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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 08.10.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2820/2021 promossa da:
, nata il [...] C.f.: ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.08.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con tre CP_ comunicazioni del 15.12.2021 l' le aveva richiesto la restituzione di immediata delle somme erogate in più sulle prestazioni di malattia, relativamente al periodo 1/1/2018 – 31/12/2018, pari ad euro: 1.060,20-
1.058,28-416,15.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di non dovere le somme richieste dall' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detti provvedimenti, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il ricorso introduttivo. CP_2
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto Sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
835/2025 con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2017.
Ne consegue che parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità di malattia oggetto degli atti di indebito oggetto di causa.
Pertanto tali atti vanno annullati, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati datati 15.01.2021 privandoli di ogni effetto di legge;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù di detti atti, oltre interessi e spese;
3) condanna, altresì l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_2 spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in € 1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 08.10.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2820/2021 promossa da:
, nata il [...] C.f.: ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.08.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con tre CP_ comunicazioni del 15.12.2021 l' le aveva richiesto la restituzione di immediata delle somme erogate in più sulle prestazioni di malattia, relativamente al periodo 1/1/2018 – 31/12/2018, pari ad euro: 1.060,20-
1.058,28-416,15.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di non dovere le somme richieste dall' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detti provvedimenti, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il ricorso introduttivo. CP_2
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto Sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
835/2025 con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2017.
Ne consegue che parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità di malattia oggetto degli atti di indebito oggetto di causa.
Pertanto tali atti vanno annullati, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati datati 15.01.2021 privandoli di ogni effetto di legge;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù di detti atti, oltre interessi e spese;
3) condanna, altresì l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_2 spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in € 1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena