Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 64
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento. Ha inoltre affermato che l'intimazione di pagamento, se non impugnata, consolida il credito e che eventuali vizi degli atti presupposti dovevano essere fatti valere con l'impugnazione degli atti presupposti stessi o dell'atto immediatamente successivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione dovesse essere fatta valere con l'impugnazione degli atti presupposti. Ha inoltre considerato che, tenendo conto della notifica dell'intimazione e della sospensione normativa dovuta al Covid-19, non vi fosse prescrizione maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 64
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo