Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00948/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato dello Stato Monica De Vergori;
rilevato che la situazione di eccezionalità che ha occasionato l’-OMISSIS- è tuttora in corso;
considerato altresì che la parte appellata sta frequentando il primo anno della scuola media superiore, e che la sua pretesa alla continuità della fruizione del ridetto servizio scolastico deve ritenersi, in questa fase, prevalente rispetto all’interesse pubblico;
ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare, ma che, ciò non di meno, possono essere compensate le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.