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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.r.g. 295/2024 avverso la sentenza n. 58/24 del Giudice di
Pace di Verbania emessa il 12/2/2024 non notificata promossa da:
– c.f.: - rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cavalleri – c.f.: Parte_1 C.F._1
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
Email_1
APPELLANTE contro
- P. IVA: - rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 58/24 del Giudice di Pace di Verbania nella parte in Parte_2 cui ha compensato le spese di lite pur avendo accolto il ricorso dal medesimo proposto avverso il verbale di accertamento n. VI00049682 emesso il 17/7/2023 per violazione dell'art. 142 comma 7 Cds.
L'appellante ha lamentato che la formula utilizzata dal Giudice di Pace (“la peculiarità del caso, privo di precedenti noti in materia, giustifica la compensazione delle spese”) non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese di lite, né ricorre la assoluta della questione trattata, avendo la sentenza applicato il principio, oramai pagina 1 di 4 consolidato a partire dalla Corte Costituzionale del 2015, di obbligo della taratura periodica delle apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità.
Si è costituito il che ha argomentato la legittimità della compensazione delle spese di Controparte_1 lite, in ragione delle particolari ed eccezionali circostanze di fatto, in quanto l'apparecchiatura era stata tarata, ma successivamente era stata oggetto di atti vandalici di incerta entità; non vi erano neppure elementi per poter sostenere con certezza che gli atti vandalici avessero inciso sulla correttezza delle rilevazioni e l'accertamento aveva rilevato una maggiore velocità rispetto al limite consentito di 1 Km/h.
L'udienza del 21/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato note di udienza.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 92 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 132/2014, prevede: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche recate dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, n.4696).
Nel caso di specie non ricorre l'assoluta novità della questione di diritto, avendo il Giudice di Pace fatto applicazione del principio costante nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere soggette a controlli atti a garantirne l'affidabilità e avendo ritenuto il Giudice di Pace tale obbligo non assolto dal che non aveva provveduto ad una nuova CP_1 taratura a seguito del danneggiamento dell'apparecchiatura in data 13/5/2023.
La circostanza che l'apparecchiatura fosse stata oggetto di una precedente taratura in data 3/5/2023 non è idonea a configurare la assoluta novità della questione in punto di diritto, in quanto la necessità di una nuova taratura a seguito di danneggiamento costituisce una mera applicazione pratica del principio della necessaria affidabilità del macchinario ai fini dell'attendibilità dell'accertamento (irripetibile) e, perciò, di una situazione già “orientata dalla giurisprudenza”. Invero, come affermato dalla pronuncia della Corte
Costituzionale sopra citata: “in definitiva il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pagina 2 di 4 pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate”.
La questione decisa dal Giudice di Pace non risulta neppure assolutamente nuova in punto di fatto, trattandosi di fattispecie concreta già esaminata dalla giurisprudenza di merito, ed in particolare dal
Tribunale di Pescara con la sentenza n. 515/2022 del 8/4/2022 (che, riformando la sentenza del Giudice di
Pace, ha annullato i verbali di accertamento in ragione dell'omessa taratura dello strumento di rilevazione della velocità, da effettuarsi dopo l'atto vandalico verificatosi in data 1.3.2021) e, in ogni caso, di ipotesi già considerata espressamente anche nella pronuncia della Corte Costituzionale citata, in cui bene si evidenzia come l'obbligo di taratura si fonda sul canone della “razionalità pratica”, in quanto “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”.
La circostanza che non vi sia prova che il danneggiamento abbia inciso sulla misurazione non giustifica la compensazione delle spese di lite, in quanto l'inattendibilità dell'accertamento è riconducibile all'omessa taratura dell'apparecchio a seguito di danneggiamento.
Per quanto suddetto, in accoglimento dell'appello, il va condannato alla refusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 oltre Parte_1 accessori per compensi professionali, liquidati sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, tenuto conto del valore esiguo della controversia (€
63,50), per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
Le spese del grado di appello sono poste a carico del e si liquidano in dispositivo in € Controparte_1
64,50 per contributo unificato ed € 232,00 oltre accessori per compensi professionali liquidati sulla base del
D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto della limitata attività difensiva in ragione dell'unico motivo di appello e del valore delle spese in contestazione, per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel giudizio di appello pagina 3 di 4 avverso la sentenza n. 58/24 del Giudice di Pace di Verbania emessa il 12/2/2024, così dispone:
- accoglie l'appello e condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 per compensi professionali oltre Parte_1 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 64,50 per spese vive ed € 232,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...] forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Vittoria Mingione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.r.g. 295/2024 avverso la sentenza n. 58/24 del Giudice di
Pace di Verbania emessa il 12/2/2024 non notificata promossa da:
– c.f.: - rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cavalleri – c.f.: Parte_1 C.F._1
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
Email_1
APPELLANTE contro
- P. IVA: - rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 58/24 del Giudice di Pace di Verbania nella parte in Parte_2 cui ha compensato le spese di lite pur avendo accolto il ricorso dal medesimo proposto avverso il verbale di accertamento n. VI00049682 emesso il 17/7/2023 per violazione dell'art. 142 comma 7 Cds.
L'appellante ha lamentato che la formula utilizzata dal Giudice di Pace (“la peculiarità del caso, privo di precedenti noti in materia, giustifica la compensazione delle spese”) non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese di lite, né ricorre la assoluta della questione trattata, avendo la sentenza applicato il principio, oramai pagina 1 di 4 consolidato a partire dalla Corte Costituzionale del 2015, di obbligo della taratura periodica delle apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità.
Si è costituito il che ha argomentato la legittimità della compensazione delle spese di Controparte_1 lite, in ragione delle particolari ed eccezionali circostanze di fatto, in quanto l'apparecchiatura era stata tarata, ma successivamente era stata oggetto di atti vandalici di incerta entità; non vi erano neppure elementi per poter sostenere con certezza che gli atti vandalici avessero inciso sulla correttezza delle rilevazioni e l'accertamento aveva rilevato una maggiore velocità rispetto al limite consentito di 1 Km/h.
L'udienza del 21/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato note di udienza.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 92 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 132/2014, prevede: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche recate dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, n.4696).
Nel caso di specie non ricorre l'assoluta novità della questione di diritto, avendo il Giudice di Pace fatto applicazione del principio costante nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere soggette a controlli atti a garantirne l'affidabilità e avendo ritenuto il Giudice di Pace tale obbligo non assolto dal che non aveva provveduto ad una nuova CP_1 taratura a seguito del danneggiamento dell'apparecchiatura in data 13/5/2023.
La circostanza che l'apparecchiatura fosse stata oggetto di una precedente taratura in data 3/5/2023 non è idonea a configurare la assoluta novità della questione in punto di diritto, in quanto la necessità di una nuova taratura a seguito di danneggiamento costituisce una mera applicazione pratica del principio della necessaria affidabilità del macchinario ai fini dell'attendibilità dell'accertamento (irripetibile) e, perciò, di una situazione già “orientata dalla giurisprudenza”. Invero, come affermato dalla pronuncia della Corte
Costituzionale sopra citata: “in definitiva il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pagina 2 di 4 pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate”.
La questione decisa dal Giudice di Pace non risulta neppure assolutamente nuova in punto di fatto, trattandosi di fattispecie concreta già esaminata dalla giurisprudenza di merito, ed in particolare dal
Tribunale di Pescara con la sentenza n. 515/2022 del 8/4/2022 (che, riformando la sentenza del Giudice di
Pace, ha annullato i verbali di accertamento in ragione dell'omessa taratura dello strumento di rilevazione della velocità, da effettuarsi dopo l'atto vandalico verificatosi in data 1.3.2021) e, in ogni caso, di ipotesi già considerata espressamente anche nella pronuncia della Corte Costituzionale citata, in cui bene si evidenzia come l'obbligo di taratura si fonda sul canone della “razionalità pratica”, in quanto “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”.
La circostanza che non vi sia prova che il danneggiamento abbia inciso sulla misurazione non giustifica la compensazione delle spese di lite, in quanto l'inattendibilità dell'accertamento è riconducibile all'omessa taratura dell'apparecchio a seguito di danneggiamento.
Per quanto suddetto, in accoglimento dell'appello, il va condannato alla refusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 oltre Parte_1 accessori per compensi professionali, liquidati sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, tenuto conto del valore esiguo della controversia (€
63,50), per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
Le spese del grado di appello sono poste a carico del e si liquidano in dispositivo in € Controparte_1
64,50 per contributo unificato ed € 232,00 oltre accessori per compensi professionali liquidati sulla base del
D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto della limitata attività difensiva in ragione dell'unico motivo di appello e del valore delle spese in contestazione, per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel giudizio di appello pagina 3 di 4 avverso la sentenza n. 58/24 del Giudice di Pace di Verbania emessa il 12/2/2024, così dispone:
- accoglie l'appello e condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 per compensi professionali oltre Parte_1 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 64,50 per spese vive ed € 232,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...] forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Verbania il 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Vittoria Mingione
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