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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente TRA
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Vasinton;
Parte_1 C.F._1 parte attrice CONTRO in p.l.rp.t., P.I.: , con l'Avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Notarianni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta CONTRO
, residente in [...], Contrada Acquafredda 118; Controparte_2 convenuto contumace NONCHE' in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Antonello Controparte_3 P.IVA_2
Bevilacqua; terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale;
Conclusioni: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, adiva il Giudice di Pace di Lamezia Terme, rappresentando che: Parte_1
- in data 13.01.2016, si trovava a bordo di un autobus di linea urbana della in Controparte_1
Lamezia Terme (CZ) alla Via Sen. A. Perugini, ore 11.00 circa;
- giunta alla fermata nei pressi dell'Ospedale di Lamezia Terme, procedeva ad effettuare la discesa dal mezzo di trasporto;
-il conducente, non accorgendosi della signora, azionava il meccanismo di chiusura della porte e la gamba sinistra della rimaneva incastrata tra le ante dell'autobus provocando la caduta della Pt_1 stessa;
- veniva trasportata mediante ambulanza presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, ove venivano riscontrate gravi lesioni personali;
- sul luogo dell'incidente intervenivano i Carabinieri del Comando di Lamezia Terme, i quali redigevano una relazione di servizio;
- l'attrice invitava la a procedere a negoziazione assistita con raccomandata a/r del 27.11.2016. Controparte_1 Tutto premesso, adiva l'ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, affinché Parte_1 quest'ultimo accertasse la responsabilità del conducente dell'autobus nella Controparte_2 causazione del sinistro e, per l'effetto, lo condannasse, in solido con la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, da considerarsi nelle componenti di danno biologico, morale ed esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'attrice indicava in euro 20.000,00 il valore della causa e chiedeva altresì la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo, in via preliminare, eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme. Nel merito, contestava integralmente la domanda attorea in quanto infondata. In particolare, la convenuta deduceva che la era caduta mentre le porte erano ancora aperte, Pt_1 essendo l'autobus dotato di sensori che impedivano la chiusura delle ante nel caso di rilevamento della presenza di passeggeri impegnati nella salita o discesa dal mezzo. Assumeva che l'attrice era stata inavvertitamente spintonata dai numerosi passeggeri intenti a scendere dal mezzo pubblico e, di conseguenza, era rovinata in terra, dovendosi qualificare tale circostanza come integrante un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad esimere da responsabilità la
Controparte_1
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa CP_3
al fine di essere manlevata.
[...]
Tutto premesso, chiedeva che il Giudice di Pace di Lamezia Terme: accertasse e dichiarasse l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lamezia Terme;
rigettasse la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, nell'ipotesi di denegato accoglimento della domanda della condannasse al risarcimento del danno. Pt_1 Controparte_3
Il tutto oltre spese di giudizio, compensi professionali ed accessori di legge. Il convenuto rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
Con ordinanza n. 100 del 2017, il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava la propria incompetenza per valore, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Lamezia Terme. Con atto di citazione notificato, provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, chiedendo la condanna in solido della e di Controparte_1
al risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché la condanna Controparte_2 di parti convenute al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Il rimaneva contumace mentre si costituiva in riassunzione la in CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., reiterando le conclusioni già contenute nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Controparte_3
Il Giudice autorizzava la chiamata di terzo e fissava, a tal fine, l'udienza del 02.03.2018. Conseguentemente, si costituiva in giudizio la terza chiamata, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, con riguardo all'an debeatur, contestava le modalità di svolgimento dei fatti per come addotte dall'attrice, precisando che la caduta della era avvenuta in modo del tutto accidentale Pt_1 senza alcuna responsabilità del conducente dell'autobus e della Controparte_2 [...]
Controparte_1 Con riguardo al quantum debeatur, rilevava l'insufficienza dei documenti probatori prodotti dalla ai fini della domanda di risarcimento dei danni. Pt_1
Per tali motivi, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigettasse la domanda di parte attrice e la condannasse al pagamento in favore di delle spese Controparte_3 di lite. La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo stante la cancellazione dall'albo del difensore di parte attrice. A seguito di ricorso per la riassunzione del processo interrotto, veniva fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio. Infine, in data 15.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di risarcimento del danno proposta da deve essere rigettata Parte_1 per i motivi di seguito evidenziati. Giova innanzitutto inquadrare correttamente il rapporto giuridico intercorrente tra le parti in causa, che deve ricondursi al contratto di trasporto di persone, ex artt. 1861 e 1862 c.c., provato sulla base dei documenti prodotti dall'attrice (cfr. biglietto da viaggio, in atti). Da tale contratto nasce in capo al vettore, secondo il disposto cui all'art. 1861 c.c., la responsabilità per i danni che colpiscono la persona del viaggiatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità sussiste anche nel caso di caduta di un soggetto che si verifichi nel salire o scendere dall'autobus, in quanto tali manovre sono considerate essenziali per poter fruire del servizio di trasporto e quindi rientranti nella responsabilità del vettore (cfr. Cass. n. 681/2016). Sul piano probatorio, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso causale tra il trasporto ed il danno subito. Il vettore, invece, può liberarsi da responsabilità unicamente provando il caso fortuito, ovvero una circostanza imprevedibile ed esterna alla sua sfera di controllo, potendo essa consistere anche nel fatto del danneggiato o del terzo, idonea a spezzare il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno subito dal soggetto danneggiato. Orbene, nel caso in esame, la non ha dimostrato l'esistenza del caso Controparte_1 fortuito, idoneo ad esimerla da responsabilità, essendosi limitata a dedurre, senza tuttavia provare, che la caduta della sia stata causata da uno spintonamento da parte dei molti passeggeri intenti Pt_1
a scendere dal mezzo di trasporto. Tuttavia, anche in mancanza di prova del caso fortuito, affinché si configuri un'ipotesi di responsabilità del vettore, è necessario che l'attore provi il nesso causale tra il danno subito ed il trasporto. Orbene, dalla valutazione dei documenti prodotti da parte attrice, nonché dalle risultanze dell'istruttoria, deve ritenersi che la non abbia soddisfatto l'onere della prova con riguardo Pt_1 all'an debeatur. In particolare, l'attrice non ha provato che la chiusura delle porte dell'autobus sulla gamba della stessa si sia effettivamente verificata e, di conseguenza, non ha provato il nesso eziologico tra il danno riportato a causa della caduta e l'asserita chiusura delle ante del mezzo pubblico. Infatti, con riguardo alla prova testimoniale assunta in corso di giudizio, si evidenzia come le testimonianze rese siano chiaramente contrastanti ed inattendibili ai fini della decisione. Il teste prodotto da parte convenuta, , ha espressamente dichiarato di non trovarsi Testimone_1 sull'autobus al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 21.01.2020), mentre il teste di parte convenuta , dipendente della in servizio sul mezzo Testimone_2 Controparte_1 pubblico quale agente di polizia amministrativa, ha affermato di aver visto cadere dalla porta centrale dell'autobus non l'attrice , bensì la signora madre della stessa e Parte_1 Persona_1 che “la porta centrale dell'autobus era completamente aperta quando la signora scendeva” (cfr. verbale di udienza del 3.03.2020). La Bevilacqua, a sua volta escussa in qualità di testimone di parte attrice, confermava, invece, le modalità di svolgimento dei fatti addotte dalla (cfr. verbale di udienza del 18.10.2019). Pt_1
Appare, dunque, evidente che dall'espletamento della prova testimoniale non sia possibile accertare l'effettiva dinamica dei fatti per cui è causa. Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio emerge che: “appare plausibile la compatibilità della frattura biossea tibio-peroneale con l'evento traumatico, riconducibile a trauma meccanico di tipo distorsivo imputabile all'anomalo movimento della caviglia sinistra in fase di appoggio al suolo” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 11). Tuttavia, la relazione peritale non offre elementi utili ad appurare che la gamba della sia Pt_1 rimasta serrata tra le porte dell'autobus o di ritenere maggiormente verosimile, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, che la caduta sia originata dalla chiusura delle ante piuttosto che a causa di un comportamento negligente tenuto dall'attrice durante la discesa dal mezzo di trasporto. Pertanto, alla luce di tutti i motivi esposti deve ritenersi che la non abbia assolto l'onere Pt_1 probatorio gravante sulla stessa e, di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento. L'attrice, in quanto soccombente, è tenuta al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., e della terza CP_1 Controparte_1 chiamata in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano Controparte_3 come indicato in dispositivo. Si precisa che la liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e con riduzione del 30 % in ragione della non complessità della causa (valore della causa
€ 20.000,00, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, considerata la semplicità delle questioni giuridiche affrontate) il quale si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se il giudizio risulta instaurato precedentemente (si veda, sul punto, Cass., Sez. Un. n. 33482 /2022; Cass. Sez. Un. n. 17406/2012; Cass. n. 20762/2012: dette pronunce ribadiscono il principio per cui, in caso di successione di decreti ministeriali che nel tempo disciplinano il compenso dell'avvocato, per stabilire in base a quale di essi debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto del momento del completamento della prestazione difensiva e, quindi, applicare i parametri vigenti al momento di tale completamento, anche se l'attività difensiva è iniziata nella vigenza di tariffe successivamente abrogate). Nulla per il convenuto , rimasto contumace nel giudizio. Controparte_2
Le spese di ctu sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1511 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
-rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 -condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori come per legge;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge;
-condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
Si comunichi. Cosi deciso in Lamezia Terme in data 31 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Marino Reda