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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 7615 /2022
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nato a [...] il [...] , rapp.tato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Tagliapietra Patrizia ricorrente
E
c.f , nata ad [...] il [...] , rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa dall' avv. Feliciello Giovanni resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art. 127 ter cpc con scadenza al 30.06.2025. RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in ER il giorno 01.08.1988 con la sig.ra CP_1 dalla cui unione nascevano i figli ( 15.04.1989) ed ( 28.09.1992); deduceva
[...] Per_1 Per_2 che con decreto di omologazione del 13.12.2000 il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione.
Chiedeva, a modifica delle statuizioni rese, la revoca del contributo al mantenimento di moglie e figli fissato in £ 800.000 rideterminate in € 500,00 per avere moglie e figli raggiunto l'autonomia economica.
All'udienza presidenziale del 26.05.2023 stante la regolarità delle notifiche a parte resistente, compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso;
il GD, dato atto di non aver potuto esperire il tentativo di conciliazione per assenza dell'altro coniuge, rilevata la maggiore età dei figli e che non erano state avanzate richieste economiche, nominava il GI per il prosieguo.
In sede istruttoria si costituiva la resistente che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva respingere la richiesta avversa di revoca dei provvedimenti resi in sede di separazioni e insisteva nella determinazione dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di € 500,00.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, il GI rinviava all'udienza figurata del 30.06.2025 per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c...
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè decreto di omologazione del 13/12/2000 emesso dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento RG n. 2042/2000 previa comparizione delle parti dinanzi al GD in data 14.11.2000, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto alla richiesta di revoca del mantenimento per i figli maggiorenni formulata da parte ricorrente, il Tribunale, osserva che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda .
Al contrario, sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce che entrambi i figli hanno raggiunto l'autonomia economica: impiegato presso un non meglio precisato stabilimento di Mondo convenienza ed Per_1
, lavoratore in nero;
parte resistente, in ogni caso, non si oppone alla revoca e non formula Per_2 domanda di contributo al mantenimento per la prole limitandosi a chiedere per sé l'assegno divorzile.
Tenuto conto di tale circostanza e considerato che i figli sono ultratrentenni, alla luce del recente orientamento della Cassazione secondo il quale “i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio”
- che è “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e “dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. n. 38366 del
2021), il Tribunale ritiene che la domanda di parte ricorrente vada accolta e per l'effetto revocato il contributo al mantenimento per detti figli come disposto in sede di separazione.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Collegio osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali: la formulazione della domanda ed il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
In sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive .
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Infatti
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico, ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale, da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in un mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa.
Con tale decisione la Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
L'assegno divorzile assolve così ad una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare senza tuttavia perdere la sua naturale funzione assistenziale.
La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021).
In tali circostanze il giudice è tenuto ad accertare che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023).
Nel caso di specie, parte resistente, insiste sul particolare aspetto assistenziale documentando una sua oggettiva difficoltà, per età e stato di salute, a procurarsi in autonomia mezzi per il proprio sostentamento.
Invero, dalle risultanze in atti, parte resistente non ha dato prova dello stadio attuale della malattia, della prognosi e degli effetti sulla salute generale e di conseguenza sull'impatto della malattia sulla propria capacità lavorativa e di autosufficienza;
tuttavia, se è plausibile ritenere che nel corso del ménage separativo la stessa abbia cementato una sia pure precaria condizione economica, atteso che, come deduce in comparsa, si è occupata prevalentemente da sola della cura e della crescita dei due figli, è altrettanto vero che considerata l'età non si prospettano alla stessa rassicuranti e stabili prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.
Il ricorrente invece documenta un reddito da lavoro nell'ultimo anno di € 34.477,00, di € 32.983 nell'anno precedente, dichiara di sopportare oneri di locazione, è proprietario di un autoveicolo.
Alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto sopra svolte, tenuto conto che il matrimonio è durato dal 1988 al 2000, che la resistente ha 62 anni , che ha dedicato buona parte delle personali risorse ed energie ad accudire i figli durante la vita matrimoniale, considerate le situazioni economiche delle parti caratterizzanti un contenuto squilibrio, tenuto conto della condizione economica del ricorrente, il Tribunale ritiene che vada determinato un assegno divorzile a favore della resistente nella misura di euro 300,00 a carico del ricorrente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER il giorno 01.08.1988 dai signori , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08/03/1963 e c.f , nata ad [...] il CP_1 C.F._2
30/12/1963 ( atto n. 140, P. II, s. A , anno 1988 );
2) determina in € 300,00 l'assegno divorzile a favore di da corrispondere a carico CP_1 del sig. entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo contanti, bonifico o vaglia postale Parte_1 con rivalutazione annuale Istat;
3) revoca l'obbligo di mantenimento a carico di per il mantenimento dei figli Parte_1 ed , maggiorenni autonomi economicamente;
Per_1 Per_2
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 22/10/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca