Art. 20.
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.