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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5020/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Laura Di Bernardi Presidente relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio consensuale tra
( ), cittadino italiano, nato a Trento in [...] C.F._1 data 21.05.1982, residente in [...]7, difeso e rappresentato dall'avv. Camilla Chini ( del Foro di Trento, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato ed allegato al ricorso e
( ), cittadina italiana, nata a Cles (TN) in [...]_1 C.F._3
20.04.1983, residente in [...]7, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanna Fusaro ( ) del Foro di Verona, elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio in Verona - Strada Scipione Maffei n. 14, giusta procura alle liti conferita con atto separato ed allegato al ricorso ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come, poi, rettificate nel foglio di conclusioni congiunte di data 16 settembre 2025, successivamente confermate all'udienza del 25 settembre 2025 e del 02 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07.11.2024, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso, così come rettificate nel foglio di conclusioni congiunte di data 16 settembre 2025.
Con sentenza n. 427/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti. La causa è stata, poi, rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio, come riportate nel nuovo accordo del 16 settembre 2025.
All'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate. All'udienza del 02 ottobre 2025, le parti hanno provveduto al deposito dell'APE in originale.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel foglio di
“condizioni congiunte per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, che in questa sede si richiamano: “1) assegnare la casa familiare, sita nel Comune di Aldeno (TN), a
[...]
che la abiterà unitamente ai figli minori;
2) affidare i figli minori CP_1 Persona_1
(nato in data [...]) e (nato in data [...]) ad entrambi i Persona_2 genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica presso la madre;
3) disporre il seguente protocollo di visita tra i figli e i genitori: - durante l'anno scolastico, i figli stanno con il padre ogni settimana dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna, quindi con la madre dalla domenica sera al venerdì mattina con rientro a scuola;
- festività natalizie, pasquali e ponti da dividersi a metà tra i genitori, con alternanza delle festività principali;
- durante le vacanze scolastiche estive, i figli stanno pari tempo con ciascun genitore;
- in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite tra i genitori e i figli, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
con la precisazione che a decorrere dal trasferimento di madre e figli in Val di Sole, i viaggi per il “passaggio” da un genitore all'altro dovranno essere a carico di entrambi i genitori, con individuazione del luogo di “scambio” in Mezzolombardo (TN), salvo diverso accordo tra i genitori;
4) dichiarare tenuti entrambi i genitori al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di propria competenza;
5) porre le spese straordinarie relative ai figli e a Per_1 Per_2 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. dd. 29.11.2017 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie;
le parti dichiarano di considerare come spese straordinarie, in deroga alle Linee Guida e in considerazione del mantenimento diretto concordato, quelle relative a mensa scolastica, abbigliamento, tasse scolastiche, materiale scolastico, medicinali anche da banco, uscite didattiche, spese trasporto urbano e ricarica cellulare;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
6) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi in parti uguali dai genitori;
7) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) e , ai fini della tutela economico Parte_1 CP_1 patrimoniale della famiglia, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti da detto rapporto ed i diritti legati alla comproprietà della casa familiare, concordano di definire ogni questione relativa alla titolarità e possesso dell'immobile e annessi, nonché con riferimento alle somme ivi investite, come segue: a) ( ), nato a [...] C.F._1
Trento in data 21.05.1982, residente in [...]n. 55, trasferisce la propria quota di comproprietà delle pp.mm. 26 e 41 p.ed. 1012 P.T. 2140 II in C.C. Aldeno, a ( ), nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._3
Aldeno (TN) - Via del Perer n. 1/7 (doc. 10), che ne diviene così proprietaria per l'intero, affinché quest'ultima possa provvedere all'alienazione dell'immobile a terzi con successiva pari ripartizione tra gli odierni ricorrenti del prezzo ricavato dalla vendita al netto dell'estinzione del mutuo cointestato in essere;
b) conferma di accettare il CP_1 trasferimento delle quote dei beni immobili sopra precisati e chiede il beneficio tributario, in quanto l'immobile costituisce prima casa, sussistendone i requisiti di legge;
c) i beni immobili sopra descritti risultano censiti come segue: p.ed. 1012 p.m. 26 P.T. 2140 II in C.C. Aldeno: sub 28, foglio 10, p.m. 26, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie 102 mq, rendita euro 387,34; p.ed. 1012 p.m. 41 P.T. 2140 II in C.C. Aldeno: sub 43, foglio 10, p.m. 41, categoria C/6, classe 3, consistenza 28 mq, superficie 30 mq, rendita euro 72,30; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano e prendono atto che i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, precisando che le suddette unità immobiliari risultano raffigurate nelle seguenti planimetrie catastali: p.m. 26: variazione prot. n. 577.001/2019, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Trento in data 6.03.2019, in atti in data 7.03.2019, presentata dall'ing. , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Persona_3
Trento; p.m. 41: variazione prot. n. 3577.001/2017, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Trento in data 6.09.2017, in atti in data 15.09.2017, presentata dall'ing. Parte_2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento;
d) l'oggetto del trasferimento qui previsto viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante al Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti;
e) , consapevole delle sanzioni penali Parte_1 previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le opere di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto sono state realizzate in forza di concessioni edilizie elencate di seguito (doc. 11): concessione edilizia n. 1834 dd. 5.11.2014; concessione edilizia n. 1848 dd. 25.10.2016; segnalazione certificata di inizio attività - SCIA n. 29 dd. 31.08.2017; dichiarazione di agibilità prot. n. 800/6.3 dd. 26.01.2018; manutenzione straordinaria n. 100 dd. 9.11.2018; manutenzione straordinaria n. 109 dd. 14.12.2018; comunicazione opere libere prot. n. 4939 dd. 9.06.2025, provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di Aldeno e che successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia;
f) per quanto necessario le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente accordo;
g) per quanto necessario, ai sensi del D.L. 145/2013, , già CP_1 comproprietaria, dichiara di aver ricevuto da le informazioni e la Parte_1 documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica dd. 12.03.2018, redatto dal Per. Ind. che si allega in copia al presente atto, tuttora in corso di validità, Persona_4 non essendo intervenute modifiche (doc. 12); h) le parti evidenziano che trattandosi di atto stipulato all'interno del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia, non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale;
si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui alla Legge 6.03.1987 n. 74; i) il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione del trasferimento di proprietà di cui al presente punto 8), che sarà effettuata dall'avv.ta Camilla Chini con notifica del relativo decreto a mani della stessa e con esonero per il Conservatore Tavolare da ogni relativa responsabilità; j) si Parte_1 impegna sin d'ora a formalizzare il trasferimento delle proprie quote di comproprietà, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio, con assunzione di ogni relativo onere da parte di , qualora - per qualsiasi motivo - non risultasse possibile perfezionare CP_1
l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'atto notarile e la successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
k) dare atto che il mutuo ipotecario contratto con la Cassa Centrale Banca in data 28.06.2018 codice n. 000005922 iscritto tavolarmente sub G.N. 6070/33 e 34 dd. 6.07.2018 (doc. 5), acceso per l'acquisto della casa familiare, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i ricorrenti in parti uguali sino all'alienazione dell'immobile con contestuale estinzione del mutuo stesso e pari ripartizione tra le parti del ricavato residuo;
l) per la definizione di ogni questione economica tra i ricorrenti, legata anche al trasferimento della quota di comproprietà da a previsto nel presente ricorso, quest'ultima verserà al Parte_1 CP_1 primo, entro 10 giorni dalla compravendita da parte sua a terzi dell'immobile già casa familiare, tavolarmente identificato nelle pp.mm. 26 e 41 p.ed. 1012 P.T. 2140 II in C.C. Aldeno, la somma pari alla metà del prezzo di vendita dell'immobile al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario codice n. 000005922 iscritto tavolarmente sub G.N. 6070/33 e 34 dd. 6.07.2018 (doc. 5); nell'ipotesi in cui non dovesse essere perfezionata la vendita dell'immobile entro mesi 24 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, si CP_1 impegna a ritrasferire la quota di metà dell'immobile in oggetto a;
9) Parte_1
e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno Parte_1 CP_1 dall'altra per titolo nascente dal matrimonio e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica relativa all'acquisto e costruzione dell'immobile ed alle spese sostenute nel corso del matrimonio, così come alle rate pregresse del mutuo identificato negli articoli che precedono, salvo il pieno rispetto di quanto pattuito al punto 8) che precede;
10) i ricorrenti, anche in considerazione di quanto concordato nelle presenti condizioni, confermano di aver già risolto tra loro ogni questione economica relativa al matrimonio, alla comproprietà dell'immobile oggetto del trasferimento e ad eventuali acquisti effettuati in regime di comunione dei beni, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
11) con riferimento al conto corrente cointestato e alle diverse entrate ed uscite operate dai coniugi, i ricorrenti dichiarano che il relativo saldo, al netto del rimborso disposto in sede di separazione, è da intendersi di spettanza in parti uguali tra i ricorrenti;
12) Parte_1
e sosterranno ciascuno le competenze e spese del proprio difensore
[...] CP_1 per l'intera procedura, fatta eccezione delle competenze relative al trasferimento immobiliare e successiva intavolazione con riferimento alle quali si impegna a rimborsare CP_1
a la somma di euro 1.214,50 comprensiva di oneri e spese entro giorni Parte_1 dieci dal deposito della domanda tavolare;
le avvocate Camilla Chini e Giovanna Fusaro sottoscrivono il presente ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024 con sentenza n. 427/2024, passata in giudicato, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, non sono, infatti, ravvisabili oggettivi elementi di fatto in base ai quali derogare al regime prioritario dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; non vi è, infine, ragione di disattendere la concordata disciplina delle questioni patrimoniali. Le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso depositato in data così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pellizzano, in data 27- 07-2014 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2014), da nato a [...] in data [...], e nata a [...]_1 CP_1 in data 20-04-1983, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi