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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13428 /2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via Avigliana n. 52, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Corso Franci n. 75, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CROSETTO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_2 Controparte_1
TORINO il 15/06/1996.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/12/2000, maggiorenne ed indipendente economicamente, Per_1
e il 16/05/2006, maggiorenne non indipendente economicamente. Per_2
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_2 CP_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio , continui Pt_2 Per_2
a versare la somma di euro 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, oltre al
50% delle spese extra – assegno come da Protocollo d'Intesa.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a far tempo dalla sottoscrizione del presente CP_1 Pt_2 accordo, la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento con bonifico mensile su
Postepay con codice IBAN è [...]; tale somma, alla luce della domanda cumulativa si separazione e di scioglimento del matrimonio che la coppia avanza con il presente ricorso, si tramuterà in assegno divorzile, senza mutare importo.
PRENDE ATTO che entrambe le somme, sia per il figlio, sia per la moglie, saranno da rivalutarsi ai fini
Istat, come per legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13428 /2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via Avigliana n. 52, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Corso Franci n. 75, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CROSETTO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_2 Controparte_1
TORINO il 15/06/1996.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/12/2000, maggiorenne ed indipendente economicamente, Per_1
e il 16/05/2006, maggiorenne non indipendente economicamente. Per_2
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_2 CP_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio , continui Pt_2 Per_2
a versare la somma di euro 100,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, oltre al
50% delle spese extra – assegno come da Protocollo d'Intesa.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a far tempo dalla sottoscrizione del presente CP_1 Pt_2 accordo, la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento con bonifico mensile su
Postepay con codice IBAN è [...]; tale somma, alla luce della domanda cumulativa si separazione e di scioglimento del matrimonio che la coppia avanza con il presente ricorso, si tramuterà in assegno divorzile, senza mutare importo.
PRENDE ATTO che entrambe le somme, sia per il figlio, sia per la moglie, saranno da rivalutarsi ai fini
Istat, come per legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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