato è che, nel corso di una visita occasionale svoltasi in data 30.03.2001 presso il
P.O. di VE NN (CZ) e, successivamente, in data 10.04.2002 in occasione di ricovero in D.H. presso , sia stata accertata la positività anti-HCV CP_2 Controparte_2
e positività per gli anti-HCcAg e, quindi, diagnosticata una “Epatite cronica anti HCV positiva in evoluzione cirrotica. Ipersplenismo (trombocitopenia). Ectasia venosa del III medio esofago.
Pregressa infezione da virus B” (all. 3b, “2001 – P.O. VE …” fascicolo attoreo).
Altrettanto provata è la circostanza che la de cuius abbia patito, negli anni successivi alla diagnosi, le ingravescenze tipiche dell'infezione contratta (v. All. 3a – 3b, parte attrice) con ripercussioni anche sull'assetto psicologico della donna (All. 3 parte attrice) e che sia deceduta in data 24.01.2018, all'età di 81 anni, dopo un ricovero presso il P.O. di VE EL (CZ) dal quale venne dimessa con diagnosi di “stato di coma ed anasarca in cirrosi epatica HCV+, Scompenso c.c. Insufficienza respiratoria cronica in BPCO. Anemia Ipoalbuminemia” (All. 4 e 5).
L'accertamento del nesso causale tra la malattia epatica e le trasfusioni praticate nel 1965 è stato compiuto dallo stesso con due diversi provvedimenti: il primo è costituito dal Controparte_4 verbale n. 46/03 del 10.02.2003 prot. n. 40 del 25.02.2003 reso all'esito del procedimento amministrativo attivato dalla IG.ra per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 25.2.1992 n. 210, Per_1 il secondo è il Verbale ML/V n. 192 L. 210/1992 del 18.07.2018 reso nell'ambito di un procedimento intrapreso dagli eredi della IG.ra per ottenere il riconoscimento di un assegno “una tantum” ai Per_1 sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 238/1997 di modifica ed integrazione della L. 210/1992.
Con il primo verbale, infatti, la Commissione Medica Ospedaliera 4° Sezione del Centro Militare di
Medicina Legale di , all'unanimità dei voti, ha riconosciuto il diritto della CP_2 Per_1 all'indennizzo sulla base dell'accertamento del nesso causale e del giudizio diagnostico di “epatite cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con segni di ipertensione portale ed ipersplenismo.
Pregressa infezione da HBV” (All. 1 parte attrice).
Con il secondo verbale del 18.07.2018 la C.M.O. di Messina ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'infermità contratta con emotrasfusione ed il decesso, dando atto che l'evento morte dovuto a “Cirrosi epatica HCV correlata scompensata;
neoformazione uterina;
scompenso cardiocircolatorio;
arresto cardiaco” è da considerarsi aggravamento, evoluzione e complicazione della suddetta patologia epatica e, pertanto, da “ritenersi inequivocabilmente causa o quantomeno concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessata” (All. 6 parte attrice).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l.
n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del Controparte_1
9 nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività” (v. Cass. 29.12.2023, n. 36504).
La Cassazione ha infatti osservato che “il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto CP_1 ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (v. Cass. S.U.
6.7.2023, n. 19129).
Considerato che parte convenuta non ha offerto elementi probatori di segno contrario, non avendo provato né l'esclusione del nesso causale – offrendo dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione – nè dell'elemento soggettivo – attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma – (v. Cass. 7.9.2023, n. 26091), deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra le terapie trasfusionali praticate alla IG.ra nell'anno 1965 e Per_1
l'infezione HCV contratta, nonché tra la malattia e il decesso della stessa.
III
Accertata la responsabilità del convenuto, deve ora procedersi alla quantificazione del danno CP_1 non patrimoniale patito dagli attori a seguito del decesso della IGnora . Per_1
In termini generali, il “danno non patrimoniale” conseguente al decesso di un congiunto è costituito dal pregiudizio derivante dalla privazione del rapporto personale e affettivo con il deceduto, cui ciascun componente nel nucleo familiare ha diritto in ragione del proprio legame con il de cuius.
Trattasi, dunque, di un danno diretto e non riflesso: dovendosi, infatti, intendere l'evento morte come evento plurioffensivo, “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale". Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari
10 danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (v. Cass. 26.7.2019, n. 20287).
Per costante giurisprudenza, peraltro, tale tipo di danno non è configurabile in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, pur potendo ricorrere a valutazioni prognostiche e a presunzioni.
In corso di causa , marito della de cuius, ha chiesto oltre al riconoscimento del danno Persona_2 parentale, anche la liquidazione del proprio danno biologico patito a causa delle lesioni psicofisiche e dell'invalidità permanente riportata in conseguenza del decesso per malattia della moglie.
A fondamento della propria istanza risarcitoria l'attore ha rappresentato che, a seguito della perdita della compagna di vita che aveva materialmente e moralmente accudito durante tutto il decorso della malattia, avrebbe riportato serie ripercussioni di ordine dinamico/relazionale, manifestando scompensi psicologici evolutisi in una persistente sindrome ansiosa-ossessiva-depressiva con spunti fobici, a fronte dei quali si è resa necessaria un'assistenza continuativa quotidiana e la necessità di trasferirsi a casa della figlia a Trofarello.
All'esito della perizia disposta sulla base della sola documentazione in atti stante l'intervenuto decesso dell'attore, il CTU incaricato ha precisato che “..in base ai dati a disposizione, non è possibile stabilire se in relazione alla malattia e al decesso della IG.ra siano derivate lesioni al Persona_3 periziato;
la malattia e il decesso della consorte, potrebbero aver accentuato, solo in parte, la sintomatologia ansioso-depressiva dello stesso”, aggiungendo che “..non è possibile esprimersi sul nesso di causa tra tale possibile accentuazione della sintomatologia clinica del e il vissuto Per_2 conseguente alle condizioni cliniche in cui si trovava la di lui moglie” non essendo, la documentazione medica – che, per lo più, afferisce alla patologia parkinsoniana - “..probante in tal senso”, e ha altresì ribadito come non sia stato possibile “stabilire una correlazione tra tale condizione clinica e la malattia e il decesso della moglie, IG.ra ”. Persona_3
In risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice – il quale ha mosso contestazioni anche sulla base di documentazione non presente nel fascicolo di parte attrice e di cui dunque, il CTU, non ha tenuto conto – il perito ha confermato come “..non è possibile capire se il lutto sia stato elaborato, collocare nel tempo l'insorgenza di un eventuale lutto complicato, stabilire l'eventuale incidenza dello stesso sulle patologie psichiche preesistenti e viceversa e neppure il tipo di disturbo psichico eventualmente insorto.” e che, in generale, non essendo “..disponibili gli elementi conoscitivi necessari per un inquadramento clinico, in relazione al decesso della moglie (e neppure in relazione alla patologia dalla quale era affetta), di una eventuale patologia insorta o di un eventuale aggravamento della patologia preesistente..”, non è stato possibile “..formulare alcuna valutazione medico legale né
11 in relazione a un eventuale danno biologico temporaneo, né in relazione a un eventuale danno biologico permanente fino alla data del decesso del IG. ”. Per_2
Inoltre, sebbene l'uomo sia stato costretto a cambiare la propria residenza e, conseguentemente, le proprie abitudini di vita, non può ragionevolmente escludersi che ciò sia stato necessitato dalla eIGenza di far fronte alle criticità proprie della sindrome parkinsoniana, esordita già nel 2016 che ha comportato un IGnificativo deterioramento delle condizioni generali dell'uomo che, in data 3.11.2020, all'età di 80 anni, risultava “..completamente dipendente in tutte le attività della vita quotidiana per le quali necessita di assistenza continuativa e completa”. (v. all. 10 parte attrice).
Alla luce delle osservazioni svolte dal CTU, pienamente condivisibili in quanto logicamente articolate e congruamente motivate, nulla può riconoscersi all'attrice – quale erede del padre – a titolo di danno biologico.
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Quanto al danno parentale, occorre dar atto che la liquidazione viene effettuata alla stregua delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel giugno del 2024, che prevedono una
“forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria” (v. Relazione alle Tabelle).
Ai fini della liquidazione, tanto con riferimento al IG. , che con riferimento alla IG.ra Persona_2
occorre tenere conto dell'età della IG.ra al momento del decesso avvenuto in Parte_1 Per_1 data 24.1.2018 (81 anni), di quella del familiare superstite, del rapporto di convivenza e del numero di altri congiunti nel nucleo familiare.
Con particolare riferimento al parametro relativo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva”
(per il quale sono previsti fino a 30 punti - cd. parametro E), con riferimento al IG. , ritiene Per_2 questo giudice di dover valorizzare il supporto da lui prestato alla moglie nel travagliato iter degenerativo della malattia, delle ripercussioni che tale circostanza ha determinato nella sua vita anche in considerazione delle peculiarità e alla facilità di trasmissione della malattia.
Quanto alla IG.ra sempre ai fini dell'applicazione del parametro E, si ritiene di Parte_1 valorizzare la particolare penosità tipica della malattia cui la donna è stata esposta per gran parte della propria vita, considerato che la stessa è nata nel 1966 e che già a far data dal 2000 la IG.ra Per_1 ebbe manifestare sintomi della malattia epatica.
Deve peraltro evidenziarsi la mancata allegazione, da parte dell'attrice, di prove utili a comprovare l'effettività e la natura del rapporto esistente con la madre, ovvero l'assistenza sanitaria effettivamente prestata alla de cuius, anche tenuto conto del fatto che la morte della è intervenuta in Calabria, Per_1 mentre l'attrice risulta aver sempre abitato in Piemonte.
12 ****
Venendo quindi alla liquidazione del danno in favore di , i punti attribuibili sono i Persona_2 seguenti:
. età vittima primaria (81 anni) 8 punti
. età vittima secondaria (77 anni) 12 punti
. convivenza 16 punti
. un superstite (la figlia) 14 punti
. intensità della relazione affettiva 22 punti
Per un totale di 72 punti
Tenuto conto che il valore del punto base è pari ad euro 3.911,00, il danno parentale viene liquidato in complessivi € 281.592,00.
Quanto alla liquidazione del danno in favore di i punti attribuibili sono i seguenti: Parte_1
. età vittima primaria (81 anni) 8 punti
. età vittima secondaria (51 anni) 18 punti
. convivenza 0 punti
. un superstite (il padre) 14 punti
. intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 55 punti.
Tenuto conto che il valore del punto base è pari ad euro 3.911,00, il danno parentale viene liquidato in complessivi € 215.105,00.
Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, detto importo deve essere devalutato alla data dell'illecito (ovvero alla data del decesso 24.01.2018), calcolandosi gli interessi compensativi sulla somma di anno in anno rivalutata. Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio, risulta quanto segue.
Con riferimento al IG. occorre anzitutto precisare che sulla somma riconosciuta Persona_2 devono essere computati rivalutazione e interessi fino alla data del di lui decesso, momento nel quale la somma è entrata a far parte del patrimonio del de cuius, per poi trasmettersi, iure hereditatis, in favore della figlia odierna attrice, unica erede.
Venendo alla quantificazione, la somma di € 281.592,00 deve essere devalutata alla data del decesso della IG.ra (con il risultato di € 236.036,88) e tale importo deve essere maggiorato di Per_1 rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata fino all'intervenuto decesso del Per_2
(08.11.2022), per un totale di € 279.907,33.
13 Con riferimento alla IG.ra la somma di € 215.105,00 deve essere devalutata alla data Parte_1 della morte della IG.ra (€ 180.305,95) e rivalutata, oltre interessi legali, al giorno della Per_1 pronuncia per un totale di € 236.457,43.
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Quanto al danno patrimoniale, deve darsi atto che parte attrice ha allegato di aver dovuto richiedere al proprio datore di lavoro -ASL TO5- un periodo di aspettativa non retribuita (da novembre 2017 – a marzo 2018) per assistere la propria madre.
Ha quindi rappresentato di aver dovuto accogliere il padre nella propria abitazione, provvedendo a vendere la casa di famiglia in Calabria e quella sita in Trofarello onde acquistarne una più grande e rispondente alle rinnovate eIGenze familiari in Chieri (all. 13 a-b-c).
Ha quindi quantificato il danno patrimoniale instando per il riconoscimento delle spese funerarie per un totale di € 1.800,00, delle mancate retribuzioni per il periodo di aspettativa dal 06.11.2017 al
06.03.2018 per un ammontare pari ad € 2.216,00, nonché delle spese derivanti dalla differenza tra le abitazioni vendute e l'acquisto della nuova casa in Chieri pari ad € 64.800,00.
Nulla quaestio sulle spese funerarie, a fronte della fattura n. 2 del 20/01/2018 emessa da “Agenzia
Funebre di LI SS (v. doc. 14 parte attrice), comprovante l'avvenuto esborso della somma pari a € 1.800,00.
Quanto invece alla somma richiesta a fronte della mancata retribuzione per il periodo di aspettativa, si osserva che non può dirsi provato il nesso di causa tra il periodo di sospensione dal lavoro e l'assistenza prestata dovendo ribadirsi come la de cuius sia deceduta in Calabria e non vi siano agli atti
– né sono stati dedotti – elementi probatori dai quali evincere lo spostamento dell'attrice al fine di prestare assistenza alla madre.
Parimenti, non può trovare accoglimento la voce risarcitoria quale danno derivante derivante dalla differenza delle spese sostenute per l'acquisto della nuova casa, più grande e idonea ad accogliere il proprio genitore a seguito del decesso della IG.ra . Per_1
Anche per tale voce di danno, infatti, non può dirsi provato che l'acquisto sia conseguenza immediata e diretta del decesso della de cuius, non risultando agli atti neppure elementi dai quali evincere l'effettiva consegna dell'immobile prima del decesso dell'attore.
Peraltro la stessa attrice non ha offerto elementi dai quali ricavare che l'acquisto in oggetto sia stato necessitato unicamente dall'eIGenza di ospitare il padre anche considerato che, per caratteristiche ed ubicazione, l'immobile acquistato appare un investimento del quale la stessa attrice può beneficiare anche in termini di valore di mercato.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere accolta per la minor somma di € 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal sinistro e, così, complessivamente, € 2.360,57, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
V
14 Costituendosi, il ministero ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno instando affinchè le somme percepite dalla IG.ra a titolo di un assegno “una tantum”, previa Parte_1 rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'accredito, siano scomputate dalla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Al riguardo giova premettere che, secondo gli insegnamenti della suprema Corte, l'indennizzo di cui all'art. 2 L.n. 219/92, ove percepito, può essere scomputato dalla somma liquidata a titolo di risarcimento (cfr. tra le ultime Cass. n. 9709/23, Cass. n. 35056/22, Cass. n. 8866/21, Cass. n. 8886/20), tenuto conto della natura e della finalità dell'indennizzo stesso.
“Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto” infatti “l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della
"compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge” (cfr. Cass. n. 8773/22).
Inoltre, “In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (Cass., 14.2.2019, n. 4309).
Nel caso di cui ci si occupa, in data 16.12.2019, con prot. 431745, il Dipartimento “Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie” della Regione Calabria Giunta Regionale, ha notificato alla odierna attrice un
“Decreto liquidazione una tantum eredi beneficiario deceduto – L. n. 210/1992”, con il quale ha comunicato la liquidazione a favore della stessa della somma complessiva di € 77.468,53 – avendo, il IG. , rinunciato alla propria quota, indicando la figlia quale unica beneficiaria (all. 7). Persona_2
Al fine dello scomputo, tale pagamento deve essere computato alla stregua di un acconto, quindi devalutando la somma oggi liquidata a titolo di danno alla data del decesso, calcolando su tale somma rivalutazione ed interessi sino alla data del pagamento e quindi sulla somma residua, da quella data sino all'odierna pronuncia.
Nel caso di specie, stante l'affermato riconoscimento dell'assegno in favore dell'attrice, ma in assenza di produzioni documentali attestanti la data del versamento, si ritiene opportuno considerare la data del provvedimento con cui l'amministrazione ha portato a conoscenza della percipiente il riconoscimento dell'assegno, quale unico riferimento oggettivo per poter effettuare il suddetto calcolo. Occorrerà
15 pertanto:
. devalutare l'intero credito risarcitorio (che, in considerazione dell'apertura della successione a favore della figlia, unica erede, viene qui considerato unitariamente), - ossia € 518.725,33 – alla data dell'illecito (con il risultato di € 434.807,49);
. calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat sul detto importo devalutato dalla data del sinistro fino al versamento dell'acconto (in questo caso, alla data del provvedimento, assunto in data 14.10.2019), con il risultato di € 442.707,21;
. detrarre dall'importo così ottenuto l'acconto versato, con una differenza positiva di € 365.238,68 da liquidarsi in favore dell'attrice;
. calcolare sulla differenza rivalutazione monetaria e interessi dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia, per l'importo finale di € 471.615,59 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
VI
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta Controparte_1
.
[...]
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, pertanto tenendo conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, sulla base del criterio del decisum, dell'attività svolta e delle questioni trattate applicandosi i valori medi ridotti per la fase istruttoria, nonché delle sole spese documentate.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 4.05.2023, devono essere integralmente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa condanna il al pagamento in favore di , in proprio e quale erede Controparte_1 Parte_1 dei IG.ri e , della somma totale di € 471.615,59 oltre interessi legali Persona_1 Persona_2 dalla pronuncia al saldo;
condanna il a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in € 17.252,00 Controparte_1 per compensi, oltre € 1713,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Bisceglia dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 5.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
16 17