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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7038/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 15/01/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7216/2023 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Giangregorio, domiciliatario, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
-opponente-
contro in Controparte_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Rosalba Congedo, domiciliataria, in virtù di mandato allegato alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la vendita dei terreni ai sensi dell'art. 13 comma 4 quater della Legge 225 del
2016.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 15/1/2025 che si pagina 1 di 7 intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto ”opposizione ex art. 617 Parte_1
c.p.c. e, ove riconosciuti gli estremi, ex art. 615 c.p.c.” avverso la procedura di vendita “espropriativa” promossa da avente ad CP_1
oggetto il fondo rustico sito nell'agro di Gravina in Puglia e riportato nel Nuovo Catasto Terreni del medesimo comune alla partita n. 100469 foglio n. 50 p.lle numeri 208 e 216, oggetto di contratto di compravendita concluso tra le parti con atto pubblico per notar del 13.02.1992 (rep. 2865 racc. n. 1372), con il quale Per_1
l'odierna attrice aveva acquistato il predetto terreno agricolo dalla
(oggi , con Controparte_2 CP_1
patto di riservato dominio in favore di quest'ultima, in ossequio al
D.L. 5 marzo 1948 n. 121 regolante l'attività Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha, da un lato,
[...]
contestato la legittimità della procedura espropriativa, non vantando l'odierna opposta alcun titolo idoneo alla vendita forzata;
dall'altro, ha contestato l'entità delle somme richieste stragiudizialmente da per consentire l'affrancazione dei CP_1
terreni con riscatto del fondo, come da nota del 8359 del 16/3/2020,
in quanto il relativo importo non terrebbe conto di quanto regolarmente pagato per gli anni 1993- 2001, pari a circa sedici milioni di vecchi lire e, dunque, l'entità del proprio inadempimento.
Ha, pertanto, concluso, previa sospensione della procedura di pagina 2 di 7 vendita, per l'accoglimento della spiegata opposizione e la declaratoria di inibizione della vendita nonché per la rideterminazione in minus del credito dovuto a con vittoria di CP_1
spese di lite (atto di citazione notificato il 25/5/2020).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'infondatezza e l'irritualità della spiegata opposizione,
evidenziando l'inesistenza di alcuna procedura di vendita espropriativa, essendo il fondo interessato di sua esclusiva proprietà a seguito della risoluzione giudiziale del contratto di compravendita del 13.02.1992 disposta dalla sentenza n. 19564 del
2007, emessa dal Tribunale di Roma in data 09/10/2007, non appellata e notificata in formula esecutiva in data 17.7.2010. Ha, pertanto,
concluso insistendo per il rigetto dell'avversa impugnativa, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali
(comparsa di risposta depositata in data 9/9/2020).
I.3.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta delle produzioni documentali versate in atti, è pervenuta all'udienza del
15/1/2025, in cui, all'esito della discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto dei motivi della decisione.
II. L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, la vendita del fondo rustico sito nell'agro di Gravina in Puglia e riportato nel
Nuovo Catasto Terreni del medesimo comune alla partita n. 100469
foglio n. 50 p.lle numeri 208 e 216, lungi dall'essere qualificabile quale vendita espropriativa intrapresa nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, si colloca nell'alveo delle procedure pagina 3 di 7 competitive ad evidenza pubblica con le quali l' può procedere CP_1
alla vendita dei terreni di cui alla proprietà, ai sensi dell'art. 13
comma 4 quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. n. 225 del 2016.
La norma prevede, nello specifico, che “la vendita dei terreni
da parte dell' è effettuata tramite procedura competitiva ad CP_1
evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche
mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge
28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della
predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di
aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito
il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi
dell'articolo 2817 del codice civile. L' utilizza le risorse CP_1
derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per
interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli”.
Tale procedura, nel caso di specie, è stata legittimamente avviata dall'odierna parte opposta sul presupposto della piena titolarità del diritto di proprietà sul fondo in argomento, attesa la risoluzione giudiziale disposta con la sentenza n. 19564 del 2007,
emessa dal Tribunale di Roma in data 09/10/2007, del contratto di compravendita del 13.02.1992, con patto di riservato dominio.
Per vero, risulta in atti notificato all'opponente precetto di rilascio in data 11/10/2012 (cfr. doc. 4 fasc. opposta); ma, in considerazione della genericità e indeterminatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, non è evincibile che sia detto atto ad essere stato coinvolto dalla presente iniziativa giudiziale.
In data 30 agosto 2013, la ha inoltrato ad Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 formale richiesta di riscatto e di rinuncia agli effetti della sentenza di risoluzione del rapporto precedente (cfr. doc. n. 5).
In data 2.8.2017 aveva, altresì, riscontrato la richiamata CP_1
richiesta di parte opponente, precisando che per “l'affrancazione dei
terreni in oggetto l'importo dovuto è pari ad € 34.688,33, da
versarsi inderogabilmente entro il 19.10.2017” e che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in un'unica soluzione (…)” (cfr.
doc. n. 6).
Tuttavia, in alcun modo, la aveva ottemperato al Parte_1
versamento di quanto indicato entro il termine stabilito ed la CP_1
quale, con successiva missiva del 20.02.2018, aveva comunicato “che
il contratto di vendita con patto di riservato dominio del 13.02.1992
per notaio rep n. 2865, racc. 1372 è stato risolto Persona_2
con sentenza del Tribunale di Roma n. 19564 del 09.10.2007” e che, in difetto del pagamento necessario per il riscatto del fondo, la pratica era stata “definitivamente archiviata e sono state avviate le
attività finalizzate alla vendita del fondo tramite Banca delle Terre
Agricole…” (cfr doc. n.7).
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della spiegata opposizione, da un lato perché risulta essere stato indicato come oggetto dell'impugnativa una vendita che è prescritta dalla legge come adempimento pubblicistico simile all'evidenza pubblica, in ragione della natura giuridica pubblicistica dell' (e, dunque, CP_1
esula dall'ambito della tipica procedura di espropriazione forzata),
dall'altro, perché in alcuna parte dell'atto di opposizione si contesta l'illegittimità del precetto di rilascio versato in atti dall'opposta.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte pagina 5 di 7 opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, con riduzione in misura del 70% della voce relativa alla fase istruttoria (di natura esclusivamente documentale), nonché in misura del 50% di quella relativa alla fase decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse e dell'adozione del metodo decisionale semplificato, avuto rigaurdo al valore indeterminabile cd. basso della lite (cfr. art. 6, co. 6, dm
55/2014): Scaglione: da €5.200,01 ad €26.000,00 VALORE Pt_2 Parte_3
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 -70% 504,00 Decisoria 1701,00 -50% 850,50 TOTALE 3.050,50
IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito telematico.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/5/2020, da Parte_1
nei confronti di , CP_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 , così provvede: Controparte_1
a) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente/attore alla rifusione delle spese del presente giudizio nei riguardi dell'ente opposto/convenuto,
liquidandole in complessivi €3.050,50, oltre al rimborso spese forf.
in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 15/1/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 15/01/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7216/2023 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Giangregorio, domiciliatario, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
-opponente-
contro in Controparte_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Rosalba Congedo, domiciliataria, in virtù di mandato allegato alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la vendita dei terreni ai sensi dell'art. 13 comma 4 quater della Legge 225 del
2016.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 15/1/2025 che si pagina 1 di 7 intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto ”opposizione ex art. 617 Parte_1
c.p.c. e, ove riconosciuti gli estremi, ex art. 615 c.p.c.” avverso la procedura di vendita “espropriativa” promossa da avente ad CP_1
oggetto il fondo rustico sito nell'agro di Gravina in Puglia e riportato nel Nuovo Catasto Terreni del medesimo comune alla partita n. 100469 foglio n. 50 p.lle numeri 208 e 216, oggetto di contratto di compravendita concluso tra le parti con atto pubblico per notar del 13.02.1992 (rep. 2865 racc. n. 1372), con il quale Per_1
l'odierna attrice aveva acquistato il predetto terreno agricolo dalla
(oggi , con Controparte_2 CP_1
patto di riservato dominio in favore di quest'ultima, in ossequio al
D.L. 5 marzo 1948 n. 121 regolante l'attività Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha, da un lato,
[...]
contestato la legittimità della procedura espropriativa, non vantando l'odierna opposta alcun titolo idoneo alla vendita forzata;
dall'altro, ha contestato l'entità delle somme richieste stragiudizialmente da per consentire l'affrancazione dei CP_1
terreni con riscatto del fondo, come da nota del 8359 del 16/3/2020,
in quanto il relativo importo non terrebbe conto di quanto regolarmente pagato per gli anni 1993- 2001, pari a circa sedici milioni di vecchi lire e, dunque, l'entità del proprio inadempimento.
Ha, pertanto, concluso, previa sospensione della procedura di pagina 2 di 7 vendita, per l'accoglimento della spiegata opposizione e la declaratoria di inibizione della vendita nonché per la rideterminazione in minus del credito dovuto a con vittoria di CP_1
spese di lite (atto di citazione notificato il 25/5/2020).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'infondatezza e l'irritualità della spiegata opposizione,
evidenziando l'inesistenza di alcuna procedura di vendita espropriativa, essendo il fondo interessato di sua esclusiva proprietà a seguito della risoluzione giudiziale del contratto di compravendita del 13.02.1992 disposta dalla sentenza n. 19564 del
2007, emessa dal Tribunale di Roma in data 09/10/2007, non appellata e notificata in formula esecutiva in data 17.7.2010. Ha, pertanto,
concluso insistendo per il rigetto dell'avversa impugnativa, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali
(comparsa di risposta depositata in data 9/9/2020).
I.3.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta delle produzioni documentali versate in atti, è pervenuta all'udienza del
15/1/2025, in cui, all'esito della discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con lettura del dispositivo e di una sintetica motivazione in fatto ed in diritto dei motivi della decisione.
II. L'opposizione è inammissibile.
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, la vendita del fondo rustico sito nell'agro di Gravina in Puglia e riportato nel
Nuovo Catasto Terreni del medesimo comune alla partita n. 100469
foglio n. 50 p.lle numeri 208 e 216, lungi dall'essere qualificabile quale vendita espropriativa intrapresa nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, si colloca nell'alveo delle procedure pagina 3 di 7 competitive ad evidenza pubblica con le quali l' può procedere CP_1
alla vendita dei terreni di cui alla proprietà, ai sensi dell'art. 13
comma 4 quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. n. 225 del 2016.
La norma prevede, nello specifico, che “la vendita dei terreni
da parte dell' è effettuata tramite procedura competitiva ad CP_1
evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche
mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge
28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della
predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di
aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito
il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi
dell'articolo 2817 del codice civile. L' utilizza le risorse CP_1
derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per
interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli”.
Tale procedura, nel caso di specie, è stata legittimamente avviata dall'odierna parte opposta sul presupposto della piena titolarità del diritto di proprietà sul fondo in argomento, attesa la risoluzione giudiziale disposta con la sentenza n. 19564 del 2007,
emessa dal Tribunale di Roma in data 09/10/2007, del contratto di compravendita del 13.02.1992, con patto di riservato dominio.
Per vero, risulta in atti notificato all'opponente precetto di rilascio in data 11/10/2012 (cfr. doc. 4 fasc. opposta); ma, in considerazione della genericità e indeterminatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, non è evincibile che sia detto atto ad essere stato coinvolto dalla presente iniziativa giudiziale.
In data 30 agosto 2013, la ha inoltrato ad Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 formale richiesta di riscatto e di rinuncia agli effetti della sentenza di risoluzione del rapporto precedente (cfr. doc. n. 5).
In data 2.8.2017 aveva, altresì, riscontrato la richiamata CP_1
richiesta di parte opponente, precisando che per “l'affrancazione dei
terreni in oggetto l'importo dovuto è pari ad € 34.688,33, da
versarsi inderogabilmente entro il 19.10.2017” e che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in un'unica soluzione (…)” (cfr.
doc. n. 6).
Tuttavia, in alcun modo, la aveva ottemperato al Parte_1
versamento di quanto indicato entro il termine stabilito ed la CP_1
quale, con successiva missiva del 20.02.2018, aveva comunicato “che
il contratto di vendita con patto di riservato dominio del 13.02.1992
per notaio rep n. 2865, racc. 1372 è stato risolto Persona_2
con sentenza del Tribunale di Roma n. 19564 del 09.10.2007” e che, in difetto del pagamento necessario per il riscatto del fondo, la pratica era stata “definitivamente archiviata e sono state avviate le
attività finalizzate alla vendita del fondo tramite Banca delle Terre
Agricole…” (cfr doc. n.7).
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della spiegata opposizione, da un lato perché risulta essere stato indicato come oggetto dell'impugnativa una vendita che è prescritta dalla legge come adempimento pubblicistico simile all'evidenza pubblica, in ragione della natura giuridica pubblicistica dell' (e, dunque, CP_1
esula dall'ambito della tipica procedura di espropriazione forzata),
dall'altro, perché in alcuna parte dell'atto di opposizione si contesta l'illegittimità del precetto di rilascio versato in atti dall'opposta.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte pagina 5 di 7 opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, con riduzione in misura del 70% della voce relativa alla fase istruttoria (di natura esclusivamente documentale), nonché in misura del 50% di quella relativa alla fase decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse e dell'adozione del metodo decisionale semplificato, avuto rigaurdo al valore indeterminabile cd. basso della lite (cfr. art. 6, co. 6, dm
55/2014): Scaglione: da €5.200,01 ad €26.000,00 VALORE Pt_2 Parte_3
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 -70% 504,00 Decisoria 1701,00 -50% 850,50 TOTALE 3.050,50
IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito telematico.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/5/2020, da Parte_1
nei confronti di , CP_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 , così provvede: Controparte_1
a) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente/attore alla rifusione delle spese del presente giudizio nei riguardi dell'ente opposto/convenuto,
liquidandole in complessivi €3.050,50, oltre al rimborso spese forf.
in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 15/1/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
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