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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1239/2025 V.G. promossa da nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marsala, via Emanuela Loi, n. 27/B, presso lo studio dell'Avv. Maria
ND (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in atti e da nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Marsala, via Roma, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Laura Maria Errera
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato Email_1 in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 22 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo congiunto depositato il 21 luglio 2025.
Conclusioni del P.M.: non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 21 luglio 2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto congiuntamente la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
1 (nato a [...] il [...]), adottata con decreto del Tribunale di Marsala del 17 luglio 2013 (causa n. 1040/2013 V.G.).
All'udienza di comparizione del 22 ottobre 2025, i ricorrenti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
2. Preliminarmente, va osservato che la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio richiede, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la sopravvenienza di giustificati motivi, in presenza dei quali le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti nell'interesse dei figli e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Nel caso in esame, quali giustificati motivi sopravvenuti vanno considerati il raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia e la cessazione dell'attività Persona_1 imprenditoriale da parte di a seguito della sua condanna in sede penale nonché Parte_1
l'assunzione di quest'ultimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 18 febbraio
2025 presso Craparotta Edilgroup s.r.l., rispetto ai quali le parti hanno raggiunto l'accordo di seguito riportato:
«a) revocare, a far data dal deposito del presente ricorso, il contributo mensile di mantenimento in favore della figlia in ragione della sopravvenuta indipendenza economica;
Per_1
b) ridurre, a far data dal deposito del presente ricorso, l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella somma di € 150,00 mensili da versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Per_2 CP_1 sul conto intestato alla stessa IBAN IT22 Q076 0116 4000 0101 0441 713, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
c) disporre che il Sig. sia tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie di Pt_1 nella misura del 50%; come da protocollo del Tribunale di Marsala;
Per_2
d) disporre che sia la Sig.ra 'unico genitore a percepire per intero ed in via esclusiva l'Assegno CP_2
Unico mensilmente erogato dall' per “figli minori a carico”; CP_3
e) il Sig. si impegna e si obbliga a corrispondere le quote di mantenimento ad oggi non Pt_1 versate, con il pagamento di € 1.000,00 (mille/euro) all'anno da versare ogni 20 Dicembre fino alla concorrenza della somma concordata e transatta di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00).
Spese compensate».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
2 Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, Persona_2
c.p.c.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sul ricorso congiunto promosso da e da così provvede: Parte_1 CP_1
1) Omologa l'accordo di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), depositato dalle parti il 21 luglio Persona_2
2025 e riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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