Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/04/2026, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3877 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Salvo e Michela Antolino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Campania NA, Sez. VI, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 13 marzo 2025, con la quale è stato disposto l’annullamento, per le parti di interesse, degli atti impugnati, “fatta salva la riedizione del potere amministrativo”;
nonché
per l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, per violazione ed elusione del giudicato:
- della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Elenco degli ammessi al beneficio degli assegni di cura a valere su FNA 2022: riedizione del potere amministrativo in virtù della sentenza n. -OMISSIS- del TAR Campania”, con la quale, in pretesa riedizione del potere, è stata nuovamente disposta l’esclusione del minore -OMISSIS- dai beneficiari effettivi dell’assegno di cura a valere sul FNA 2022, collocandolo alla-OMISSIS- posizione;
- della nota a firma del Coordinatore dell’Ambito 28 prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Sentenza n. -OMISSIS- TAR Campania (FNA 2022) – Diffida di pagamento somme percepite in forza delle disposizioni cautelari del TAR”, con la quale il minore, per il tramite della madre, è stato diffidato alla restituzione dell’importo complessivo di euro 14.400,00, percepito a titolo di assegno di cura FNA 2022, entro il termine di 30 giorni;
- dell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura FNA 2022, trasmesso in data 18.07.2025, avente ad oggetto “Graduatoria con criteri di cui all’ allegato b della delibera 70”, dal quale risulta che il minore -OMISSIS- è ulteriormente retrocesso alla -OMISSIS- posizione, con un ISEE pari a euro 12899,27 e un importo associato pari ad euro 720,00;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque esecutivo, anche di natura regolamentare e non conosciuto, comunque lesivo della posizione soggettiva del minore;
NONCHÉ
in via subordinata e/o alternativa, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ai sensi
dell’art. 55 c.p.a., dei medesimi atti sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO MA nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. La ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico livello 3, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-, con la quale la VI Sezione del Tar NA ha annullato, fatta salva la riedizione del potere amministrativo, la graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024” (pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 14 febbraio 2024) nonché gli atti presupposti e, in particolare l’avviso pubblico formulato dall’Ambito Territoriale 28avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR121/23 – FNA 2022-2024”, il richiamato DD RGC 969/2023 e la DGRC 121/2023, con gli allegati A e B ( all3, 3bis , 3 ter).
2. Parte ricorrente ha contestualmente istato per l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell’art. 21septies l. 241/1990 -per violazione ed elusione del giudicato- della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. -OMISSIS-, avente ad oggetto Elenco degli ammessi al beneficio degli assegni di cura a valere su FNA 2022, con la quale in dichiarata esecuzione della sentenza ottemperanda è stata disposta nuovamente l’esclusione del minore -OMISSIS- dai beneficiari effettivi dell’assegno di cura a valere sul FNA 2022, collocandolo alla-OMISSIS- posizione e riconoscendo a favore del minore la minore somma di euro 720,00; in uno alla nota a firma del Coordinatore dell’Ambito 28 prot. -OMISSIS-) con la quale l’Amministrazione intimata ha diffidato i ricorrenti al pagamento delle somme percepite in forza delle disposizioni cautelari del TAR” per l’importo complessivo di euro 14.400,00, percepito a titolo di assegno di cura FNA 2022, entro il termine di 30 giorni.
3. L’odierna istante ha altresì formulato, in via subordinata e/o alternativa, domanda di annullamento degli atti contestati in ricorso in relazione ai quali ha formulato anche domanda di sospensione ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
3. Questi i motivi di ricorso:
I) SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO (ART. 21-SEPTIES L. 241/90 E ART. 114 C.P.A.). ECCESSO DI POTERE (per sviamento e difetto assoluto di istruttoria).
La gravata determinazione RCG n. -OMISSIS- e la connessa richiesta di restituzione costituirebbero, secondo la prospettazione attorea, atti posti in essere in difetto di istruttoria e in palese violazione ed elusione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. -OMISSIS-, che, viceversa, nell’annullare la precedente graduatoria, avrebbe imposto all’Amministrazione, quale preciso vincolo conformativo, di procedere ad una nuova valutazione basata esclusivamente sulla “pregnanza del bisogno assistenziale” (disatteso in sede di riedizione del potere), epurando l’istruttoria dall’illegittimo criterio anagrafico. Le determinazioni avversate, inoltre, sarebbero prive di una sufficiente motivazione tale da rendere conto del percorso logico-giuridico seguito e dell'istruttoria svolta, con conseguente nullità delle nuove determinazioni della intimata P.A per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/90.
II) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “ONE SHOT TEMPERATO” E DEGLI OBBLIGHI ISTRUTTORI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1 LETT. B), L. 241/90.
In relazione al decisum contenuto nella sentenza ottemperanda (che ha ritenuto illegittimo il criterio anagrafico sulla base del quale era stata redatta dall’Ambito 28 la graduatoria per l’assegno di cura a valere sul Fondo per il 2022) assumerebbe rilievo il principio del c.d. “one shot temperato”, secondo cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento, l’Amministrazione è tenuta, nel riesercizio del potere, a riesaminare in maniera completa ed esaustiva la posizione dell’interessato, sollevando sin da subito tutte le questioni rilevanti sul piano sostanziale e istruttorio, così da evitare per il futuro un ciclo potenzialmente infinito di impugnazioni e atti negativi successivi, garantendo un corretto bilanciamento tra l’inesauribilità dell’azione amministrativa e l’efficacia cogente del provvedimento. L’Amministrazione, viceversa, non avrebbe assolto a tale obbligo, sicché il nuovo provvedimento non costituirebbe corretta attuazione al giudicato né recherebbe una motivata e completa riconsiderazione della situazione del minore.
III) SULLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE ISTRUTTORIE FISSATE DALLA SENTENZA N. -OMISSIS- E SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSEGNI DI CURA E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI.
Si sostiene in ricorso che sebbene la sentenza n. -OMISSIS- abbia ritenuto che l’unico parametro legittimo per l’accesso all’assegno di cura è la condizione di disabilità gravissima e il relativo fabbisogno assistenziale, in sede di riedizione del potere l’Amministrazione avrebbe ignorato la documentazione sanitaria e le peculiarità del minore, contravvenendo all’obbligo di effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno, che è l’atto prioritario per la definizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per una corretta ed equa allocazione delle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), in funzione delle reali condizioni cliniche dei beneficiari e delle conseguenti esigenze di cura.
Ciò anche nella considerazione che la determinazione impugnata è stata adottata il 29 maggio 2025, successivamente, quindi, all’entrata in vigore della D.G.R. Campania n. 70 del 22.02.2024, ed i provvedimenti contestati avrebbero totalmente disatteso i criteri di priorità stabiliti dal nuovo deliberato regionale nella parte in cui stabilisce che: “ È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. [...] nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) ”.
Dall’analisi della nuova graduatoria trasmessa alla parte ricorrente in data 18 luglio 2025, risulterebbe invero evidente come l’ordine delle domande sia stato determinato esclusivamente sulla base dell’ISEE, senza alcun riferimento alla scheda VA C e, dunque, senza alcuna effettiva valutazione del bisogno socio- assistenziale individuale.
Peraltro, il raffronto con la graduatoria precedentemente annullata dal TAR rileverebbe persino che il beneficio è stato concesso a soggetti con un ISEE significativamente più elevato di quello del minore, in palese disparità di trattamento e in violazione della normativa regionale. In particolare, i soggetti identificati con i codici -OMISSIS- pur risultando collocati nella nuova graduatoria in posizione meno favorevole rispetto al minore e pur subendo – per effetto dell’elevato ISEE - una riduzione dell’importo mensile spettante, hanno tuttavia percepito integralmente l’assegno di cura in forza della graduatoria poi annullata, determinando così una irragionevole compressione dei diritti del minore.
