TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28442 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMAN-ROMANIA, 20/07/1983), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. DUO' MARGHERITA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 24/04/1950), con il patrocinio CP_1
dell'avv. TASSISTRO BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 24/04/2021 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
già padre di e , cinquantenni, nati dalla
[...] Per_1 Per_2
relazione con e di (2006), nata dalla relazione con Persona_3 Per_4
e che dall'unione sono nati i figli (03/06/2007), Per_5 Per_6
((04/05/2008) e (30/09/2009), ha dedotto che nel Persona_7 Per_8
tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno infedele,
prevaricatore, contrario ai doveri di assistenza morale e materiale serbato dal culminato nell'episodio del 27/01/2022 allorché egli l'ha CP_1
aggredita e minacciata di morte, tanto da indurla a lasciare la casa familiare trasferendosi nell'immobile sito in Roma Via Lorizzo n. 119, già
assegnatole dall unitamente ai figli, e ha chiesto, quindi, di CP_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
affidamento esclusivo dei figli alla madre, obbligo del padre di corrisponderle la somma mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento dei tre figli, onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra, in ragione del 70% il padre e del 30% la madre.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e formulando a sua volta nella memoria di costituzione per la fase di merito l'addebito della separazione alla moglie per il contegno infedele della stessa. 3
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentiti i coniugi e ascolti i figli con l'ausilio di uno psicologo, preso atto che nelle more (2007) e (2009) si erano stabiliti presso il padre e Per_6 Per_8
(2008) presso la madre, ha adottato i seguenti provvedimenti Persona_7
provvisori (ordinanza 09/11/2022):
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Affida i figli minori (Roma, 3 giugno 2007), Per_6 Persona_7
(Roma, 4 maggio 2008) e (Roma, 30 settembre 2009) in modo Per_8
condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che e Per_6 Per_8
conservino la residenza presso l'abitazione paterna e presso Persona_7
la madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno
di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il/i figlio/figli
collocati presso l'altro previo accordo diretto con i ragazzi e avviso
all'altro genitore, con la precisazione che sarà cura dei genitori medesimi
accordarsi e adoperarsi per far trascorrere ai tre fratelli insieme i periodi 4
di vacanza scolastica e i finesettimana.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del
figlio/dei figli con ciascuno conviventi.
7) Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti , Per_6
e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Persona_7 Per_8
con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 …………….
8) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Canazei n. 34A a CP_1
dando atto che la moglie se ne è già allontanata.
[...]
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
Manda alle parti di intraprendere un percorso di consulenza e terapia
familiare presso un centro o un professionista scelto di comune accordo
anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale
nonché di attivarsi affinché i figli, in particolar modo e Per_8
, intraprendano un percorso psicoterapeutico individuale. Persona_7
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 28 febbraio 2023, ore 10.00, alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 15 dicembre 2022 per il
deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 comma 3 c.p.c.,
munita del contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e
6).
Assegna a parte resistente termine fino al 31 gennaio 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 commi 1 e 2 c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento che la 5
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c. e che oltre il ridetto termine non potranno essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con ordinanza del 28/03/2023 il g.i. ha demandato al Servizio Sociale
dei Municipi IX e X di svolgere un'indagine psico-socio-ambientale sui nuclei madre-figli e padre-figli, in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della Asl di riferimento territoriale,
confermando nelle more i provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 8420 del 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
disposta ed espletata ctu psicologica e confermati all'esito i provvedimenti emessi, espletate le prove orali, all'udienza del 04/02/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito svolta da ambo le parti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151
comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.” 6
Dunque è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
D'altra parte “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Con particolare riferimento alla violenza domestica secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per
sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi
dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica 7
gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del
giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis”. (Cass. n. 7388/2017)
Orbene nel caso di specie dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dall'istruttoria espletata è emerso che il rapporto tra le parti, sposatesi nel 8
2021 dopo anni di convivenza e la nascita di tre figli, è stato sempre conflittuale, come definito dalla ricorrente sin dall'atro introduttivo, e altalenante, tanto che nel 2018 la , avendo chiesto ed ottenuto Parte_1
l'assegnazione di una casa popolare in Roma Via Lorizzo n. 119, si è ivi trasferita con i figli per poi far rientro nella casa familiare di Via Canazei, di proprietà del e contrarre matrimonio con lo stesso il 24/04/2021. La CP_1
convivenza si è protratta fino alla fine di gennaio 2022 allorché la ricorrente,
dopo essere stata aggredita e minacciata di morte dal marito (“Non ti
credere che ne uscirai vita da questa storia”) ed aver chiesto l'intervento dei Carabinieri, si è definitivamente allontanata dall'abitazione familiare.
Al riguardo mette conto evidenziare che dalla annotazione di servizio del 30/01/2022 dei Carabinieri emerge quanto segue: “giunti sul posto ci
attendeva fuori dall'abitazione la sig.ra che ci riferiva che Parte_1
attimi prima aveva avuto un alterco con suo marito il quale l'aveva invitata
a chiamare le forze dell'ordine poiché l'avrebbe ammazzata. La donna
riferiva che le liti si protraggono da giorni, in particolare dai primi giorni
del mese di gennaio 2022. La donna riferiva di aver allertato il 118 poiché
il marito è in cura presso il CIM (..). Fatto ingresso all'interno
dell'appartamento il sig. si trovava insieme ai tre figli minori CP_1
, e . Da un primo colloquio l'uomo confermava Per_6 Per_8 Persona_7
la versione data dalla donna asserendo che l'oggetto della discussione era
la mancata assistenza da parte della moglie poiché da poche settimane
aveva sostenuto delle visite mediche ove aveva riscontrato una macchia sul
polmone probabilmente un cancro e che dall'analisi dei dottori
probabilmente incurabile. Dallo sfogo dell'uomo si evinceva che la donna
voleva appropriarsi degli averi dell'uomo dopo la sua morte, in particolare 9
dei beni immobili ed, inoltre, riferiva di aver detto quelle parole prima del
nostro arrivo in quanto esasperato dalla situazione che si era venuta a
creare all'interno dell'abitazione. Il sig. riferiva per il suo bene e per CP_1
la sua tranquillità, avendo ancora pochi mesi di vita, di aver invitato sua
moglie a lasciare l'abitazione di via Canazei (...)”. Gli operatori Parte_1
sanitari del l18 la sera stessa hanno condotto il all'Ospedale Grassi di CP_1
Ostia e dal relativo certificato di P.S. risulta che lo stesso è ivi giunto sedato,
con stato di necessità per agitazione e aggressività verso gli altri e verso di sé e che, alla visita psichiatrica, risultava il suo delirio di persecuzione (i sanitari hanno attuato terapia farmacologica di contenimento per minaccia di suicidio ed aggressione verso familiari).
A ciò aggiungasi che dal verbale di sommarie informazioni rese ai
Carabinieri il 13/05/2022 da sentito come teste anche nel Testimone_1
corso del presente giudizio, dimorante in un immobile del ubicato CP_1
nelle immediate vicinanze dell'abitazione familiare, dal medesimo condotto in locazione non in regola, secondo la prospettazione della ricorrente,
emerge che egli è arrivato in via Canazei 34/A a settembre 2018, poco prima della separazione di fatto tra le parti, e, secondo quanto dal medesimo riferito, il non faceva uscire la moglie, la situazione è andata avanti CP_1
tra alti e bassi ed è precipitata dopo il matrimonio;
lo stesso ha anche riferito che nel tempo l'intervento delle Forze dell'Ordine è sempre stato richiesto dalla e di non aver mai assistito a discussioni o a violenze Parte_1
direttamente; gli altri occupanti due ulteriori immobili del anch'essi CP_1
inquilini non in regola, secondo la ricorrente, e non Tes_2 Per_9
hanno riferito circostanze rilevanti ai fini che qui interessano, mentre i figli delle parti, ascoltati dal presidente delegato, hanno riferito, quanto a 10
, di ricatti e minacce di morte (“vi spacco le ossa”) loro rivolti Persona_7
dal padre per svolgere lavori in casa “inadeguati” alla loro età; lo stesso ha specificato che il padre non ha mai picchiato la madre, ha Persona_7
picchiato lui stesso e , “molto poco”, circostanza Per_6 Per_8
quest'ultima confermata anche da , da sempre convivente con il Per_6
padre per sua scelta, il quale ha anche specificato che il padre già all'epoca
(udienza del 24/10/2022), non lo faceva più da tempo e non lo ha più fatto da quando le parti si sono separate.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie merita di essere accolta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente mentre va disattesa quella analoga proposta dal in quanto rimasta del tutto sfornita di prova. CP_1
In ordine all'affidamento e al collocamento dei tre figli delle parti,
premesso che all'esito del giudizio ambo i genitori hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso di , maggiorenne tra pochi giorni, Per_6
, di anni 17, e di anni 15, mette conto evidenziare che Persona_7 Per_8
da poco tempo anche il secondogenito si è stabilito dal padre, Persona_7
presso il quale abitano da sempre i fratelli e come dedotto Per_6 Per_8
dal nella comparsa conclusionale e non contestato ex adverso, CP_1
mentre i rapporti tra i genitori sono migliorati riuscendo a dialogare e collaborare, come dedotto da entrambi negli scritti conclusionali.
Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre e possibilità della madre di vedere e tenere con sé i ragazzi previo accordo diretto con gli stessi e avviso al padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Preso atto delle persistenti difficoltà e criticità evidenziate dal Servizio
Sociale nella relazione del gennaio 2025, deve essere demandato allo stesso 11
Servizio di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni, nonché avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale.
Ai genitori deve essere contestualmente demandato di assicurare la prosecuzione degli interventi e dei percorsi di sostegno in essere in favore di e e l'avvio di ad un percorso psicologico e di Per_6 Per_8 Persona_7
integrazione/aggregazione sociale, come suggerito dal Servizio Sociale che dovrà immediatamente segnalare alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, nonché al pagamento delle spese extra afferenti i tre ragazzi in eguale misura, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Al riguardo mette conto evidenziare che il non ha prodotto, CP_1
come richiesto dal giudice istruttore, la documentazione economico-
patrimoniale aggiornata che si presume, dunque, invariata e in forza della quale egli è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro
1.400,00 netti mensili su dodici mensilità, pieno proprietario della casa di abitazione ove risiede e di tre adiacenti immobili concessi in locazione a terzi non in regola, secondo la prospettazione della ricorrente, non specificamente contestata ex adverso, per complessivi euro 1.100,00 mensili circa, immobili in ogni caso suscettibili di sfruttamento econbomico;
la 12
ricorrente, dal canto suo, non ha proprietà immobiliari, abita in un appartamento dell'Ater per il quale corrisponde un canone locatizio di circa euro 100,00 mensili e percepisce un reddito pari a circa euro 800,00 mensili netti, giusta certificazione 2024 afferente l'anno d'imposta 2023.
La natura e l'oggetto della controversia in una con la complessità e mutevolezza delle sottese dinamiche familiari che hanno visto i figli coinvolti da ambo le parti nel loro contenzioso giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura e, per quanto concerne la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28442/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Parte_1
e pronunciata con sentenza non
[...] CP_1
definitiva n. 8420 del 2023, è addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i figli minori (03/06/2007), (04/04/2008) e Per_6 Persona_7
(30/09/2009) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_8
genitori, con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della 13
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
la madre vedrà e terrà con sé i figli previo accordo diretto con gli stessi e avviso al padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Canazei n. 34/A al resistente CP_1
manda al Servizio Sociale del Municipio IX di Roma Capitale di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni, nonché avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
manda ai genitori di assicurare la prosecuzione degli interventi e dei percorsi di sostegno già avviati in favore di e nonché di Per_6 Per_8
avviare con sollecitudine ad un percorso psicologico e di Persona_7
integrazione/aggregazione sociale, come suggerito dal Servizio Sociale;
manda al Servizio Sociale di segnalare immediatamente alla Procura 14
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria e ai genitori di contattare il predetto
Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di addebito proposta da CP_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti e, per quanto concerne la ricorrente, dell'erario, in eguale misura, le spese di ctu liquidate separatamente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28442 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMAN-ROMANIA, 20/07/1983), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. DUO' MARGHERITA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 24/04/1950), con il patrocinio CP_1
dell'avv. TASSISTRO BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 24/04/2021 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
già padre di e , cinquantenni, nati dalla
[...] Per_1 Per_2
relazione con e di (2006), nata dalla relazione con Persona_3 Per_4
e che dall'unione sono nati i figli (03/06/2007), Per_5 Per_6
((04/05/2008) e (30/09/2009), ha dedotto che nel Persona_7 Per_8
tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno infedele,
prevaricatore, contrario ai doveri di assistenza morale e materiale serbato dal culminato nell'episodio del 27/01/2022 allorché egli l'ha CP_1
aggredita e minacciata di morte, tanto da indurla a lasciare la casa familiare trasferendosi nell'immobile sito in Roma Via Lorizzo n. 119, già
assegnatole dall unitamente ai figli, e ha chiesto, quindi, di CP_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
affidamento esclusivo dei figli alla madre, obbligo del padre di corrisponderle la somma mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento dei tre figli, onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra, in ragione del 70% il padre e del 30% la madre.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e formulando a sua volta nella memoria di costituzione per la fase di merito l'addebito della separazione alla moglie per il contegno infedele della stessa. 3
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentiti i coniugi e ascolti i figli con l'ausilio di uno psicologo, preso atto che nelle more (2007) e (2009) si erano stabiliti presso il padre e Per_6 Per_8
(2008) presso la madre, ha adottato i seguenti provvedimenti Persona_7
provvisori (ordinanza 09/11/2022):
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Affida i figli minori (Roma, 3 giugno 2007), Per_6 Persona_7
(Roma, 4 maggio 2008) e (Roma, 30 settembre 2009) in modo Per_8
condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che e Per_6 Per_8
conservino la residenza presso l'abitazione paterna e presso Persona_7
la madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno
di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il/i figlio/figli
collocati presso l'altro previo accordo diretto con i ragazzi e avviso
all'altro genitore, con la precisazione che sarà cura dei genitori medesimi
accordarsi e adoperarsi per far trascorrere ai tre fratelli insieme i periodi 4
di vacanza scolastica e i finesettimana.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del
figlio/dei figli con ciascuno conviventi.
7) Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti , Per_6
e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Persona_7 Per_8
con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 …………….
8) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Canazei n. 34A a CP_1
dando atto che la moglie se ne è già allontanata.
[...]
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
Manda alle parti di intraprendere un percorso di consulenza e terapia
familiare presso un centro o un professionista scelto di comune accordo
anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale
nonché di attivarsi affinché i figli, in particolar modo e Per_8
, intraprendano un percorso psicoterapeutico individuale. Persona_7
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 28 febbraio 2023, ore 10.00, alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 15 dicembre 2022 per il
deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 comma 3 c.p.c.,
munita del contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e
6).
Assegna a parte resistente termine fino al 31 gennaio 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 commi 1 e 2 c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento che la 5
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c. e che oltre il ridetto termine non potranno essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con ordinanza del 28/03/2023 il g.i. ha demandato al Servizio Sociale
dei Municipi IX e X di svolgere un'indagine psico-socio-ambientale sui nuclei madre-figli e padre-figli, in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della Asl di riferimento territoriale,
confermando nelle more i provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 8420 del 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
disposta ed espletata ctu psicologica e confermati all'esito i provvedimenti emessi, espletate le prove orali, all'udienza del 04/02/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito svolta da ambo le parti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151
comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.” 6
Dunque è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
D'altra parte “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Con particolare riferimento alla violenza domestica secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per
sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi
dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica 7
gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del
giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis”. (Cass. n. 7388/2017)
Orbene nel caso di specie dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dall'istruttoria espletata è emerso che il rapporto tra le parti, sposatesi nel 8
2021 dopo anni di convivenza e la nascita di tre figli, è stato sempre conflittuale, come definito dalla ricorrente sin dall'atro introduttivo, e altalenante, tanto che nel 2018 la , avendo chiesto ed ottenuto Parte_1
l'assegnazione di una casa popolare in Roma Via Lorizzo n. 119, si è ivi trasferita con i figli per poi far rientro nella casa familiare di Via Canazei, di proprietà del e contrarre matrimonio con lo stesso il 24/04/2021. La CP_1
convivenza si è protratta fino alla fine di gennaio 2022 allorché la ricorrente,
dopo essere stata aggredita e minacciata di morte dal marito (“Non ti
credere che ne uscirai vita da questa storia”) ed aver chiesto l'intervento dei Carabinieri, si è definitivamente allontanata dall'abitazione familiare.
Al riguardo mette conto evidenziare che dalla annotazione di servizio del 30/01/2022 dei Carabinieri emerge quanto segue: “giunti sul posto ci
attendeva fuori dall'abitazione la sig.ra che ci riferiva che Parte_1
attimi prima aveva avuto un alterco con suo marito il quale l'aveva invitata
a chiamare le forze dell'ordine poiché l'avrebbe ammazzata. La donna
riferiva che le liti si protraggono da giorni, in particolare dai primi giorni
del mese di gennaio 2022. La donna riferiva di aver allertato il 118 poiché
il marito è in cura presso il CIM (..). Fatto ingresso all'interno
dell'appartamento il sig. si trovava insieme ai tre figli minori CP_1
, e . Da un primo colloquio l'uomo confermava Per_6 Per_8 Persona_7
la versione data dalla donna asserendo che l'oggetto della discussione era
la mancata assistenza da parte della moglie poiché da poche settimane
aveva sostenuto delle visite mediche ove aveva riscontrato una macchia sul
polmone probabilmente un cancro e che dall'analisi dei dottori
probabilmente incurabile. Dallo sfogo dell'uomo si evinceva che la donna
voleva appropriarsi degli averi dell'uomo dopo la sua morte, in particolare 9
dei beni immobili ed, inoltre, riferiva di aver detto quelle parole prima del
nostro arrivo in quanto esasperato dalla situazione che si era venuta a
creare all'interno dell'abitazione. Il sig. riferiva per il suo bene e per CP_1
la sua tranquillità, avendo ancora pochi mesi di vita, di aver invitato sua
moglie a lasciare l'abitazione di via Canazei (...)”. Gli operatori Parte_1
sanitari del l18 la sera stessa hanno condotto il all'Ospedale Grassi di CP_1
Ostia e dal relativo certificato di P.S. risulta che lo stesso è ivi giunto sedato,
con stato di necessità per agitazione e aggressività verso gli altri e verso di sé e che, alla visita psichiatrica, risultava il suo delirio di persecuzione (i sanitari hanno attuato terapia farmacologica di contenimento per minaccia di suicidio ed aggressione verso familiari).
A ciò aggiungasi che dal verbale di sommarie informazioni rese ai
Carabinieri il 13/05/2022 da sentito come teste anche nel Testimone_1
corso del presente giudizio, dimorante in un immobile del ubicato CP_1
nelle immediate vicinanze dell'abitazione familiare, dal medesimo condotto in locazione non in regola, secondo la prospettazione della ricorrente,
emerge che egli è arrivato in via Canazei 34/A a settembre 2018, poco prima della separazione di fatto tra le parti, e, secondo quanto dal medesimo riferito, il non faceva uscire la moglie, la situazione è andata avanti CP_1
tra alti e bassi ed è precipitata dopo il matrimonio;
lo stesso ha anche riferito che nel tempo l'intervento delle Forze dell'Ordine è sempre stato richiesto dalla e di non aver mai assistito a discussioni o a violenze Parte_1
direttamente; gli altri occupanti due ulteriori immobili del anch'essi CP_1
inquilini non in regola, secondo la ricorrente, e non Tes_2 Per_9
hanno riferito circostanze rilevanti ai fini che qui interessano, mentre i figli delle parti, ascoltati dal presidente delegato, hanno riferito, quanto a 10
, di ricatti e minacce di morte (“vi spacco le ossa”) loro rivolti Persona_7
dal padre per svolgere lavori in casa “inadeguati” alla loro età; lo stesso ha specificato che il padre non ha mai picchiato la madre, ha Persona_7
picchiato lui stesso e , “molto poco”, circostanza Per_6 Per_8
quest'ultima confermata anche da , da sempre convivente con il Per_6
padre per sua scelta, il quale ha anche specificato che il padre già all'epoca
(udienza del 24/10/2022), non lo faceva più da tempo e non lo ha più fatto da quando le parti si sono separate.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie merita di essere accolta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente mentre va disattesa quella analoga proposta dal in quanto rimasta del tutto sfornita di prova. CP_1
In ordine all'affidamento e al collocamento dei tre figli delle parti,
premesso che all'esito del giudizio ambo i genitori hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso di , maggiorenne tra pochi giorni, Per_6
, di anni 17, e di anni 15, mette conto evidenziare che Persona_7 Per_8
da poco tempo anche il secondogenito si è stabilito dal padre, Persona_7
presso il quale abitano da sempre i fratelli e come dedotto Per_6 Per_8
dal nella comparsa conclusionale e non contestato ex adverso, CP_1
mentre i rapporti tra i genitori sono migliorati riuscendo a dialogare e collaborare, come dedotto da entrambi negli scritti conclusionali.
Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre e possibilità della madre di vedere e tenere con sé i ragazzi previo accordo diretto con gli stessi e avviso al padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Preso atto delle persistenti difficoltà e criticità evidenziate dal Servizio
Sociale nella relazione del gennaio 2025, deve essere demandato allo stesso 11
Servizio di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni, nonché avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale.
Ai genitori deve essere contestualmente demandato di assicurare la prosecuzione degli interventi e dei percorsi di sostegno in essere in favore di e e l'avvio di ad un percorso psicologico e di Per_6 Per_8 Persona_7
integrazione/aggregazione sociale, come suggerito dal Servizio Sociale che dovrà immediatamente segnalare alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, nonché al pagamento delle spese extra afferenti i tre ragazzi in eguale misura, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Al riguardo mette conto evidenziare che il non ha prodotto, CP_1
come richiesto dal giudice istruttore, la documentazione economico-
patrimoniale aggiornata che si presume, dunque, invariata e in forza della quale egli è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro
1.400,00 netti mensili su dodici mensilità, pieno proprietario della casa di abitazione ove risiede e di tre adiacenti immobili concessi in locazione a terzi non in regola, secondo la prospettazione della ricorrente, non specificamente contestata ex adverso, per complessivi euro 1.100,00 mensili circa, immobili in ogni caso suscettibili di sfruttamento econbomico;
la 12
ricorrente, dal canto suo, non ha proprietà immobiliari, abita in un appartamento dell'Ater per il quale corrisponde un canone locatizio di circa euro 100,00 mensili e percepisce un reddito pari a circa euro 800,00 mensili netti, giusta certificazione 2024 afferente l'anno d'imposta 2023.
La natura e l'oggetto della controversia in una con la complessità e mutevolezza delle sottese dinamiche familiari che hanno visto i figli coinvolti da ambo le parti nel loro contenzioso giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura e, per quanto concerne la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28442/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Parte_1
e pronunciata con sentenza non
[...] CP_1
definitiva n. 8420 del 2023, è addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i figli minori (03/06/2007), (04/04/2008) e Per_6 Persona_7
(30/09/2009) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_8
genitori, con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della 13
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
la madre vedrà e terrà con sé i figli previo accordo diretto con gli stessi e avviso al padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Canazei n. 34/A al resistente CP_1
manda al Servizio Sociale del Municipio IX di Roma Capitale di continuare a seguire il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni, nonché avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
manda ai genitori di assicurare la prosecuzione degli interventi e dei percorsi di sostegno già avviati in favore di e nonché di Per_6 Per_8
avviare con sollecitudine ad un percorso psicologico e di Persona_7
integrazione/aggregazione sociale, come suggerito dal Servizio Sociale;
manda al Servizio Sociale di segnalare immediatamente alla Procura 14
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria e ai genitori di contattare il predetto
Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di addebito proposta da CP_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti e, per quanto concerne la ricorrente, dell'erario, in eguale misura, le spese di ctu liquidate separatamente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi