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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7639/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7639/2022 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio degli avvocati Massimiliano Marinelli, Lorenzo Maria
[...] P.IVA_1
Dentici, Irene Lo Bue
RICORRENTI contro
), con i funzionari dott. Controparte_1 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 16/11/2022 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Modena e poi assegnato alla Sezione II Civile, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2022/CONT/020/22, emessa dall' di con la quale era stato loro ingiunto – al primo Controparte_1 CP_1 quale responsabile delle violazioni contestate e alla seconda quale obbligata in solido – il pagina 1 di 7 pagamento della sanzione amministrativa di € 45.000,00, oltre € 37,80 per spese di notifica, per violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, D.L. n. 12/2002 – c.d. maxisanzione per lavoro sommerso nel testo successivo alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 151/2015 – per avere impiegato i lavoratori senza preventiva comunicazione al competente Centro Controparte_5
per l'Impiego né altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, per oltre sessanta giorni di lavoro effettivo. Co
- Gli accertamenti erano stati effettuati dagli ispettori dell' a seguito di richieste di intervento Co presentate dagli stessi lavoratori (docc. 5, 6, 7 di parte ); a conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale unico n. MO00000/2021-269-01 del 17/05/2021, con cui venivano contestati a i rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori , e Pt_2 CP_5 CP_5 CP_5
formalmente qualificati dall'associazione ricorrente come rapporti di collaborazione
[...]
gratuita ma ritenuti dagli organi ispettivi rapporti di lavoro subordinato.
- Gli opponenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo. In particolare, eccepivano che i rapporti di lavoro oggetto di contestazione non si erano svolti con i caratteri propri della subordinazione;
i lavoratori , e erano CP_5 CP_5 CP_5
dirigenti sindacali, che svolgevano la loro attività in piena autonomia, in modo volontario e gratuito, senza alcun obbligo di orario o vincolo di subordinazione. Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_1
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e dei lavoratori interessati (testi di parte resistente).
- Espletata l'istruttoria, all'udienza del 4/09/2024 questo giudice invitava le parti ad una soluzione conciliativa e formulava una proposta transattiva di definizione della lite, non accettata dai ricorrenti. La causa era quindi rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/01/2025.
- La causa è discussa e decisa all'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, con scambio di note tra le parti e deposito nel fascicolo telematico di sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che le violazioni contestate in questa sede a e a per Parte_1 Pt_2
avere impiegato in modo irregolare i lavoratori (per 142 giorni), (per 113 CP_5 CP_5
pagina 2 di 7 giorni) e (per 174 giorni) abbiano trovato fondamento nella documentazione CP_5 prodotta in atti, oltre che nelle dichiarazioni rese in corso di causa.
Occorre evidenziare che il presupposto per l'applicazione delle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione opposta è costituito dal disconoscimento dei rapporti di collaborazione occasionale e gratuita intercorsi tra e i lavoratori , e riqualificati Pt_2 CP_5 CP_5 CP_5
Co dall' come rapporti di lavoro di tipo subordinato in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, connotata da abitualità e continuità delle prestazioni e dalla mancanza di autonomia: i lavoratori svolgevano attività di segreteria e di assistenza agli iscritti e altre mansioni di back office meramente esecutive e ripetitive;
inoltre, non si trattava di collaborazioni gratuite bensì di rapporti di collaborazione retribuiti, secondo una tariffa oraria di € 5,00, non riconducibile
Co Co
– secondo l' – a mero rimborso spese, per cui – secondo l' – i rapporti di lavoro in contestazione erano veri e propri rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
Come noto, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presuppone la prova della sussistenza di una serie di elementi (c.d. "indici rivelatori"), quali il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (indice primario di subordinazione), la continuità della prestazione, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione (indici c.d. sussidiari o accessori). Co Orbene, con riguardo alle posizioni lavorative oggetto di contestazione da parte dell' , le risultanze istruttorie complessivamente considerate consentono di ritenere sufficientemente provati i requisiti del lavoro subordinato.
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva – e confermate in corso di causa – e dalla documentazione acquisita (docc. 5, 6, 7 ITL) è infatti emerso che i collaboratori non avevano alcuna effettiva autonomia nell'organizzazione del loro lavoro e ricevevano le direttive di lavoro dai loro superiori (secondo una gerarchia di livelli, chiara espressione del vincolo di subordinazione), che impartivano loro istruzioni specifiche circa le attività da svolgere, oltre a stabilire le fasce orarie in cui doveva essere garantita la loro presenza al lavoro.
I collaboratori, inoltre, dovevano caricare periodicamente sul portale internet dell'associazione – nelle rispettive aree riservate – le attività svolte, così da consentire il controllo sulle stesse da parte di Pt_2
pagina 3 di 7 Tali circostanze, valutate nel loro complesso, portano a riconoscere l'effettiva natura subordinata dei rapporti di lavoro in contestazione: i collaboratori svolgevano attività di segreteria e assistenza a favore degli iscritti al sindacato e altre mansioni di back office meramente esecutive e ripetitive, che non richiedevano una stringente e quotidiana attività di direzione e controllo da parte del sindacato;
l'attività lavorativa era resa in esecuzione degli ordini e direttive impartite dal sindacato sia a livello nazionale sia a livello locale;
l'orario di lavoro era "flessibile" ma all'interno di fasce orarie stabilite da in cui i collaboratori dovevano garantire la loro presenza e dovevano Pt_2
giustificare o comunque segnalare eventuali assenze o ritardi;
inoltre percepivano tutti il medesimo compenso fisso di € 5,00/ora, non riconducibile a mero rimborso spese (le somme corrisposte ai collaboratori erano erogate a cadenza periodica, in immediato riscontro dell'invio dei report di cui si è detto e a prescindere da qualsiasi riscontro documentale delle effettive spese vive sostenute), così da escludere la gratuità della prestazione.
Il lavoratore , escusso quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (docc. 5, 8, 9, 10 di parte ) e ha riferito: "Gli orari di lavoro dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì ci erano imposti dalla sede di Palermo. Se un giorno non potevo andare, dovevo avvisare e mi mettevo d'accordo con i miei colleghi di La nostra referente CP_1
regionale era che però non era presente stabilmente a Non c'era nessuno Persona_1 CP_1
che controllasse le entrate e le uscite, però i telefonava quasi ogni giorno per avere Persona_1
un report giornaliero su tutto, cioè sull'attività che svolgevamo".
Anche S. , escusso quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (doc. 6 ) e ha riferito: " si era raccomandata di essere Persona_1 puntuali, ma non era presente a però c'era che ci controllava;
così CP_1 Persona_2 almeno mi è stato detto …".
Anche escussa quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (doc. 7 ) e ha riferito: "Avevamo degli orari da rispettare: 9,00 18,00.
Non c'era qualcuno che ci controllasse sul posto, ma per correttezza se eravamo in ritardo avvisavamo La pausa pranzo la facevamo lì dentro, perché comunque dovevamo Persona_1
rispondere a telefono".
È pertanto emerso, anche dalla documentazione allegata in atti, che l'associazione – per il tramite di preposti – esercitava un controllo in via continuativa, sia pure a distanza, sui lavoratori che dovevano relazionare sull'attività svolta.
pagina 4 di 7 È inoltre emerso che i lavoratori in questione, "in alcun modo professionalmente "legati" al mondo della scuola e come tali non rappresentativi della stessa" (pag. 2 del verbale unico ispettivo, doc. 4
Co
), non svolgevano attività sindacale vera e propria (cioè di rappresentanza degli interessi
Co sindacali: in data 27/04/2021 ha dichiarato agli ispettori dell : "Non ho mai CP_5
Co partecipato ad una vertenza sindacale" (cfr. doc. 9 ), dichiarazione confermata all'udienza del
16/10/2023), ma svolgevano attività di mera assistenza a favore degli iscritti al sindacato e in tal senso deve essere interpretata la dichiarazione resa dal teste all'ud. del 16/10/2023: "la CP_5
nostra attività era sindacale".
Co Inoltre, dalla documentazione in atti (all. alle richieste di intervento sub docc. 6, 7, 8 ) emerge che l'attività svolta presso il Provveditorato di (agosto-settembre 2017) ovvero presso CP_1
alcuni istituti scolastici di (febbraio-marzo 2018) fu prestata in adempimento di specifiche CP_1
direttive e piani di lavoro impartiti ai collaboratori da in vista delle elezioni RSU nel Pt_2
comparto scuola.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, si osserva che le stesse non possono essere ritenute attendibili nella parte in cui i testi hanno confermato circostanze di cui non potevano essere a conoscenza, non lavorando stabilmente / o non lavorando affatto nella sede di dove lavoravano , e CP_1 CP_5 CP_5 CP_5
La teste , segretaria del Consiglio Nazionale di escussa all'udienza del Testimone_1 Pt_2
16/10/2023 ha riferito che nel periodo che qui interessa (2017-2018) lavorava nella sede di Pt_2
Roma ("… nel 2017-2018 ero nella sede di Roma… I collaboratori di cui mi sono stati fatti i nomi li conoscevo per nome non personalmente, cioè non lavoravo con loro").
Le dichiarazioni rese da all'udienza del 16/10/2023 sono da ritenersi Testimone_2 generiche e poco persuasive, avendo egli riferito di avere incontrato , e CP_5 CP_5 CP_5
solo "in alcune occasioni".
, tesoriere di risiede/va e lavora/va a Palermo. Parte_3 Pt_2
Per il resto, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16/10/2023 dai testi di parte ricorrente, pur non coincidendo con quelle dei lavoratori , e non CP_5 CP_5 CP_5
valgono comunque a confutare tutti gli elementi e il materiale raccolti in sede ispettiva che, valutati nel loro complesso, portano ad una valutazione, nel caso concreto, di ambiguità e di non legittimità dei rapporti di lavoro in contestazione.
pagina 5 di 7 Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, è "precipuo compito del giudicante pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa;
(il giudice) deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio" (Cfr. Tribunale Teramo sez. lav., 17/03/2022, n. 133; Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, n.9251; Cassazione civile sez. lav., 06/09/2012, n. 14965; Cassazione civile sez. lav., 08/09/2015, n. 17774). "Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)" (Cassazione civile sez. lav., 08/09/2015, n. 17774).
Alla luce di quanto sopra, devono condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta l'Amministrazione convenuta circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro in discussione, con conseguente irrogazione, per ciascuno dei lavoratori "irregolari" (nella specie , e CP_5 CP_5 CP_5
della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 co. 3 D.L. 12/2002 riferita alla terza fascia, relativa
[...]
al periodo di occupazione irregolare di un lavoratore per oltre sessanta giorni di lavoro effettivo.
Non è possibile procedere alla mitigazione della sanzione pecuniaria irrogata posto che parte opponente non ha formulato, nemmeno in via subordinata, domanda di riduzione della sanzione.
Nella giurisprudenza della Cassazione, costituisce principio incontroverso che non è possibile ridurre l'importo della sanzione inflitta nel caso in cui l'opponente non abbia richiesto in sede di conclusioni una mitigazione della stessa (v. ad es. Cassazione civile sez. II, 21/03/2014, n.6792): il giudice, nel decidere, deve infatti attenersi all'oggetto così come determinato dalle parti.
Si ritiene equo compensare le spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- spese legali compensate.
pagina 6 di 7 Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7639/2022 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio degli avvocati Massimiliano Marinelli, Lorenzo Maria
[...] P.IVA_1
Dentici, Irene Lo Bue
RICORRENTI contro
), con i funzionari dott. Controparte_1 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso depositato in data 16/11/2022 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Modena e poi assegnato alla Sezione II Civile, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2022/CONT/020/22, emessa dall' di con la quale era stato loro ingiunto – al primo Controparte_1 CP_1 quale responsabile delle violazioni contestate e alla seconda quale obbligata in solido – il pagina 1 di 7 pagamento della sanzione amministrativa di € 45.000,00, oltre € 37,80 per spese di notifica, per violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, D.L. n. 12/2002 – c.d. maxisanzione per lavoro sommerso nel testo successivo alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 151/2015 – per avere impiegato i lavoratori senza preventiva comunicazione al competente Centro Controparte_5
per l'Impiego né altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, per oltre sessanta giorni di lavoro effettivo. Co
- Gli accertamenti erano stati effettuati dagli ispettori dell' a seguito di richieste di intervento Co presentate dagli stessi lavoratori (docc. 5, 6, 7 di parte ); a conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale unico n. MO00000/2021-269-01 del 17/05/2021, con cui venivano contestati a i rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori , e Pt_2 CP_5 CP_5 CP_5
formalmente qualificati dall'associazione ricorrente come rapporti di collaborazione
[...]
gratuita ma ritenuti dagli organi ispettivi rapporti di lavoro subordinato.
- Gli opponenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo. In particolare, eccepivano che i rapporti di lavoro oggetto di contestazione non si erano svolti con i caratteri propri della subordinazione;
i lavoratori , e erano CP_5 CP_5 CP_5
dirigenti sindacali, che svolgevano la loro attività in piena autonomia, in modo volontario e gratuito, senza alcun obbligo di orario o vincolo di subordinazione. Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_1
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e dei lavoratori interessati (testi di parte resistente).
- Espletata l'istruttoria, all'udienza del 4/09/2024 questo giudice invitava le parti ad una soluzione conciliativa e formulava una proposta transattiva di definizione della lite, non accettata dai ricorrenti. La causa era quindi rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/01/2025.
- La causa è discussa e decisa all'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, con scambio di note tra le parti e deposito nel fascicolo telematico di sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che le violazioni contestate in questa sede a e a per Parte_1 Pt_2
avere impiegato in modo irregolare i lavoratori (per 142 giorni), (per 113 CP_5 CP_5
pagina 2 di 7 giorni) e (per 174 giorni) abbiano trovato fondamento nella documentazione CP_5 prodotta in atti, oltre che nelle dichiarazioni rese in corso di causa.
Occorre evidenziare che il presupposto per l'applicazione delle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione opposta è costituito dal disconoscimento dei rapporti di collaborazione occasionale e gratuita intercorsi tra e i lavoratori , e riqualificati Pt_2 CP_5 CP_5 CP_5
Co dall' come rapporti di lavoro di tipo subordinato in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, connotata da abitualità e continuità delle prestazioni e dalla mancanza di autonomia: i lavoratori svolgevano attività di segreteria e di assistenza agli iscritti e altre mansioni di back office meramente esecutive e ripetitive;
inoltre, non si trattava di collaborazioni gratuite bensì di rapporti di collaborazione retribuiti, secondo una tariffa oraria di € 5,00, non riconducibile
Co Co
– secondo l' – a mero rimborso spese, per cui – secondo l' – i rapporti di lavoro in contestazione erano veri e propri rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
Come noto, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presuppone la prova della sussistenza di una serie di elementi (c.d. "indici rivelatori"), quali il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (indice primario di subordinazione), la continuità della prestazione, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione (indici c.d. sussidiari o accessori). Co Orbene, con riguardo alle posizioni lavorative oggetto di contestazione da parte dell' , le risultanze istruttorie complessivamente considerate consentono di ritenere sufficientemente provati i requisiti del lavoro subordinato.
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva – e confermate in corso di causa – e dalla documentazione acquisita (docc. 5, 6, 7 ITL) è infatti emerso che i collaboratori non avevano alcuna effettiva autonomia nell'organizzazione del loro lavoro e ricevevano le direttive di lavoro dai loro superiori (secondo una gerarchia di livelli, chiara espressione del vincolo di subordinazione), che impartivano loro istruzioni specifiche circa le attività da svolgere, oltre a stabilire le fasce orarie in cui doveva essere garantita la loro presenza al lavoro.
I collaboratori, inoltre, dovevano caricare periodicamente sul portale internet dell'associazione – nelle rispettive aree riservate – le attività svolte, così da consentire il controllo sulle stesse da parte di Pt_2
pagina 3 di 7 Tali circostanze, valutate nel loro complesso, portano a riconoscere l'effettiva natura subordinata dei rapporti di lavoro in contestazione: i collaboratori svolgevano attività di segreteria e assistenza a favore degli iscritti al sindacato e altre mansioni di back office meramente esecutive e ripetitive, che non richiedevano una stringente e quotidiana attività di direzione e controllo da parte del sindacato;
l'attività lavorativa era resa in esecuzione degli ordini e direttive impartite dal sindacato sia a livello nazionale sia a livello locale;
l'orario di lavoro era "flessibile" ma all'interno di fasce orarie stabilite da in cui i collaboratori dovevano garantire la loro presenza e dovevano Pt_2
giustificare o comunque segnalare eventuali assenze o ritardi;
inoltre percepivano tutti il medesimo compenso fisso di € 5,00/ora, non riconducibile a mero rimborso spese (le somme corrisposte ai collaboratori erano erogate a cadenza periodica, in immediato riscontro dell'invio dei report di cui si è detto e a prescindere da qualsiasi riscontro documentale delle effettive spese vive sostenute), così da escludere la gratuità della prestazione.
Il lavoratore , escusso quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (docc. 5, 8, 9, 10 di parte ) e ha riferito: "Gli orari di lavoro dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì ci erano imposti dalla sede di Palermo. Se un giorno non potevo andare, dovevo avvisare e mi mettevo d'accordo con i miei colleghi di La nostra referente CP_1
regionale era che però non era presente stabilmente a Non c'era nessuno Persona_1 CP_1
che controllasse le entrate e le uscite, però i telefonava quasi ogni giorno per avere Persona_1
un report giornaliero su tutto, cioè sull'attività che svolgevamo".
Anche S. , escusso quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (doc. 6 ) e ha riferito: " si era raccomandata di essere Persona_1 puntuali, ma non era presente a però c'era che ci controllava;
così CP_1 Persona_2 almeno mi è stato detto …".
Anche escussa quale teste all'udienza del 16/10/2023, ha confermato quanto CP_5
Co dichiarato in sede ispettiva (doc. 7 ) e ha riferito: "Avevamo degli orari da rispettare: 9,00 18,00.
Non c'era qualcuno che ci controllasse sul posto, ma per correttezza se eravamo in ritardo avvisavamo La pausa pranzo la facevamo lì dentro, perché comunque dovevamo Persona_1
rispondere a telefono".
È pertanto emerso, anche dalla documentazione allegata in atti, che l'associazione – per il tramite di preposti – esercitava un controllo in via continuativa, sia pure a distanza, sui lavoratori che dovevano relazionare sull'attività svolta.
pagina 4 di 7 È inoltre emerso che i lavoratori in questione, "in alcun modo professionalmente "legati" al mondo della scuola e come tali non rappresentativi della stessa" (pag. 2 del verbale unico ispettivo, doc. 4
Co
), non svolgevano attività sindacale vera e propria (cioè di rappresentanza degli interessi
Co sindacali: in data 27/04/2021 ha dichiarato agli ispettori dell : "Non ho mai CP_5
Co partecipato ad una vertenza sindacale" (cfr. doc. 9 ), dichiarazione confermata all'udienza del
16/10/2023), ma svolgevano attività di mera assistenza a favore degli iscritti al sindacato e in tal senso deve essere interpretata la dichiarazione resa dal teste all'ud. del 16/10/2023: "la CP_5
nostra attività era sindacale".
Co Inoltre, dalla documentazione in atti (all. alle richieste di intervento sub docc. 6, 7, 8 ) emerge che l'attività svolta presso il Provveditorato di (agosto-settembre 2017) ovvero presso CP_1
alcuni istituti scolastici di (febbraio-marzo 2018) fu prestata in adempimento di specifiche CP_1
direttive e piani di lavoro impartiti ai collaboratori da in vista delle elezioni RSU nel Pt_2
comparto scuola.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, si osserva che le stesse non possono essere ritenute attendibili nella parte in cui i testi hanno confermato circostanze di cui non potevano essere a conoscenza, non lavorando stabilmente / o non lavorando affatto nella sede di dove lavoravano , e CP_1 CP_5 CP_5 CP_5
La teste , segretaria del Consiglio Nazionale di escussa all'udienza del Testimone_1 Pt_2
16/10/2023 ha riferito che nel periodo che qui interessa (2017-2018) lavorava nella sede di Pt_2
Roma ("… nel 2017-2018 ero nella sede di Roma… I collaboratori di cui mi sono stati fatti i nomi li conoscevo per nome non personalmente, cioè non lavoravo con loro").
Le dichiarazioni rese da all'udienza del 16/10/2023 sono da ritenersi Testimone_2 generiche e poco persuasive, avendo egli riferito di avere incontrato , e CP_5 CP_5 CP_5
solo "in alcune occasioni".
, tesoriere di risiede/va e lavora/va a Palermo. Parte_3 Pt_2
Per il resto, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16/10/2023 dai testi di parte ricorrente, pur non coincidendo con quelle dei lavoratori , e non CP_5 CP_5 CP_5
valgono comunque a confutare tutti gli elementi e il materiale raccolti in sede ispettiva che, valutati nel loro complesso, portano ad una valutazione, nel caso concreto, di ambiguità e di non legittimità dei rapporti di lavoro in contestazione.
pagina 5 di 7 Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, è "precipuo compito del giudicante pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa;
(il giudice) deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio" (Cfr. Tribunale Teramo sez. lav., 17/03/2022, n. 133; Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, n.9251; Cassazione civile sez. lav., 06/09/2012, n. 14965; Cassazione civile sez. lav., 08/09/2015, n. 17774). "Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)" (Cassazione civile sez. lav., 08/09/2015, n. 17774).
Alla luce di quanto sopra, devono condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta l'Amministrazione convenuta circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro in discussione, con conseguente irrogazione, per ciascuno dei lavoratori "irregolari" (nella specie , e CP_5 CP_5 CP_5
della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 co. 3 D.L. 12/2002 riferita alla terza fascia, relativa
[...]
al periodo di occupazione irregolare di un lavoratore per oltre sessanta giorni di lavoro effettivo.
Non è possibile procedere alla mitigazione della sanzione pecuniaria irrogata posto che parte opponente non ha formulato, nemmeno in via subordinata, domanda di riduzione della sanzione.
Nella giurisprudenza della Cassazione, costituisce principio incontroverso che non è possibile ridurre l'importo della sanzione inflitta nel caso in cui l'opponente non abbia richiesto in sede di conclusioni una mitigazione della stessa (v. ad es. Cassazione civile sez. II, 21/03/2014, n.6792): il giudice, nel decidere, deve infatti attenersi all'oggetto così come determinato dalle parti.
Si ritiene equo compensare le spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- spese legali compensate.
pagina 6 di 7 Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
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