Versione
14 agosto 1958
14 agosto 1958
Art. 1.
E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.
Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:
1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'.
E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.
Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:
1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'.
Commentari • 7
- 1. Trasfusione di sangue infetto, responsabilità del Ministero della saluteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2007 · 4.7080245
Giurisprudenza • 290
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/04/2021, n. 526Provvedimento: […] La ricognizione della sfera delle competenze dell'Amministrazione e dei doveri ad essa connessi è, pertanto, preliminare a ogni valutazione di meri- to e dev'essere condotta alla stregua della normativa che ha disciplinato la materia dell'emotrasfusione, onde evitare il comodo ma non corretto espe- diente di ricondurre alla responsabilità del Parte_1 , giacché investito del- la tutela della salute pubblica (art. 1 della legge 296/1958), qualunque di- sfunzione di qualsiasi struttura o soggetto operante in campo sanitario nel territorio dello Stato. Deve allora rilevarsi (cfr. Cass. S.U. 581/2008) che la prima fonte normati-Leggi di più...
- responsabilità per emotrasfusione·
- legge 592/1967·
- vigilanza amministrativa·
- compensazione spese·
- colpa·
- danno esistenziale·
- danno morale·
- danno biologico·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2054 c.c.