Articolo 20 della Legge 11 agosto 1984, n. 449
Articolo 19
Versione
28 agosto 1984
Art. 20.
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.

Entrata in vigore il 28 agosto 1984