Si contesta, quindi, l’importo di 720,00 euro attribuito al minore, in luogo dell’importo massimo previsto per i disabili gravissimi (1.200,00 euro), in quanto sarebbero state applicate non correttamente le riduzioni previste dalla d.G.R.C 70/2024 tenuto conto che l’ISEE del nucleo familiare del minore è pari ad euro 12.899,27, ben al di sotto della soglia di euro -OMISSIS-.000,00 prevista per i minori (e che legittima le riduzioni di legge), e il ragazzino in questione non beneficia di ulteriori prestazioni sociali o sociosanitarie.
IV) SULLA RADICALE ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE E SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUONA FEDE.
Si contesta, infine la pretesa restitutoria di euro 14.400,00 ritenendosi che le somme sono state erogate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali cautelari pienamente efficaci e non costituiscono un’indebita percezione ai sensi dell’art. 2033 c.c., tenuto conto che secondo la giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, il rigore della “condictio indebiti” nel settore dell'assistenza sociale deve essere temperato dal principio di buona fede, sicché l’indebito assistenziale, in assenza di dolo, sarebbe irripetibile.
V) SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA (ART. 96 C.P.C.) in quanto la condotta dell’Amministrazione resistente integrerebbe gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avendo l’Ente agito non per mero errore ma per palese negligenza.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di San Giorgio a Cremano deducendo l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza sul presupposto della integrale e puntuale esecuzione alla sentenza della VI Sezione del Tar NA n. -OMISSIS-, l’infondatezza nel merito della pretesa azionata e comunque il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda con la quale è stato contestato l’indebito assistenziale.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è stata accolta esclusivamente con riguardo all’obbligo restitutorio, rispetto al quale si è ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile in considerazione della situazione familiare e delle condizioni del minore.
7. Tenuto conto, quindi, del cumulo nel ricorso introduttivo di domande (di ottemperanza e di annullamento) e della prevalenza del rito ordinario è stata fissata ai sensi dell’art. 32 c.p.a l’udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
8. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a e all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve ritenersi ammissibile il cumulo tra azione di ottemperanza e azione di annullamento essendo entrambe le azioni dirette a censurare l'operato dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere sia sotto il profilo dell’inosservanza del contenuto conformativo della sentenza ottemperanda, sia, all’evidenza, per vizi autonomi discendenti dalla mancata osservanza dei criteri contenuti nella delibera di GRC n. 70/2024 (successiva all’approvazione dell’originaria graduatoria a valere sul FNA 2022-2024) evidenziandosi, quindi, profili di violazione di legge e difetto di istruttoria ultronei rispetto a quelli che avevano determinato l’annullamento in sede giurisdizionale della primigenia graduatoria.
10. Difatti, in presenza di un giudicato di annullamento che impone la riedizione del potere, il nuovo provvedimento è suscettibile di un duplice ordine di censure:
- quelle con cui l'interessato si duole della violazione/elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all'attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l'azione di nullità di cui all'art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito dell'ottemperanza;
- quelle che, invece, mirano a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, traducibili in vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione.
11. L'apprezzamento circa la sussistenza dell'una (nullità) ovvero dell'altra (annullabilità per illegittimità) fattispecie di invalidità del potere, per come rieditato dalla p.a. all'esito del giudicato annullatorio, passa, quindi, dalla necessaria e preliminare verifica della questione decisa con la sentenza passata in giudicato e del relativo effetto conformativo nei confronti dell'agere pubblico.
12. Ebbene, in riferimento alla graduatoria formulata dal Comune in relazione al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024”, la sentenza della VI Sezione del Tar Campania NA n.-OMISSIS- nell’accogliere il ricorso introduttivo, ha dichiarato l’illegittimità della relativa graduatoria (e della presupposta deliberazione di GRC n. 121/2023) ritenendo irragionevole, discriminatorio e disancorato da qualsivoglia parametro normativo il criterio –foggiato dalla Regione, e di poi pedissequamente applicato dall’Ambito con i gravati atti- funzionale ad assicurare valenza potiore al mero dato anagrafico, ove, di converso, si è ritenuto venisse in rilievo solo ed esclusivamente la condizione patologica del soggetto ed il suo concreto fabbisogno assistenziale, quale che ne sia l’età.
13. In particolare, sul presupposto che di regola i pazienti autistici impongono una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare per tutto l’anno sia per la notte che il giorno l’anzidetta decisione ha ritenuto illegittima la concessione del beneficio ai portatori di spettro autistico in posizione deteriore rispetto agli anziani non autosufficienti.
14. Nell’ambito del giudizio -OMISSIS- la VI Sezione del Tribunale ha tuttavia ritenuto inammissibile l’atto per motivi aggiunti, in quanto volti ad aggredire determinazioni assunte interinalmente, in dichiarata esecuzione dei dicta cautelari resi in pendenza del giudizio e, quindi, destinate a venir meno con la sentenza che definisce il merito del giudizio.
15. Per l’effetto, la sentenza ha precisato da un lato, che l’effetto conformativo nascente dall’accoglimento della domanda caducatoria impone al resistente Comune (capofila dell’Ambito n. 28) di riesercitare i propri poteri, mondati dello stigmatizzato criterio anagrafico, riformulando la graduatoria, reistruendo il procedimento, ora per allora, non tenendo conto del censurato criterio e, dunque, non mai assegnando connotazione prioritaria al dato anagrafico (anziani non autosufficienti); dall’altro, che la definizione del giudizio con la pronunzia di merito determina, ipso iure, il venir meno delle ordinanze cautelari assunte in via interinale dal TAR NA e dal Consiglio di Stato, nonché, e specularmente, delle determinazioni – n.-OMISSIS-, di inserzione nella graduatoria “con riserva” del figlio della ricorrente, e con la erogazione “sub condicione” dell’assegno di cura, peraltro nella misura fruita in passato - medio tempore assunte dal Comune (Ambito 28) in dichiarata esecuzione del dictum cautelare del Consiglio di Stato.
16. E’ stata, quindi, anche respinta la domanda risarcitoria, non sussistendone – prima ancora della riedizione del potere - i presupposti oggettivi e soggettivi, ritenendo difettasse il requisito della c.d. spettanza dell’utilità rivendicata e non attribuita.
17. Ora, in disparte l’omessa notifica del gravame ai controinteressati quali individuati nel procedimento nrg. -OMISSIS- (cfr. ordinanza Tar NA Sez. VI n. -OMISSIS-), l’esame della nuova graduatoria, redatta dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza ottemperanda, non presenta i contestati profili di elusione o violazione del giudicato evidenziati in ricorso.
18. Invero, il Comune (capofila Ambito 28), in dichiarata esecuzione dell’anzidetta sentenza (con determinazione n. -OMISSIS-) ha re-istruito il procedimento “ora per allora” emendando lo stesso dal criterio di priorità fondato esclusivamente sul dato anagrafico.
19. Parimenti, è da dirsi in relazione alla richiesta di restituzione delle somme già percepite dai ricorrenti in forza dei provvedimenti interinali, dal momento che l’obbligo restitutorio è stato imposto specificamente dalla sentenza n. -OMISSIS- che, sul punto, non è stata impugnata dalla parte ricorrente.
20. Per tali motivi è infondata l’azione di nullità formulata con l’odierno ricorso in quanto l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto statuito dalla VI Sezione di questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-, ha rinnovato il procedimento nel rispetto del contenuto conformativo del decisum.
21. Ne consegue, tenuto anche conto degli specifici effetti conformativi della sentenza n. -OMISSIS-, che la condotta dell’Amministrazione non integra i presupposti della responsabilità aggravata come declinati dall’art. 96 c.p.c.
22. Resta, quindi, da esaminare l’azione di annullamento degli atti contestati con il presente ricorso formulata in via subordinata e/o alternativa rispetto alla domanda di ottemperanza.
23. Invero, la stessa difesa comunale dà atto che, nel riformulare la graduatoria, il resistente Comune ha comunque deciso in via autonoma di applicare integralmente i criteri fissati dall’allegato B) della delibera n. 70/2024 (che si assumono in ricorso espressamente violati), e che la collocazione del minore al -OMISSIS-° posto (in posizione non utile a fruire dell’importo massimo dell’assegno di cura) è avvenuta (a condizione di pari gravità della disabilità) sulla base dell’ISEE dichiarato dai singoli, laddove la sentenza n. -OMISSIS- si limitava a dar conto che nel corso del giudizio la deliberazione n. 121/2023 era stata sostituita spontaneamente dalla stessa Regione appunto con la deliberazione di GRC n. 70/2024.
24. Del resto, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, in ordine al pregresso contenzioso, ha specificato che assume carattere sussidiario quello incentrato sulla modifica del criterio medesimo [anagrafico] per effetto della sopravvenienza in corso di causa della D.G.R. n. 70/2024, precisandosi che tale “ modifica la quale, pur non potendo riverberare i suoi effetti sulle situazioni già consolidate, non esclude la valorizzabilità del nuovo orientamento regionale ai fini del sindacato sulla ragionevolezze delle scelte pregresse ”, con ciò limitando di fatto la valutazione delle nuove scelte regionali alla verifica della legittimità della priorità del criterio anagrafico.
25. Nondimeno, dopo il passaggio in decisione della causa il Collegio ha rilevato l’esistenza di un possibile profilo di inammissibilità della domanda di annullamento dal momento che il ricorso, come sopra anticipato, non risulta notificato nemmeno ad uno dei soggetti controinteressati individuabili nei beneficiari delle contribuzioni come indicati nella graduatoria riformulata dall’amministrazione.
26. Invero, la parte ricorrente nel giudizio nrg. -OMISSIS- aveva notificato il ricorso alla signora -OMISSIS-, sicché la VI Sezione del Tar NA aveva autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (ordinanza n.-OMISSIS-), ancorché manchi di ciò una espressa indicazione nella sentenza ottemperanda.
27. In ogni caso, nella fattispecie all’esame risulta impugnata una graduatoria degli ammessi all’assegno di cura rispetto alla quale, anche in considerazione delle risorse limitate da assegnare, non può configurarsi automaticamente una posizione di diritto soggettivo alla percezione delle agevolazioni pubbliche discendente dalle condizioni di disabilità del minore.
28. Stante quindi la sussistenza di soggetti controinteressati si ritiene di dover dare avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., circa la possibile inammissibilità dell’azione di annullamento per violazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a. (non risultando il ricorso notificato neppure ad un unico controinteressato), assegnandosi conseguentemente alle stesse parti 15 (quindici) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o dalla notifica della presente decisione per presentare memorie su quanto sopra rilevato d’ufficio dal Collegio.
29. In conclusione, ritiene il Collegio di pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a. con la quale:
-deve essere respinta l’azione rivolta ad ottenere la declaratoria di nullità, ex art. 21 septies della l. n. 241/1990 e art. 114, comma 4 lett b) c.p.a.;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c;
-per quanto riguarda l’azione di annullamento parimenti veicolata con il ricorso in epigrafe, previo avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. nei sensi anzidetti, va disposto il rinvio del relativo esame, anche ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a., all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026.
30. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 c.p.a.:
-respinge la domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar NA Sez. VI n. -OMISSIS-;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.;
-dà avviso alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. circa l’esistenza di possibili profili di inammissibilità dell’azione di annullamento (come indicati nella parte motiva) ed assegna alle medesime parti il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e/o dalla notifica della presente decisione per presentare memorie sulla questione prospettata;
-rinvia, anche ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a., per la trattazione dell’azione di annullamento all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026;
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AS Di NA, Presidente
RO MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RO MA | GL AS Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.