Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01339/2025REG.PROV.COLL.
N. 07466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7466 del 2024, proposto da DO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 860/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avv. Marco Meduri e dato atto che l'avv. Ulmo Tullio Gesuè Rizzi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Puglia, Bari, I sez., n. 860/2024 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
2. Riferisce di avere trasmesso un’istanza di accesso civico a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, al Comune di Bisceglie e al relativo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il Comune non si pronunciava entro il termine massimo previsto dall’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 33/2013. L’avvocato AN proponeva quindi ricorso dinanzi al Tar Puglia sede di Bari, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento.
4. Il Comune di Bisceglie si costituiva in giudizio e, con memoria difensiva del 16 giugno 2024, precisava che in seguito all’istanza dell’avv. AN del 3 gennaio 2024, con nota pec del 20 febbraio 2024, il Segretario generale del Comune aveva riscontrato l’istanza di accesso comunicando formalmente che “ non sono stati affidati incarichi di collaborazione o consulenza nell’anno 2023, precisando quindi che l’istanza in questione non è accoglibile siccome improcedibile per inesistenza della totalità dei dati informativi richiesti… ”.
5. Il T.A.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese di giudizio.
6. Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe errata sul piano della concreta applicazione dei principi che governano le spese processuali. Per tale ragione ne chiede la riforma relativamente al capo relativo alle spese legali, nelle parti in cui, in asserita violazione degli artt. 26 c.p.a., 91 e 92 c.p.c., ha disposto che “ Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in quanto il Comune ha evidenziato le ragioni del superamento del termine previsto prima di dare riscontro alla richiesta di accesso, facendo riferimento alla verifica svolta presso le ripartizioni e gli uffici comunali riferita all’anno 2023, necessaria per dare una corretta rappresentazione di quanto risultante agli atti dell’ente locale ”. In applicazione del principio della soccombenza virtuale ex artt 26 c.p.a. e 91 c.p.c., in luogo della compensazione chiede la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
7. Ha resistito al gravame il Comune di Bisceglie chiedendone il rigetto.
8. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso è manifestamente infondato.
10. La giurisprudenza è pacifica nel senso di ritenere che il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. V, 16 maggio 2024, n. 4343, Consiglio di Stato sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8218, Consiglio di Stato sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201).
11. Si è anche osservato che il giudice - nel gestire il contenzioso al suo esame, pure in tema di ritardo nell’esercizio del potere pubblico - ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo anche le questioni di carattere organizzativo (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7 novembre 2024, n. 8904). Va peraltro precisato che il ritardo lamentato dal ricorrente è, in questo caso, minimo ed è dovuto anche alla circostanza che la domanda del ricorrente medesimo si riferiva ad atti inesistenti.
12. Nella sentenza impugnata si è dato espressamente conto:
a) della assoluta particolarità della vicenda controversa, originata dalla richiesta di fornire gli estremi della pubblicazione di dati e informazioni relativi a tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dal Comune di Bisceglie nell’anno 2023 sul presupposto della loro mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Amministrazione trasparente, mancata pubblicazione dovuta al fatto che si trattava di atti inesistenti;
b) dei motivi della compensazione delle spese dato che il Comune “ ha evidenziato le ragioni del superamento del termine previsto prima di dare riscontro alla richiesta di accesso, facendo riferimento alla verifica svolta presso le ripartizioni e gli uffici comunali riferita all’anno 2023”.
13. Va ancora ricordato che:
a) è sufficiente che le ragioni giustificatrici della compensazione siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito;
b) è da ritenersi, pertanto, assolto l’obbligo anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598, Cass. civ., Sez. VI, 9 dicembre 2011, n. 26466, Cass. civ., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 11947).
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 860/2024.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Bisceglie.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO