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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 54/2025
Il Giudice AR RA LA, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI PAOLA MADDALENA ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni le pari hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, l per chiedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto della CP_1
ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, pari ad € 534,41 mensili oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2) condannare In CP_1 persona del Presidente p.t. al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati della prestazione di assegno sociale, pari ad € 534,41 mensili con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (
10.06.2024) fino al momento dell'effettiva liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
3)
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha allegato di essere ultrasettantacinquenne, senza percepire alcun reddito e di avere nel 2016 divorziato, senza diritto al mantenimento;
Ha altresì allegato di avere presentato in data 10.06.2024 domanda per ottenere l'erogazione dell' assegno sociale trovandosi in stato di bisogno economico di cui alle condizioni dirt. 3 6° comma L. 335 del 1995 e di avere ricevuto in data 23.08.2024 lettera di reiezione della stessa, per non aver presentato la documentazione richiesta.
Ha dedotto di avere ricevuto in data 02.10.2024 comunicazione di reiezione del riesame con la seguente motivazione "non è comprovato lo stato di bisogno economico ex legge 335/1995. per gli anni successivi al 2017 infatti, si è rinunciato a qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'ex coniuge ( nonostante questi percepisca redditi da attività di collaborazione) l'assegno sociale L. 335/1995, in quanto pensione assistenziale non collegata a requisiti contributivi, rappresenta una prestazione residuale. Tale circostanza non deve quindi essere autoindotta da atti di dismissione del patrimonio o rinuncia a possibili fonti di reddito”
Ha da ultimo dedotto di avere presentato ricorso amministrativo, e l' CP_1
per il tramite del Comitato Provinciale di Sassari con comunicazione datata
Pag. 2 di 6 19.12.2024 e trasmessa via pec al difensore in data 20.12.2024 aveva respinto il ricorso.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
sostenendo che la ricorrente non aveva dato prova dello stato di bisogno, rinunciando alla richiesta di mantenimento all'ex coniuge e, l'esistenza di redditi da attività lavorativa percepiti dall'ex coniuge lasciavano supporre l'assenza dello stato di bisogno, così giustificando la reiezione dell'avversa domanda amministrativa.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poichè infondate e non provate;
- con il favore delle spese e dei compensi di lite.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del
1995 che così statuisce: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996. a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
Pag. 3 di 6 sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
La norma individua le componenti di reddito che concorrono a comporre il reddito al fine di verificare il rispetto o il superamento della soglia massima ai fini del riconoscimento dell'assegno e precisa che "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile" e, con riferimento
Pag. 4 di 6 ai redditi del coniuge, precisa che "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali". Ne deriva che se il soggetto richiedente è coniugato viene preso in considerazione anche il reddito del coniuge, se il soggetto richiedente è separato o divorziato vengono considerati tra i redditi gli assegni di mantenimento percepiti.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, si basa esclusivamente sullo stato di bisogno effettivo del titolare, determinato dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Oggetto del presente giudizio è accertare se può essere riconosciuto l'assegno sociale al richiedente coniuge divorziato che ha dichiarato l' autosufficienza economica in sede di separazione e divorzio.
Invero, alla stregua del più recente orientamento di legittimità, "la rinuncia all'assegno di mantenimento non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale. L'unico requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno sociale è quello dello "stato di bisogno effettivo del titolare", stabilito in base a parametri ben delineati dalla normativa su base oggettiva a nulla rilevando che il richiedente ometta o meno di richiedere all'ex coniuge l'assegno divorzile. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
11/09/2023, n. 26287).
Pertanto, nessun rilievo determinante possono assumere eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso.
Pag. 5 di 6 Risulta altresì che l'assenza di redditi propri da parte della ricorrente sia circostanza pacifica, in quanto non contestata dall' il quale ha eccepito CP_1
unicamente, quale causa di rigetto della richiesta;
“si e' rinunciato a qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'ex coniuge (nonostante il medesimo percepisca redditi da attivita' di collaborazione).” ed in ogni caso l'assenza di reddito proprio è documentalmente provato dalla ricorrente (v. doc. 1). .
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve esser riconosciuto alla ricorrente, di anni 68, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' ad erogare alla ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta CP_1
data;
- condanna l' alle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
Euro 2.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
02/12/2025 Il Giudice
AR RA LA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 54/2025
Il Giudice AR RA LA, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI PAOLA MADDALENA ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni le pari hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, l per chiedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto della CP_1
ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, pari ad € 534,41 mensili oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2) condannare In CP_1 persona del Presidente p.t. al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati della prestazione di assegno sociale, pari ad € 534,41 mensili con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (
10.06.2024) fino al momento dell'effettiva liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
3)
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha allegato di essere ultrasettantacinquenne, senza percepire alcun reddito e di avere nel 2016 divorziato, senza diritto al mantenimento;
Ha altresì allegato di avere presentato in data 10.06.2024 domanda per ottenere l'erogazione dell' assegno sociale trovandosi in stato di bisogno economico di cui alle condizioni dirt. 3 6° comma L. 335 del 1995 e di avere ricevuto in data 23.08.2024 lettera di reiezione della stessa, per non aver presentato la documentazione richiesta.
Ha dedotto di avere ricevuto in data 02.10.2024 comunicazione di reiezione del riesame con la seguente motivazione "non è comprovato lo stato di bisogno economico ex legge 335/1995. per gli anni successivi al 2017 infatti, si è rinunciato a qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'ex coniuge ( nonostante questi percepisca redditi da attività di collaborazione) l'assegno sociale L. 335/1995, in quanto pensione assistenziale non collegata a requisiti contributivi, rappresenta una prestazione residuale. Tale circostanza non deve quindi essere autoindotta da atti di dismissione del patrimonio o rinuncia a possibili fonti di reddito”
Ha da ultimo dedotto di avere presentato ricorso amministrativo, e l' CP_1
per il tramite del Comitato Provinciale di Sassari con comunicazione datata
Pag. 2 di 6 19.12.2024 e trasmessa via pec al difensore in data 20.12.2024 aveva respinto il ricorso.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
sostenendo che la ricorrente non aveva dato prova dello stato di bisogno, rinunciando alla richiesta di mantenimento all'ex coniuge e, l'esistenza di redditi da attività lavorativa percepiti dall'ex coniuge lasciavano supporre l'assenza dello stato di bisogno, così giustificando la reiezione dell'avversa domanda amministrativa.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poichè infondate e non provate;
- con il favore delle spese e dei compensi di lite.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del
1995 che così statuisce: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996. a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
Pag. 3 di 6 sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
La norma individua le componenti di reddito che concorrono a comporre il reddito al fine di verificare il rispetto o il superamento della soglia massima ai fini del riconoscimento dell'assegno e precisa che "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile" e, con riferimento
Pag. 4 di 6 ai redditi del coniuge, precisa che "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali". Ne deriva che se il soggetto richiedente è coniugato viene preso in considerazione anche il reddito del coniuge, se il soggetto richiedente è separato o divorziato vengono considerati tra i redditi gli assegni di mantenimento percepiti.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, si basa esclusivamente sullo stato di bisogno effettivo del titolare, determinato dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Oggetto del presente giudizio è accertare se può essere riconosciuto l'assegno sociale al richiedente coniuge divorziato che ha dichiarato l' autosufficienza economica in sede di separazione e divorzio.
Invero, alla stregua del più recente orientamento di legittimità, "la rinuncia all'assegno di mantenimento non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale. L'unico requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno sociale è quello dello "stato di bisogno effettivo del titolare", stabilito in base a parametri ben delineati dalla normativa su base oggettiva a nulla rilevando che il richiedente ometta o meno di richiedere all'ex coniuge l'assegno divorzile. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
11/09/2023, n. 26287).
Pertanto, nessun rilievo determinante possono assumere eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso.
Pag. 5 di 6 Risulta altresì che l'assenza di redditi propri da parte della ricorrente sia circostanza pacifica, in quanto non contestata dall' il quale ha eccepito CP_1
unicamente, quale causa di rigetto della richiesta;
“si e' rinunciato a qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'ex coniuge (nonostante il medesimo percepisca redditi da attivita' di collaborazione).” ed in ogni caso l'assenza di reddito proprio è documentalmente provato dalla ricorrente (v. doc. 1). .
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve esser riconosciuto alla ricorrente, di anni 68, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' ad erogare alla ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta CP_1
data;
- condanna l' alle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
Euro 2.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
02/12/2025 Il Giudice
AR RA LA
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