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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420239011392012000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7732/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate SI NG RD ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 13/02/2025 relativamente alle seguenti cartelle:
n. 09420130020302311000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2010 con a ruolo l'importo di Euro 432,51;
n. 09420140006334401000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2008, 2009 con a ruolo l'importo di Euro
554,56; n. 09420140010090078000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro
361,55; n. 09420150001932143000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2013 con a ruolo l'importo di
Euro 375,48; n. 09420160004242465000 relativa a tari tassa smaltimento rifiuti anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro 286,16; n. 09420170001773908000 relativa a tari tassa smaltimento rifiuti anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 277,19.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dall'agente di riscossione la regolare notifica delle cartelle, nonché in data 05.07.2018 (a mani del destinatario) dell'intimazione di pagamento n. 09420189003544420000.
Va rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
(ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Ne deriva che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, la notificazione si intende validamente eseguita, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020).
Inoltre, nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 09420189003544420000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003544420000
(11.06.2018) ed a quella dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata. Occorre, infatti, tenere conto dell'effetto sospensivo imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 per il periodo 08.03.2020-31.08.2021
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. modd.).
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420239011392012000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7732/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate SI NG RD ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 13/02/2025 relativamente alle seguenti cartelle:
n. 09420130020302311000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2010 con a ruolo l'importo di Euro 432,51;
n. 09420140006334401000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2008, 2009 con a ruolo l'importo di Euro
554,56; n. 09420140010090078000 relativa tassa smaltimento rifiuti anno 2012 con a ruolo l'importo di Euro
361,55; n. 09420150001932143000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2013 con a ruolo l'importo di
Euro 375,48; n. 09420160004242465000 relativa a tari tassa smaltimento rifiuti anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro 286,16; n. 09420170001773908000 relativa a tari tassa smaltimento rifiuti anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 277,19.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dall'agente di riscossione la regolare notifica delle cartelle, nonché in data 05.07.2018 (a mani del destinatario) dell'intimazione di pagamento n. 09420189003544420000.
Va rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
(ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Ne deriva che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di consegna dell'atto a persona di famiglia, la notificazione si intende validamente eseguita, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020).
Inoltre, nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 09420189003544420000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003544420000
(11.06.2018) ed a quella dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata. Occorre, infatti, tenere conto dell'effetto sospensivo imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 per il periodo 08.03.2020-31.08.2021
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. modd.).
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 18.12.2025